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TOTALEB) COSTI DELLA PRODUZIONE:
6. Per materie prime, sussidiarie di consumo e merci
7. Per servizi
8. Per godimento di beni di terzi (costi relativi ad affitti)
9. Per il personale
10. Ammortamenti e svalutazioni
11. Variazioni di rimanenze
12. Accantonamenti per rischi
13. Altri accantonamenti
14. Oneri diversi di gestione
TOTALE DIFFERENZA A – B Risultato loro della gestione operativa
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
15. Proventi da partecipazioni
16. Altri proventi finanziari
17. Interessi ed altri oneri finanziari
17-bis. Utili e perdite su cambi
TOTALE (15+16-17+/-17bis)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
18. Rivalutazioni
19. Svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (18-19)
E) ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (derivanti dalla gestione straordinaria):
risultato prima delle imposte (A-B+C+/-D+/-E)
20. Imposte sul reddito d’esercizio, correnti, differite, anticipate
21. UTILE/PERDITA D’ESERCIZIO
LA NOTA INTEGRATIVA:
è una dichiarazione di scienza che indica la
- Fornisce un'informazione aggiuntiva al bilancio (traduzione del principio fondamentale della chiarezza);
- Provvede alla motivazione e al controllo delle voci esposte nel bilancio;
- Fornisce un'interpretazione per una più facile comprensione del lettore;
- Funge da garanzia per i soci e per i terzi nei confronti degli amministratori della società.
Si struttura in due macro-aree:
- Area delle informazioni aggiuntive rispetto a quelle che sono già contenute nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario;
- Area delle motivazioni in merito ai criteri di valutazione e delle altre scelte sul contenuto.
IL RENDICONTO FINANZIARIO: L’art. 2425-ter C.C. lo descrive come un “documento da cui devono risultare, per l’esercizio di riferimento e per il precedente, il totale e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio che derivano da attività operative, di investimento e finanziarie, comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci”. Lo scopo del rendiconto finanziario è quello di fornire ai suoi lettori tutti gli elementi che altrimenti non
formulazione del rendiconto finanziario. Questo documento fornisce informazioni cruciali sulla situazione finanziaria dell'impresa, consentendo di valutare la sua capacità di far fronte agli impegni futuri e di identificare le cause che hanno determinato tali condizioni finanziarie. È importante sottolineare che il rendiconto finanziario non è un documento di competenza, ma piuttosto di cassa. Non è un documento consuntivo, ma prospettico, in quanto si concentra sugli impegni futuri dell'azienda. La sua redazione non deriva direttamente dalla contabilità, ma è il risultato del confronto tra due stati patrimoniali. La metodologia preferita dalla dottrina aziendalista per la formulazione del rendiconto finanziario è quella del rendiconto della variazione dei fondi liquidi o equivalenti. Questo metodo identifica le disponibilità liquide nel bilancio d'esercizio (depositi bancari, assegni, denaro in cassa) come le grandezze finanziarie di partenza per la stesura del rendiconto finanziario.redazione del rendiconto. La sua stesura può avvenire mediante:
- Il metodo diretto: vengono indicati i principali incassi e pagamenti che si sono susseguiti nel corso del periodo di riferimento;
- Il metodo indiretto: si parte dal risultato economico indicato nel conto economico e si procede con l'eliminazione degli effetti causati dalle operazioni che in realtà non hanno originato nessun flusso di cassa (ammortamento) nonché gli effetti di pagamenti ed incassi non si possono riferire alle attività operative, di investimento o finanziamento.
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE DEGLI AMMINISTRATORI: Questa relazione deve includere un'analisi fedele, equilibrata ed esaustiva della situazione della società, del suo andamento e del risultato derivante dalla sua gestione, avendo riguardo ai costi sostenuti, ai ricavi conseguiti, agli investimenti effettuati nonché contenere una descrizione dei principali rischi relativi all'entità e alla
La complessità degli affari gestiti dalla società. Inoltre, la relazione deve anche includere gli indicatori del risultato finanziario. La relazione costituisce un corredo esterno del documento di bilancio. Il suo contenuto ricopre prevalentemente due aree fondamentali: 1) l'area sull'informazione del resoconto di gestione; 2) l'area sulle informazioni relative al budget. La relazione non viene assoggettata all'approvazione dell'assemblea. L'area inerente le informazioni del resoconto di gestione si suddividono in: a) area sulle informazioni della società; b) area delle informazioni di gruppo. Mentre l'area sulle informazioni di budget o previsione comprende: a) le attività di ricerca e sviluppo; b) l'evoluzione prevedibile della gestione; c) nell'eventualità di utilizzo di strumenti finanziari, gli obiettivi perseguiti e le politiche attuate dalla società in materia di gestione del rischio finanziario.E l'esposizione della società a rischi di credito e liquidità. La relazione sulla gestione assolve a due funzioni fondamentali:
- Funzione di resoconto dell'attività di gestione ad opera degli amministratori e di rendiconto come garanzia di informazioni aggiuntive;
- Funzione di previsione dell'attività futura (funzione di budget).
