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DIRITTO INTERNAZIONALE

SECONDA LEZIONE

2/10/2020

Il diritto internazionale è l’ordinamento giuridico della comunità internazionale, e le

componenti principali sono gli stati. Nell’ordinamento giuridico internazionale il ruolo

dell’individuo è del tutto marginale. La buona parte interessa gli stati e gli individui

contano come gli animali domestici del nostro ordinamento. L’unica possibilità è fare

pressione sui nostri ordinamenti. Ciò non vuol dire che non ci sono parti che vanno a

tutelare e difendere i nostri diritti.

L’accertamento del diritto nel diritto internazionale lo fa l’ARBITRO (istituto dell’

ARBITRATO).

3 step FUNZIONE ESECUTIVA = imprescindibile per l’esistenza di un ordinamento,

necessario per assicurare l’esistenza del diritto. Le norme giuridiche sono quelle

socialmente garantite. Se non ci sono le sanzioni si ha qualcosa di diverso della norma

giuridica, sono norme etiche...

diritto morbido rappresenta l’idea di una norma giuridica che non ha la sanzione,

diventa particolarmente importante per gli internazionalisti perché detto ordinamento

è il diritto della comunità anorganica. Nel diritto internazionale non c’è un governo,

Non. C’è un apparato istituzionale è il corpo sociale che provvede attraverso l’auto

tutela e il farsi giustizia da se CONTROMISURE O RAPPRESAGLIE, legittima difesa ,

POSSIBILITÀ CHE l’ordinamento concede a chi subisce una condotta illecita di agire nei

confronti di chi la adotta. Se uno stato risultasse aggredito con la forza può reagire allo

stesso modo. FARSI GIUSTIZIA DA SE è un istituto che non è estraneo al diritto interno.

Nell’ordinamento interno è vietato farsi giustizia da se, ma nel diritto penale in

situazioni di pericolo esiste l’istituto della legittima difesa. La principale forma di

garanzia del diritto internazionale che diventa espressione della funzione esecutiva è

L’AUTOTUTELA. Forma di garanzia non istituzionalizzata, rimessa alla scelta dello stato

vittima e di quelli che vogliono soccorrere. IUS EST FACTUM. La comunità

internazionale somiglia ad una comunità di diritto privato. Il rispetto delle regole è

rimessa alla valutazione discrezionale delle parti.

Vengono rispettati piu reati internazionali che quelli nazionali.

ESISTE IL DIRITTO INTERNAZIONALE

la problematica giuridica del fondamento giuridico del diritto internazionale

Cioè interrogarsi circa il perché della giuridica obbligatorietà delle norme e su cosa si

fonda il diritto internazionale.

1 teoria

GIUSNATURALISMO = per i giusnaturalisti il fondamento giuridico sarebbe

rappresentato da un gruppo di regole che prendono il nome di diritto naturale

Cioè principi posti da dio nel cuore degli uomini.

1856 viene abolita la tratta degli schiavi, conquiste recentissime. 70 ani fa Cassino fu

distrutta.

Principi posti da dio nel cuore degli uomini definizione di Suarez . La MORALE e

Un concetto assolutamente relativo nello spazio e nel tempo, negli anni 50 baciarsi in

un luogo pubblico in Italia era considerato contrario al buon costume, e i fidanzati

andavano a Parigi. Anche il costume due pezzi doveva avere dei requisiti. Perché si

rispetta il diritto internazionale non è certo il diritto naturale che ce lo può dire, non ci

forniscono uno schematico modo che ci porta a comprendere cio.

POSITIVISMO = questo riconduce il fondamento giuridico sull’accordo patto. Tutte le

norme internazionali si rispettano in quanto frutto della determinazione negoziale degli

stati ( ACCORDO). Diritto di coordinamento e gli stati sarebbero dovuti al rispetto di

questo diritto nella misura che avrebbero voluto. I positivisti non possono di certo

negare l’esistenza delle consuetudini, ma le declassano a delle pattuizioni tacite.

Secondo i positivisti sarebbero degli accordi taciti derivanti da comportamenti

concludenti. L’accordo ill patto, il contratto ,il trattato espresso o tacito vincola le parti

contraenti e non i soggetti terzi. I soggetti che non abbiano partecipato alla

pattuizione non possono tenersi tenuti al rispetto delle norme. Principio di intangibilità

della sfera giuridica altrui. In linea di massima vale il principio che il trattato non può

creare obblighi a stati non facenti parte dell’accordo.

