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Diritto internazionale

Il diritto internazionale guarda ai problemi dell'ambiente, dell'immigrazione e in generale ai problemi di ogni giorno. Il diritto internazionale e quello costituzionale rappresentano due facce della stessa medaglia. Infatti, molte norme della nostra costituzione si richiamano all'ordinamento internazionale. In quest'ottica, la Costituzione italiana del 1948 è la più internazionalista delle costituzioni europee, contenendo ben 35 norme che si rifanno all'ordinamento internazionale.

Ancora il diritto internazionale influenza il diritto penale: nel sistema penale italiano, fino al 2017, non figurava una legge sulla tortura. Questa lacuna nell'ordinamento italiano è stata sottolineata a più riprese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha condannato l'Italia per i fatti di Genova, di Bolzaneto, e ciò non perché veniva praticata la tortura, ma semplicemente perché non vigeva una legge sulla tortura. D'altronde se un reato non è previsto nell'ordinamento, in virtù di uno dei principi del nostro sistema (nulla poena sine lege), non ci potrebbe essere alcuna condanna.

Di recente, poi, è intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale sul fine vita, che ha depenalizzato alcuni aspetti del suicidio assistito alla luce della convenzione internazionale di Oviedo sui diritti dell'uomo nei confronti della biomedicina.

Influenza del diritto internazionale sul diritto privato

Anche nel diritto privato si evidenziano gli influssi del diritto internazionale: il diritto di famiglia è un diritto totalmente dettato dall'Unione europea in quanto sussistono dei regolamenti, che come tali sono atti immediatamente vincolanti e immediatamente applicabili all'interno degli Stati, riguardanti l'assegno di divorzio, l'affidamento dei figli, l'esecuzione delle sentenze ecc.

Un prestigioso giurista internazionalista quale fu Hans Kelsen paragonava il diritto internazionale a un maresciallo ai più alti livelli dell'esercito. Il maresciallo, in forza dell'importante carica affidata, deve avere l'autorità per dare ordini alla truppa e successivamente farli eseguire. Lo stesso schema segue il diritto internazionale: esso è efficace ed ha una sua effettività se gli obblighi che gli Stati assumono al livello internazionale sono osservati al loro interno, cioè le norme internazionali devono risultare vincolanti per le persone fisiche e per le persone giuridiche che vivono ed operano all'interno di uno Stato.

Ordinamento internazionale

Le prime domande a cui dobbiamo rispondere sono: che cos'è l'ordinamento internazionale e come questo può vincolare gli aspetti della vita dei singoli Stati? Il diritto internazionale è l'insieme delle norme e dei principi generali che relazioni fra gli Stati regolano le.

Le norme di diritto internazionale nascono e si formano in un ordinamento diverso rispetto all'ordinamento interno di un singolo Stato. Quello internazionale è un ordinamento uguale per tutti gli Stati e che li coinvolge tutti. Infatti, ogni Stato ha una struttura di norme che valgono esclusivamente all'interno del proprio territorio; è facilmente intuibile come il diritto internazionale si ponga al di sopra di questa struttura statale con un solo ordinamento internazionale che non ha limiti territoriali.

Le norme internazionali hanno quindi come interlocutore la cosiddetta comunità internazionale, cioè l'insieme dei soggetti che ad esse si sottopongono.

Nascita e caratteristiche della comunità internazionale

Ma quando nasce la comunità internazionale? Se vogliamo datare la nascita della comunità internazionale dobbiamo risalire indietro nel tempo. Secondo alcuni autori essa è nata con la Respublica cristiana, cioè quando si è formato il grande impero cristiano.

In realtà, le caratteristiche della comunità internazionale sono quelle che per la prima volta si sono manifestate dopo il 1648, data in cui è stata stipulata la pace di Vestfalia che poneva fine alla guerra dei trent'anni. Perché questa data? Perché è finito il potere assoluto e temporale del Papa e si sono formate varie comunità indipendenti e autonome. Infatti, uno dei principi cardine dell'ordinamento internazionale è "superiorem non recognoscens": i soggetti che compongono la comunità internazionale non riconoscono nessuno al di sopra di essi. Da ciò discendono le principali caratteristiche di questi soggetti:

  • Sono eguali fra loro;
  • Autonomi;
  • Indipendenti;
  • Non ammettono superiori gerarchici.

