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SECONDA PARTE
5. Il contratto: in generale
Il contratto, come definisce l’art.1321, è l’accordo di due o più parti
per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico
patrimoniale.
Il contratto è un accordo tra due o più parti dove per le parti si può
indicare anche una pluralità di soggetti. I contratti possono essere
tra 2 parti (contratti bilaterali) o tra più parti (contratti plurilaterali),
mentre gli atti unilaterali non sono contratti, sono delle dichiarazioni
di volontà da parte di una sola parte. I requisiti essenziali del
contratto sono: l’accordo, la causa, l’oggetto e la forma.
L’accordo è essenziale poiché senza l’accordo tra le parti, non vi è
contratto, ma anche gli altri requisiti sono fondamentali insieme alla
possibilità e alla liceità, pena l’annullamento.
L’accordo non è altro che la volontà delle parti di accettare il
contenuto negoziale a cui le parti sono giunte dopo le trattative.
Secondo l’ordinamento giuridico, in materia di contratti viene
riscontrata una grande autonomia, infatti, secondo l’art. 1322 cc. Il
contenuto e la scelta delle figure contrattuali (se la legge non
prevede diversamente), sono scelte autonome che fanno le parti,
ma la libertà di determinazione del contenuto, ha comunque dei
limiti poiché, il contenuto del contratto, non può andare contro le
leggi dello Stato.
Come abbiamo detto prima, l’accordo è la volontà delle parti di
contrarre, e spesso viene definito comportamento concludente,
l’accordo può essere raggiunto tramite scambio ad esempio di mail
tra le parti, può essere raggiunto mediante un notaio che assiste
alla firma, ma esistono anche accordi taciti che tutti noi compiamo
ogni giorno (ad esempio: prendere il bus, fare la spesa…).
Viene definita proposta, l’iniziativa di una parte nell’offrire un
accordo ad un’altra parte, mentre viene definita accettazione, la
volontà di contrarre dell’altra parte secondo i termini stabiliti, se
vengono posti nuovi termini, si tratta di una nuova proposta.
Però è importante distinguere la proposta dall’invito a proporre,
come nel caso dell’offerta al pubblico, si tratta di una proposta a
contrarre solo nel caso in cui sono presenti tutti gli elementi
essenziali del contratto (comprare pasta al supermercato con il
cartellino del prezzo), nel caso in cui invece, non presenti tutti gli
elementi, si può trattare di un invito a comprare (banco frutta e
verdura a peso).
Il contratto può ritenersi concluso nel momento in cui il proponente
riceve la notizia dell’accettazione, si tratta del criterio di cognizione
secondo cui, non vi è contratto senza la consapevolezza di
entrambe le parti.
Presunzione di coscienza: si tratta del caso in cui una delle parti, nel
periodo di attesa dell’accettazione decida di intraprendere
un’iniziativa contrattuale con altri soggetti, allora, il proponente
dovrà dimostrare di non aver avuto colpa nell’impossibilità di
recapitare l’accettazione.
Esistono inoltre dei casi in cui il contratto risulti concluso con l’inizio
dell’esecuzione, in questo caso, l’accettante dovrà avvisare l’altra
parte, pena il risarcimento per eventuali danni al proponente.
Esistono inoltre i contratti con obbligazioni del solo proponente,
come ad es. la fideiussione, il proponente, dopo aver fatto la
proposta non può più revocarla, mentre l’altra parte non deve
dichiarare l’accettazione, ma può rifiutare, il contratto si ritiene
concluso se la proposta non viene rifiutata entro i termini.
Inoltre, vanno menzionati quei contratti che per considerarsi
conclusi non serve solo l’accordo ma anche la dazione di qualcosa,
come ad esempio per il mutuo, il deposito e il comodato. Sono casi
di contratti reali che producono effetti dal momento in cui l’accordo
viene raggiunto.
Contratto preliminare: non va confuso con il contratto vero e
proprio, perché si tratta solamente dell’obbligo di concludere un
contratto futuro di cui viene definito il contenuto essenziale. Tante
ragioni possono indurre alla stipulazione di un contratto preliminare,
come ad esempio la necessità di tempo per definire il contenuto nei
dettagli… ma può accadere che una delle parti si ritiri dall’accordo e
in questo caso, l’altra parte può chiedere la sentenza costitutiva
affinché il contratto produca i suoi effetti, nel caso in cui sia
diventata impossibile l’esecuzione, allora la parte che si trova in
torto dovrà risarcire l’altra per inadempimento dell’obbligazione di
concludere il contratto.
Esistono casi di contratti preliminari unilaterali in cui il proponente
lascia libera la decisione sulla stipulazione del futuro contratto
all’altra parte; rientra in questo schema anche il patto di prelazione.
Il codice civile stabilisce che le parti devono svolgere le trattative
secondo buona fede, infatti, se una delle parti si trova in malafede,
la legge tutela l’altra parte con la norma sulla responsabilità
precontrattuale. Tale norma tutela le parti su vari eventi che
potrebbero accadere, come ad esempio la rottura delle trattative
senza ragione, la violazione di un obbligo di informazione, la truffa,
la minaccia, casi che non solo rendono nullo il contratto, ma
obbligano la parte in malafede a risarcire l’altra parte e in certi casi
anche affrontare un processo penale (minaccia, truffa).
