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Appunti di diritto d'autore

Storia del diritto d'autore

La prima forma di protezione del diritto d'autore risale all'invenzione della stampa (1455), infatti gli stampatori erano protetti tramite la concessione di privilegi di stampa. Il primo privilegio librario fu concesso allo stampatore Giovanni da Spira nel 1469, il quale era l'unico autorizzato a stampare. Nel 1486 venne concesso anche il primo privilegio a un autore; da lì in avanti le richieste di privilegi furono sempre più frequenti.

Privilegi vs diritto d'autore

Privilegi Diritto d'autore
Sono autorizzazioni speciali Comprende leggi generali e astratte
Mirano ad eliminare un divieto generale per favorire un soggetto specifico Valgono per tutti i soggetti
Il soggetto continua ad essere controllato dall'autorità, la quale vuole controllare ciò che circola nel mondo culturale, per motivi di censura Tutela l'autore
Non viene tutelato l'autore, ma lo stampatore

Introduzione al diritto d'autore

Inizialmente il diritto d'autore aveva ad oggetto solo le opere letterarie e artistiche, che potevano essere riprodotte con la stampa. Con il tempo, la protezione venne accordata anche ad altre opere, grazie alla tecnologia digitale. Il diritto d'autore quindi protegge le opere dell'ingegno, dal mondo dell'arte alle banche di dati, i software ecc., riconoscendo all'autore originario dell'opera una serie di diritti. La protezione del diritto d'autore favorisce e incentiva, nell'interesse generale, il lavoro e gli investimenti volti alla realizzazione di opere dell'ingegno, riconoscendo all'autore la proprietà dei risultati del suo lavoro creativo.

La prima normativa di diritto d'autore riguarda il copyright, emanata nel 1710 in Gran Bretagna (sotto la regina Anna). L'atto garantiva il diritto di copia per 14 anni agli autori delle opere. Successivamente, durante la Rivoluzione francese nel 1793, con il decreto Le Chapelier, vennero tutelati i lavori dell'ingegno tra cui: le opere letterarie, le composizioni musicali, le opere figurative e i disegni. Negli Stati Uniti venne inserito nella Costituzione il diritto alla tutela dei beni immateriali. Mentre in Italia la prima vera legge di diritto d'autore fu emanata nel 1865.

I beni immateriali

Il diritto d'autore si occupa di beni immateriali, nei quali vi è una dicotomia tra:

  • Corpus mysticum (aspetto immateriale);
  • Corpus mechanicum (aspetto materiale).
Beni materiali Beni immateriali
Rivalità: se qualcuno li consuma, nessun altro può consumarli Non vengono consumati
Escludibilità: una volta forniti i loro benefici non sono più disponibili per altri Sono sempre a disposizione di tutti

Il problema -> libertà di circolazione del bene immateriale, il quale con l'innovazione tecnologica, può essere riprodotto da chiunque [Problema di tutela]

Le fonti

Le fonti del diritto d'autore sono le norme da cui trarre le regole, le quali fanno parte di un sistema complesso. Ci sono tante norme di diverso sistema gerarchico e non sempre dicono tutte la stessa cosa, e non sempre dicono tutto. Infatti, vi sono norme potenzialmente contraddittorie, in cui è necessario ricorrere a più norme per risolvere alcuni conflitti. Per scegliere la norma applicabile bisogna seguire i criteri di:

  • Gerarchia
  • Cronologia
  • Competenza
  • Specialità

Ci sono anche criteri interpretativi:

  • Letterale
  • Analogico (guardando casi simili)
  • Sistematico

Le norme si dividono in:

  • Norme nazionali -> interne al nostro ordinamento
  • Norme internazionali -> esterne al nostro ordinamento

Le fonti del nostro ordinamento nazionale sono:

  • Costituzione e Leggi costituzionali
  • Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni negli ambiti di rispettiva competenza
  • Regolamenti di autorità interne allo Stato, delle Regioni e degli Enti locali
  • Usi

Nel diritto d'autore si hanno:

  • Costituzione
  • Codice Civile (ART. 2575 e seguenti)
  • Legge sul diritto d'autore (LEGGE N. 633 DEL 1941)
  • Regolamento di esecuzione della Legge sul diritto d'autore

Nella Costituzione riguardo al diritto d'autore si hanno:

  • Tutela della persona nelle sue proiezioni sociali (ART. 2, 5)
  • Libertà di espressione (ART. 3, 8, 19, 21, 33)
  • Tutela dell'iniziativa economica privata (ART. 41)
  • Tutela del lavoro (ART. 35, 36)
  • Tutela della proprietà (ART. 42)

Quando si parla di diritto d'autore bisogna considerare l'ubiquità, ovvero il fatto che il diritto d'autore protegge beni che vengono prodotti, distribuiti e fruiti OVUNQUE. Il concetto di ubiquità è in contrasto con la territorialità dei diritti.

Territorialità

Ogni territorio ha il proprio ordinamento nazionale con le proprie regole, quindi l'opera dell'ingegno circola in ogni territorio, nel quale vi sono concetti di diritto d'autore differenti. Nel corso degli anni si è cercato di realizzare una tutela il più possibile livellata, così che almeno i principi fondamentali potessero essere applicati in tutti i territori, e avere quindi una tutela dei diritto d'autore il più simile possibile.

Art. 185

Con l'articolo 185 la nostra legge accorda protezione solo alle opere di cittadini italiani e a quelle di autori stranieri che sono state pubblicate per la prima volta o realizzate in Italia. A tutte le altre opere di stranieri, accorda protezione solo a condizione di reciprocità.

Art. 187 [Principio di reciprocità]

Alle opere di autori stranieri, la nostra legge accorda protezione solo in caso di reciprocità, quindi solo se lo Stato di cui è cittadino l'autore straniero concede alle opere di autori italiani una protezione equivalente.

Superamento del principio di reciprocità

Le fonti sovranazionali mirano ad estendere la tutela; le Convenzioni quindi assicurano a tutti i cittadini degli Stati contraenti una tutela equivalente con un contenuto minimo comune. Le fonti dell'ordinamento comunitario sono:

  • Trattati Istitutivi dell'UE
  • Regolamenti
  • Direttive (sono vincolanti e indicano degli obiettivi lasciando libertà di attuazione)
  • Decisioni (sono indirizzate a destinatari specifici)
  • Raccomandazioni e pareri (non sono vincolanti)

Va ricordato l'ART. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, che chiarisce il livello dell...

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EleonoraP1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto d'autore e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Lavagnini Simona.
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