Alla luce di tali caratteristiche, si rileva una basilare differenza tra le funzioni svolte all'interno della comunità internazionale e le funzioni svolte nei singoli Stati: ogni Stato, al proprio interno, esercita una funzione legislativa, una esecutiva ed una giudiziaria, con organi preposti allo svolgimento di dette funzioni. Mentre nell'ambito della comunità internazionale non esiste un organo legislativo né esecutivo, infine l'organo giudiziario presenta particolari esigenze.

Funzioni e fonti di diritto internazionale

Che cosa significa che non vi sono organi legislativi? Significa che le funzioni esercitate a livello internazionale sono tutte di natura volontaria, e ciò in quanto gli Stati non riconoscono soggetti superiori. Per capire meglio questa caratteristica facciamo riferimento alle fonti di diritto internazionale. Le principali fonti sono le consuetudini internazionali ed i trattati internazionali.

Ebbene, gli Stati e gli altri soggetti che operano nell'ambito della comunità internazionale, attraverso la loro volontà, formano, creano, modificano, fanno estinguere norme internazionali. In particolare, le consuetudini internazionali danno vita al diritto internazionale generale, vale a dire a norme che si applicano a tutti gli Stati indipendentemente dalla formazione di queste prescrizioni; mentre i trattati internazionali obbligano esclusivamente gli Stati che hanno manifestato la volontà di vincolarsi.

Partiamo quindi dalla situazione in cui nessuno è costretto ad aderire a una comunità internazionale, ma nel momento in cui il soggetto vi aderisce sarà obbligato a rispettare le norme che vengono emanate.

Quindi la "funzione legislativa" a livello internazionale è affidata solo ed esclusivamente alla volontà degli Stati, che, attraverso il loro comportamento creano consuetudini internazionali, e attraverso una manifestazione espressa di volontà stipulano trattati internazionali.

D'altra parte la nostra costituzione già da quando è nata prevedeva l'importanza e la preminenza delle norme internazionali rispetto alle leggi interne e conseguentemente anche la loro vincolatività. L'art. 10 cost. dice "l'ordinamento giuridico italiano si adegua alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute". Quest'articolo venne definito, dall'internazionalista presente nell'Assemblea costituente, Tommaso Perassi, trasformatore permanente, perché attraverso di esso una consuetudine internazionale diventa automaticamente vincolante. Segue che gli operatori del diritto devono applicare prima e di più la consuetudine internazionale rispetto alle leggi ordinarie, perché essendo l'art. 10 una norma costituzionale, la consuetudine stessa acquista rango costituzionale e notoriamente non può esistere una legge ordinaria in contrasto con una norma internazionale perché sarebbe costituzionalmente illegittima.

Un esempio concreto si ritrova ai giorni nostri. Si è promossa questione di legittimità costituzionale alla Corte costituzionale per il decreto Salvini-bis perché contiene alcune norme in contrasto con alcune consuetudini internazionali. Tant'è che quando è stato promulgato tale decreto, il Presidente della Repubblica ha scritto una lettera al governo mettendo in guardia circa la discrasia delle norme dello stesso rispetto agli obblighi internazionali, perché appunto uno Stato, nell'adottare determinate norme, deve rispettare tali obblighi che gli vengono imposti.

Quest'imposizione è diventata ancora più pressante a seguito dell'adozione della L. cost. n. 3/2001 che modifica il titolo V della nostra costituzione, che ha modificato l'art. 117 cost. Tale articolo, nel primo comma, afferma che lo Stato e le regioni devono deliberare tenendo conto degli obblighi internazionali e dell'ordinamento comunitario (l'obbligo di rispettare le norme internazionali è previsto costituzionalmente!).

Funzione esecutiva internazionale

Se la funzione legislativa, nell'ambito dell'ordinamento internazionale, è lasciata alla volontà degli Stati, la stessa cosa può dirsi della funzione esecutiva: non esiste un organo che deve far rispettare le norme internazionali, ma anche qui la volontà dei singoli soggetti è una volontà determinante.

