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Il 2 Giugno 1946

Il 2 Giugno 1946 inizia il lavoro dell'assemblea costituente, la nuova Costituzione italiana.

I costituenti devono valutare le nuove regole. Decidono di indicare in un articolo (Art. 21) la libertà di manifestare il pensiero e la comunicazione pubblica.

Legge sulla stampa n.47 del 1948

Nel gennaio 1948 l'assemblea costituente approva la legge sulla stampa. La n.47 del 1948 che ancora oggi costituisce la disciplina dei periodici (in vigore).

Prima della legge n.47 del '48 si seguivano le indicazioni dello Statuto Albertino e dell'editto (1848).

Articolo 5 -> Il principale obbligo che questa legge pone è il principio dell'obbligo di registrazione presso la cancelleria del tribunale.

Nella registrazione (dura 6 mesi) dovevano essere indicati: titolo, proprietario, direttore responsabile, editore (se presente), natura.

Della pubblicazione e la documentazione che certificasse l'iscrizione del direttore responsabile all'Albo. Questa registrazione non aveva la forma di un'autorizzazione ma di renderetrasparenti e pubblici i dati del giornale.

Articolo 8 -> diritto di rettifica e risposta -> spetta a coloro che sono stati citati nella pubblicazione. (entro termini brevi, massimo 30 righe e stesso livello editoriale della notizia originale).

Articolo 13 ->(dichiarato incostituzionale) prevede il carcere per diffamazione consistente nell'attribuzione di un fatto determinato -> questo articolo è cambiato con la sentenza n.150 del luglio 2021 che ha dichiarato anticostituzionale l'articolo 13 (ora articolo 595 c.p.).

Articolo 14 -> pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza. Tutte le pubblicazioni che possono offendere il sentimento morale dei ragazzi, oppure hanno a che fare con corruzione o istigazione al suicidio.

Articolo 15 ->

Pubblicazioni di contenuti impressionanti o raccapriccianti. Se un periodico dovesse uscire senza registrazione si parlerebbe di stampa clandestina.

Art. 21 Sancisce la comunicazione pubblica e la libertà di pensiero. Tutela la libertà di manifestazione del pensiero nel nostro ordinamento giuridico. Si divide in sei commi:

  1. Il primo e il sesto hanno un carattere generale (manifestazione del pensiero) - dal secondo al quinto riguardano solo il medium della carta stampata -> era l'unico mezzo d'informazione.

Commi dell'Art. 21:

  1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, con lo scritto e con qualsiasi altro mezzo di diffusione. Con tutti si intendono persone fisiche (minorenni, stranieri, detenuti) persone giuridiche (aziende o comuni), con liberamente si intende che non ci deve essere alcun condizionamento esterno (vale anche per il silenzio).
  2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
  3. Riserva

di legge e riserva di giurisdizione. Si può procedere al sequestro solo dopo la sentenza di condanna motivata da parte dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione) nei casi in cui la legge lo consente (riserva di legge).

Sono 3 i casi in cui si può sequestrare preventivamente rispetto alla sentenza di condanna:

  1. Apologia del fascismo
  2. Buon costume
  3. Violazioni gravi del diritto d'autore

In questo modo i costituenti vogliono gettare qualcosa di completamente nuovo rispetto al fascismo, prima la polizia poteva sequestrare mentre ora la legge e la presenza di un magistrato ci tutelano.

4. Sequestro di urgenza della stampa periodica.

In caso di urgenza è la polizia ad agire -> Il magistrato deve essere avvisato entro 24 ore e nelle 24 ore il magistrato deve confermare o no il sequestro (il fermo della polizia) -> (apologia al fascismo, buon costume, diritto d'autore).

