lOMoAR cPSD| 7389389
d’Autore: casi giurisprudenziali
Diritto
Cass. Civile 3340/2015
Singoli elementi possono costituire Plagio, ma devono essere valutati nel contesto ed in una
prospettiva di rilevanza nell’insieme degli elementi che costituiscono l’opera.
Teorie Estetiche, scarto semantico (ovvero l’elemento presumibilmente plagiato) ha una
connotazione ed una finalità diversa e ben distinguibile.
“Un frammento poetico- letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di
per sè plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel
nuovo testo poetico- letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-
letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello
che ha avuto nell'opera anteriore.”
“Partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie già rispetto a questo uno scarto
semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni
aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite a una contestualità
determinata. In tal modo la realtà e la società entrano nell'opera d'arte non perché procedano con
meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensì in quanto sono mediati dalla
struttura polisensa delle trasformazioni (connotative) formali, che variano di "arte" in "arte", a
seconda del peculiare sistema segnico di ognuna.”
“Anche l'innesto del frammento oggetto di causa nella seconda opera ha ricevuto un significato
artistico del tutto diverso. E, in questo senso, la motivazione del giudice distrettuale deve essere
esplicitata secondo il principio di diritto sopra richiamato.”
Trib. Torino 1285/2008
Dicotomia Idea/Espressione; una diversa forma espressiva di un’idea che è stata fatta da un
soggetto non può essere tutelata, quando ricorrano elementi strutturali e materiali che
ragionevolmente si discostino dall’opera originale.
Precedenti opere garantiscono che, anche l’idea generale e la sua forma espressiva, non
siano pienamente originali ma vengano riprese dal lavoro di altri autori.
“La forma esterna è l’elemento di un’opera immediatamente percepibile ai sensi ed esteriorizzato
attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli art. 1 e 2 l.d.a. La forma
interna consiste nel modo personale e particolare dell’autore di raggruppare, sviluppare e
intrecciare le idee, i concetti e le immagini espresse in un’opera. Il supporto materiale è poi
l’elemento attraverso il quale si esteriorizza la forma esterna dell’opera. un’opera dell’ingegno riceve
protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile
di manifestazione nel mondo esteriore. lOMoAR cPSD| 7389389
Ls creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste di idee e nozioni semplici,
ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.”
“Tale creatività va riferita non all’idea, al nucleo ideologico-rappresentativo (che può essere banale o
semplice), ma alla concretizzazione personale della forma espressiva dell’opera; va riferita cioè non
al contenuto esposto, ma alla forma dell’esposizione, per cui anche notizie già di dominio pubblico
possono costituire l’oggetto di un’opera tutelabile con il diritto d’autore quando esse siano
espresse in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di un’elaborazione personale
dell’autore.”
“Non ricorre la fattispecie del plagio qualora le due opere (nella specie, si trattava di sceneggiature
cinematografiche) presentino in comune lo spunto o il motivo ispiratore ma differiscano quanto agli
ulteriori elementi caratterizzanti quali lo svolgimento dei fatti, il significato generale, il contenuto
id.
ideologico, la caratterizzazione psicologica dei personaggi” (Trib. Roma 7 gennaio 1994, , Rep.
1994, voce cit., n. 257).
“In tale racconto sia stata di ispirazione per entrambe le opere in esame (cioè sia, prima, per il
cortometraggio attoreo, sia, dopo, per lo spot Fiat) e che le convenute abbiano appunto tratto
ispirazione dal racconto dell’Ancillari indipendentemente dalla visione del cortometraggio attoreo.”
CDG C-263/18 (Tom Kabinet)
Comunicazione al Pubblico e Distribuzione al Pubblico.
Principio dell’Esaurimento, posto che una volta che una copia viene venduta essa potrà
essere a sua volta alienata senza che intercorra il DA originario ante prima vendita, nel
controllo della distribuzione.
Trib. Milano 3488/2017
Ha diritto di agire in giudizio chiunque possa ritenersi beneficiario o titolare di un DA, a
prescindere dal Contratto o Atto Negoziale che corrisponda.
