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d’Autore: casi giurisprudenziali

Diritto

Cass. Civile 3340/2015

Singoli elementi possono costituire Plagio, ma devono essere valutati nel contesto ed in una

 prospettiva di rilevanza nell’insieme degli elementi che costituiscono l’opera.

Teorie Estetiche, scarto semantico (ovvero l’elemento presumibilmente plagiato) ha una

 connotazione ed una finalità diversa e ben distinguibile.

“Un frammento poetico- letterario di una canzone che venga ripreso in un'altra non costituisce di

per sè plagio, dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, se il frammento innestato nel

nuovo testo poetico- letterario abbia o meno conservato una identità di significato poetico-

letterario ovvero abbia evidenziato, in modo chiaro e netto, uno scarto semantico rispetto a quello

che ha avuto nell'opera anteriore.”

“Partendo dal materiale linguistico del discorso comune, compie già rispetto a questo uno scarto

semantico e, agli elementi denotativi di quella base di partenza, conferisce connotazioni

aggiuntive polisense via via nuove, diverse da testo a testo, sempre riferite a una contestualità

determinata. In tal modo la realtà e la società entrano nell'opera d'arte non perché procedano con

meccanica immediatezza dai contenuti denotativi di base, bensì in quanto sono mediati dalla

struttura polisensa delle trasformazioni (connotative) formali, che variano di "arte" in "arte", a

seconda del peculiare sistema segnico di ognuna.”

“Anche l'innesto del frammento oggetto di causa nella seconda opera ha ricevuto un significato

artistico del tutto diverso. E, in questo senso, la motivazione del giudice distrettuale deve essere

esplicitata secondo il principio di diritto sopra richiamato.”

Trib. Torino 1285/2008

Dicotomia Idea/Espressione; una diversa forma espressiva di un’idea che è stata fatta da un

 soggetto non può essere tutelata, quando ricorrano elementi strutturali e materiali che

ragionevolmente si discostino dall’opera originale.

Precedenti opere garantiscono che, anche l’idea generale e la sua forma espressiva, non

 siano pienamente originali ma vengano riprese dal lavoro di altri autori.

“La forma esterna è l’elemento di un’opera immediatamente percepibile ai sensi ed esteriorizzato

attraverso uno dei mezzi espressivi elencati a titolo esemplificativo dagli art. 1 e 2 l.d.a. La forma

interna consiste nel modo personale e particolare dell’autore di raggruppare, sviluppare e

intrecciare le idee, i concetti e le immagini espresse in un’opera. Il supporto materiale è poi

l’elemento attraverso il quale si esteriorizza la forma esterna dell’opera. un’opera dell’ingegno riceve

protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile

di manifestazione nel mondo esteriore. lOMoAR cPSD| 7389389

Ls creatività non può essere esclusa soltanto perché l’opera consiste di idee e nozioni semplici,

ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia.”

“Tale creatività va riferita non all’idea, al nucleo ideologico-rappresentativo (che può essere banale o

semplice), ma alla concretizzazione personale della forma espressiva dell’opera; va riferita cioè non

al contenuto esposto, ma alla forma dell’esposizione, per cui anche notizie già di dominio pubblico

possono costituire l’oggetto di un’opera tutelabile con il diritto d’autore quando esse siano

espresse in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di un’elaborazione personale

dell’autore.”

“Non ricorre la fattispecie del plagio qualora le due opere (nella specie, si trattava di sceneggiature

cinematografiche) presentino in comune lo spunto o il motivo ispiratore ma differiscano quanto agli

ulteriori elementi caratterizzanti quali lo svolgimento dei fatti, il significato generale, il contenuto

id.

ideologico, la caratterizzazione psicologica dei personaggi” (Trib. Roma 7 gennaio 1994, , Rep.

1994, voce cit., n. 257).

“In tale racconto sia stata di ispirazione per entrambe le opere in esame (cioè sia, prima, per il

cortometraggio attoreo, sia, dopo, per lo spot Fiat) e che le convenute abbiano appunto tratto

ispirazione dal racconto dell’Ancillari indipendentemente dalla visione del cortometraggio attoreo.”

CDG C-263/18 (Tom Kabinet)

Comunicazione al Pubblico e Distribuzione al Pubblico.

