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IUS COGENS
Artt. 53 e 64 convenzione di vienna (1969). Norma imperativa= norma a cui gli stati non possono
derogare. Art. 66 .
In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai membri delle nazioni unite con la presente carta e gli
obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale prevarranno gli obblighi derivanti
dalla presente carta.
CGUE : sentenza Kadi, 18 luglio 2013
Il sig. Kadi viene individuato come possibile terrorista, gli vengono congelati i beni. Lui non si può
difendere in nessuna sede, il comitato per le sanzioni è intergovernativo. Kadi inizia una serie di
procedimenti giudiziari, prima a livello nazionale e poi a livello dell'unione. Quello che kadi voleva era
che la corte di giustizia rivedesse l'atto dell'ue che aveva reso immediatamente applicabile la risoluzione
del consiglio di sicurezza delle nazioni unite in materia di terrorismo. Qui si pone un contrasto fra
l'ordinamento dell'ue e l'ordinamento delle nazioni unite. Art. 103 nazioni unite : gli obblighi derivanti da
altri trattati non possono confliggere con gli obblighi derivanti dalla carta delle nazioni unite. Se questo
succedesse sarebbero gli obblighi derivanti dalla carta a prevalere.
La corte di giustizia annulla il regolamento che aveva congelato i beni perché questo regolamento viola i
diritti della persona perché non dà la possibilità a kadi di difendersi. La prima sentenza relativa a questo
caso è del 2001, l'ultima del 2013.
Quindi è vero che la carta deve prevalere sui trattati, ma in caso di lesione dei diritti della persona questa
cosa viene meno.
LEZIONE 11
CAUSE DI INVALIDITA, ESTINZIONE, SOSPENSIONE DELLA APPLICAZIONE DEI TRATTATI,
Convenzione di Vienna.
Art. 60 della Convenzione di Vienna disciplina icasi in cui si può invocare la violazione del trattato come
motivo di estinzione o sospensione totale o parziale della sua applicazione.
Il Paragrafo 5 dispone una eccezione in materia stabilendo che i paragrafi 2 e 3 non si applicano in caso di
violazione dei diritti umani.
Artt. 46-53 cause invalidita= sono quelle forme di nullità che riguardano I trattati fin dalla loro
• origine.
Artt. 54 e 55 estinzione= si ha quando sopraggiunge una causa che fa salvi gli effetti che si sono
• prodotti fino a quel momento.
Artt. 57 e 58 sospensione= essa interrompe gli effetti giuridici prodotti dal trattato.
• Art. 59-64 : effetti dei casi di invalidità, estinzione e sospensione dell'applicazione dei trattati.
•
LEZIONE 12
Art. 46 Conv. Di Vienna: riguarda la violazione di una norma interna sulla competenza a stipulare. Questo
può verificarsi ad es. Quando chi va a partecipare ai negoziati per conto di uno stato non è munito di
lettera che gli affida I pieni poteri. Altro es. È quello in cui la ratifica di un trattato internazionale venga
fatta in assenza dell'autorizzazione da parte delle camere nei 5 casi in cui tale autorizzazione è richiesta
(negli altri casi la ratifica è fatta dal Presidente della Repubblica).
L'art. 46 precisa inoltre che nessuno stato può invocare la violazione di una norma interna sulla
competenza a stipulare per sottrarsi agli obblighi previsti dai trattati.
É inoltre necessario che tale violazione sia manifesta ed è il paragrafo 2 dell'art. 46 a precisare quando
una violazione è considerata manifesta.
art. 27 = rispetto dei trattati
– art. 48 = errore
– art. 49 = dolo
– art. 50 = corruzione del rappresentante di uno stato
– art. 51 = violenza esercitata sul rappresentante di uno stato
– art. 52 = violenza esercitata su uno stato con la minaccia o l'uso della violenza
– art. 53 = trattati in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale.
–
MONISMO E DUALISMO: come applicare le norme internazionali negli ordinamenti interni?
Monismo: omogeneità fra ordinamento internazionale e ordinamenti statali. Il rappresentante più
importante del monismo è Kelsen, secondo il quale vi è una piramide in cui ogni norma trae fondamento
dalla legge a sè superiore, fino ad arrivare alla Legge Fondamentale. Secondo I monisti il rapporto fra
diritto internazionale e diritti nazionali è simile a quello fra ordinamento statale ed ordinamenti
subordinati, es. Regioni. Quindi, le norme internazionali avrebbero automaticamente un ruolo
gerarchicamente sovraordinato e produrrebbero effetti diretti negli ordinamenti statali. Ci sarebbe dunque
una prevalenza delle norme internazionali su eventuali norme interne confliggenti.
Dualismo: L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti nazionali sono autonomi ed originari, nessuno
dei due trae la propria forza dall'altro. Le norme nazionali sono le uniche dotate di giuridicità per quel
determinato ordinamento, di conseguenza ciò esclude il primato delle norme internazionali rispetto a
quelle interne e la diretta applicabilità delle norme internazionali all'interno dei singoli stati.
Secondo I dualisti occorre provvedere ad una forma di regolamentazione dei rapporti fra ordinamento
internazionale ed ordinamenti interni. Gli stati provvedono a rendere ocnforme il proprio diritto agli
obblighi internazionali, ed è proprio questo che caratterizza il rapporto col diritto internazionale. Lo stato
deve avere norme che permettano al diritto internazionale di penetrare nell'ordinamento nazionale.
