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Disciplina della comunicazione politica
I principi costituzionali delle sentenze d'informazione sono stati recepiti dal legislatore: Il primo intervento legislativo è nel 1993 legge 81/1993 legge 515/1993 (uno inserito nell'ambito sull'elezione diretta dei sindaci e poi approvato a dicembre che si occupava di disciplinare in maniera sistematica l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa durante la campagne elettorale). Qui il legislatore interviene in una situazione di assenza di regolazione nel 1993, per l'accesso ai mezzi di comunicazione di massa in campagna elettorale. Non vi era nessuna disciplina per l'emittenza privata tivù ed editoria, l'unico soggetto disciplinato era la Rai. Da questo punto di vista nemmeno al legge Mammì, diceva nulla. Era un settore su cui continuava ad imperversare questa discriminazione traservizio pubblico sottoposto ad una regolazione ed emittenza privata che non era per nulla regolata dal punto di vista.
della legge 81/1993 riguardava solo l'elezione degli organi comunali e provinciali. Questa legge fu approvata, dando luogo a problemi di effettività, e successivamente fu approvata una riforma con decreto legge, che non fu rinnovato e poi decadde o decreto.il diritto di parità di accesso durante le campagne elettorali e referendarie. La legge 28/2000 stabilisce che tutti i soggetti politici e i candidati hanno diritto ad un trattamento equo e non discriminatorio da parte dei mezzi di informazione. Inoltre, la legge disciplina anche la comunicazione politica, stabilendo le modalità e i limiti per la diffusione di messaggi politici attraverso i mezzi di comunicazione. La legge 515/1993, invece, disciplinava solo le campagne elettorali e non era operativa al di fuori di questo periodo. Ciò significava che c'era un vuoto normativo prima e dopo la campagna elettorale, fino all'entrata in vigore della legge 28/2000. Quest'ultima legge ha quindi colmato questa lacuna, stabilendo le regole per l'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante tutto l'arco temporale delle campagne elettorali e referendarie. In sintesi, la legge 28/2000 ha introdotto disposizioni per garantire la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie, regolamentando anche la comunicazione politica.L'accesso ai mezzi di comunicazione in ogni competizione elettorale. Si assiste alla duplicazione della disciplina in quanto non vige più solo disciplina solo per campagne elettorale e referendarie ma anche durante tutto il resto dell'anno perché il punto è che se io durante tutto l'anno il destinatario di queste regole e controlli, sanzioni non sono i competitori ma i mezzi di comunicazione di massa. Se in tutto il resto dell'anno ero libero di poter accedere qualsiasi emittente senza che essa garantisse la parità di accesso ai diversi mezzi, io avevo una situazione che quando partiva la campagna elettorale era squilibrata. Abbiamo una disciplina generale per l'accesso ai mezzi di comunicazione politica e speciale per la parità di accesso durante le campagne elettorali e referendarie. Essi riguardano due tipi di soggetti. La parità di accesso è disposta verso forze politiche già presenti nelle assemblee, ma in
La competizione va garantita a tutti i competitori politici. Ci sono diversi soggetti a cui va garantito a seconda che si tratti della disciplina generale o disciplina speciale. E' chiaro che per la disciplina speciale c'è bisogno di un ulteriore passaggio perché ogni livello ha il suo sistema elettorale (cambiano nelle varie elezioni). La differenza tra questi tipi di consultazione si deve riflettere nel dettaglio delle norme di attuazione della disciplina legislativa. Abbiamo una disciplina speciale rispetto a quella generale di accesso ai mezzi d'informazione, ma per le competizioni elettorali è generale, ma i regolamenti AGCOM per emittenza privata e la stampa e AGCOM d'intesa con la commissione parlamentare per il servizio pubblico radiotelevisivo, che devono adottare di volta in volta tale disciplina in base alla consultazione. In che cosa consiste in questa disciplina della legge 28/2000: Bisogna tener conto delle tipologie di programmazione.
disciplinata dalia legge per quanto riguarda la disciplina generale cioè al difuori di campagna elettorale, ci sono due tipologie di messaggi disciplinati dalla legge:
- programmi di comunicazione politica radiotelevisivi, si intende diffusione sui mezzi radiotelevisioni di opinione evalutazioni politiche,vi si applicano le disposizioni contenute da questo articolo che non si applicano ai programmid'informazione. Quest'ultima non è sottoposta alla par con di cio fuori dalle campagne elettorali invece sotto elezioni è disciplinata.
