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SICUREZZA

Oggi è lo spagnolo Joseph Borrel. 25J.C. – Diritto dell’Unione Europea

I trattati istitutivi dell’Unione – da ultimo il trattato di Lisbona – sono fonti di diritto internazionali. Fra esse abbiamo, come già detto, dei principi non scritti rispettati da tutti i membri della comunità internazionale (es. principio di sovranità interna, cioè il divieto di ingerenza nell’altrui sovranità, e sovranità esterna, cioè essere indipendenti giuridicamente ed immuni dalla giurisdizione degli altri stati). Dopodiché ci sono le regole di diritto internazionale particolari, che non sono frutto del comportamento dei cittadini della comunità, ma che provengono dalla volontà degli stati di creare un trattato in cui sono contenute le regole per la convivenza, gli scopi dell’accordo (come la libera circolazione delle persone all’interno della comunità). Questi accordi sono

vincolanti solo per gli stati contraenti e non per i terzi. In essi, da un lato sono riportate le modalità di raggiungimento dell'obiettivo e i mezzi da utilizzare, dall'altro sono specificate le istituzioni con le rispettive competenze. Un accordo specifico per la costituzione di un'istituzione intergovernativa è proprio quello riferito all'Unione Europea, che si connota per la capacità che gli stati hanno avuto di applicare le regole in esso contenuto. È proprio l'esempio del Covid-19 che dimostra l'effettività dell'accordo dato che bisogna raggiungere una serie di obiettivi per risolvere la problematica. Ha un ruolo di rilievo in tutto ciò l'organo denominato "Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza", che ha specifici poteri con riferimento alle istituzioni. Il Trattato di Amsterdam del 1999 ha istituito la carica, sebbene a quel tempo le.responsabilità in materia di politiche esterne fossero condivise con il commissario europeo per le Relazioni esterne. Il Segretario generale del Consiglio svolgeva anche le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune - quindi non era una singola figura separata. In tale contesto, l'Alto Rappresentante esauriva le sue funzioni nell'ambito della PESC, limitandosi ad assistere il Consiglio nelle questioni rientranti in tale settore "in particolare contribuendo alla formulazione, preparazione ed attuazione delle decisioni politiche e conducendo all'occorrenza, a nome del Consiglio e su richiesta della presidenza, un dialogo politico con i terzi". Nel 2009, l'art. 18 del Trattato di Lisbona ha esteso le responsabilità dell'alto rappresentante e ha reso il titolare della carica un vicepresidente della Commissione, in modo tale da consentire all'alto rappresentante di rappresentare al meglio l'UE.

E i suoi obiettivi di politica estera.

Art. 18 TUE par. 1: Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.

La sua figura è poi sottoposta alla approvazione dal Parlamento europeo all'atto della nomina della Commissione come si evince dall'art. 17 par 7 comma 3 TUE: "Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata."

Art. 18 TUE par. 4: L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione.

Vigila sulla coerenzadell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombonoa tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azioneesterna dell'Unione. Inoltre, nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione elimitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamentodella Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.

26J.C. – Diritto dell'Unione Europea

L'alto rappresentante è nominato per un periodo di cinque anni. La sua nomina deve essere approvata dal Parlamento europeo; l'Alto rappresentante è soggettoall'audizione dei singoli membri della Commissione da parte delle Commissioni parlamentari competenti: In caso di approvazione di una mozione di censura del Parlamento europeo (ricordiamo che il parlamentoha

potere di controllo della commissione) nei confronti della Commissione, l'Alto Rappresentante è tenuto a dimettersi con gli altri commissari dalle funzioni che ricopre all'interno della Commissione ma rimane incarica per le funzioni che assolve nell'ambito della PESC, fino alla nomina di una nuova commissione.

Nel caso sia il Presidente della Commissione a chiedere le sue dimissioni, l'Alto rappresentante deve farlo conformemente a quanto previsto dall'art. 18 par. 1 TUE, ovvero le dimissioni sono subordinate alla delibera a maggioranza qualificata del Consiglio Europeo.

Poteri e responsabilità:

Art. 18 par.2 TUE: L'Alto rappresentante guida la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio.

Ai sensi dell'Art. 18 par. 3 TUE l'Alto rappresentante presiede il Consiglio "Affari esteri".

composto daiministri degli esteri degli Stati membri e lo convoca in caso di emergenze internazionali.

