DIRITTO DEL LAVORO
- LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
- Costituzione, norme di principio
- Contrattazione collettiva
- Legge
- Fonti europee: in particolare le direttive attuate tramite legge interna o tramite contrattazione collettiva
- Diritto internazionale: ad esempio le convenzioni dell’ilo
- Contratto individuale di lavoro
- Prassi e consuetudini
Le principali fonti di diritto del lavoro sono queste, in ordine di importanza: il contratto collettivo è sovraordinato a quello individuale perché è l’unico modo per imporre che i trattamenti dei sindacati vengano vincolati dalla contrattazione individuale. Questa sequenza è scorretta giuridicamente perché il contenuto del contratto collettivo è definito dal diritto civile, ma ha un contenuto normativo.
- CONTRATTO INDIVIDUALE È un contratto concluso fra datore di lavoro e lavoratore, è un mero accordo che non necessita di forma scritta, esso contiene una clausola di rinvio che invia un contratto al contratto collettivo del settore, la funzione principale del contratto individuale è di instaurare un rapporto di lavoro.È nullo se va contro norme imperative, opera le regole dell’indero. gabilità unilaterale in peius, ossia che la fonte inferiore può sempre modificare quello superiore in senso migliorativo, quindi il contratto individuale può modificare positivamente il contratto collettivo,
DIRITTO DEL LAVORO
- LE FONTI DEL DIRITTO DEL LAVORO
Costituzione, norme di principio
Contrattazione collettiva
Legge
Fonti europee: in particolare le direttive attuate tramite legge interna o tramite contrattazione collettiva
Diritto internazionale: ad esempio le convenzioni dell'ILO
Contratto individuale di lavoro
Prassi e consuetudini
Le principali fonti di diritto del lavoro sono queste. In ordine di importanza il contratto collettivo è sovraordinato a quello individuale perché è l’unico modo per imporre che i trattamenti dei sindacati vengano vincolati dalla contrattazione individuale. Questa sequenza è scorretta giuridicamente perché il contenuto del contratto collettivo è definito dal diritto civile, ma ha un contenuto normativo.
CONTRATTO INDIVIDUALE è un contratto concluso tra datore di lavoro e lavoratore, è un mero accordo che non necessita di forma scritta, esso contiene una clausola di rinvio che rinvia un contratto al contratto collettivo del settore. La funzione principale del contratto individuale è di instaurare un rapporto di lavoro.
È nullo se va contro norme imperative, opera le regole dell’indero. Gabilità unilaterale in pejus, ossia che la fonte inferiore può sempre modificare quello superiore in senso migliorativo, quindi il contratto individuale può modificare positivamente il contratto collettivo,
e opera il favor prestatoris, ossia è sempre a favore del lavoratore
- CONTRATTO COLLETTIVO - è un atto tipico delle organizzazioni
sindacali, e si identificano vari livelli.
Livello aziendale e nazionale: è prodotto dalla contrattazione tra
il datore e le rappresentanze sindacali aziendali, mentre la contratta
zione nazionale è la contrattazione collettiva di settore merceologico
ed è un accordo concluso tra rappresentanze sindacali dei lavo-
ratori e rappresentanze dei datori
Livello territoriale: si aggregano di solito micro imprese e ci si
occupa di imprese nella stessa posizione geografica.
Il contratto collettivo si conclude tra soggetti diversi rispetto a quelli
per cui il contratto andrà a operare, ciò avviene attraverso
l'istituto della rappresentanza, il contenuto opera nei confronti dei
lavoratori che saranno vincolati ad accettare il contratto.
È costituito dalla parte obbligatoria contenente le regole che si
son date le due parti contraenti e dalla parte normativa che
contiene le disposizioni disciplinanti il rapporto di lavoro.
Opera verso la legge seguendo la regola di inderogabilità
unilaterale in peius, cioè può ignorare le condizioni dei lavo-
ratori rispetto alla legge
- IL RAPPORTO DI LAVORO
Le attività lavorative possono essere oggetto indifferentemente di contratti di lavoro subordinati o autonomi ma non è indifferente il trattamento riservato a seconda che la prestazione di lavoro sia subordinato o autonoma. Nel nostro ordinamento la presunzione è di subordinazione e se non si hanno i requisiti di lavoro subordinato allora si ritiene autonomo, il lavoro subordinato è molto tutelato mentre il lavoro autonomo non lo è per niente motivo per cui i lavoratori ambiscono alla prima categoria. Anche se il nostro ordinamento ha una carta costituzionale che tutela il lavoro in tutte le
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