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Estratto del documento

SECONDA PARTE

5. Il contratto: in generale

Il contratto, come definisce l’art.1321, è l’accordo di due o più parti

per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico

patrimoniale.

Il contratto è un accordo tra due o più parti dove per le parti si può

indicare anche una pluralità di soggetti. I contratti possono essere

tra 2 parti (contratti bilaterali) o tra più parti (contratti plurilaterali),

mentre gli atti unilaterali non sono contratti, sono delle dichiarazioni

di volontà da parte di una sola parte. I requisiti essenziali del

contratto sono: l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma.

L’accordo è essenziale poiché senza l’accordo tra le parti, non vi è

contratto, ma anche gli altri requisiti sono fondamentali insieme alla

possibilità e alla liceità, pena l’annullamento.

L’accordo non è altro che la volontà delle parti di accettare il

contenuto negoziale a cui le parti sono giunte dopo le trattative.

Secondo l’ordinamento giuridico, in materia di contratti viene

riscontrata una grande autonomia, infatti, secondo l’art. 1322 cc. Il

contenuto e la scelta delle figure contrattuali (se la legge non

prevede diversamente), sono scelte autonome che fanno le parti,

ma la libertà di determinazione del contenuto, ha comunque dei

limiti poiché, il contenuto del contratto, non può andare contro le

leggi dello Stato.

Come abbiamo detto prima, l’accordo è la volontà delle parti di

contrarre, e spesso viene definito comportamento concludente,

l’accordo può essere raggiunto tramite scambio ad esempio di mail

tra le parti, può essere raggiunto mediante un notaio che assiste

alla firma, ma esistono anche accordi taciti che tutti noi compiamo

ogni giorno (ad esempio: prendere il bus, fare la spesa…).

Viene definita proposta, l’iniziativa di una parte nell’offrire un

accordo ad un’altra parte, mentre viene definita accettazione, la

volontà di contrarre dell’altra parte secondo i termini stabiliti, se

vengono posti nuovi termini, si tratta di una nuova proposta.

Però è importante distinguere la proposta dall’invito a proporre,

come nel caso dell’offerta al pubblico, si tratta di una proposta a

contrarre solo nel caso in cui sono presenti tutti gli elementi

essenziali del contratto (comprare pasta al supermercato con il

cartellino del prezzo), nel caso in cui invece, non presenti tutti gli

elementi, si può trattare di un invito a comprare (banco frutta e

verdura a peso).

Il contratto può ritenersi concluso nel momento in cui il proponente

riceve la notizia dell’accettazione, si tratta del criterio di cognizione

secondo cui, non vi è contratto senza la consapevolezza di

entrambe le parti.

Presunzione di coscienza: si tratta del caso in cui una delle parti, nel

periodo di attesa dell’accettazione decida di intraprendere

un’iniziativa contrattuale con altri soggetti, allora, il proponente

dovrà dimostrare di non aver avuto colpa nell’impossibilità di

recapitare l’accettazione.

Esistono inoltre dei casi in cui il contratto risulti concluso con l’inizio

dell’esecuzione, in questo caso, l’accettante dovrà avvisare l’altra

parte, pena il risarcimento per eventuali danni al proponente.

Esistono inoltre i contratti con obbligazioni del solo proponente,

come ad es. la fideiussione, il proponente, dopo aver fatto la

proposta non può più revocarla, mentre l’altra parte non deve

dichiarare l’accettazione, ma può rifiutare, il contratto si ritiene

concluso se la proposta non viene rifiutata entro i termini.

Inoltre, vanno menzionati quei contratti che per considerarsi

conclusi non serve solo l’accordo ma anche la dazione di qualcosa,

come ad esempio per il mutuo, il deposito e il comodato. Sono casi

di contratti reali che producono effetti dal momento in cui l’accordo

viene raggiunto.

Contratto preliminare: non va confuso con il contratto vero e

proprio, perché si tratta solamente dell’obbligo di concludere un

contratto futuro di cui viene definito il contenuto essenziale. Tante

ragioni possono indurre alla stipulazione di un contratto preliminare,

come ad esempio la necessità di tempo per definire il contenuto nei

dettagli… ma può accadere che una delle parti si ritiri dall’accordo e

in questo caso, l’altra parte può chiedere la sentenza costitutiva

affinché il contratto produca i suoi effetti, nel caso in cui sia

diventata impossibile l’esecuzione, allora la parte che si trova in

torto dovrà risarcire l’altra per inadempimento dell’obbligazione di

concludere il contratto.

Esistono casi di contratti preliminari unilaterali in cui il proponente

lascia libera la decisione sulla stipulazione del futuro contratto

all’altra parte; rientra in questo schema anche il patto di prelazione.

Il codice civile stabilisce che le parti devono svolgere le trattative

secondo buona fede, infatti, se una delle parti si trova in malafede,

la legge tutela l’altra parte con la norma sulla responsabilità

precontrattuale. Tale norma tutela le parti su vari eventi che

potrebbero accadere, come ad esempio la rottura delle trattative

senza ragione, la violazione di un obbligo di informazione, la truffa,

la minaccia, casi che non solo rendono nullo il contratto, ma

obbligano la parte in malafede a risarcire l’altra parte e in certi casi

anche affrontare un processo penale (minaccia, truffa).