Art. 27 par.1 TUE: L'Alto rappresentante dell'Unione contribuisce con proposte all'elaborazione dellapolitica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo edal Consiglio dei ministri.

Art. 27 par.2 TUE: L'Alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politicaestera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime laposizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.

Art. 35 TUE: assicura il coordinamento degli Stati membri tanto nelle organizzazioni e conferenzeinternazionali, che ai fini della definizione e applicazioni di eventuali approcci comuni elaborati dagli stessiin sede di Consiglio europeo o di Consiglio su questioni di politica estere e di sicurezza di

interesse generale. C'è rischio di sovrapposizione fra la figura dell'alto rappresentante e la figura del presidente del consiglio europeo perché entrambi toccano delle competenze molto simili. Sarebbe necessario un migliore coordinamento.

Servizio europeo per l'azione esterna:

Art. 27 par.3 TUE 3. Stabilisce che nell'esecuzione delle sue funzioni, l'Alto rappresentante si avvale di un Servizio europeo per l'azione esterna. Il Servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali.

L'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della

Commissione.

FINE ANALISI DELLE ISTITUZIONI EUROPEE

LE FONTI DELL'UNIONE EUROPEA

Gerarchia:

Nell'ambito del diritto primario dell'Unione europea troviamo al primo posto i trattati istitutivi, i protocolli, gli accordi di adesione degli stati membri, le dichiarazioni, i principi generali di diritto (richiamati espressamente nel trattato) e la Carta delle Nazioni Unite.

27J.C. - Diritto dell'Unione Europea

Al secondo posto troviamo i trattati conclusi dall'Unione europea con stati terzi oppure con organizzazioni internazionali.

Al terzo posto vi è il diritto europeo derivato, in particolare regolamenti, decisioni e direttive riferite all'articolo 288 del TFUE.

Art. 48 TUE: la procedura ordinaria di revisione dei trattati

1. I trattati possono essere modificati conformemente a una procedura di revisione ordinaria oppure con una procedura semplificata.

La revisione ordinaria può essere su iniziativa di uno stato membro, del Parlamento europeo o della Commissione.

che possono sottoporre al Consiglio dei ministri progetti intesi a modificare i trattati che vengono poi trasmessi al Consiglio europeo e notificati ai Parlamenti nazionali. Questa procedura può anche riguardare l'estensione o la restrizione delle competenze dell'Unione.

Qualora il Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione favorevole all'esame delle modifiche proposte, il presidente del Consiglio europeo convoca una convenzione composta dai rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei capi di Stato e di governo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione. In caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, è consultata anche la Banca centrale europea.

La convenzione esamina i progetti di modifica e adotta per consenso una raccomandazione indirizzata a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. Il Consiglio europeo può

decidere a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, di non convocare una convenzione qualora l'entità delle modifiche non lo giustifichi. In questo caso, il Consiglio europeo definisce direttamente il mandato per una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

Una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri è convocata dal presidente del Consiglio europeo allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. Le modifiche entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Qualora, al termine di un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati esistenti, i quattro quinti degli Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.

Art.

48.6 e 48.7 TUE: Procedure semplificate di revisione dei trattati

Per modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), che riguarda le politiche e le azioni interne dell'Unione, è possibile utilizzare una procedura semplificata di revisione.

La procedura semplificata prevede che il Consiglio europeo, su proposta di uno Stato membro, del Parlamento europeo o della Commissione europea, possa decidere all'unanimità di avviare una revisione del TUE.

Una volta avviata la revisione, il Consiglio europeo può adottare le modifiche proposte con il consenso del Parlamento europeo e della Commissione europea.

Tuttavia, se le modifiche riguardano le competenze dell'Unione o il funzionamento delle istituzioni, è necessario che le modifiche siano approvate da tutti gli Stati membri, in conformità alle rispettive norme costituzionali.

La procedura semplificata di revisione dei trattati è stata introdotta per facilitare il processo di modifica delle disposizioni dell'Unione Europea, consentendo una maggiore flessibilità e reattività alle esigenze e alle sfide che l'Unione deve affrontare.

Dettagli
A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JessicaCologni99 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Persano Federica.