Se fosse fondata la teoria positivista gli stati di nuova fondazione non sarebbero tenuti

al rispetto delle precedenti consuetudini, questo è sconfessato dalla prassi. La prassi

specie quella dei tribunali prende in considerazione anche atti antecedenti. I tribunali

internazionali ci confermano l’esistenza delle norme eteronome e quindi che gli stati

subiscono. Non è tutto frutto dell’autonomia negoziale degli stati, e quindi le norme

vengono adottate e osservate da tutti gli stati anche dai nuovi.

La dottrina positivista per questi motivi non può essere accolta. Gli stati di nuova

formazione avevano tutti gli interessi a non sentirsi vincolati al rispetto delle norme

consuetudinarie, a loro estranee. I fautori piu recenti di questa teoria sono ancora oggi

di lingua russa . Il positivismo nasce in Germania con il TRIECHEL, trattati contratto,

trattati normativi.

Dottrina positivista dottrina. sostanzialmente sconfessata dai fatti.l’accordo si può

modificare solo con il consenso di tuti i contraenti.

DA STAMPARE

Carta delle nazioni unite ONU

 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 1969

 Progetto di Articoli sulla responsabilità internazionale degli stati approvato nel

 2001

2 teoria

KELSEN dottrina del NORMATIVISMO PURO per kelsen il fondamento giuridico di tutte

le norme riposa sulla GROUND NORM e immagina il sistema giuridico come una

piramide rovesciata e alla base c’è la ground norm. IL CONTRATTO FA LEGGE TRA LE

PARTI, il fondamento giuridico del contratto è la legge. La costituzione ha stabilito ciò.

Si rispetta tutto per La ground norm per kelsen. La ground norm si rispetta perché è

così IPOTESI ORIGINARIA E INDIMOSTRABILE. Non possiamo ritenerci soddisfatti.

IUS EST FACTUM

LEZIONE N°4. 09/10/2020

Il diritto internazionale esiste perché esistono una comunità di stati. La teoria

preferibile è quella che definisce lo stato come l’organizzazione sovrana di una certa

comunità. Sovranità significa che lo stato debba effettivamente esercitare un potere di

controllo rispetto agli amministrati (popolo). Ci possono essere entità che si

definiscono stati ma in verità stati non sono, e cosi al contrario. Lo stato sovrano è

anche indipendente ciò vuol dire che il suo potere non deve essere mutuato da un

altra formazione sociale. L’esistenza di uno stato sovrano e quindi persona giuridica

internazionale va misurato nella pratica CRITERIO DI EFFETTIVITà, esso è realistico,

cioe lo stato deve essere sovrano alla prova dei fatti. Bisogna sgombrare il campo da

teorie datate che ponevano l’esistenza di uno stato ad un atto di riconoscimento.

Problematica del riconoscimento degli stati, questo è un atto UNILATERALE.

Formalmente l’atto di riconoscimento è un atto unilaterale attraverso il quale l’autore

dell’atto si impegna a non contestare la legittimità giuridica di una determinata

situazione (riconosciuta). Difronte alla venuta in esistenza di un nuovo stato è come se

si fossero sempre arrogati il diritto di sancire attraverso il riconoscimento la venuta ad

esistenza dello stesso. E si è posta la questione secondo una parte della dottrina il

riconoscimento avrebbe avuto efficacia costitutiva, un altra parte invece ha sostenuto

che il riconoscimento avrebbe avuto solo un efficacia dichiarativa, cioe come una

sospensione, e nel momento in cui fosse riconosciuto esisterebbe, l’ultima teoria

sottolinea e evidenza la natura diplomatica del riconoscimento che è quella che

accogliamo. Il riconoscimento per questa viene intesa come un segno che gli stati

intendono stabilire delle normali azioni diplomatiche (gli stati diventano amici). Alla

prova dei fatti si c o prende che il riconoscimento non può essere una condizione di

efficacia della persona giuridica stato e tantomeno per la sua esistenza.