 Principio dell’Esaurimento, posto che una volta che una copia viene venduta essa potrà

 essere a sua volta alienata senza che intercorra il DA originario ante prima vendita, nel

controllo della distribuzione.

Trib. Milano 3488/2017

Ha diritto di agire in giudizio chiunque possa ritenersi beneficiario o titolare di un DA, a

 prescindere dal Contratto o Atto Negoziale che corrisponda.

Difetto di Creatività si ha allorché l’opera non presenti elementi soggettivi, tipici della originalità

 di un soggetto, e piuttosto sia una mera esposizione di dati. Se tuttavia tale esposizione sia

organizzata, raccolta ed elaborata dal soggetto, allora vi sarà elaborazione personale.

Elementi distintivi portano la Corte a poter agevolmente differenziare le Opere, non

 riconoscendo il plagio.

“La creatività dell’intervista non va individuata nel mero fatto narrativo «registrato», ma nella

conduzione dell’intervista stessa, finalizzata a far emergere e delineare la personalità

dell’intervistato e a far risaltare gli elementi salienti ed «interessanti» e nell’elaborazione del testo.”

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“Come noto, la tutela autoriale non protegge solo la forma esterna di un’opera ma anche quella

interna, cioè la struttura e dunque gli elementi peculiari in cui si estrinseca la creazione. In

proposito, si distingue tra plagio formale (c.d. esterno) e plagio sostanziale (c.d. interno): il primo si

caratterizza per la pedissequa indebita ripresa delle soluzioni formali già adottate dal soggetto

plagiato; il secondo per la ripetizione della medesima struttura complessiva, della selezione e del

collegamento logico, non solo temporale, delle varie fonti. Si ha infine plagio camuffato quando le

varianti, pur contenute nella riproduzione dell’opera altrui, non sono tuttavia assolutamente in grado di

comportare l’autonomia e la diversità della seconda opera rispetto alla prima il plagio deve

escludersi laddove l’opera successiva si caratterizzi, rispetto alla creazione precedente, per la

presenza di un «riconoscibile apporto creativo, pur minimo, che può individuarsi anche solo nella

mera forma soggettiva di espressione di un’idea.”

“Non rileva pertanto il ‘conteggio’ delle pagine identiche ovvero delle ‘varianti’ ed ‘aggiunte’, ma la

valutazione dell’impatto di queste ultime sull’economia complessiva dell’opera.” (cfr. Trib.

id.

Napoli 2 febbraio 2007, , 2007, I, 958).

Cass. Torino 603/1908

Creazione Diritti Morali che sono inalienabili, indisponibili ed irrinunciabili.

 Nuove tecnologie, di qualsiasi tipo esse siano, non possono pregiudicare l’esclusivo Diritto

 Economico in capo ad un soggetto.

DA come affiancato ai Diritti della Personalità.

Cass. Civile 20227/2013

Diritto all’Integrità, valutato nella modifica di determinati parametri.

L’assunto del ricorrente, secondo cui nessuna possibilità di modifica dell’opera, sia pure minima,

sarebbe consentita, non trova riscontro nel dato normativo.

“Tale assunto in realtà appare riferibile non già al diritto morale d’autore ma a quello di utilizzazione

economica dell’opera di cui all’art. 18 l.d.a. che prevede il diritto dell’autore di impedire ogni

modificazione dell’opera. Tale diritto, tuttavia, a differenza di quello morale, che è inalienabile,

imprescrittibile e non soggetto a limiti temporali, è alienabile a terzi e, nel caso di specie, risulta essere

stato contrattualmente ceduto al produttore il quale, quindi, era legittimato ad effettuare i tagli ritenuti

opportuni per lo sfruttamento commerciale dell’opera sottoposti unicamente al già esaminato limite di

cui all’art. 20 l.d.a.”

“ha rilevato, dopo aver visionato il film, che i pur consistenti tagli all’opera filmica ne avevano

accelerato la cadenza narrativa lasciando peraltro inalterata la struttura sequenziale del racconto e la

sua coerenza nonché il messaggio sociale che lo stesso intendeva proporre.”