Vi sono due procedimenti di adattamento del diritto internazionale all'interno degli ordinamenti statali:
1. PROCEDIMENTO ORDINARIO : serve un atto interno che recepisca il contenuto della norma
internazionale.
2. PROCEDIMENTO SPECIALE (o mediante rinvio): si ha un ordine di esecuzione che viene
attuato con legge ordinaria e che comporta un semplice rinvio al trattato internazionale che deve
essere introdotto nell'ordinamento interno.
Art. 10, comma 1 cost. : l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute. Ciò vuol dire che è escluso dall'ambito dell'art. 10 il diritto internazionale
convenzionale. Il prof. Quadri aveva sostenuto invece che in base a questo art. 10 venissero immessi
nell'ordinamento nazionale anche convenzioni e trattati. Il prof. Perassi ha affermato invece che l'art. 10
costituisce un “trasformatore permanente”, c'è cioè un'attività continua di trasformazione delle norme
internazionali in norme interne. Quindi da un lato ci sarebbe un adattamento automatico e dall'altro lato le
norme di diritto internazionale consuetudinario sarebbero introdotte in base all'art. 10 della costituzione,
assumendo esse stesse rango costituzionale. In questo modo, se una norma internazionale introdotta
nell'ordinamento nazionale dovesse entrare in conflitto con una norma costituzionale, quale prevarrebbe?
Prevarrebbe la norma internazionale.
CASO RUSSEL, 1979: caso deciso dalla Corte Costituzionale: la corte afferma che quando una norma
internazionale generale entra in conflitto con una norma costituzionale, il giudice deve tener presente da
un lato il criterio di specialità, e dall'altro deve verificare se la norma internazionale precede o segue la
venuta in essere della costituzione. Se la precede, vi è una sorta di sanatoria operata dalla costituzione. Se
la segue, la corte si deve riservare la facoltà di giudicare caso per caso.
LEZIONE 13
Nel 2001 c'è stata la riforma del titolo V cost., in particolare art. 117 modificato : questa disposizioni fa
subito pensare alla necessità che le leggi interne siano conformi ai trattati internazionali o comunque che
il legislatore, nell'adottare le leggi, tenga conto degli obblighi internazionali gravanti sull'italia in base ai
trattati internazionali. Si può immaginare che mediante questa disposizione si sia arrivati a sancire una
sorta di presunzione di conformità. L'art. 117 in realtà non disciplina l'adattamento, ma si limita a stabilire
un meccanismo costituzionale di garanzia a proposito degli obblighi internazionali assunti dall'italia.
Sentenza n. 349/2007, paragrafo 6 : sancisce che il giudice ordinario, nel caso in cui rilevi una difformità
fra la legge e gli obblighi derivanti dai trattati internazionali ha l'obbligo di sollevare questione
incidentale di costituzionalità ma non nel caso in cui ci sia difformità, ma un vero e proprio conflitto fra
legge nazionale e trattati. Conflitto vuol dire che l'applicazione della legge non può che avvenire in
violazione del trattato internazionale. Occorre poi vedere se il conflitto sia reale e possa essere risolto per
via interpretativa oppure ricorrendo ad un altro principio di specialità.
Vincoli posti dall'art. 117 primo comma alla legislazione : esistenza obbligo internazionale, quindi ambito
di applicazione molto ampio.
Procedimento ordinario o speciale?
Procedimento ordinario diventa obbligatorio se il legislatore deve emanare una norma di dettaglio.
Fra procedimento ordinario e procedimento speciale è preferibile il secondo, per ovviare a problemi di
interpretazione della norma internazionale.
SENTENZE INTERNAZIONALI
Questi atti costituiscono semplicemente dei fatti.
TUTELA DELLA PERSONALITÀ DELLO STATO
Immunità degli stati e dei loro organi:
1. In alcune circostanze gli organi di stati stranieri godono di determinati privilegi che vengono
concessi qualora vengano poste in essere determinate condotte che sono prodotte da organi dello
stato e cioè che vengono attribuite allo stato e non agli individui che materialmente pongono in
essere tali condotte.
Non si tratta di vere e proprie immunità, ma regole sulla imputazione degli atti, perché questo
tipo di immunità riguarda condotte organiche. Quando ci sono questi casi sarà il diritto
internazionale e non quello statale a regolamemtare una certa fattispecie.
Ci sono eccezioni alle immunità e sono le attività di spionaggio e polizia condotte
clandestinamente nel territorio di uno stato straniero, anche se sono poste in essere in qualità di
organi dello stato.
CASO RAPIMENTO DI ABU AMAR, che venne rapito da agenti di servizi segreti americani
che operavano clandestinamente in Italia, lui venne sottoposto a tortura, ma non venne mai alla
luce la prova del reato, per cui questa persona per fortuna sua una volta libero ha denunciato
quanto accaduto. E le autorità giudiziarie italiane hanno condannato non solo buona parte di
coloro che in qualità di agenti segreti agirono direttamente rapendo quella persona, ma ha
condannato anche i vertici dei servizi segreti.
2. Immunità di cui godono gli stati negli ordinamenti interni, evitando che essi possano essere
convenuti in giudizio di fronte ai tribunali di un altro stato. Questo perché in parem non habet
iudicium.
Ne