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Le due eccezioni in cui si può usare la forza come oggetto delle contromisure

La prima è contemplata dall'art. 51 dello statuto delle Nazioni Unite che prevede la c.d. legittima difesa individuale e collettiva; la seconda è prevista al cap. VII dello statuto.

("Nessuna disposizione del presente statuto pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fintanto che il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale").

Prevede quindi la legittima difesa che viene definita diritto naturale, a seguito di un attacco armato. Però affinché il ricorso alla legittima difesa sia legale ci sono delle condizioni citate nell'art. 51 da rispettare: è necessario che uno Stato subisca un attacco armato, un'aggressione (caso delle Torri Gemelle in cui gli USA hanno agito in

legittimadifesa attaccando l'Afganistan quest'azione americana è stata molto discussa poiché non è stata immediata ed aveva come scopo la punizione e non la cessazione dell'illecito; è stata definita una misura preventiva secondo la dottrina Bush, ipotesi che stride con l'art. 51). Il Consiglio di Sicurezza può includere casi o escludere casi in cui c'è aggressione rispetto all'elenco formulato. È un'azione collettiva se lo Stato che ha subito l'attacco chiede l'aiuto ad altri Stati della comunità internazionale. Il cap. VII della carta delle Nazioni Unite si occupa dei poteri che spettano al Consiglio di Sicurezza nel campo del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. "azioni del Consiglio di Sicurezza rispetto alle minacce alla pace, violazione della pace e aggressione". Parla di azioni quindi qualcosa di obbligatorio: quando ilConsiglio di Sicurezza agisce prende delle decisioni vincolanti, tant'è vero che rientrano nella categoria delle fonti di terzo grado. Il Consiglio di Sicurezza può adottare queste decisioni nelle tre ipotesi indicate nel titolo stesso del capitolo (minacce, violazioni della pace e aggressione). Il capitolo settimo si apre con l'art. 39 che dice "accerta se siamo in presenza di una minaccia alla pace, violazione della pace o aggressione" nel fare ciò ha una discrezionalità ampia, anche perché i concetti sono molto sfumati. Una volta che il Consiglio di Sicurezza decide se siamo in presenza di una minaccia alla pace, violazione della pace o aggressione può decidere di adottare misure provvisorie (art. 40), la cui misura provvisoria tipica è il cessate il fuoco; può decidere altresì di adottare misure non implicanti l'uso della forza (art. 41) per esempio impone agli Stati la
  1. Rottura delle relazioni diplomatiche con un determinato paese; oppure può decidere di adottare misure implicanti l'uso della forza (art. 42, es. caso prima guerra del golfo quando l'Iraq invase il Kuwait).
  2. Come il Consiglio di Sicurezza autorizza l'uso della forza? Attraverso i caschi blu (peacekeeping operation), oppure attraverso la delega ad uno Stato.
  3. Che cos'è una controversia internazionale? La controversia, ha detto la Corte Internazionale di Giustizia, è caratterizzata da due atteggiamenti contrapposti da parte di due o più Stati in cui da una parte c'è una pretesa di ottenere dei risultati e dall'altra la resistenza dello Stato a che questa pretesa venga soddisfatta.
  4. Prima si sosteneva che le controversie potessero essere definite politiche o giuridiche: la controversia giuridica era quella basata sull'interpretazione o applicazione di norme di diritto internazionale (trattati o consuetudini); le controversie

Le politiche erano quelle che esulavano dall'applicazione del diritto internazionale e che riguardavano il dominio riservato degli Stati. In realtà questa distinzione era voluta dagli Stati per sottrarre le controversie alla giurisdizione internazionale, infatti, lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia dice che è competente a giudicare le controversie giuridiche (solo quelle giuridiche!!) esistenti fra gli Stati. Sul piano pratico non esiste un solo caso in cui la Corte Internazionale di Giustizia si sia dichiarata incompetente.

Distinzione strumentale è anche quella tra controversie giustiziabili e non giustiziabili: si sosteneva che alcune controversie internazionali, definite giustiziabili, potevano essere sottoposte agli organi giurisdizionali internazionali, mentre altre controversie, definite non giustiziabili, non erano possibile sottoporle perché rientranti nel dominio riservato degli Stati.

Lo statuto delle N.U. nel cap. VI si occupa della

soluzione delle controversie internazionali attraverso l'intervento del Consiglio di Sicurezza, ma ciò non avviene nei casi in cui le materie rientrano nella competenza esclusiva degli Stati. In realtà anche questa distinzione non ha più ragione di esistere: tutte le controversie possono essere sottoposte alla giurisdizione internazionale. Il concetto di giurisdizione è uno dei concetti che ha subito la maggiore evoluzione nell'ordinamento internazionale. Infatti fino a qualche anno fa si poteva dire che il concetto di giurisdizione internazionale era un concetto legato alla volontarietà: partendo dal fatto che gli Stati non riconoscono enti superiori ad essi, la Corte Internazionale di Giustizia funziona solo se gli Stati riconoscono la sua giurisdizione. Non esistevano tribunali precostituiti al sorgere della controversia, ma si creavano man mano che le controversie nascevano e non esisteva il potere di questi tribunali di agire d'ufficio.