Ne deriva che la relazione sulla gestione è differente rispetto alla nota integrativa la quale integra e completa la funzione di rendiconto già affidata al bilancio ed è parte inscindibile dello stesso bilancio. Invece, la relazione sulla gestione assolve ad una funzione di resoconto sulla gestione della società svolta da parte degli amministratori ed è un documento esterno rispetto al bilancio.
LE CLAUSOLE GENERALI E I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
La disciplina inerente il bilancio d'esercizio prevista dal codice civile definisce 3 clausole generali e 7
principidi redazione del bilancio e una serie di norme di dettaglio. Questo sistema presenta una forma piramidaleche vede al vertice i principi generali, alla base le norme specifiche di dettaglio e in mezzo i principi diredazione del bilancio. Il sistema giuridico impone il rispetto di 2 regole fondamentali:- L'applicazione delle norme di dettaglio e dei principi di redazioni necessita del rispetto delle clausole generali, in caso di eventuale contrasto, prevalgono sempre le clausole generali;
- Le clausole generali e di principi di redazione operano in 3 aree:
- La prima include i casi in cui manca o non è chiara una norma di dettaglio specifica;
- La seconda prevede che nei casi in cui, pur esistendo una norma di dettaglio, con le informazioni richieste dalla norma si dimostrano sufficienti a fornire una rappresentazione corretta, veritiera e chiara;
- La terza riguarda i casi eccezionali in cui è consentita la disapplicazione di una norma di dettaglio.
In materia di bilancio mira ad essere il più completa possibile al fine di evitare o ridurre le lacune legislative. Le norme sul bilancio del codice civile hanno natura imperativa pur presentando un contenuto tecnico (economico-contabile).
LE CLAUSOLE GENERALI: L'art. 2423 co. 2 c.c. prevede che "Il bilancio va redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il suo risultato economico dell'esercizio". Le clausole generali sono:
- Clausola di chiarezza;
- Clausola di verità;
- Clausola di correttezza.
LA CLAUSOLA DI CHIAREZZA: Il bilancio si definisce "chiaro" se rispetta la struttura legale tipica prevista dal codice civile per i documenti che lo compongono, ovvero stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario. Letteralmente non è fatta richiesta di rispettare la clausola di chiarezza anche per la relazione sulla gestione.
ma si ha comunque il rispetto di tale clausola se chi redige la relazione indica tutto ciò che viene disposto all'art. 2428 c.c. Non si considera chiaro un bilancio che non include le poste aggiuntive agli schemi previste dal codice, se non si ha la presenza di cespiti o rapporti giuridici ulteriori, relativamente ai differenti settori dell'economia delle imprese. Il contenuto delle poste atipiche deve essere sempre chiaro e fare riferimento al loro collocamento in un contesto generale rispettando le regole previste dal sistema giuridico. In presenza di ulteriori voci atipiche che non sono previste espressamente dal legislatore, il redattore del bilancio deve includere tali cespiti fornendo le informazioni complementari disponibili al fine di assicurare la chiarezza del bilancio. La giurisprudenza specifica due aspetti: 1) la chiarezza non si esaurisce nel solo rispetto della struttura del bilancio, ma prevede altresì l'obbligo del redattore di fornire ai
destinatari un documento contabile che offra una completa gamma di informazioni nel rispetto di ciò che viene assegnato dall'ordinamento giuridico;
il diritto all'informazione non coinvolge esclusivamente i soci, ma viene esteso pure ai soggetti terzi all'impresa.
LA CLAUSOLA DI VERITÀ: Non è possibile garantire una verità in senso oggettivo, ma il redattore del bilancio opera piuttosto in maniera corretta la valutazione delle stime contabili. Dunque, non esiste una verità assoluta, ma essa deriva piuttosto dai processi impiegati. Il principio di verità si relativizza e si responsabilizza mediante il principio della correttezza. Si può effettuare una distinzione tra: 1) valori certi per cui la verità consiste nella puntuale rilevazione della realtà fisica e quindi nella dichiarazione di scienza. In questa circostanza la posta non viene valutata e il principio della verità non aggiunge nulla che non sia
già presente nella disposizione specifica della legge;2) valori stimati per cui si indicano