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CHIARIMENTI SU LEZIONE PRECEDENTE
In un processo penale un problema che si pone e se il soggetto decidesse in fase di processo di
spogliarsi dei suoi beni per evitare che siano oggetto di confisca alla fine del processo, per questo
esistono delle misure cautelari, ad esempio il sequestro che è una misura con la quale i beni oggetto
di sequestro vengono congelati nel senso che il nostro indagato non può disporne, cioè non li può
vendere; e poi alla fine del processo se il nostro indagato verrà condannato quei beni che sono lì
congelati saranno oggetto di confisca, se invece l’indagato sarà prosciolto i beni saranno
dissequestrati e il soggetto tornerà ad essere il proprietario dei beni.
Quindi sequestro è una misura cautelare che è finalizzata a tutelare quei beni che potranno essere
oggetto di confisca. La confisca invece è un misura definitiva.
Chiarimento su cosa succede quando la persona giuridica che ha beneficiato dell’evasione fiscale,
es. persona fisica che commette il reato, ma chi beneficia del reato è il contribuente persona
giuridica, che cosa succede se la persona giuridica non ha una sua consistenza? Quando una
persona giuridica ha una sua consistenza patrimoniale, il patrimonio della persona giuridica
secondo una sentenza della cassazione non può essere aggredito, ma può essere aggredito solo il
patrimonio, sempre per effettuare la confisca per equivalente, della persona fisica che ha
commesso il fatto. Il patrimonio della persona giuridica può essere oggetto di aggressione quando
non siamo davanti ad una vera persona giuridica, ma ad una struttura che in realtà è inconsistente e
quindi i beni che sono apparentemente della disponibilità della persona giuridica in realtà quei beni
sono del soggetto che ha commesso il fatto, della persona fisica, allora in questo caso non c’è una
reale distinzione tra il patrimonio personale di chi ha commesso il fatto e la persona giuridica e
quindi posso aggredire con la confisca per equivalente tanto l’uno quanto l’altro. La cassazione delle
sezioni unite ritiene che questo è abbastanza opinabile, perché dice che si possa aggredire il
patrimonio della persona giuridica con la confisca tradizionale, sul presupposto che ci sia una
tracciabilità del provento dell’evasione fiscale.
SINGOLE FATTISPECIE INCRIMINATRICI
Art.5 Omessa presentazione della dichiarazione, è una fattispecie abbastanza semplice salvo il fatto
che pone qualche questione applicativa rispetto ad un fenomeno di evasione fiscale che è
l’esterovestizione.
Il reato di omessa dichiarazione punisce il contribuente che dovendo presentare la dichiarazione
fiscale non la presenta, parliamo di dichiarazione per l’IVA e per le imposte sui redditi, IRPEF per le
persone fisiche e IRES per le persone giuridiche. Oggetto di tutela penale è la veridicità e la
presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e relativa all’IVA. Parliamo di
dichiarazione annuale oppure di dichiarazioni che per determinate circostanze possono avere un
periodo inferiore o superiore all’anno, es. quando una società fallisce c’è una dichiarazione che va
dall’inizio dell’anno alla data del fallimento e poi c’è la dichiarazione con il maxi periodo che
abbraccia tutto il periodo del fallimento.
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Il soggetto che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione e non l’ha presenta, può commettere il
delitto di cui all’art.5, può commetterlo perché c’è una soglia di punibilità che una volta era più alta
ed è stata abbassata nel 2011, oggi la soglia è di 30.000 € di imposta evasa. Quindi un contribuente
che deve presentare la dichiarazione e non l’ha presenta se evade più di 30.000 € di IRES – IRPEF o
IVA commette questo reato. Le imposte dirette e l’IVA viaggiano su binari separati, se io evado
20.000 € di imposte dirette e 20.000 di IVA non ho superato la soglia di punibilità.
Analizzando la norma:
-“E' punito con la reclusione da uno a tre anni..” Il contribuente è punito con la reclusione da 1 a 3
anni, questa pena dovrebbe aumentare alla luce del decreto semplificazioni che dovrebbe innalzare
questa sanzione.
- “… chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto…” molti reati fiscali
richiedono che il soggetto agisca con la volontà, con il fine di evadere le imposte sui redditi o
sull’IVA, questo vuol dire che il nostro contribuente lo deve fare apposta, cioè deve aver presente
che la sua condotta si risolverà in una evasione fiscale. Questo è utilizzato per molti reati fiscali e
spesso si pone il problema se sussista questa volontà di evadere le imposte in particolari situazioni
in cui il provento dell’evasione fiscale è destinato a fatti di corruzione es. ai tempi di tangentopoli
era diffusa la pratica di utilizzare fatture per operazioni inesistenti per creare dei fondi neri, cioè io
mi faccio fare una fattura di 100.000€ da un consulente per un servizio che non è avvenuto, pago il
soggetto che si tiene 5.000€ e la restante parte la manda nel c/c occulto che spesso è all’estero, poi
succede che il denaro in questo c/c viene utilizzato per corrompere qualcuno ecc. il problema che si
è posto in passato è se io faccio fatture false, ma non per risparmiare imposte, ma per crearmi dei
fondi neri e corrompere qualcuno, fermo restando che c’è la corruzione c’è anche il reato fiscale,
oppure in questi casi non si può dire che il reato è stato fatto al fine di evadere le imposte sui
redditi e sull’IVA, ma si dovrebbe dire che il reato è stato fatto al fine di commettere reati di
corruzione. Ma il legislatore ha detto che il fine di evadere le tasse non esclude altre finalità tipo la
corruzione, quindi c’è il dolo multiplo e quindi la finalità di evasione può coesistere con finalità di
altro tipo.
