Estratto del documento

Diritto costituzionale 2

Legenda:

  • Costituzione
  • Codice civile e codice di procedura civile
  • Codice penale e codice di procedura penale
  • Sentenze
  • Altro
  • Domande d'esame

A. Barbera – C. Fusaro, Corso di Diritto Costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012

Domanda esame: Sempre una domanda a piacere all’esame

Emanuele Raimondo: ricev. dopo lezione del martedì con email (emanueleraimondo88@gmail.com)

Piccirilli: ricev. merc. dalle 16.30, stanza 311 (gpiccirilli@luiss.it)

Francesco Cocuttaia; ricev. dopo lezione del martedì dalle 17.00 (francescococuttaia91@gmail.com)

Conferenze e note

12.04.2016 portare fogli con nome, cognome e matricola; tema della conferenza: Identità e integrazione nell’era della globalizzazione: i valori della Costituzione

16.02.2016

Articolo 138 Costituzione

L’art. 138 Cost. non può essere applicato alla revisione costituzionale che sarà valutata col referendum previsto per il 16 ottobre. L’art. 138, comma 1, Cost. reca: «Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi».

L’art. 138 Cost. è stato voluto dai costituenti per rivedere alcune leggi di rango costituzionale ovvero alcuni articoli della Costituzione, ma non parla di revisione dell’intero impianto costituzionale.

Domanda d'esame: cosa non va nell’affermazione secondo cui attualmente si stanno ponendo in essere delle azioni di revisione costituzionale?

L’attuale iniziativa legislativa di revisione costituzionale non può essere mutuata dall’art. 138 Cost., perché il legislatore vorrebbe smantellare un cardine fondamentale che c’è nella nostra Costituzione, cioè il bicameralismo paritario o perfetto. