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CASO DELLA DIGA

Una sentenza della c.i.d.g. interviene su una controversia tra Ungheria e la Rep. Slovacca; nel 1977 l'U. e la Ceco-Slovacchia concludono un accordo per realizzare un sistema di dighe sul Danubio (territorio della R.S.) la corte è competente perché le parti fanno un accordo successivo alla controversia e danno il consenso alla corte (compromesso). L'U. ritiene che la costruzione della diga crei più danni che benefici (relativi alla protezione dell'ambiente), la convenzione di Vienna in teoria non è applicabile poiché entrata in vigore dopo però le parti accettano che venga applicata → mutamento fondamentale delle circostanze + violazione da parte della R.S., l'U aveva deciso unilateralmente di interrompere i lavori (che necessitano di procedere congiuntamente in entrambe le parti) allora la R.S. decide di dar via a una variante C in cui fa da sola le opere per gestire le acque come desiderato (diminuendo il

flusso di acqua nella parte ungherese), non c'eral'impossibilità secondo la corte non si poteva estinguere il trattato e neanche il cambiamentodella situazione poiché si sapeva che il lavoro sarebbe durato decenni (e quindi si dovevaprevederlo)10.11norme ius cogens (o imperativa) e norme consuetudinarie sono tutte obbligatorie per tutti, adifferenziarle è l'inderogabilità delle norme ius cogenscategoria residuale di principi generali (art. 39 statuto della corte, 1920) di diritto riconosciutedalle nazioni civiliil diritto int. può ancora avere dei buchi, se non ci sono trattati o consuetudini, cosa deve fareil giudice? ricorrere ai principi generali comuni (es. principio di specialità che non è stabilitoda nessuna fonte del diritto int, principio di logica giuridica; principio della prevalenza dellalegge posteriore su quella anteriore)i principi, il ricorso a casi simili sono mezzi sussidiari (residuali)--esiste una

Gerarchia delle fonti: norme fra loro poste a piramide, una norma di gradino inferiore non può essere in contrasto con una superiore nel diritto internazionale. Non esiste una gerarchia delle fonti.

Criteri di soluzione dei conflitti tra norme di pari livello: criterio di specialità e prevalenza della norma posteriore. Le altre norme però non vengono annullate poiché potrebbero servire in altri casi.

La consuetudine (norma generale) è pari livello al trattato (norma speciale). La conseguenza del contrasto non è la nullità del trattato/consuetudine.

Il trattato può derogare alla consuetudine (ad esempio, trattati con cui gli stati consentono la costruzione di basi militari straniere; trattati per il fermo delle navi in alto mare). Spesso è creato apposta perché le parti vogliono una diversa disciplina o una più completa da quella della consuetudine.

Una consuetudine può modificare un trattato? Sì, quando fra le parti si instaura una prassi.

Percui questa consuetudine si stabilisce tra le parti e va a modificare/integrare il trattato stesso.

Il calcolo dell'astensione nel voto del Consiglio di sicurezza.

Desuetudine: una prassi, una norma non viene applicata e non è più vigente?

Un altro elemento di gerarchia si trova nel principio di attribuzione nell'organizzazione delle O.I., gli atti derivanti da accordo devono rispettare le norme dell'accordo stesso (trattato istitutivo) atti di terzo grado.

L'ordine fra le fonti indicato dall'art. 38 riflette il principio di specialità.

11.11 DIRITTO DEL MARE

oggetto di evoluzione importante nel tempo presente.

Il mare nel futuro non immediato costituirà il nostro luogo di vita.

Mare: il mare è tutto indistinto? Oppure è formato da diverse parti?

Le pretese di dominio sono venute meno verso la fine del XVII secolo e si è affermata la libertà del mare, prima con l'inizio dell'epoca coloniale.

Portogallo e Spagna iniziarono a rivendicare il proprio dominio sugli oceani (bolle papali per spartire le terre scoperte) + altre pretese nella seconda metà del XIX secolo dell'erosione della libertà del mare, gli stati hanno avanzato delle pretese di esercitare dei poteri sulle zone di mare vicine ai loro territori (es. Truman rivendica il diritto esclusivo di sfruttare le risorse della piattaforma continentale statunitense) motivi di sicurezza e sviluppo tecnologico settore che maggiormente è stato oggetto di lavori e codificazioni in convenzioni 1930 Società delle Nazioni → conferenza dell'Aja per la codificazione di diversi settori, compreso il diritto del mare, si conclude con un fallimento (nessun testo adottato), problema dell'ampiezza del mare territoriale, però consenso su certe disposizioni inserite poi nell'atto finale della conferenza (no valore vincolante, importante per l'interpretazione del consenso) 1956Commissione del diritto int., ONU → predispone un progetto di articoli sottoposto all'assemblea dell'ONU, così è iniziata la 1ª conferenza del diritto del mare (Ginevra, 1958), ebbe successo, si arrivò all'adozione di 4 convenzioni int. (sul mare territoriale e zona contigua, alto mare, piattaforma continentale, pesca e conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare) poi 2ª conferenza di Ginevra (1960) obiettivo fissazione dell'ampiezza del mare territoriale, non si raggiunge il numero di voti necessari per adottare la convenzione nuova opera di codificazione, impulso dato da una proposta maltese nell'ONU, riservare a fini pacifici l'utilizzo dei fondi marini posti oltre le giurisdizioni nazionali → istituito un comitato ad hoc sugli usi pacifici del suolo e sottosuolo marino (poi diviene permanente) l'assemblea generale convoca la 3ª conferenza sul diritto del mare (1973-1982), in questo caso

