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CHIARIMENTI SU LEZIONE PRECEDENTE

In un processo penale un problema che si pone e se il soggetto decidesse in fase di processo di

spogliarsi dei suoi beni per evitare che siano oggetto di confisca alla fine del processo, per questo

esistono delle misure cautelari, ad esempio il sequestro che è una misura con la quale i beni oggetto

di sequestro vengono congelati nel senso che il nostro indagato non può disporne, cioè non li può

vendere; e poi alla fine del processo se il nostro indagato verrà condannato quei beni che sono lì

congelati saranno oggetto di confisca, se invece l’indagato sarà prosciolto i beni saranno

dissequestrati e il soggetto tornerà ad essere il proprietario dei beni.

Quindi sequestro è una misura cautelare che è finalizzata a tutelare quei beni che potranno essere

oggetto di confisca. La confisca invece è un misura definitiva.

Chiarimento su cosa succede quando la persona giuridica che ha beneficiato dell’evasione fiscale,

es. persona fisica che commette il reato, ma chi beneficia del reato è il contribuente persona

giuridica, che cosa succede se la persona giuridica non ha una sua consistenza? Quando una

persona giuridica ha una sua consistenza patrimoniale, il patrimonio della persona giuridica

secondo una sentenza della cassazione non può essere aggredito, ma può essere aggredito solo il

patrimonio, sempre per effettuare la confisca per equivalente, della persona fisica che ha

commesso il fatto. Il patrimonio della persona giuridica può essere oggetto di aggressione quando

non siamo davanti ad una vera persona giuridica, ma ad una struttura che in realtà è inconsistente e

quindi i beni che sono apparentemente della disponibilità della persona giuridica in realtà quei beni

sono del soggetto che ha commesso il fatto, della persona fisica, allora in questo caso non c’è una

reale distinzione tra il patrimonio personale di chi ha commesso il fatto e la persona giuridica e

quindi posso aggredire con la confisca per equivalente tanto l’uno quanto l’altro. La cassazione delle

sezioni unite ritiene che questo è abbastanza opinabile, perché dice che si possa aggredire il

patrimonio della persona giuridica con la confisca tradizionale, sul presupposto che ci sia una

tracciabilità del provento dell’evasione fiscale.

SINGOLE FATTISPECIE INCRIMINATRICI

Art.5 Omessa presentazione della dichiarazione, è una fattispecie abbastanza semplice salvo il fatto

che pone qualche questione applicativa rispetto ad un fenomeno di evasione fiscale che è

l’esterovestizione.

Il reato di omessa dichiarazione punisce il contribuente che dovendo presentare la dichiarazione

fiscale non la presenta, parliamo di dichiarazione per l’IVA e per le imposte sui redditi, IRPEF per le

persone fisiche e IRES per le persone giuridiche. Oggetto di tutela penale è la veridicità e la

presentazione della dichiarazione relativa alle imposte sui redditi e relativa all’IVA. Parliamo di

dichiarazione annuale oppure di dichiarazioni che per determinate circostanze possono avere un

periodo inferiore o superiore all’anno, es. quando una società fallisce c’è una dichiarazione che va

dall’inizio dell’anno alla data del fallimento e poi c’è la dichiarazione con il maxi periodo che

abbraccia tutto il periodo del fallimento.

Anno accademico 2014/2015 35

Il soggetto che ha l’obbligo di presentare la dichiarazione e non l’ha presenta, può commettere il

delitto di cui all’art.5, può commetterlo perché c’è una soglia di punibilità che una volta era più alta

ed è stata abbassata nel 2011, oggi la soglia è di 30.000 € di imposta evasa. Quindi un contribuente

che deve presentare la dichiarazione e non l’ha presenta se evade più di 30.000 € di IRES – IRPEF o

IVA commette questo reato. Le imposte dirette e l’IVA viaggiano su binari separati, se io evado

20.000 € di imposte dirette e 20.000 di IVA non ho superato la soglia di punibilità.

Analizzando la norma:

-“E' punito con la reclusione da uno a tre anni..” Il contribuente è punito con la reclusione da 1 a 3

anni, questa pena dovrebbe aumentare alla luce del decreto semplificazioni che dovrebbe innalzare

questa sanzione.

- “… chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto…” molti reati fiscali

richiedono che il soggetto agisca con la volontà, con il fine di evadere le imposte sui redditi o

sull’IVA, questo vuol dire che il nostro contribuente lo deve fare apposta, cioè deve aver presente

che la sua condotta si risolverà in una evasione fiscale. Questo è utilizzato per molti reati fiscali e

spesso si pone il problema se sussista questa volontà di evadere le imposte in particolari situazioni

in cui il provento dell’evasione fiscale è destinato a fatti di corruzione es. ai tempi di tangentopoli

era diffusa la pratica di utilizzare fatture per operazioni inesistenti per creare dei fondi neri, cioè io

mi faccio fare una fattura di 100.000€ da un consulente per un servizio che non è avvenuto, pago il

soggetto che si tiene 5.000€ e la restante parte la manda nel c/c occulto che spesso è all’estero, poi

succede che il denaro in questo c/c viene utilizzato per corrompere qualcuno ecc. il problema che si

è posto in passato è se io faccio fatture false, ma non per risparmiare imposte, ma per crearmi dei

fondi neri e corrompere qualcuno, fermo restando che c’è la corruzione c’è anche il reato fiscale,

oppure in questi casi non si può dire che il reato è stato fatto al fine di evadere le imposte sui

redditi e sull’IVA, ma si dovrebbe dire che il reato è stato fatto al fine di commettere reati di

corruzione. Ma il legislatore ha detto che il fine di evadere le tasse non esclude altre finalità tipo la

corruzione, quindi c’è il dolo multiplo e quindi la finalità di evasione può coesistere con finalità di

altro tipo.