- “ Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione
presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno
stampato conforme al modello prescritto”, questa clausola una volta era importante, adesso con
l’invio telematico ha perso di rilevanza, cioè ci sono 3 clausole di salvataggio:
1. Dichiarazione non sottoscritta: un tempo quando le dichiarazioni fiscali venivano presentate
su modello cartaceo c’era la regola che una dichiarazione non sottoscritta si considerava
una dichiarazione non presentata, regola di natura amministrativa, il legislatore penale non
se la sentiva di fare una sanzione penale a fronte di una irregolarità che poteva essere di
livello formale e quindi se hai presentato la dichiarazione senza firma in sede amministrativa
sarà considerata omessa, in sede penale no.
2. Se hai redatto su uno stampato non conforme: questo tema è stato superato dal fatto che
oggi c’è l’invio telematico della dichiarazione quindi si manda un file che deve avere delle
determinate caratteristiche e quindi queste due opzioni sono nel 99,99% dei casi superate
3. Presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine, questa è una clausola
importante, quindi se c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione entro il 30 settembre, se tu
la presenti il 1 di ottobre sotto il profillo amministrativo la dichiarazione è omessa e quindi
avrai delle sanzioni, però sotto il profilo penale avrai ancora ottobre, novembre e dicembre,
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quindi non hai commesso il reato di cui all’art.5. Questa è una data (29 dicembre)
importante anche per il calcolo della prescrizione, perché la prescrizione si calcola da
quando il reato è stato commesso, questo reato si dice omissivo proprio, è quel reato in cui
il soggetto non fa ciò che dovrebbe fare alla scadenza prevista. Es. di reato omissivo proprio
è l’omissione di soccorso, dove la scadenza è immediatamente, perché bisogna intervenire
subito e chiamare i soccorsi.
ESTEROVESTIZIONE
Cos’è la esterovestizione? Il concetto è far finta di essere residente all’estero quando sei residente
in Italia.
E’ un tema di oggi. Esempi di esterovestizione si sono visti con Pavarotti, Valentino Rossi,
Capirossi…, persone che hanno tutti un lavoro particolare, cioè un lavoro che non è chiaro dove
viene svolto. Es. se ho uno studio a Torino e tutte le sere andassi a dormire a Montecarlo, questo
non mi consentirebbe che i miei redditi non venissero non tassati a Montecarlo, perché io li
produco in Italia. Il problema è che un pilota, per esempio, le sue prestazioni le svolge in giro per il
mondo, allora dove viene tassato il pilota nel territorio di residenza e dove il soggetto risiede? Il
soggetto risiede dove ha la sua residenza sotto il profilo civilistico per la maggior parte del periodo
di imposta. Che cos’è la residenza? dove c’è il centro dei tuoi interessi. Allora succedono svariate
cose ad es. chi ha la residenza a Montecarlo e paga la colf che va ad accendere ogni sera la luce.
Oggi è molto difficile nascondere la propria residenza, ad es. con la carta di credito si vedono tutti i
pagamenti e se si fanno sempre in uno stesso luogo e difficile dimostrare che tu non hai la
residenza li.
Tema grosso della esterovestizione non è quello legato alle persone fisiche, ma quello legato alle
persone giuridiche, quindi quelle società che fanno finta di risiedere alle Baamas, in Lussemburgo
ecc. e in realtà sono società che non hanno una reale operatività e soprattutto non hanno
operatività nel luogo dove fanno apparire la residenza.
Prima distinzione da fare tra una società che non esiste ed una società che esiste anche se ha limiti
di operatività. Una società che non esiste ma emette fatture e considerata una cartiera, ma non è
questo il teme dell’esterovestizione. Il tema è di una società che ha dei veri soggetti giuridici che
magari hanno un operatività molto limitata e succede che vi sono molte società che hanno una
residenza formale in una località privilegiata e poi queste società sono governate dall’Italia sono
etero dirette da soggetti che vivono in Italia. (es. il caso di Dolce & Gabbana, che poi sono stati
assolti, l’accusa era quella di aver venduto il loro marchio ad una società Lussemburghese facendo
una grossa plusvalenza con questa società Lussemburghese che però sarebbe stata una società
totalmente governata diretta da Dolce &