Nella realtà, spesso la parte della trattativa non viene manco
eseguita, in questi casi si tratta di contratti standard, ovvero
contratti che sono uguali per tutti, ad esempio imprese che
stipulano contratti con le parti che usufruiscono del loro servizio. In
questi casi, l’impresa ha l’obbligo, l’onere di far conoscere le
condizioni del contratto all’altra parte, se ciò non avviene, il
contratto è nullo.
Un contratto può essere considerato nullo anche se contiene le c.d.
clausole vessatorie, ovvero quelle clausole che limitano o
esonerano un contraente da qualsiasi responsabilità. Inoltre, tutte le
clausole devono essere chiare ed esplicite alle parti, per tale
ragione, le imprese hanno escogitato l’espediente della doppia
firma per l’accettazione. Nel caso però uno dei contraenti è un
consumatore o un’impresa più piccola, e la posizione contrattuale è
nettamente sfavorevole, la legge può intervenire in tutela dei
consumatori, anche se ancora in modo insufficiente.
Importante riferimento va fatto per i contratti con i consumatori,
dove sono frequenti le asimmetrie informative ed è importante
tutelare il consumatore che si trova in posizione sfavorevole. Per
questo, sono nate una serie di norme in tutela dei consumatori,
molte delle quali introdotte dai trattati UE e sono confluite nel
Codice del Consumo che riconosce i diritti e gli interessi individuali
dei consumatori e i diritti all’informazione. Inoltre, il codice del
consumo introduce una “black list” sulle clausole vessatorie che
rendono automaticamente nulla la clausola ma mantenendo
l’efficacia del contratto, e sono le clausole che escludano o limitino
la responsabilità in caso di morte o danno al consumatore. Inoltre,
sono state introdotte le c.d. class action che danno la possibilità ai
consumatori di fare causa in gruppo.
Il codice del commercio inoltre tutela i consumatori nel caso di
contratti conclusi fuori dai locali commerciali, contratti telefonici o
on-line, in questi casi la legge prevede il recesso unilaterale per il
consumatore che si è trovato a decidere in poco tempo senza aver
avuto la possibilità di conoscere tutte le condizioni del contratto.
Il secondo elemento essenziale del contratto è la Causa, ovvero la
funzione economico-sociale del contratto, cioè la giustificazione del
contratto. La causa nel contratto tipico contiene già una traccia
stabilita dalla legge, mentre per i contratti atipici, starà ai giudici
decidere se quella causa economico-sociale sia degna di tutela.
Però, bisogna fare attenzione ai contratti in cui vi è l’astrazione
della causa che potrebbe essere viziata o mancare del tutto, sono in
casi ad esempio di delegazione pura o promessa cambiaria. La cosa
fondamentale della causa è che sia lecita, ovvero finché non è
contraria alle norme, all’ordine pubblico e al buon costume.
Quando si parla di norme, va fatta la differenza tra norme
imperative e norme dispositive, le prime contengono sempre “a
pena di nullità”, le seconde vanno interpretate ed applicate secondo
i vari casi. Secondo il c.c. è nullo qualsiasi contratto che abbia come
fine quello di eludere una norma imperativa, si tratta di negozio in
frode alla legge.
Altri elementi essenziali sono l’oggetto e la forma:
- Oggetto: indica la prestazione dovuta in cambio di qualcosa
(rapporto patrimoniale)
- Forma: è essenziale solo nel caso in cui la legge prevede la
pena di nullità nel caso in cui non ci sia. Normalmente è di
libera scelta, a meno che la legge non prevede diversamente
come nei trasferimenti di proprietà ed in generale di diritti reali
di godimento per un periodo superiore a nove anni.
Gli altri elementi del contratto vengono definiti accidentali, per
essere distinti dagli elementi essenziali, e sono elementi inseriti
tramite le trattative tra le parti. Sono:
- Condizione: le parti stabiliscono che il contratto acquista
(sospensiva) o perde (risolutiva) la sua efficacia al verificarsi di
una condizione futura incerta.
- Termine: consiste in un avvenimento futuro che però è certo, in
questi casi, viene imposto un termine iniziale e un termine
finale in cui il contratto produce i suoi effetti.
- Onere o modo: consiste in una clausola che limiti una liberalità
e può essere apposta solo nei contratti a titolo gratuito come
la donazione o il comodato, tipico anche nel testamento dove il
ricevente ha l’obbligo di fare e di non fare qualcosa.
Una volta concluso, il contratto produce i suoi effetti e nessuna delle
parti può più sottrarsi ad esso, pena l’inadempimento con
conseguente risarcimento. Il contratto inoltre è vincolante e non
può prevedere direttamente effetti verso terzi se non vantaggiosi.
Per sciogliere il contratto vi sono diversi modi:
- Mutuo dissenso: le parti pattuiscono di voler sciogliere quel
contratto
- Recesso unilaterale: una delle parti può annullare il contratto
quando vu