Diritto penale
Introduzione al diritto penale
Il diritto penale è il ramo dell'ordinamento giuridico il cui scopo consiste nella disciplina dei fatti costituenti reato. Reato altro non è se non l'illecito di natura penale; si distingue dagli illeciti derivanti dalla violazione di norme poste da altri settori dell'ordinamento poiché alla sua commissione consegue l'applicazione di una pena.
La pena può darsi in due modalità:
- Pena detentiva;
- Pena pecuniaria.
La pena detentiva è strettamente tipica del diritto penale; quella pecuniaria, al contrario, non è esclusiva di questo settore (tuttavia, quando essa è prevista da norme di natura non penale, prende il nome di sanzione).
Si afferma comunemente che la pena ha carattere afflittivo. Ciò deriva dal fatto che essa incide notevolmente sui beni fondamentali (patrimonio, libertà personale, dignità umana) del condannato.
Nell'ambito del diritto penale, gli illeciti si distinguono in delitti e contravvenzioni. I primi sono connotati da maggiore gravità; il discrimine effettivo tra tali categorie risiede, in ultima istanza, nella natura della pena, che consiste in reclusione o multa per i delitti, in arresto o ammenda per le contravvenzioni.
Quanto a reclusione ed arresto, si dica che si configurano entrambe come situazioni di natura detentiva; tuttavia, alla reclusione, pena erogata per i delitti, non risultano applicabili tanti istituti propri della disciplina delle contravvenzioni, quali ad esempio l'oblazione (la possibilità di trasformare il reato in semplice illecito amministrativo previo versamento di una somma di denaro).
Il codice penale italiano, approvato nel 1930 ed entrato in vigore il 1° luglio 1931, è comunemente detto anche Codice Rocco, dal nome del Ministro di Grazia e Giustizia che ne curò la redazione. Le particolari circostanze storiche in cui il testo venne realizzato – l'Italia sottoposta alla dittatura del regime fascista – sono ancora ravvisabili nella lettura delle disposizioni, dalle quali si evince, soprattutto, la centralità della figura dello Stato nell'impostazione originaria, oggi mitigata da notevoli aggiornamenti cui il codice è stato sottoposto nel corso degli anni.
La struttura del codice penale italiano è tripartita:
- Parte I (artt. 1-240): dei reati in generale;
- Parte II (artt. 241-649): dei delitti in particolare;
- Parte III (artt. 650 ss.): delle contravvenzioni in particolare.
La funzione del diritto penale
La teoria costituzionalmente orientata della protezione dei beni giuridici
Comunemente si afferma che la minaccia della pena abbia una doppia efficacia preventiva: svolge, infatti, un ruolo preventivo a carattere generale nei riguardi della totalità dei consociati ed uno di natura speciale, il quale si ha rispetto al singolo condannato.
La dottrina tradizionale (Antolisei) attribuisce al diritto penale una funzione propulsiva, contribuendo esso alla diffusione di alcuni valori nella Weltanschauung di un popolo. Di diverso avviso è la dottrina più recente, la quale sostiene, al contrario, che obiettivo proprio del diritto penale sia la tutela di beni o valori già riconosciuti all'interno della società e ritenuti meritevoli di tutela rafforzata.
Da considerazioni di questo genere prende avvio la cosiddetta “teoria della protezione dei beni giuridici”, secondo la quale le norme penali hanno il compito di preservare beni socialmente rilevanti, cui accordano una protezione particolare. A tali beni (beni giuridici) la dottrina attribuisce tre funzioni: una funzione classificatoria, una funzione interpretativa ed una funzione critica.
La prima attiene all'abitudine di classificare i reati in relazione ai beni giuridici di cui questi rappresentano una lesione (ad esempio: delitti contro il patrimonio, contro l'onore, etc.). Si parla, invece, di funzione interpretativa in virtù della possibilità, accordata agli operatori del diritto da un'individuazione preliminare del bene giuridico oggetto di tutela da parte delle disposizioni legislative, di ricondurre o meno un caso concreto ad una fattispecie normativa. Il bene giuridico assolve, infine, una funzione critica laddove esso indirizza il legislatore nella sua scelta di introdurre figure criminose deputate alla sua protezione, rappresentando, dunque, il punto di partenza nella formulazione del testo normativo.
