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INVALIDITÀ ASSOLUTA
Le norme che prevedono la possibilità di fare annullare un trattato quando una delle parti sia accorsa in errore, sia stata raggirata in dolo o quando vi sia stata la corruzione di un rappresentante dello stato, la parte vittima di queste situazioni può chiedere l'annullamento del trattato. La possibilità di richiedere l'annullamento risulta in una norma a protezione di questa parte, parte che si trova vincolata ad un trattato per il quale il consenso ad obbligarsi da parte sua di questa stessa parte è stato espresso in un modo non corretto, appunto perché si dice viziato da errore, dolo, corruzione, non è stata una rappresentazione della realtà adeguata quella che ha indotto alla formazione del consenso. Non è che capitano spesso questi casi nel diritto internazionale in quanto gli stati tendenzialmente stanno molto attenti.
Esiste un'altra situazione in cui il consenso non si sia...
formato in maniera adeguata e incui si può chiedere l'annullamento, più frequente nella prassi, ovvero violazione delle norme interne sulla competenza stipulare trattati internazionali, ogni stato ha al proprio interno delle norme che stabiliscono la procedura per la conclusione dei trattati internazionali, cosa succede se si salta un passaggio? Se una norma viene violata? Tipo saltando il passaggio di approvazione del parlamento? C'è stata la violazione delle norme interne sulla competenza stipulare trattati internazionali. Il consenso di questo stato ad obbligarsi che si esprime sul piano internazionale con la ratifica però non si è formato in modo appropriato nel diritto interno, manca l'approvazione del parlamento. Questo stato potrà chiedere che venga invalidato il trattato? Le risposte possono essere diverse a seconda del punto di vista, da quello costituzionale no perché non si è formato in modo adeguato, dal punto
di invalidità di un trattato.di invalidità del trattato, parte il cui consenso in cui il consenso non si sia formato in modo non corretto ha diritto sì a essere protetta e può chiedere invalidità ma solo in certi casi. Art. 46 "Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato per infirmare il proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifesta e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno". La regola è negativa, ogni stato si terrà le conseguenze anche di eventuali propri errori a meno che questa violazione non sia manifesta e la norma interna sia di importanza fondamentale. Deve essere una violazione manifesta, cioè "quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, in materia, in baseallanormale prassi ed in buona fede” (art. 46.2), c’è una specie di tutela anche per l’altraparte che non può trovarsi l’effetto sorpresa. Se l’altra parte è in grado di accorgersi,sarebbe in grado di riconoscere il problema, allora si può chiedere l’invalidità.Art. 46 è una norma posta a protezione della parte il cui consenso si sia formato inmodo non corretto dal punto di vista del suo diritto interno. La convenzione di vieneammetta che questo possa essere motivo di critica del trattato soltanto se la normaviolata è fondamentale e manifesta.A questo punto, ritornando all’art. 27 possiamo capire l’ultima parte “una parte nonpuò invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare lamancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo ledisposizioni dell’articolo 46”.La situazione di invalidità è quella
per cui un trattato ha un vizio genetico, vuol dire che il trattato è stato concluso però nel consenso delle parti è intervenuta qualche causa che ha causato il vizio, il vizio può restare ignorato. Il trattato rimane efficace e questo nonostante la presenza del vizio genetico, perché se non fatto valere dalla parte che lo può fare il trattato continua la sua efficacia e la situazione non avrà effetti fino alla sua estinzione. La situazione di invalidità è diversa dall'efficacia. Un trattato può essere efficace anche se invalido fino a quando qualcuno non lo fa annullare. Casi di invalidità di un trattato in cui invece nel caso il problema venga alla luce il trattato deve cessare di esistere, ha un vizio di invalidità tanto grave che deve estinguersi. Quando il trattato si è formato e è intervenuta una causa di una situazione che ha perturbato così tanto la normalità che il
diritto internazionale non vuole che questo trattato sia considerato valido, quando questo problema venga alla luce quel trattato deve perdere effetti, è anche una causa di estinzione, il trattato produce effetti ma quando si scopre la situazione deve perdere effetti. Questa causa può essere fatta valere da tutti. In qualsiasi momento venga alla luce questo problema, il trattato non deve più essere applicato.