Lo stato esiste a prescindere degli atteggiamenti benevoli o meno degli altri stati.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

È una materia per certi versi abbastanza lontana dal diritto internazionale pubblico ma

per altri versi no. Il diritto internazionale privato è una branca del diritto privato e sono

un complesso di norme di diritto interno attraverso le quali il governatore nazionale

disciplina delle fattispecie caratterizzate da elementi di estraneità. Ad esempio se

concludi un contratto con una società straniera stiamo determinando una fattispecie

determinata da elementi di estraneità. Gli ordinamenti avvertono un esigenza di

istituire una disciplina ad oc per questi tipo di fattispecie. La tecnica seguita in tutti i

paesi del mondo si fonda per motivi vari sulle norme di rinvio cioè richiamando

all’interno dello stato l’applicazione di un ordinamento straniero che a giudizio del

legislatore interno presenta il maggior grado di affidamento della fattispecie. Il diritto

internazionale privato si fonda sulla norma di rinvio, norma strumentale che rinvia a

norme di altre nazioni e le applica. La nostra cassazione da sempre ha ribadito il

concetto che : si deve applicare attraverso il richiamo internazionale - privatistico ,

attraverso il rinvio, anche se l’ordinamento di uno stato non è stato riconosciuto dalla

REPUBBLICA ITALIANA.

Uno datato riconosce un altro volendo suggellare l’intenzione di istaurare rapporti

diplomatici con l altra formazione.

RICONOSCIMENTI DE IURE

RICONOSCIMENTI DE FACTO : tacito, si può avere nel momento in cui uno stato

concludesse un trattato con un altro.

Uno stato non riconosce un altro stato per :

circostanze di opportunità politica. Per il diritto internazionale l’ ISIS era uno

 stato ma nessuno stato voleva trattare con un paese di terroristi dichiarati, ma

quello stato è esistito e forse esiste ancora un pochetto. All’atto pratico tendere

una mano è come dire trattiamo facciamo accordi, scambiamo diplomatici?

Gli stati esistono perché riescono ad affermare il proprio potere sovrano il tutto

misurato sulla base del criterio dell’EFFETTIVITà.

GLI STATI FEDERATI

Lo stato federale riunisce una serie di enti statali di minore rilievo che sono gli stati

federati. Nonostante godano di una certa autonomia sul piano delle relazioni

internazionali e abbiano l’appellativo di stato nella sostanza, in taluni casi possono

concludere accordi internazionali. Deve essere chiaro che ogni ipotesi di federalismo si

traduce i un ipotesi di decentramento istituzionale. Solo l’ipotesi di decentramento

costituzionale, in realtà lo stato federato opera quale organo dello federale (stato

centrale). Quindi qualunque azione compie il Texas ad esempio ne risente sempre lo

stato centrale. La responsabilità è esclusiva del governo centrale. Lo stato federato

altro non è che un atto territoriale appartenente ad uno stato centrale e per quanto si

fregi dell’appellativo di stato è dipendente da un altro stato.

Stato padrone e stato vassallo tra impero ottomano e Egitto, dove l’Egitto diventa

stato vassallo di quello ottomano.

PROTETTORATO

È un rapporto che scaturisce da un accordo internazionale ACCORDO DI PROTEZIONE

(trattati) che ha ad oggetto il dovere di protezione da parte di una potenza straniera e

dall’altro lato può intervenire con il diritto internazionale dello stato protetto. All’atto

pratico questi stati protetti perdevano la loro indipendenza.

GOVERNI IN ESILIO

Durante la 2 guerra mondiale quale conseguenza diretta di politica aggressiva molti

governi si rifugiarono a Londra e le potenze alleate continuavano ad intrattenere dei

rapporti diplomatici come se fossero i diretti interessati. Un governo in esilio è un

governo che non controlla un popolo e nn un territorio e quindi non può esistere.

Quello che è successo durante la seconda guerra mondiale era soltanto per questioni

politiche.

GOVERNO FANTOCCIO

La potenza vincitrice di un conflitto per motivi politici può trovare conveniente far

istituire un governo autonomo formalmente, ma che in realtà dipende in tutto e per

tutto dal governo vincitore. Pensare al governo di VICHY. Ma ancora adesso a Cipro la

repubblica turco-cipriota dipende in tutto e per tutto dalla Turchia. Questo non è un

soggetto di diritto internazionale.

MICRO STATI

Formazioni statuali con propria costituzione governo e parlamento che riguardano

delle popolazioni e dei territori esigui. Es San Marino, Andorra, monaco....

L’esistenza di questi risiedono in storia particolarissime, ma l’esistenza di questi è

sopratutto perché sono dei paradisi fiscali, non si pagano tasse, ci sono agevolazioni..

la prassi è un po’ contraddittoria perché per esempio il Principato di monaco presentò

domanda di ammissione alla Società delle Nazioni antecedete delle nazioni unite.

Questa domanda fu respinta. Memorerei di questa esperienza non ripresentarono

domanda all nazioni unite, ma il principato di monaco è membro dell’organizzazione

mondiale della sanità e per essere questo deve essere uno stato che fa domanda.