A questo proposito appare legittimo domandarsi in che modo vengano selezionati i valori cui attribuire una protezione di natura penale. A tale quesito, la teoria “costituzionalmente orientata” dei beni giuridici risponde che essi vengono desunti dalla Costituzione. Possono rilevare penalmente sia valori esplicitamente affermati della norma fondamentale (ad esempio: la vita, l'integrità fisica ed il patrimonio), sia altri cui sia fatto richiamo anche solo indirettamente (ad esempio: la riservatezza, la pietà dei defunti).
La risposta fornita dalla teoria costituzionalmente orientata della protezione dei beni giuridici, seppur corretta, va tuttavia integrata con ulteriori considerazioni. Negli ultimi decenni si è, infatti, assistito ad uno spostamento dell'interesse del legislatore dalla tutela di beni tradizionalmente radicati nella coscienza sociale alla protezione di ambiti meno pacificamente considerati meritevoli di salvaguardia, connotati da caratteristiche più sfumate perché, magari, di natura superindividuale. Dalla minaccia sanzionatoria rivolta ai “mala in se” – si dice – il legislatore si è volto, oggi, alla previsione di sanzioni nei confronti dei “mala quia prohibita” (ossia condannati non perché riprovati dal sentore comune, bensì in quanto contrari a norme imperative).
Ecco, allora, che alcuni oggi parlano di una crisi del bene giuridico, data l'odierna difficoltà ermeneutica nell'individuazione di un preciso valore all'origine del pensiero del legislatore, essendo spesso il valore in questione estraneo alla mentalità della tradizione. Il riferimento ad un bene giuridico, dunque, è oggi necessario ma non sufficiente al fine della valutazione del legislatore per l'individuazione e la costituzione di un reato, che si avvale, quindi, nelle sue valutazioni di tre ulteriori criteri, denominati appunti di “criminalizzazione”, che sono:
- Il principio di sussidiarietà;
- Il principio della meritevolezza della pena;
- Il principio di frammentarietà.
Il contenuto del principio di sussidiarietà prescrive che il diritto penale intervenga solo come extrema ratio. Il ricorso ad una sanzione penale, quindi, appare opportuno solo allorquando gli strumenti di tutela offerti al bene giuridico leso da altri rami dell'ordinamento risultino insufficienti. Ne consegue, allora, che l'opzione della pena dovrà necessariamente essere conforme all'intento che si vuole perseguire nel caso di specie, in osservanza della logica della cosiddetta “stretta necessità” sancita dalla Costituzione (art. 25.2, principio di legalità e riserva di legge in materia penale; art. 27, principio di personalità della responsabilità penale; art. 13; art. 3; art. 2).
Giacché la sanzione penale limita la libertà personale ed offende la dignità umana, il ricorso ad essa dev'essere eccezionale e deliberato con cautela. In applicazione del principio di proporzione, le restrizioni ai diritti fondamentali sono autorizzate, dunque, solo quali ultima ratio e nel rispetto delle norme di rango costituzionale o legislativo. Oggi, contestualmente, si assiste ad una domanda, da parte dell'opinione pubblica, di introduzione di nuovi reati (ad esempio il dibattito sul reato di tortura) e di depenalizzazione di altri.
Quanto al principio di sussidiarietà se ne segnalano due diverse concezioni: una più ristretta, che esclude la possibilità dell'intervento penale in presenza di strumenti di tutela efficaci già previsti da altri settori dell'ordinamento, ed una più ampia, che incoraggia il ricorso alla sanzione penale in considerazione della funzione altamente stigmatizzante svolta dalla fattispecie criminosa.
