Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Meccanismi di controllo
Hanno come obiettivo generale di garantire il diritto, di garantire il rispetto, l'effettività del diritto internazionale. In questo quadro ci sono tre fondamentali categorie:
- Meccanismi in cui il controllo passa per la soluzione di una controversia, si collega strettamente all'esigenza di risoluzione di una controversia internazionale, è un vero e proprio accertamento del diritto. Questi meccanismi sono stati appannaggio esclusivo degli stati per secoli. Tali meccanismi si specificano in: meccanismi di tipo arbitrale o giurisdizionale, nel senso che l'accertamento del diritto è fatto da un arbitro che decide con sentenza o lodo, con l'atto tipico del giudice vincolante per gli stati.
- Meccanismi di soluzione della controversia di tipo diplomatico, nel senso che l'atto conclusivo del procedimento è una mera raccomandazione, una proposta di soluzione della controversia.
È suddiviso in mezzi di tipo giurisdizionale e mezzi di tipo diplomatico, e la differenza fondamentale tra questi è che nei primi l'intervento di un terzo termina con una sentenza vincolante per le due parti; i secondi terminano con un atto non vincolante, una proposta di regolamento della controversia che viene sottoposta alle parti, le quali sono tenute a tenerne debitamente conto, ma non a rispettarla, con la conseguenza che potranno giungere ad un accordo che la rispetti in toto, in parte o per nulla e quindi giungere ad un accordo diverso. Nelle prime il terzo è un arbitro; nelle seconde non è un arbitro in senso proprio, ma è un capo di stato, un segretario di un organizzazione internazionale, una grande personalità politica o una persona o gruppo di persone con esperienza diplomatica e giuridica e che per questo sono considerate dalle parti abili e in grado di fornire un valido aiuto.
Meccanismi di natura giurisdizionale:
tradizionalmente natura arbitrale, arbitro previamente accettato da tutte le parti della controversia. L'arbitrato ha subito un'evoluzione nel tempo: la prima forma che assume nella comunità internazionale è isolato, quella dell'arbitrato nel senso che al sorgere della controversia gli stati parti si accordano per sottoporre la stessa ad un tribunale che viene a tal ne istituito, ciò avverrà attraverso un accordo internazionale speci co con la denominazione di arbitrale, in cui le parti stabiliscono le regole essenziali della procedura, mentre le altre regole dettagliate saranno adottate dal tribunale con atto autonomo e interno dello stesso; in ne le parti si impegnano di rispettare la sentenza del tribunale. Ancora oggi è consentito alle parti di procedere secondo questo modello. clausola compromissoria, La seconda tappa evolutiva è quella della de nitaincompleta (de nizione odierna alla luce di uno sguardo storico cheguarda all'evoluzione complessiva), perché è una clausola inserita in un accordo attraverso la quale le parti si impegnano a sottoporre ad arbitrato le eventuali controversie che sorgeranno in sede di interpretazione e di applicazione del trattato, ma è incompleta perché il tribunale arbitrale, obbligo de contrahendo, ancora non esiste, può essere considerata un di stipulare successivamente un accordo specifico con cui verrà istituito il tribunale. Incompleto può trattato generale di arbitrato: essere anche un due o più stati concludono un trattato nel quale si impegnano a risolvere mediante arbitrato qualunque controversia che dovesse in futuro verificarsi; la differenza con la clausola compromissoria, che riguarda uno specifico trattato e le controversie che su di questo poggeranno, è che le parti si impegneranno a qualsiasi controversia sottoporre ad arbitrato che sorgerà tra le stesse parti. Il fenomeno di entrambi i modelliInizia nella seconda metà del 1800. Completamento: Il fenomeno continua con il della clausola compromissoria e del trattato generale di arbitrato, nella prima metà del 900, al termine della prima guerra mondiale, si di ondono clausole compromissorie complete e trattati generali di arbitrato completi in cui sono già individuati i tribunali arbitrali competenti che risolveranno la controversia. Il tribunale viene scelto secondo il principio della piena libertà degli stati, i quali sono liberi di nominare gli arbitri a loro piacimento, e per cui si va verso una sorta di istituzionalizzazione, in quanto ci sono oggi delle corti arbitrali, liste di arbitri internazionali tra i quali gli stati possono scegliere - la più famosa è la corte permanente di arbitrato, creata sul nire del 800, nel 1899 ed ancora oggi esistente e funzionante, una lista di arbitri tra i quali, nominati secondo una certa procedura, gli stati parti possono scegliere - o quando stipulano un
compromesso arbitrale, o quando inserisco in un trattato speci couna clausola compromissoria o quando stipulano un trattato generale di arbitrato; la lista è aggiornata periodicamente. Nel tempo la corte permanente di arbitrato si è dotata diff fi fi fi ff fi ff fi fi fi fi ffi fifiregole di procedura (secondo tassello di istituzionalizzazione): le parti possono fareriferimento alla corte anche per usare il modello preesistente di regole proceduralireperibile nel sito della stessa, non sono regole indisponibili dalle parti, in quanto vige ilprincipio di libertà nelle parti anche nella identi cazione delle regole procedurali eprobatorie oltre che nella scelta della composizione del tribunale.Tribunali arbitrali preesistenti, ai quali le parti ella controversia possono fare riferimento,sono diversi: esiste il tribunale arbitrale dell’OSCE, il quale non è mai stato usato daglistati. Corte permanente di giustizia internazionale,La creata al momento dellacreazionedella Società delle Nazioni, era a questa strettamente legata, pur non essendo un organodella stessa, per ragioni di tipo strutturale, tra cui le modalità di nomina dei giudici o per lafunzione consultiva messa al servizio della SN. Era diversa dalla corte permanente diarbitrato perché non era una lista di arbitri scelti liberamente dalle parti, ma i giudici eranonominati per mezzo di una procedura che coinvolgeva prima gli stati e poi gli organi dellaSN, che duravano in carica un certo numero di anni, senza che la sua composizione fossea disposizione degli stati, bensì era indisponibile; le regole procedurali della stessa eranossate nello statuto e in un regolamento di procedura per quanto riguarda le regole didettaglio e non erano disponibili neanch’esse dalle parti. Sale il livello diistituzionalizzazione, ma resta il principio di fondo, che la corte aveva un fondamento ditipo arbitrale, la cui giurisdizione doveva essere accettata datutte le parti della controversia per poter funzionare, potendo essere accettata secondo una delle modalità quali un compromesso arbitrale ad hoc al sorgere di una controversia, con una clausola compromissoria completa (in ordine alla quale scatta una sorta di diritto di ricorso al sorgere di una controversia, perché ciascuna delle due parti potrà rivolgersi alla corte senza dover richiedere un ulteriore manifestazione di volontà della controparte) o con un trattato generale di arbitrato completo. Corte internazionale di Essa non muore con la fine della SN, ma continua attraverso la Giustizia, una corte che per ragioni di composizione e procedurali somiglia moltissimo al suo precedente storico, ma vi sono 2 novità: dal punto di vista istituzionale essa è il principale organo giurisdizionale delle NU (art. 92 Carta ONU); poi, con riguardo alla fonte, la composizione e le regole base di procedura sono contenute in uno statuto che è parte integrante.della Carta ONU, formalmente separa