- Per programmi d'informazione intendono giornali radio e programmi,trasmessi sotto la responsabilità di una testata giornalistica e anche alcuni programmi come talk show e approfondimento con riferimento ai quali in occasioni di una campagna si stabilisce che vengano portati sotto la responsabilità della testata giornalistica. I programmi d'informazione al di fuori della campagne non sono sottoposti ai
pubblicità autogestiti dai singoli soggetti politici, però se un messaggio televisivo dura 1 minuto, bisogna occuparlo interamente e non è più uno spot, va argomentata. Non possono interrompere altri programmi. Non possono superare il 25% dei tempi per i programmi di comunicazione politica. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti rappresentati negli organi, Parlamento europeo, organi politici nazionali, regionali ed amministrativi, quindi a tutti i soggetti rappresentanti nelle istituzioni si applica la par con di cio in tempi di pace, chi è fuori dalle istituzioni non entra in questi messaggi autogestiti. Le emittenti nazionali possono trasmettere solamente messaggi autogestiti gratuiti, le emittenti private possono farlo se vogliono, ma devono mandare messaggi autogestiti gratuiti, mentre quelli locali possono aggiungere messaggi autogestiti a pagamento. I messaggi autogestiti gratuiti per i soggetti politici
vengono trasmessi se si vogliono trasmettere, le emittenti locali possono in aggiunta trasmettere messaggi autogestiti a pagamento ma non possono mandare quelli a pagamento se non mandano i gratuiti. In quelli a pagamento la parità di accesso si traduce nella parità tariffaria per i vari partiti. Se questa è la disciplina generale c'è poi una disciplina speciale per le diverse campagne. Bisogna tenere quando entra in vigore la disciplina speciale delle singole competizioni elettorali? Partono dalla data di convocazione di comizi elettorali/referendum. ESEMPIO CALZANTE SUL MANCATO RISPETTO DELL' ATTUALE SUL REFERENDUM • Domenica prossima 4 dicembre si vota, il decreto di indizione del referendum è stato pubblicato il 28 settembre 2016, dalla data di convocazione allora scatta la disciplina, non subito perché si devono riunire AGCOM e Commissione parlamentare con regolamenti e pubblicazione di essi. Ma fino al 28 settembre e di fatto fino aprimi di ottobre noi abbiamo avuto il vigore soltanto della normativa fin qui descritta. Di fatto è successo che i programmi di comunicazione politica hanno visto coinvolti sono gli esponenti dei partiti/movimenti rappresentanti in parlamento, i programmi di informazione non sono stati sottoposti alla par con di ciò perché tali programmi in tempi di pace sono esenti dalla disciplina 28/2000. però noi abbiamo visto che la campagna referendaria è partita molto tempo fa, prima dell'approvazione della camera. Siamo stati 6 mesi in una campagna referendaria di orientamento al voto, svolta senza che vi fosse l'assoggettamento delle trasmissioni televisive alla normativa che andremo a vedere. Quindi si è assistito allo svolgimento di una campagna referendaria in un quadro di regolazione più blando rispetto a quello entrato dopo il 28 di settembre che si è aperta in senso proprio.
- DISCIPLINA SPECIALE
Dalla data di convocazione dei comizi
elettorali, la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: dibattiti, tribune politiche, tavole rotonde, presentazioni di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consente il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione. Tutti questi limiti intervengono a tutela del diritto ad un'opinione genuina e consapevole del cittadino elettore. La commiss