Questo stato di cose aveva portato qualcuno in passato (ma qualche voce in tal senso si sente anche oggigiorno) a dire che il diritto internazionale non è diritto, perché si dice che se non c'è un giudice non c'è diritto. Si sosteneva, quindi, che le norme di diritto internazionale di natura volontaria non sono norme giuridiche, sono norme che impegnano gli Stati a determinati comportamenti, ma non sono giuridiche.

In realtà, questo non è assolutamente vero perché le norme internazionali creano diritti ed obblighi per i soggetti internazionali al pari delle norme di diritto interno e la loro esecuzione è lasciata soprattutto alla volontà degli Stati.

La volontarietà dell'eseguire le norme internazionali incide sul concetto di giurisdizione internazionale per due ordini di motivi:

  1. Nell'ambito dell'ordinamento internazionale è principio generale di diritto farsi giustizia da sé, la c.d. autodifesa. Ovviamente ciò non significa che il diritto internazionale è una sorta di Far West, ci sono comunque determinati parametri da rispettare, ma il principio generale è: quello che è un'eccezione nell'ambito del diritto interno (l'autodifesa) diviene una regola con determinati requisiti nell'ambito del diritto internazionale.
  2. L'altra conseguenza fondamentale è che esistono dei tribunali internazionali a cui ci si può rivolgere, esistono degli organi internazionali a difesa delle norme e per l'applicazione delle stesse.

Il concetto di giurisdizione internazionale ha subito modifiche ed evoluzioni anche in tempi recenti: solo alcuni anni fa si diceva che, nell'ambito internazionale, non esiste un concetto di giurisdizione vero e proprio perché, anche quando ci sono dei tribunali precostituiti al sorgere della controversia, questi non possono intervenire d'ufficio: il tribunale degli Stati è la Corte internazionale di giustizia, un organo delle Nazioni Unite, ma questa Corte può intervenire solo se gli Stati in controversia sono d'accordo.

Giurisdizione internazionale

Il concetto di giurisdizione internazionale è andato evolvendosi sempre più: si sono creati dei tribunali penali per singole situazioni, ma soprattutto il Tribunale penale internazionale per eccellenza che è la Corte penale internazionale ha manifestato una metamorfosi non indifferente, tale per cui oggi esiste tutto un settore del diritto internazionale riguardante l'ambito penale: il diritto internazionale penale.

In particolare, è stato necessario e quasi obbligatorio per la comunità internazionale creare il Tribunale penale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia. In linea di massima si dice che il Tribunale penale per i crimini nella ex Jugoslavia istituito, nel 1991, è il primo tribunale internazionale creato nella storia. In realtà non è proprio così, perché alla fine della seconda guerra mondiale è stato creato il tribunale di Norimberga, un tribunale internazionale per giudicare i crimini nazisti.

Tuttavia il tribunale di Norimberga è diverso dal Tribunale penale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia. Perché? Perché il tribunale di Norimberga è un tribunale formato dagli Stati vincitori che dovevano giudicare gli Stati vinti, invece nel caso della ex Jugoslavia si tratta di un tribunale formato da tutti gli Stati che vi hanno aderito (il primo presidente del Tribunale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia è stato un italiano, Antonio Cassese).

Un altro tribunale internazionale era stato creato in occasione della fine della seconda guerra mondiale: il tribunale di Tokyo, ma anche questo era territorialmente delimitato, dovendo giudicare i criminali giapponesi.

Invece, nell'ambito della comunità internazionale odierna, dopo il Tribunale internazionale per i crimini nella ex Jugoslavia, che ha giudicato Milosevic e in generale coloro che sono stati protagonisti della dissoluzione della Jugoslavia, sono nati altri tribunali internazionali, ad esempio il Tribunale internazionale per i crimini in Ruanda.

Infine, questa prassi internazionale si è evoluta con la creazione di camere internazionali per giudicare determinate situazioni particolari: il Tribunale internazionale per i crimini commessi da Saddam Hussein, le Camere internazionali per i Khmer rossi.

