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Principi dell'estinzione, recesso e sospensione nel diritto internazionale
L'estinzione, il recesso e la sospensione di un trattato possono derivare dalla violazione di un obbligo da parte di uno Stato nei confronti di un altro Stato. Questa violazione può riguardare un obbligo previsto dal trattato stesso o da qualsiasi altro obbligo internazionale.
Se un bene è stato distrutto a causa di circostanze imputabili allo Stato che invoca l'impossibilità sopravvenuta, ciò non esonera lo Stato stesso dall'obbligo di fornire un'indennità all'altra parte. Questo principio si basa sul mutamento fondamentale delle circostanze, che è un principio generale di diritto secondo il quale ogni contratto viene stipulato rebus sic stantibus (sulla base delle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto). Tuttavia, per limitare il più possibile la possibilità di sottrarsi agli obblighi del trattato, sono previste precise circostanze in cui si applica questo principio.
Un cambiamento fondamentale delle circostanze intervenuto rispetto alle circostanze esistenti al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto può portare all'estinzione, al recesso o alla sospensione del trattato.
recesso, invocato motivo come dalle parti non può odià meno che: l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato; e che tale cambiamento non abbia per effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base al trattato. Ci si vuole assicurare che il mutamento delle circostanze non sia stato creato di proposito da una delle parti. Anche qui il dettaglio della disposizione è un po' sospetto.. perché si tratta di nome che da un lato vogliono far presente l'esistenza di determinate fattispecie, ma che dall'altro non è detto che debbano avere questa portata di dettaglio secondo il diritto internazionale convenzionale. In caso di sopravvenienza di una nuova norma art. 64 diritto cogente sopravvenuto: imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente che sia in conflitto con norma tale nullo è e = gli.
effetti del trattato si producono fino a quando non viene in essere la nuova norma di diritto cogente quindi (a tutela delle aspettative maturate rispetto all'esecuzione del trattato al periodo antecedente allanascita della nuova norma). Riguarda il caso in cui dopo la firma di un trattato nasce una nuova norma cogente. SOSPENSIONE= evento che causa un temporaneo venir meno degli effetti previsti dal trattato considerato soltanto sospeso se risulta come trattato anteriore dalè2. Ilart. 59: posteriore se corrisponde via accertato che ciò trattato altra alla intenzione o è per delle parti. 1. Una violazione sostanziale di un trattato bilaterale ad opera di una delle parti art. 60: legittima l'altra ad invocare la violazione come motivo di estinzione del trattato o di sospensione totale o parziale della sua applicazione. 2. Una violazione sostanziale di un trattato multilaterale ad opera di una delle parti legittima le altre parti, operanti di comune accordo, a sospendere totalmente o parzialmente la sua applicazione.parzialmente
a. l'applicazione del trattato o a considerarlo estinto: sia nei rapporti fra esse stesse e lo Stato autore della violazione, i) sia nei loro rapporti reciproci; ii) una parte colpita in modo particolare dalla violazione ad invocare quest'ultima
b. come motivo di sospensione totale o parziale dell'applicazione del trattato nei suoi rapporti con lo Stato autore della violazione; qualsiasi altra parte diversa dallo Stato autore della violazione a invocare quest'ultima
c. trattato quanto per come motivo di sospensione totale o parziale dell'applicazione del seriguarda violazione che la tale trattato tale natura è di sostanziale delle sue situazione ciascuna disposizioni ad opera di una delle parti modifica radicalmente la sua riguarda obblighi cio che adempimento parti delle per dei ai sensi del trattato. l'impossibilità esecuzione essere invocata come da una parte non può di
L2.art. 61: motivo di estinzione o di recesso o di sospensione
dell'applicazione se tale'impossibilità siaderiva violazione, invoca,chedalla perpetrata dalla parte undil'obbligo del trattato, sia di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di unaqualsiasi altra parte del trattato.
Se, paragrafi, invocareapplicazione precedenti una partein undei puo3. ̀art. 62:mutamento fondamentale di circostanze come motivo di estinzione o recesso da unessa ugualmente invocare motivocomemutamentotrattato, può detto disospensione.
Effetto della guerra sui trattati
Guerra fra due stati fra i qual vigeva un trattato: sospensione —> specie se accordilegati alla pacifica convivenza e al buon vicinato.