5. Principio di trasparenza per cui devono essere resi noti i mezzi

.
La legge può stabilire norme che obblighino gli editori a rendere noti i mezzi dei periodici (perché i giornali formano l'opinione pubblica).
6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti idonei per reprimere o prevenire le violazioni.
È un provvedimento voluto dalla democrazia cristiana (Papa) e i comunisti furono d'accordo.
Prevenire lascia pensare a un provvedimento EX ANTE (censura).
Oggi la censura non c'è più, c'è stata fino al 2017 per il cinema e fino al 1998 per il teatro -> Commissione per il nulla osta preventivo istituito presso il ministero della cultura (fungeva da filtro).
Oggi i distributori delle pellicole fanno una comunicazione al ministero classificandoli con una lettera (A=adatta a tutti), il ministero può sanzionare e riclassificare, idem per il teatro.
Il buoncostume è l'unico limite esplicito alla libertà d'espressione -> il reato del buon costume non è un reato di tipo etico o morale -> reato di oscenità (art. 528 c.p. del 1930), proibisce tutti gli atti osceni che offendono il comune sentimento del pudore sessuale -> nozione storica e dinamica. Esistono anche dei limiti impliciti -> - Reputazione delle persone -> quelli che ledono la reputazione e l'onore delle persone (art. 2 della costituzione sulla dignità umana). - Rivelazione dei segreti -> tutto ciò che deve rimanere segreto (segreto di Stato, segreto professionale, segreto d'ufficio, segreto istruttorio -> termina quando l'indagato è ammesso a conoscere il fascicolo che lo riguarda) - Privacy e riservatezza -> limite della privacy e della riservatezza (D.lgs. 196 del 2003). Art.15 Tutela la libertà della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. Quindi gliatti comunicativi segreti, inviolabili perché privati, so i destinatari del messaggio. -> pubblico indeterminato, comunicazione pubblica. La CEDU è la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali stipulata nel 1950 (adottata in Italia nel 1955). -> "Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle pubbliche autorità e senza limiti di frontiera". Nell'art. 21 non si parla di informazione invece in questo si parla della libertà di opinione e soprattutto si fa riferimento alla libertà di informazione ovvero la libertà di dare e ricevere informazioni. Evitare il carcere per il reato di diffamazione, tranne per l'istigazione alla violenza. Libertà diinformazioneArt.19 della Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite (ONU) del 1948.Viene riconosciuto il diritto di ogni individuo di <<cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo>>.La libertà è strutturata in:
  1. Passiva: libertà di ricevere informazioni
  2. Attiva: libertà di informare e diffondere informazioni
  3. Strumentale: libertà di ricercare informazioni
Art. 11 della Carta di Nizza (2001)“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle pubbliche autorità e senza limiti di frontiera”.Gli articoli 10, 11, 19 sono fonti nazionali e sovranazionali che ugualmente tutelano la libertà di informazione.Pur non essendo presente in costituzione, la libertà di informazione (in tutte e 3 le sue dimensioni)è tutelata dall'articolo 21. Le forme di informazione
  1. Diritto di cronaca
Riguarda la professione del giornalista, il quale ha il diritto di informare e raccontare i fatti. Il diritto alla privacy, in questo caso, viene alterato. Il giornalista, inoltre, è tenuto a rispettare un codice deontologico (etico) stipulato nel 1998 dall'ordine dei giornalisti. Il diritto di cronaca deve rispettare la sentenza n.5259 del 1984 della Corte di cassazione che prevede la legittimità del diritto stesso quando:
  • E' di utilità sociale all'informazione
  • La verità è oggettiva o putativa (vera per lui) purché frutto di una ricerca di lavoro
  • Vi è una forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione
Il giornalista è inoltre obbligato a guardare con obiettività ogni soggetto. Un giornalista che fa cronaca e non rispetta questi limiti può incorrere nella diffamazione.
  1. Diritto di critica
Perde

efficacia la verità oggettiva dei fatti, però bisogna mantenere un certo rispetto nei confronti del soggetto della critica.

Diritto di satira

Ha lo scopo di rovesciare la realtà e la verità per creare l'invenzione e il paradosso. Esso può avere un linguaggio sconveniente, scorretto e irrispettoso.

Diritto di rettifica e risposta

È un obbligo a carico del direttore responsabile di un quotidiano o di un periodico ed è il diritto di una persona, chiamata in causa in un articolo, di richiedere la rettifica in caso di notizie non veritiere o lesive della propria dignità.

I principali limiti non li ricaviamo dalla legge e nemmeno in costituzione ma dall'opera di interpretazione che fanno i giudici e soprattutto la Corte di cassazione.

Tutti questi limiti sono soggettivi.

La Stampa Online

Legge n. 62 del 2001 -> estende le regole della carta stampata a quella online, come ad esempio l'obbligo di registrazione

D. lgs n.70

del giornale cartaceo, ma che abbia una propria autonomia editoriale e una propriaidentità riconoscibilee) che abbia una periodicità regolare nella pubblicazione dei propri contenuti giornalistici,f) che sia accessibile al pubblico mediante un sito internet o un'applicazione mobileg) che rispetti i principi deontologici e le norme etiche della professione giornalistica. La legge prevede inoltre che le testate giornalistiche online registrate possano beneficiare diagevolazioni fiscali e finanziamenti pubblici, a condizione che rispettino determinati requisiti edi qualità. In conclusione, la legge definisce in modo chiaro e preciso i criteri che una testata giornalisticaonline deve soddisfare per poter beneficiare dei finanziamenti stabiliti dalla legge STAMPAONLINE.
Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
44 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LucaPerri di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'informazione e della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Magnani Carlo.