Si parla di “doppio binario” alludendo ai casi, non infrequenti, in cui il medesimo illecito risulti sanzionato all'interno dell'ordinamento da norme di legge sia penale sia amministrativa. È recente il dibattito relativo alla ragionevolezza di tale sistema (Flick: “forse il doppio binario è giunto ad un binario morto”), sollevato in particolare dalla sentenza Grande Stevens vs. Italia emessa dalla Corte di Strasburgo il 4 marzo 2014, con la quale la CEDU ha condannato l'Italia per aver sottoposto l'avvocato Grande Stevens (storico legale della famiglia Agnelli) ad un doppio procedimento: da un lato quello penale (conclusosi con una caduta in prescrizione) e dall'altro quello amministrativo, al termine del quale la CONSOB aveva comminato all'avvocato una multa milionaria. Con la pronuncia sopracitata la CEDU ha ravvisato nella condotta del sistema giudiziario italiano una violazione del principio sancito a livello comunitario, in ragione del quale nessuno può essere punito due volte per il medesimo reato: tanto afflittiva è la sanzione amministrativa nella sua unità da configurarsi come una “duplicazione” delle sofferenze già inflitte in sede penale.
Il principio di meritevolezza sancisce, in espressione della già citata regola costituzionale della “stretta necessità”, che la sanzione penale sia prevista solo per quei casi in cui l'aggressione al bene giuridico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento appaia così grave da risultare intollerabile.
Il principio di frammentarietà
Una volta individuato il valore da tutelare, la fattispecie penale non lo presenta in modo astratto e generalizzato, ma soltanto in relazione a specifiche modalità di aggressione: il reato, quindi, opta per forme circoscritte di offesa al bene si vuole proteggere. Ciò implica di conseguenza che l'area del penalmente rilevante sarà più ristretta del più ampio concetto di antigiuridicità: se antigiuridico, infatti, risulta essere qualsiasi fatto contrario a norme di qualsivoglia settore dell'ordinamento, penalmente rilevante è solo un'accurata selezione di illeciti, classificati come tali in osservanza delle regole dettate dai criteri di criminalizzazione.
Logica conseguenza delle osservazioni appena svolte poi, è la separazione del settore del penalmente rilevante da quello del normalmente riprovevole, ed è proprio il principio di frammentarietà a segnare il confine tra il diritto penale e la legge morale.
La teoria del “minimo etico” in passato descriveva l'attività del legislatore penale come un'opera di traduzione dei dettami di fondo dell'etica in fattispecie criminose, individuando la presenza, del resto non inconsueta, di una componente di biasimo sociale nei comportamenti condannati dal diritto penale.
Tale posizione, tuttavia, risulta all'attualità ampiamente superata. La dottrina contemporanea, infatti, distingue nettamente il penale dalla morale: se è vero che spesso le fattispecie criminose sono connotate da una certa eccepibilità morale, nondimeno taluni comportamenti, di certo eticamente discutibili, non integrano alcuna figura di reato (ad esempio l'adulterio); laddove altri, di cui è fatto al contrario divieto da parte della legge penale, non sono accompagnati da una censura del sentire comune.
Autonomia del diritto penale
Tema di grande rilievo è quello dell'autonomia del diritto penale rispetto agli altri settori dell'ordinamento. Il dibattito sull'argomento era, un tempo, molto acceso, assistendosi allo scontro tra due opposti schieramenti di pensiero: da un lato chi che esso intervenisse, con la sua funzione sanzionatoria, in posizione ausiliaria, agendo a supporto di precetti fissati da altri rami dell'ordinamento (in primis dal diritto civile), dall'altro chi sostenesse la sua piena autonomia.
La piena autonomia del diritto penale è oggi universalmente riconosciuta. Se è vero che esso interviene soltanto in via secondaria, in ossequio al principio di sussidiarietà che configura la pena come strumento da adottare come extrema ratio, nondimeno l'autentica autonomia del diritto penale è comprovata in primo luogo dal principio di frammentarietà, e quindi dalla possibilità che l'ordinamento gli accorda di attribuire significati diversi e, perciò, indipendenti a concetti e nozioni già tipici di altri settori del diritto.
Si consideri, a titolo di esempio, la definizione di “possesso” civilisticamente inteso, esso rappresenta una situazione di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale minore, ed in ciò si distingue nettamente dalla detenzione (artt. 140 ss. c.c.); più ampia è la nozione penalistica, che lo descrive come un “potere di fatto sulla cosa esercitato in modo autonomo rispetto alle prerogative di controllo del proprietario”.