Si ritiene che tranne in casi o accordi particolari (come quelli di alleanza militare, che inqueste circostanze diventano nulli) se i trattati non sono del tutto incompatibile con lostato di conflitto armato, rimangono in essere.
Principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili:art. 38 statuto corte internazionale giustizia fa
Un'’eredità dello statuto della corte permanente di giustizia internazionale (genitrice della corte internazionale): Negli anni ’20 quando venne varato lo statuto della corte permanente, erano pochi gli stati che facevano parte della comunità internazionale e questi ritenevano di avere una sorta di primato rispetto agli altri (non che le cose in realtà siano molto cambiate… stati sviluppati che guardano dall’alto altri stati ritenuti meno sviluppati).
I principi generali di diritto internazionale servono spesso a colmare delle lacune dell’ordinamento internazionale o servono a fare in modo che nei rapporti internazionali si tenga conto di principi generali nati negli ordinamenti interni che possono anche essere utili nei rapporti internazionali (es. principio dalla offesa non può nascere diritto).
Possono essere:
- comuni agli ordinamenti interni (es. principio di legalità: dalle offese non nascono diritti—> se viene usato l’uso della forza armata)
Secondarie e terziarie non c'è una vera e propria gerarchia: possono avere caratteristiche diverse tranne che per le c.d. norme di diritto cogente (quindi consuetudinarie). In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Art. 103 carta ONU: Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da esso assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto -> si è voluto tentare di porre una norma di chiusura dell'ordinamento internazionale; anche qui ci sono diverse posizioni dottrinali perché qualcuno ha sostenuto che finisca anche con l'essere una norma che da un rango superiore a tutte le norme della carta ONU (che però non sono tutte di diritto cogente, alcune mai attuate es. art. 43). Diciamo però che non è da guardare come una norma che detti una gerarchia. L'art. 103 entra in gioco quando uno stato vuole far valere una contraddizione fra
unaccordo internazionale e carta nazioni unite: se gli stati hanno aderito all'accordo è chiaro che ritenevano non ci fosse violazione altrimenti non avrebbero aderito. Se invece si guarda al comportamento di uno degli stati rispetto all'interpretazione o attuazione accordi internazionali siamo nel campo diverso dell'applicazione. Quindi se uno stato ritiene che c'è una norma di un trattato internazionale che viola una disposizione della carta dell'ONU si dovrebbe subito far valere il contrasto appena concluso l'accordo, se lo si fa successivamente c'è il dubbio che lo si faccia in maniera strumentale per non adempiere agli obblighi che si contestano. Se invece gli stati fanno un accordo che viola disposizioni, purché nessuno di essi faccia valere il contrasto non c'è problema. LE RISOLUZIONI DELL'ASSEMBLEA GENERALE: Non hanno la forza obbligatoria, quindi servono a esortare gli stati a tenere uncertocomportamento ma la loro violazione non comporta stazione giuridica.Tra le risoluzioni ci sono le c.d. dichiarazioni di principio (es. risoluzione sulladecolonizzazione del 1960 - sulle relazioni amichevoli fra gli stati del 1970):l'assemblea pur utilizzando una risoluzione, intesta questi atti in maniera diversa quasia voler indicare che questi sono atti con una particolare rilevanza a livello politico inquanto costituiscono una sorta di applicazione di alcuni principi fondamentali deltrattato istitutivo dell'ONU.
Risoluzioni consiglio sicurezza hanno di solito carattere esortativo, tranne quandoadottate seguendo determinate procedure -> capitolo VII carta ONU:
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazionedella pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misureessere prese ristabilireagli 41 42conformità articoli manteneredebbano lain e per opace e la sicurezza
internazionale. Si dice quello che il consiglio di sicurezza può fare con le proprie risoluzioni: una volta fatto l'accertamento, questo ha carattere vincolante rispetto al consiglio stesso - se decide, adotta degli atti che costituiscono di per sé degli atti vincolanti rispetto agli stati membri dell'organizzazione internazionale. Qualora il consiglio di sicurezza non accerti (e sono molti i casi in cui non lo fa per i veti dei P5) il consiglio non può intervenire. Non hanno carattere vincolante tranne in un caso:
- L'Assemblea Generale esamina