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Non attribuibilità di un'opera (anche se Parodica) all'Autore originale
Qualora la stessa possa ledere il Diritto Morale e di Immagine dell'Autore stesso.
"La parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un'opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest'ultima, e, dall'altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio."
"Né dal significato abituale del termine 'parodia' nel linguaggio corrente risulta che tale nozione sia soggetta alle condizioni, richiamate dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, in virtù delle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all'opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall'autore stesso dell'opera originale, dovrebbe essere incentrata"
proprio sull'opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell'opera parodiata."
"Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se l'applicazione dell'eccezione per parodia, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti il giusto equilibrio cui si fa riferimento al punto 27 della presente sentenza (deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall'altro, la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta)."
Cass. Civile 11464/2015
Principio della Reversione degli Utili, in via equitativa
Quantificazione del Danno da limitazione del mercato?
"L'appropriazione del brano da parte del De. e del Ca., impedendo ad esso ricorrente di concludere un contratto di edizione musicale, ne aveva distrutto la
potenzialità di sfruttamento dell'opera per cui la liquidazione del danno doveva essere rapportata all'intero ammontare dei proventi percepiti dall'autore. Deduce che il prezzo del consenso non doveva essere costituito dalla somma che il De. avrebbe dovuto pagare per ottenere l'autorizzazione alla rielaborazione dell'opera originaria bensì determinato sulla base del danno effettivamente sofferto in ragione della lesione della potenzialità di sfruttamento dell'opera quale la stessa sarebbe potuta avvenire e, in particolare, dei proventi che esso La. Va. avrebbe percepito se l'opera consegnata alla case editrice Clan fosse stata pubblicata e diffusa secondo la sua originaria destinazione. I motivi appaiono infondati."
"In tale contesto la sentenza impugnata, nel determinare il pregiudizio economico derivato al La. Va. per effetto dell'utilizzo non autorizzato del suo brano musicale da parte del De. ai
Per fini di una nuova elaborazione creativa dello stesso, ha ritenuto di fare applicazione del cosiddetto principio della reversione degli utili, cioè determinando il danno sulla base dei proventi realizzati dal De. a seguito dello sfruttamento economico della propria opera derivata.
La Corte d'appello, proprio in ragione dei principi dianzi esposti e del giudicato formatosi in precedenza, ha ritenuto che al La. Va. non potessero essere attribuiti tutti i proventi riscossi dal De. dovendo questi essere comunque depurati dai fattori riconducibili all'opera derivata di esclusiva creazione e pertinenza del De. La Corte d'appello ha ritenuto che "il valore di godimento cui parametrare il ristoro del lucro cessante non può essere rapporto all'intero utile percepito da De., ma tali proventi dovranno essere depurati di quella quota dipendente da fattori riconducibili all'opera esclusiva di De., si verrebbe a determinare, nell'ambito di"
un'operazione digiacche' in caso opposto equita', un'attribuzione patrimoniale eccedente la correlazione causale con la ritenuta responsabilita'.
"L'elaborazione creativa che da luogo ad un opera derivata, come avvenuto nel caso di specie, si differenzia infatti dalla contraffazione in quanto, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo, mentre la seconda consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento della contraffazione." (Cass 20925/05; Cass 9854/12) Cass. Civile 2039/2018
Confondibilita', Ragioni di Mercato o mera violazione?
Plagio da valutare nel complesso o analizzando singoli elementi?
"L'opera originale deve presentare i caratteri dell'originalita' creativa, sia pur minima, fermo che la tutela non e'
riconosciuta all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva, attraverso cui si estrinseca il contenuto del prodotto intellettuale; il giudizio si fonda su una valutazione complessiva e sintetica, non analitica, delle opere in confronto, incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali delle opere medesime, attraverso il riscontro delle eventuali difformità, dovendosi valutare il risultato globale, o l'effetto unitario; il plagio va escluso allorché le due opere, pur prendendo spunto dalla stessa idea ispiratrice, si differenzino negli elementi essenziali, che ne caratterizzano la forma espressiva; di contro il plagio sussiste allorché, dal confronto, emerge che non vi è scarto semantico, idoneo a conferire alla seconda un diverso e proprio significato artistico, in quanto dalla prima essa ha mutuato il c.d. nucleo individualizzante o creativo, ricalcandone gli elementi creativi, non essendo invece sufficienti elementi originali di"Mero dettaglio rispetto a quelli dell'originale." Cass. Civile 15158/2018
Evoluzione di un progetto non pregiudica la possibilità di rivendicarne la paternità
Conservazione della propria autonomia
LOMoAR cPSD| 7389389
"In tema di diritto di autore il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell'ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini espositivi."