Difetto di Creatività si ha allorché l’opera non presenti elementi soggettivi, tipici della originalità
di un soggetto, e piuttosto sia una mera esposizione di dati. Se tuttavia tale esposizione sia
organizzata, raccolta ed elaborata dal soggetto, allora vi sarà elaborazione personale.
Elementi distintivi portano la Corte a poter agevolmente differenziare le Opere, non
riconoscendo il plagio.
“La creatività dell’intervista non va individuata nel mero fatto narrativo «registrato», ma nella
conduzione dell’intervista stessa, finalizzata a far emergere e delineare la personalità
dell’intervistato e a far risaltare gli elementi salienti ed «interessanti» e nell’elaborazione del testo.”
lOMoAR cPSD| 7389389
“Come noto, la tutela autoriale non protegge solo la forma esterna di un’opera ma anche quella
interna, cioè la struttura e dunque gli elementi peculiari in cui si estrinseca la creazione. In
proposito, si distingue tra plagio formale (c.d. esterno) e plagio sostanziale (c.d. interno): il primo si
caratterizza per la pedissequa indebita ripresa delle soluzioni formali già adottate dal soggetto
plagiato; il secondo per la ripetizione della medesima struttura complessiva, della selezione e del
collegamento logico, non solo temporale, delle varie fonti. Si ha infine plagio camuffato quando le
varianti, pur contenute nella riproduzione dell’opera altrui, non sono tuttavia assolutamente in grado di
comportare l’autonomia e la diversità della seconda opera rispetto alla prima il plagio deve
escludersi laddove l’opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la
presenza di un «riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella
mera forma soggettiva di espressione di un’idea.”
“Non rileva pertanto il ‘conteggio’ delle pagine identiche ovvero delle ‘varianti’ ed ‘aggiunte’, ma la
valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera.” (cfr. Trib.
id.
Napoli 2 febbraio 2007, , 2007, I, 958).
Cass. Torino 603/1908
Creazione Diritti Morali che sono inalienabili, indisponibili ed irrinunciabili.
Nuove tecnologie, di qualsiasi tipo esse siano, non possono pregiudicare l’esclusivo Diritto
Economico in capo ad un soggetto.
DA come affiancato ai Diritti della Personalità.
Cass. Civile 20227/2013
Diritto all’Integrità, valutato nella modifica di determinati parametri.
L’assunto del ricorrente, secondo cui nessuna possibilità di modifica dell’opera, sia pure minima,
sarebbe consentita, non trova riscontro nel dato normativo.
“Tale assunto in realtà appare riferibile non già al diritto morale d’autore ma a quello di utilizzazione
economica dell’opera di cui all’art. 18 l.d.a. che prevede il diritto dell’autore di impedire ogni
modificazione dell’opera. Tale diritto, tuttavia, a differenza di quello morale, che è inalienabile,
imprescrittibile e non soggetto a limiti temporali, è alienabile a terzi e, nel caso di specie, risulta essere
stato contrattualmente ceduto al produttore il quale, quindi, era legittimato ad effettuare i tagli ritenuti
opportuni per lo sfruttamento commerciale dell’opera sottoposti unicamente al già esaminato limite di
cui all’art. 20 l.d.a.”
“ha rilevato, dopo aver visionato il film, che i pur consistenti tagli all’opera filmica ne avevano
accelerato la cadenza narrativa lasciando peraltro inalterata la struttura sequenziale del racconto e la
sua coerenza nonché il messaggio sociale che lo stesso intendeva proporre.”
lOMoAR cPSD| 7389389
“In tema di diritto morale d’autore, il vulnus all’onore, al prestigio dell’autore ed all’integrità dell’opera
non può ricondursi in astratto, ma va verificato in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del
filmato di volta in volta all’uopo rilevanti.” (Cass. 5388/98, Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d’autore, n. 137).
CDG C-201/2013
Non attribuibilità di un’opera (anche se Parodica) all’Autore originale, qualora la stessa possa
ledere il Diritto Morale e di Immagine dell’Autore stesso.