- “ Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione

presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno

stampato conforme al modello prescritto”, questa clausola una volta era importante, adesso con

l’invio telematico ha perso di rilevanza, cioè ci sono 3 clausole di salvataggio:

1. Dichiarazione non sottoscritta: un tempo quando le dichiarazioni fiscali venivano presentate

su modello cartaceo c’era la regola che una dichiarazione non sottoscritta si considerava

una dichiarazione non presentata, regola di natura amministrativa, il legislatore penale non

se la sentiva di fare una sanzione penale a fronte di una irregolarità che poteva essere di

livello formale e quindi se hai presentato la dichiarazione senza firma in sede amministrativa

sarà considerata omessa, in sede penale no.

2. Se hai redatto su uno stampato non conforme: questo tema è stato superato dal fatto che

oggi c’è l’invio telematico della dichiarazione quindi si manda un file che deve avere delle

determinate caratteristiche e quindi queste due opzioni sono nel 99,99% dei casi superate

3. Presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine, questa è una clausola

importante, quindi se c’è l’obbligo di presentare la dichiarazione entro il 30 settembre, se tu

la presenti il 1 di ottobre sotto il profillo amministrativo la dichiarazione è omessa e quindi

avrai delle sanzioni, però sotto il profilo penale avrai ancora ottobre, novembre e dicembre,

Anno accademico 2014/2015 36

quindi non hai commesso il reato di cui all’art.5. Questa è una data (29 dicembre)

importante anche per il calcolo della prescrizione, perché la prescrizione si calcola da

quando il reato è stato commesso, questo reato si dice omissivo proprio, è quel reato in cui

il soggetto non fa ciò che dovrebbe fare alla scadenza prevista. Es. di reato omissivo proprio

è l’omissione di soccorso, dove la scadenza è immediatamente, perché bisogna intervenire

subito e chiamare i soccorsi.

ESTEROVESTIZIONE

Cos’è la esterovestizione? Il concetto è far finta di essere residente all’estero quando sei residente

in Italia.

E’ un tema di oggi. Esempi di esterovestizione si sono visti con Pavarotti, Valentino Rossi,

Capirossi…, persone che hanno tutti un lavoro particolare, cioè un lavoro che non è chiaro dove

viene svolto. Es. se ho uno studio a Torino e tutte le sere andassi a dormire a Montecarlo, questo

non mi consentirebbe che i miei redditi non venissero non tassati a Montecarlo, perché io li

produco in Italia. Il problema è che un pilota, per esempio, le sue prestazioni le svolge in giro per il

mondo, allora dove viene tassato il pilota nel territorio di residenza e dove il soggetto risiede? Il

soggetto risiede dove ha la sua residenza sotto il profilo civilistico per la maggior parte del periodo

di imposta. Che cos’è la residenza? dove c’è il centro dei tuoi interessi. Allora succedono svariate

cose ad es. chi ha la residenza a Montecarlo e paga la colf che va ad accendere ogni sera la luce.

Oggi è molto difficile nascondere la propria residenza, ad es. con la carta di credito si vedono tutti i

pagamenti e se si fanno sempre in uno stesso luogo e difficile dimostrare che tu non hai la

residenza li.

Tema grosso della esterovestizione non è quello legato alle persone fisiche, ma quello legato alle

persone giuridiche, quindi quelle società che fanno finta di risiedere alle Baamas, in Lussemburgo

ecc. e in realtà sono società che non hanno una reale operatività e soprattutto non hanno

operatività nel luogo dove fanno apparire la residenza.

Prima distinzione da fare tra una società che non esiste ed una società che esiste anche se ha limiti

di operatività. Una società che non esiste ma emette fatture e considerata una cartiera, ma non è

questo il teme dell’esterovestizione. Il tema è di una società che ha dei veri soggetti giuridici che

magari hanno un operatività molto limitata e succede che vi sono molte società che hanno una

residenza formale in una località privilegiata e poi queste società sono governate dall’Italia sono

etero dirette da soggetti che vivono in Italia. (es. il caso di Dolce & Gabbana, che poi sono stati

assolti, l’accusa era quella di aver venduto il loro marchio ad una società Lussemburghese facendo

una grossa plusvalenza con questa società Lussemburghese che però sarebbe stata una società

totalmente governata diretta da Dolce &

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Pantalasso di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Perini Andrea.