La giurisdizione internazionale e i mezzi per la soluzione delle controversie

La giurisdizione internazionale è stata introdotta per intervenire direttamente senza che ci fosse una rivendicazione da parte di un soggetto vittima di una violazione. Subito dopo quello che è successo nell'ex URSS si è posto il problema di creare degli organi precostituiti alle controversie internazionali, ma soprattutto che potessero agire d'ufficio, prevedendo la possibilità che questi organi giurisdizionali potessero giudicare anche il comportamento degli individui.

Come funziona questa giurisdizione? Uno dei principi fondamentali dell'ordinamento internazionale è quello che bisogna sempre evitare l'uso della forza (norma di ius cogens), lo scopo è quello di evitare che quando sorge una controversia si arrivi a un conflitto. Il primo scopo delle norme di diritto internazionale è far sì che una controversia non degeneri in guerra tra Stati.

I mezzi per la soluzione delle controversie internazionali si dividono in due categorie:

  1. Mezzi diplomatici. Sono le procedure che non

impongono una soluzione dall'alto ma che favoriscono un eventuale accordo tra le parti in controversia, la cui soluzione resta affidata alla volontà degli Stati. Finiscono quindi con un accordo ovvero con il fallimento.

Mezzi giurisdizionali. Sono procedure che si concludono con un atto emesso da un organo esterno vincolante per le parti in controversia (sentenze, lodo arbitrale).

Quali sono i mezzi diplomatici? Quelli più semplici sono i negoziati fra gli Stati fino ad arrivare a quelli più complessi nei quali intervengono soggetti terzi.

I negoziati, dal punto di vista giuridico sono uguali ai negoziati come prima fase della stipulazione dei trattati, si concretizzano nell'incontro della volontà degli Stati parte della controversia per tentare di risolverla. Spesso i negoziati non danno risultati positivi. Ecco che si prevedono altri mezzi con l'intervento di un terzo che deve favorire la stipulazione di un trattato. Le diverse

Le procedure dell'intervento di un terzo riguardano l'intensità con cui il terzo partecipa, così le prime due figure che vengono in risalto sono:

  1. Buoni uffici: Sono le attività poste in essere da un soggetto estraneo per far sì che gli Stati in controversia possano raggiungere facilmente un accordo. Il terzo si limita a mettere in contatto le parti ma non adotta nessuna posizione autonoma, è un trade union (es. i buoni uffici della Santa sede per i conflitti sui confini dell'Africa).
  2. Mediazione: Il terzo (sia esso rappresentante di uno Stato, segretario generale dell'ONU, segretario generale di un'altra organizzazione) svolge un ruolo incisivo, facendo delle proposte affinché gli Stati raggiungano la soluzione della controversia (es. mediazione di Bill Clinton nel conflitto arabo-israeliano).
  3. Se i buoni uffici e la mediazione non danno risultati ci sono altri sistemi. Ma mentre i primi sono individuali, cioè...
c’è un solo soggetto che pone in essere queste attività; per gli altri sistemi di soluzione pacifica delle controversie invece si prevede la costituzione di organi più complessi che vengono chiamati commissioni. C’è la commissione di inchiesta formata da un numero dispari di soggetti che rappresentano le parti controverse più un soggetto autonomo che ha soprattutto il potere di indagare sui fatti che hanno portato alla controversia stessa, esaminando le condizioni di fatto. La commissione fa delle proposte sulle quali gli Stati possono discutere. Commissioni di conciliazione, il procedimento è borderline con il sistema giudiziario di composizione delle controversie. È un passo obbligatorio, previsto da alcuni trattati internazionali, prima di arrivare alla soluzione giurisdizionale (es. nella Convenzione di Vienna del 1969 si prevede che se viene violata una norma di ius cogens, che comporta la nullità di un trattato, prima diarrivare alla procedura giurisdizionale la convenzione prevede che obbligatoriamente si faccia ricorso a una commissione di conciliazione). Gli atti della commissione di conciliazione diventano vincolanti per gli Stati. Questo non è un ordine stabilito, gli Stati possono scegliere di procedere direttamente con i mezzi più complessi. Quali sono i mezzi giurisdizionali? Arbitrato e organi giurisdizionali (in particolare la Corte Internazionale di Giustizia). L'arbitrato era, fino a qualche tempo fa, il mezzo per eccellenza di soluzione obbligatoria delle controversie. La Corte Internazionale di Giustizia risolveva le controversie di natura giuridica mentre quelle di natura politica erano lasciate all'arbitrato; ed è il mezzo più applicato anche adesso. Si è tentato di istituzionalizzare l'arbitrato, cioè di istituire tribunali arbitrali precostituiti a una controversia, con le Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 ma questo organoma il testo che si chiamava "Lorem Ipsum" è un testo segnaposto utilizzato nel settore della tipografia e della stampa. È stato utilizzato fin dal XVI secolo, quando un anonimo tipografo prese una cassetta di caratteri e li assemblò per preparare un testo campione. Ha sopportato non solo cinque secoli, ma anche il passaggio alla videoimpaginazione, pervenendoci sostanzialmente inalterato. È stato reso popolare, negli anni '60, con la diffusione dei fogli di caratteri trasferibili "Letraset", che contenevano passaggi del Lorem Ipsum, e più recentemente da software di impaginazione come Aldus PageMaker, che includeva versioni del Lorem Ipsum.
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A.A. 2019-2020
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BaHisu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Panella Carmela.