Fino ad arrivare nel 2000 con la creazione (trattato di Roma) della Corte penale internazionale con competenze per i crimini di guerra e di pace e tutte le violazioni dei diritti umani commessi dagli Stati o dai singoli individui, che, applicando il principio di diritto interno secondo cui la responsabilità penale è individuale, giudica anche le persone (al contrario del tribunale di Norimberga che giudicava le Nazioni); ed inoltre non si applica il principio secondo cui chi esegue un ordine dato dall'alto, non è responsabile, ma sarà responsabile allo stesso modo di colui che ha dato l'ordine.

La Corte penale internazionale del 2000 prevedeva la competenza anche per il crimine di aggressione, un crimine interstatale, grave, dai contorni molto aleatori, per questo tale competenza è stata accantonata in attesa di una definizione molto più precisa. Definizione che si è avuta con gli accordi di Kampala del 2017, in cui gli Stati si sono messi d'accordo e hanno attivato la giurisdizione in materia di aggressione della Corte penale internazionale.

A proposito della giurisdizione internazionale un momento cruciale è dato dalla sent. 238/2014 in cui la Corte costituzionale ha stabilito che, se una sentenza della Corte internazionale di Giustizia viola i principi fondamentali di tutela dei diritti umani sanciti nella costituzione italiana, la sentenza non si esegue perché incostituzionale, ed ha quindi dichiarato incostituzionale la legge di esecuzione del Trattato istitutivo delle Nazioni Unite nella parte in cui vincola lo Stato all'osservanza delle sentenze della Corte internazionale di giustizia.

Ciò fa capire che il diritto internazionale non è il diritto delle relazioni internazionali, non è un diritto delle ambasciate, ma è diritto di ogni giorno e non ci sono aspetti di cui il diritto internazionale non si interessa. Non ci si può astrarre dagli obblighi internazionali e non solo perché lo prevede la nostra costituzione: il problema della cittadinanza. La cittadinanza era il nocciolo duro di quello che si chiama dominio riservato degli Stati, su cui il diritto internazionale non si intromette.

Oggi non è più così: c'è la cittadinanza europea e ciò significa diritti e obblighi derivanti da questo status. La cittadinanza europea è primaria rispetto alla cittadinanza di uno Stato (ci fu il caso di una madre cinese che viveva in Gran Bretagna, le scadde il permesso di soggiorno e venne espulsa. La signora era incinta e si trasferì in Irlanda dove vige lo ius soli, nasce la bambina che diviene cittadina irlandese e per il suddetto automatismo anche cittadina europea. La madre ritorna in Inghilterra, di nuovo procedimento di espulsione, la Corte di giustizia dell'UE dice che la signora non può essere espulsa perché ha a suo carico una minore cittadina europea).

Distinzione tra diritto internazionale pubblico e privato

Ma quando si parla di diritto internazionale bisogna distinguere un diritto internazionale pubblico, che riguarda le relazioni tra gli Stati, soggetti di diritto internazionale, diritto che attraverso dei meccanismi diventa diritto interno, ed è il vero diritto internazionale perché riguarda norme che armonizzano e si applicano a tutti gli Stati tant'è che si identificano come norme di compromesso, che vengono fuori da un insieme di esigenze, si adattano a varie situazioni e sistemi giuridici.

E il diritto internazionale privato che diritto internazionale non è, tant'è che le norme si trovano in una legge interna (L. n. 218/1995). Si chiamano internazionali perché si ha un elemento di estraneità.

Soggetti di diritto internazionale

Chi sono i soggetti di diritto internazionale, cioè a chi si rivolgono le norme internazionali? In primo luogo vi sono gli Stati, però si deve stare attenti a quali Stati si fa riferimento. Non tutte le entità che si definiscono "Stato" possono essere considerate soggetto di diritto internazionale. Lo Stato, come parte della comunità internazionale, deve presentare determinate caratteristiche:

  1. Deve essere autonomo e indipendente. Dove l'indipendenza si riferisce all'adozione di una costituzione, deve quindi vigere uno stato di diritto.
  2. L'effettività dell'esercizio di potere. Una sentenza del 1927, emanata dalla Corte permanente di giustizia internazionale (tribunale antesignano).
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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BaHisu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Panella Carmela.
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