Bisogna riconoscere che porre condizioni dimensionali all’esistenza di uno stato non è

corretto perché il discorso della sovranità l’abbiamo improntato sul piano dell’

effettività. C’è poi la questione della santa sede governo dello stato del vaticano,

micro stato in estensione 0,44 chilometri quadrati, quartiere di roma cinto dalle mura

vaticane. La popolazione della Città del Vaticano meno di mille unità e sono tutti

soggetti che lavorano alle dipendenze dello stato vaticano. Si può parlare di uno stato

che conta di pochi palazzi e cosi pochi abitanti? Della santa sede non si è mai dubitato

de rilievo che ha nelle organizzazioni internazionali. Potere immenso politico

economico e morale. Sono soggetti di diritto internazionale senza ombra di dubbio. La

santa sede è l’espressione di una entità sovrana di difficilissima qualificazione.

Cosa succede se c’è una guerra civile?

Se gli insorti riuscissero ad acquisire il controllo piu o meno permanente/continuativo

di una significativa porzione del territorio dello stato allora gli insorti diventano

soggetti di diritto internazionale, non prima.

Non è necessario che si rispetti con timore il criterio della continuità geografica.

Durante la guerra del VIETNAM i vietcong controllavano le campagne e i villaggi

mentre gli americani controllavano le grandi città, controllo a macchia di leopardo, se

nessuno controlla niente abbiamo lo stato fallito, lo stato non esiste più, es. Somali, in

qualche modo pure la Libia. Tutto rimesso alla valutazione pratica, la guerra civ ile

determina l’estinzione dello stato se nessuna potenza dovesse riuscire a prendere il

controllo.

POPOLI

I popoli non sono soggetti di diritto internazionali, nemmeno le nazioni. Da Pasquale

stanislao mancini ha fatto l’ipotesi di nazioni sono soggetti di diritto internazionale,

questa personalità ha è importante perché ha inventato il diritto internazionale

privato. Questa teoria aveva un risvolto di natura storico politica, periodo di

formazione del regno di Italia e Germania. Il riconoscimento non è costitutivo della

personalità giuridica e non l’è mai stato è solo un atto di politico diplomatico che ci

aiuta a comprendere le dinamiche evolutive delle dinamiche internazionali. Con il

congresso di Vienna 1815 si riordinano i vari governi europei che erano stati

sconquassati da Napoleone. Con il congresso di Vienna si stabilisce il criterio di

LEGITTIMITÀ DINASTICA e che dunque siano governate da casate reali , il colpo d stato

non è ammesso. Verso la fine dell’800 si fa strada al principio di LEGITTIMITÀ, e il

principio di nazionalità che si sostituisce al principio di legittimità dinastica. Inizi 900 si

afferma il principio dell’EFFETTIVITÀ come motivo espiatore dell’esistenza. Ne 1930

viene formulata dal ministro degli esteri messicano la dottrina estrada, poi viene la 2

guerra mondiale e sulle ceneri di questa nasce la comunità internazionale

contemporanea e l’affermazione dei diritti umani. Adesso la tendenza è non prestare

riconoscimento a quegli stati che non garantiscono i diritti umani fondamentali, infatti

nessuno stato al mondo ha riconosciuto l’ISIS. Il riconoscimento sia ben chiaro rimane

un atto indifferente rispetto all’esistenza dello stato.

PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Le norme di diritto cogente (cioe norme inderogabili) in internazionale sono

pochissime si contano sulle dita della mano. Uno di questi rari principi di diritto

internazionale cogente è il principio di autodeterminazione dei popoli: diritto di un

popolo a autogovernarsi libero dal gioco straniero con piena facoltà di scelta del suo

regime sociale e dunque di esser rappresentato da un proprio governo. Il popolo di

diritti non ne ha perché lo schema che si profila non è un diritto soggettivo, ma è ciò

che in teoria generale del diritto si definisce un diritto riflesso cioè una semplice

situazione di vantaggio materiale di cui un soggetto gode quale conseguenza indiretta

di rapporti giuridici che si svolgono tra diversi soggetti.

LEZIONE N°5 15/10/2020

La comunità internazionale è costituita essenzialmente da stati, lasciando interdere

che ci sono altri soggetti accanto agli stati. Accanto agli stati ci sono l oranizzazioni

internazionali, FENOMENO ASSOCIATIVO, COME NEL DIRITTO INTERNO LE PRSON

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher AnnaZan1234 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Scalese Giancarlo.
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