L'impulso non avvenne ad opera della commissione del diritto int. (no ruoli) → adozione di un unico testo convenzionale “convenzione di Montego Bay” (1982), prevedeva una parte (undicesima) allo sfruttamento delle risorse poste nel suolo e sottosuolo marino (non piace agli stati industrializzati poiché logica fortemente dirigista, prevedeva che il suolo e sottosuolo dell'alto mare fossero patrimonio comune dell'umanità, norme sullo sfruttamento che non si conciliavano con i principi dell'economia di mercato), non la si ratifica accordo di New York relativo all'esecuzione della parte undicesima della convenzione, in realtà è un accordo modificativo prevale ai sensi dell'art.2 in caso di incompatibilità la convenzione entra in vigore nel 1994 per molta parte le norme sono come quelle consuetudinarie (quindi vincolanti per tutti gli stati)--il mare non è tutt'uno indistinto, approccio zonale quindi

suddiviso in fasce a partire dallacosta la cui larghezza è variabile, in ciascuna fascia lo stato costiero esercita diversi poteri edirittipremessa → la terra domina il mare, se uno stato gode di un titolo legittimo di sovranità sullaterra ne derivano poteri di conseguenza sulla fascia di mare prospiciente al territorioi poteri si riducono man mano che ci si allontana dalla costa, a vantaggio degli stati terzidistinzione tra sovranità territoriale e sovranità funzionale (entrambe nel mare territoriale,sulle altre fasce si parla solo di s. funzionale, limitatamente a certe funzioni)l’ampiezza del mare territoriale è di massimo 12 miglia marinelimite interno (linea di base, a partire da questa si calcolano anche le altre fasce, corrispondealla linea di bassa marea, eccezione lo stato consente di tracciare altri limiti con il metododelle linee rette*) e limite esterno del mare territoriale*quando la costa è molto frastagliata,collegando i punti più sporgenti ma non è previsto un limite di linea massima, 2 requisiti: la linea che risulta non deve discostarsi troppo dall'andamento della costa e le acque che risultano interne devono essere collegate sufficientemente alla zona terrestre. La sovranità territoriale dello stato soffre 2 limiti: - passaggio inoffensivo (le navi straniere possono passare, non si applica nelle acque interne e serve il consenso) inoffensività: fintanto che non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello stato costiero es. quando la nave fa pesca è offensivo; deve essere continuo (senza interruzioni, salvo art. 18 paragrafo 2, interruzioni necessarie causa eventi ordinari della navigazione es. nave a vela che si arresta per assenza di vento); sono comprese le navi da guerra? situazione imprecisa, i paesi occidentali concordano, quelli del terzo mondo richiedono notifica o consenso; - giurisdizione penale sulle navi straniere (gli

stati costieri non possono esercitare la giurisdizione civile penale su fatti interni con navi straniere: giurisdizione dello stato della bandiera della nave; per i fatti con ripercussioni esterne vige la giurisdizione dello stato costiero), però si utilizza il condizionale (should not) non è un obbligo "lo stato costiero non può procedere a misure esecutive o cautelari sulla nave straniera"--l'istituto delle baie → insenatura lungo la costa, dal punto di vista giuridico lo è quando la sua area è almeno pari a quella del semicerchio che si traccia avente come diametro l'apertura della baia, massimo 24 miglia marine di entrata se lo è in senso giuridico, lo stato può chiuderla → dentro la baia vige il regime delle acque interne questa regola non si applica nel caso di baie storiche (possono essere chiuse senza requisiti es. il Golfo di Taranto) =/= baie strategiche--dopo il mare territoriale, c'è la

zona contigua, 24 miglia dalla zona di base poteri però non sono gli stessi, per la prevenzione e la repressione delle violazioni delle proprie norme doganali, sanitarie, fiscali e sull'immigrazione12.11art. 33lo stato costiero ha dei poteri importanti ma minori rispetto al mare territorialela zona contigua non è automatica, deve essere dichiarata dallo stato costiero per potere esistere giuridicamenteregime che si applica agli stretti int. → bracci di mare situati tra due terre emerse (es. stretto di Messina), evoluzione della disciplinapassaggio in transito: art. 37, sia navi private che navi da guerra, si applica anche agli aeromobili (passaggio inoffensivo no)i sottomarini in mare territoriale hanno diritto di passaggio inoffensivo ma che siano non immersione?? e che mostrino la bandierain transito essi possono passare in immersioneil passaggio in transito non è sospendibileeccezione art. 38 → stretto di Messina ove esista una rotta alternativa nonvi è il diritto di libertà di espressione
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
59 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.dediu di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Pietrobon Alessandra.