Nella realtà, spesso la parte della trattativa non viene manco

eseguita, in questi casi si tratta di contratti standard, ovvero

contratti che sono uguali per tutti, ad esempio imprese che

stipulano contratti con le parti che usufruiscono del loro servizio. In

questi casi, l’impresa ha l’obbligo, l’onere di far conoscere le

condizioni del contratto all’altra parte, se ciò non avviene, il

contratto è nullo.

Un contratto può essere considerato nullo anche se contiene le c.d.

clausole vessatorie, ovvero quelle clausole che limitano o

esonerano un contraente da qualsiasi responsabilità. Inoltre, tutte le

clausole devono essere chiare ed esplicite alle parti, per tale

ragione, le imprese hanno escogitato l’espediente della doppia

firma per l’accettazione. Nel caso però uno dei contraenti è un

consumatore o un’impresa più piccola, e la posizione contrattuale è

nettamente sfavorevole, la legge può intervenire in tutela dei

consumatori, anche se ancora in modo insufficiente.

Importante riferimento va fatto per i contratti con i consumatori,

dove sono frequenti le asimmetrie informative ed è importante

tutelare il consumatore che si trova in posizione sfavorevole. Per

questo, sono nate una serie di norme in tutela dei consumatori,

molte delle quali introdotte dai trattati UE e sono confluite nel

Codice del Consumo che riconosce i diritti e gli interessi individuali

dei consumatori e i diritti all’informazione. Inoltre, il codice del

consumo introduce una “black list” sulle clausole vessatorie che

rendono automaticamente nulla la clausola ma mantenendo

l’efficacia del contratto, e sono le clausole che escludano o limitino

la responsabilità in caso di morte o danno al consumatore. Inoltre,

sono state introdotte le c.d. class action che danno la possibilità ai

consumatori di fare causa in gruppo.

Il codice del commercio inoltre tutela i consumatori nel caso di

contratti conclusi fuori dai locali commerciali, contratti telefonici o

on-line, in questi casi la legge prevede il recesso unilaterale per il

consumatore che si è trovato a decidere in poco tempo senza aver

avuto la possibilità di conoscere tutte le condizioni del contratto.

Il secondo elemento essenziale del contratto è la Causa, ovvero la

funzione economico-sociale del contratto, cioè la giustificazione del

contratto. La causa nel contratto tipico contiene già una traccia

stabilita dalla legge, mentre per i contratti atipici, starà ai giudici

decidere se quella causa economico-sociale sia degna di tutela.

Però, bisogna fare attenzione ai contratti in cui vi è l’astrazione

della causa che potrebbe essere viziata o mancare del tutto, sono in

casi ad esempio di delegazione pura o promessa cambiaria. La cosa

fondamentale della causa è che sia lecita, ovvero finché non è

contraria alle norme, all’ordine pubblico e al buon costume.

Quando si parla di norme, va fatta la differenza tra norme

imperative e norme dispositive, le prime contengono sempre “a

pena di nullità”, le seconde vanno interpretate ed applicate secondo

i vari casi. Secondo il c.c. è nullo qualsiasi contratto che abbia come

fine quello di eludere una norma imperativa, si tratta di negozio in

frode alla legge.

Altri elementi essenziali sono l’oggetto e la forma:

- Oggetto: indica la prestazione dovuta in cambio di qualcosa

(rapporto patrimoniale)

- Forma: è essenziale solo nel caso in cui la legge prevede la

pena di nullità nel caso in cui non ci sia. Normalmente è di

libera scelta, a meno che la legge non prevede diversamente

come nei trasferimenti di proprietà ed in generale di diritti reali

di godimento per un periodo superiore a nove anni.

Gli altri elementi del contratto vengono definiti accidentali, per

essere distinti dagli elementi essenziali, e sono elementi inseriti

tramite le trattative tra le parti. Sono:

- Condizione: le parti stabiliscono che il contratto acquista

(sospensiva) o perde (risolutiva) la sua efficacia al verificarsi di

una condizione futura incerta.

- Termine: consiste in un avvenimento futuro che però è certo, in

questi casi, viene imposto un termine iniziale e un termine

finale in cui il contratto produce i suoi effetti.

- Onere o modo: consiste in una clausola che limiti una liberalità

e può essere apposta solo nei contratti a titolo gratuito come

la donazione o il comodato, tipico anche nel testamento dove il

ricevente ha l’obbligo di fare e di non fare qualcosa.

Una volta concluso, il contratto produce i suoi effetti e nessuna delle

parti può più sottrarsi ad esso, pena l’inadempimento con

conseguente risarcimento. Il contratto inoltre è vincolante e non

può prevedere direttamente effetti verso terzi se non vantaggiosi.

Per sciogliere il contratto vi sono diversi modi:

- Mutuo dissenso: le parti pattuiscono di voler sciogliere quel

contratto

- Recesso unilaterale: una delle parti può annullare il contratto

quando vu

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sergiodigiorgio52 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof De Franceschi Alberto.