“La parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur
presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto
umoristico o canzonatorio.”
“Né dal significato abituale del termine «parodia» nel linguaggio corrente risulta che tale nozione sia
soggetta alle condizioni, richiamate dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, in virtù delle
quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di
percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente
attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere
incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata.”
“Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se
l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva
2001/29, rispetti il giusto equilibrio cui si fa riferimento al punto 27 della presente sentenza (deve
rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e
3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta).”
Cass. Civile 11464/2015
Principio della Reversione degli Utili, in via equitativa
Quantificazione del Danno da limitazione del mercato?
“L'appropriazione del brano da parte del De. e del Ca., impedendo ad esso ricorrente di concludere
un contratto di edizione musicale, ne aveva distrutto la potenzialità di sfruttamento dell'opera per cui
la liquidazione del danno doveva essere rapportata all'intero ammontare dei proventi percepiti
dall'autore. deduce che il prezzo del consenso non doveva essere costituito dalla somma che il
De. avrebbe dovuto pagare per ottenere l'autorizzazione alla rielaborazione dell'opera originaria
bensì determinato sulla base del danno effettivamente sofferto in ragione della lesione della
potenzialità di sfruttamento dell'opera quale la stessa sarebbe potuta avvenire e, in particolare, dei
proventi che esso La. Va. avrebbe percepito se l'opera consegnata alla case editrice Clan fosse
stata pubblicata e diffusa secondo la sua originaria destinazione. I motivi appaiono infondati.”
lOMoAR cPSD| 7389389
“In tale contesto la sentenza impugnata, nel determinare il pregiudizio economico derivato al La. Va.
per effetto dell'utilizzo non autorizzato del suo brano musicale da parte del De. ai fini di una nuova
elaborazione creativa dello stesso, ha ritenuto di fare applicazione del cosiddetto principio della
reversione degli utili, cioè determinando il danno sulla base dei proventi realizzati dal De. a seguito
dello sfruttamento economico della propria opera derivata.”
“La Corte d'appello, proprio in ragione dei principi dianzi esposti e del giudicato formatosi in
precedenza ,ha ritenuto che al La. Va. non potessero essere attribuiti tutti i proventi riscossi dal De.
dovendo questi essere comunque depurati dai fattori riconducibili all'opera derivata di esclusiva
creazione e pertinenza del De. la Corte d'appello ha ritenuto che "il valore di godimento cui
parametrare il ristoro del lucro cessante non può essere rapporto all'intero utile percepito da De., ma
tali proventi dovranno essere depurati di quella quota dipendente da fattori riconducibili all'opera
esclusiva di De., si' verrebbe a determinare, nell'ambito di un'operazione di
giacche' in caso opposto
equità, un'attribuzione patrimoniale eccedente la correlazione causale con la ritenuta responsabilità.”
“L'elaborazione creativa che da luogo ad un opera derivata, come avvenuto nel caso di specie, si
differenzia infatti dalla contraffazione in quanto, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera
originale con un riconoscibile apporto creativo, mentre la seconda consiste nella sostanziale
riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto
creativo, ma del mascheramento della contraffazione.” (Cass 20925/05; Cass 9854/12)
Cass. Civile 2039/2018
Confondibilità, Ragioni di Mercato o mera violazione?
Plagio da valutare nel complesso o analizzando singoli elementi?
“L'opera originale deve presentare i caratteri dell'originalità creativa, sia pur minima, fermo che la
tutela non è riconosciuta all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva, attraverso cui si estrinseca il
contenuto del prodotto intellettuale; il giudizio si fonda su una valutazione complessiva e sintetica, non
analitica, delle opere in confronto, incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali delle
opere medesime, attraverso il riscontro delle eventuali difform
-
Appunti di diritto sindacale e cenni diritto del lavoro, con esame di casi giurisprudenziali
-
Appunti di diritto d'autore
-
CIM-Appunti Diritto d'autore e diritto della pubblicità
-
Appunti Codice penale, Diritto d'autore, GDPR