Quali sono queste situazioni? Quelle in cui è stato vietato il divieto di uso della forza che qua è considerato sotto due aspetti, come minaccia di uso della forza contro uno stato per indurlo a concludere un trattato, o minaccia contro la persona rappresentante dello stato che deve concludere il trattato. Il trattato considerato in queste situazioni è assolutamente nullo.
Ci sono esempi di questo, pochi, però si parla del Trattato sui Sudeti concluso fra i rappresentanti della Germania nazista e della Cecoslovacchia concluso con
minacce(bombardamento di Praga). Ovviamente non è che in quel momento si potesse che qualcuno andasse a chiedere l'annullamento del trattato, tuttavia moltissimi anni dopo venne fuori una questione davanti a un giudice in Olanda e questo giudice di fronte a tale situazione aveva bisogno di accertare le nazionalità di una persona di quel territorio, era tedesco, però il giudice doveva accertarsi della nazionalità in base a quel trattato, solo che il trattato era stato concluso con minaccia dell'uso della forza, quindi non venne considerato, era nullo. Sono nulli tutti i trattati formati in violazione di una norma internazionale operativa detta ius cogens → poche norme che hanno opinio juris particolare, qualificata in senso della inderogabilità. Se un trattato viene concluso in violazione di una di queste norme è da considerare nullo. Se anche il trattato nasce valido, se dopo che questo è stato concluso si forma una norma juscogens con cui quel trattato precedente è in contrasto, quel trattato è nullo.
È accaduto ciò quando un giudice si trovò in una situazione di dover considerare di applicare un trattato antico (del 1700) in cui era prevista la schiavitù, uno che ai giorni nostri si ritrova a dover applicare un trattato in cui era prevista la schiavitù per regolare una situazione sulla base di quel trattato dice non posso farlo perché nessun tribunale può prendere in considerazione norme che vanno in contrasto col diritto internazionale odierno, qui la nullità è assoluta, non c'è protezione.
Art. 53 "È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla
La comunità internazionale degli Stati nel suo insieme è regolata da una norma di diritto internazionale generale chiamata "ius cogens". Questa norma non può essere derogata e può essere modificata solo da una nuova norma di diritto internazionale generale con lo stesso carattere.
Le norme di diritto cogente sono norme consuetudinarie che si applicano a tutti i soggetti del diritto internazionale. Una norma consuetudinaria è composta da due elementi indispensabili: la prassi e l'opinio juris. Per dimostrare che una norma è inderogabile, è necessario avere una prassi e un'opinio juris che aggiungano qualcosa all'opinio juris delle norme consuetudinarie normali. Questo "qualcosa" è il pensiero che questa norma esprima un valore inderogabile. Si tratta di una norma consuetudinaria che si forma nello stesso modo delle altre norme, ma l'opinio juris è rafforzata nel senso dell'inderogabilità, creando così il concetto di norma imperativa, ius cogens.
e le norme di trattati stanno fra loro in una relazione di gerarchia in quanto vi è una norma inderogabile, è superiore. Quali sono le norme di diritto imperativo? Per esempio la riduzione degli esseri umani in schiavitù, il divieto di uso della forza (art. 2.4 Carta delle Nazioni Unite), si intende la forza militare, ma l'ambito dell'uso della forza è ben più ampio, il caso più grave è quello di una guerra di aggressione oppure un'invasione (tipo Hussein in Kuwait). 07.11.2019 Il concetto di invalidità va tenuto molto distinto dal concetto di efficacia. Invalidità è la situazione di un trattato formatosi in modo corrotto a causa della formazione di vizi genetici. L'invalidità può essere considerata relativa quando le norme che riguardano l'invalidità sono poste a protezione della parte il cui consenso si è formato in modo non corretto e sono i casi di errore, dolo ecorruzione e violazione delle norme astipulare (art.46). Quando la situazione di invalidità non emerge, il trattato però continua a