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“In tema di diritto morale d’autore, il vulnus all’onore, al prestigio dell’autore ed all’integrità dell’opera

non può ricondursi in astratto, ma va verificato in concreto, tenendo conto dei più vari elementi del

filmato di volta in volta all’uopo rilevanti.” (Cass. 5388/98, Foro it., Rep. 1998, voce Diritti d’autore, n. 137).

CDG C-201/2013

Non attribuibilità di un’opera (anche se Parodica) all’Autore originale, qualora la stessa possa

 ledere il Diritto Morale e di Immagine dell’Autore stesso.

“La parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur

presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto

umoristico o canzonatorio.”

“Né dal significato abituale del termine «parodia» nel linguaggio corrente risulta che tale nozione sia

soggetta alle condizioni, richiamate dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, in virtù delle

quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di

percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente

attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere

incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata.”

“Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se

l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva

2001/29, rispetti il giusto equilibrio cui si fa riferimento al punto 27 della presente sentenza (deve

rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e

3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta).”

Cass. Civile 11464/2015

Principio della Reversione degli Utili, in via equitativa

 Quantificazione del Danno da limitazione del mercato?

“L'appropriazione del brano da parte del De. e del Ca., impedendo ad esso ricorrente di concludere

un contratto di edizione musicale, ne aveva distrutto la potenzialità di sfruttamento dell'opera per cui

la liquidazione del danno doveva essere rapportata all'intero ammontare dei proventi percepiti

dall'autore. deduce che il prezzo del consenso non doveva essere costituito dalla somma che il

De. avrebbe dovuto pagare per ottenere l'autorizzazione alla rielaborazione dell'opera originaria

bensì determinato sulla base del danno effettivamente sofferto in ragione della lesione della

potenzialità di sfruttamento dell'opera quale la stessa sarebbe potuta avvenire e, in particolare, dei

proventi che esso La. Va. avrebbe percepito se l'opera consegnata alla case editrice Clan fosse

stata pubblicata e diffusa secondo la sua originaria destinazione. I motivi appaiono infondati.”

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“In tale contesto la sentenza impugnata, nel determinare il pregiudizio economico derivato al La. Va.

per effetto dell'utilizzo non autorizzato del suo brano musicale da parte del De. ai fini di una nuova

elaborazione creativa dello stesso, ha ritenuto di fare applicazione del cosiddetto principio della

reversione degli utili, cioè determinando il danno sulla base dei proventi realizzati dal De. a seguito

dello sfruttamento economico della propria opera derivata.”

“La Corte d'appello, proprio in ragione dei principi dianzi esposti e del giudicato formatosi in

precedenza ,ha ritenuto che al La. Va. non potessero essere attribuiti tutti i proventi riscossi dal De.

dovendo questi essere comunque depurati dai fattori riconducibili all'opera derivata di esclusiva

creazione e pertinenza del De. la Corte d'appello ha ritenuto che "il valore di godimento cui

parametrare il ristoro del lucro cessante non può essere rapporto all'intero utile percepito da De., ma

tali proventi dovranno essere depurati di quella quota dipendente da fattori riconducibili all'opera

esclusiva di De., si' verrebbe a determinare, nell'ambito di un'operazione di

giacche' in caso opposto

equità, un'attribuzione patrimoniale eccedente la correlazione causale con la ritenuta responsabilità.”

“L'elaborazione creativa che da luogo ad un opera derivata, come avvenuto nel caso di specie, si

differenzia infatti dalla contraffazione in quanto, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera

originale con un riconoscibile apporto creativo, mentre la seconda consiste nella sostanziale

riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto

creativo, ma del mascheramento della contraffazione.” (Cass 20925/05; Cass 9854/12)

Cass. Civile 2039/2018

Confondibilità, Ragioni di Mercato o mera violazione?

 Plagio da valutare nel complesso o analizzando singoli elementi?

“L'opera originale deve presentare i caratteri dell'originalità creativa, sia pur minima, fermo che la

tutela non è riconosciuta all'idea in sé, ma alla sua forma espressiva, attraverso cui si estrinseca il

contenuto del prodotto intellettuale; il giudizio si fonda su una valutazione complessiva e sintetica, non

analitica, delle opere in confronto, incentrata sull'esame comparativo degli elementi essenziali delle

opere medesime, attraverso il riscontro delle eventuali difform

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MaryUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto d'autore e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Izzo Umberto.
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