Ciò non toglie che talvolta i reati sono “costruiti” a partire da rimandi alla violazione di regole poste da diversi rami dell'ordinamento; questo tuttavia attiene alla tecnica di formulazione del testo normativo e non alla sua sostanza, né inficia la dimostrata autonomia del diritto penale.
La norma penale
La norma penale si distingue per tre sue peculiarità:
- Ha carattere imperativo, in quanto prescrive taluni comportamenti e ne vieta altri;
- Svolge una funzione valutativa, in quanto seleziona alcune condotte e le giudica antisociali poiché contrarie ai fini dello Stato;
- Ha natura statuale, in quanto proviene solo e soltanto dallo Stato.
Il contenuto della norma penale si articola solitamente in due elementi: il precetto e la sanzione. Il precetto consiste nel comando di tenere un determinato comportamento – attivo ovvero omissivo – o in un divieto. Per lo più, all'interno della norma, l'espressione del precetto è implicita. Quanto alla sanzione, essa si sostanzia nella previsione di una conseguenza giuridica, la pena appunto, per i casi di infrazione del precetto.
Una norma penale all'interno della quale figurano entrambi questi elementi è detta “incriminatrice”, configurando essa una fattispecie criminosa tipica o figura di reato. Altro genus di norme penali è rappresentato da quel complesso di altre disposizioni, volte alla disciplina applicativa delle norme incriminatrici, la cui funzione risulta essenziale in sede ermeneutica. La dottrina ne ha elencate una molteplicità di tipologie (norme direttive, esplicative, interpretative, di attuazione, estensive, limitative, etc.), tutte comunque accomunate dalla funzione che queste svolgono in supporto all'attività ermeneutica.
I destinatari della norma penale
In passato fu dibattuto il tema della destinazione delle norme penali. Oggi, per convalidata opinione, si ritiene pacificamente che destinatari delle norme penali siano la generalità dei consociati, senza alcuna distinzione e prescindendo anche dalle diverse condizioni psichiche dei singoli. L'argomento più forte in sostegno è ravvisabile nel principio espresso dall'art. 5 c.p., sintetizzabile con il ricorso al brocardo latino “ignorantia legis non excusat”.
Le fonti del diritto penale. Il principio di legalità
Sintetizza efficacemente l'essenza del principio di legalità la formula latina “nullum crimen, nulla poena sine lege”. È questo, sicuramente un principio tecnico del diritto penale, ma non solo: affondando esso le sue radici nel pensiero filosofico dell'Illuminismo, che lo concepì come una garanzia per il singolo cittadino al cospetto dello Stato, il principio di legalità si distingue anche per una forte componente di matrice ideologico-politica.
All'interno del nostro ordinamento è sancito da due norme:
- Art. 25.2 Costituzione;
- Art. 1 Codice Penale.
Sottili differenze intercorrono tra queste due disposizioni, entrambe comunque volte a tracciare il principio di legalità. Infatti, se la norma costituzionale lo descrive ponendo in primo piano la caratteristica, attribuita alla legge penale, dell'irretroattività, l'art. 1 del codice enfatizza maggiormente l'esigenza di tassatività e determinatezza nella parte in cui si serve dell'avverbio “espressamente”. Inoltre, l'art. 1 c.p. estende tale principio alle pene, riferimento, questo, testualmente assente nella norma costituzionale.
È comunque pacifico che il principio di legalità delle pene, seppur in mancanza di un'espressa menzione, goda per la sua importanza di copertura costituzionale. Il principio di legalità è valido altresì in merito alle misure di sicurezza ex art. 199 c.p. e 25.3 Cost.
Corollari del principio di legalità sono quattro ulteriori e fondamentali principi del diritto penale:
- Il principio della riserva di legge;
- Il principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale;
- Il principio di irretroattività della legge penale;
- Il divieto di analogia in materia penale.
Il principio della riserva di legge
Il principio della riserva di legge stabilisce che, ai fini della punibilità di un fatto a titolo di reato, quest'ultimo deve necessariamente essere previsto da una norma preesistente. Qual è l'obiettivo perseguito da una simile regola? La più repentina, ma non esaustiva, risposta pone l'accento su di una generica esigenza di certezza nel diritto; la vera essenza di tale principio, tuttavia, risiede in una...
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