"Ritiene che abbia particolare rilievo scrutinare la questione della tutela del diritto al riconoscimento della paternità dell'opera, ove si ravvisi il carattere creativo del progetto preliminare, in quanto dotato di originalità e di novità oggettiva, frutto di elaborazione personale dell'autore."
"La L. 633/1941 (diritto di autore) tutela all'art."
2, comma 1, n. 5, i disegni e le opere dell'architettura, così riconoscendo autonoma rilevanza sia alla fase progettuale (i disegni) che a quella esecutiva (le opere) e, all'articolo 6, stabilisce che Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale."
Trib. Milano 11259/2009
Tutela delle opere fotografiche
"Le fotografie di un fotografo professionista sono tutelate come opere dell'ingegno [se] mostrano un contributo di creatività personale dell'autore che trascende la mera capacità professionale del fotografo."
"Se in ordine alla perfetta imitazione delle opere originali [fotografiche] non sussiste dubbio alcuno [e non rilevando] la diversa tecnica pittorica, sotto il profilo della tutela del diritto morale dell'autore delle opere originali [il pubblico era indotto] a ritenere che le opere"
pittoriche in questione fossero diautonoma creazione [del pittore]”Trib. Venezia 2015 (La Biennale)
Messaggio dell’opera, anche se prende altro; non si deve limitare ad una mera esposizione, ma deve avere un proprio carattere“Non vi è contraffazione nell’istallazione artistica che, anche ai fini di critica o parodia, consista in unarivisitazione o variazione o trasformazione dell'opera originale, mediante un riconoscibilemessaggio provocatorio, sarcastico e creativo, essendo pacificamente riconosciuta la parodiamedesima come diritto costituzionalmente garantito nell'ordinamento interno dagli Artt. 21 e 33 Cost.”
“L’installazione articolata e complessa che non si riduce ad una mera esposizione di opere o parti diopere di Sanguinetti, senza autorizzazione alcuna, [ma] si fa veicolo di un messaggio creativo,originale ed autonomo chiaramente percepibile e che nel suo complesso, utilizzando il linguaggiodel movimento
situazionista in ragione dell'uso del détournement, dello scandalo e della beffa, halOMoAR cPSD| 7389389evidenziato la contraddizione tra la teorizzata lotta alla mercificazione dell'opera dell'intelletto propriadello stesso ricorrente e la messa in vendita delle opere da parte di Sanguinetti."
"L'istallazione "Sanguinetti Breakout Area" non può reputarsi una contraffazione [...] benché essariprenda scritti, disegni, fotografie o parti di sue opere, mediante la loro riproduzione fotografica edesposizione, oltre che altre opere o scritti che, pur provenienti dall'archivio Sanguinetti, non sono allostesso attribuiti."
Trib. Milano 2011 (Prada)
"In tema di tutela del diritto di autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione in quantosi caratterizza per una rivisitazione, una variazione, una trasformazione dell'opera originale medianteun riconoscibile apporto creativo,
mentre la contraffazione consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo, ma del mascheramento dell'illecito."
Carattere della parodia, che non può essere utilizzato a priori ma ha un contenuto ben preciso
- Richiamo della Giurisprudenza US, che richiede una ripresentazione che debba essere creativa
- Modifica sia concettuale che materiale
- Trib. Roma 3425/2015 "La formulazione dei giudizi sull'autenticità e sul conseguente valore di un'opera d'arte di un artista defunto costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, e, pertanto, può essere effettuata da qualunque soggetto considerato esperto, fermo restando il diritto degli eredi di rivendicare la paternità dell'opera d'arte, ove erroneamente attribuita ad altri, o, viceversa, di disconoscerne la provenienza."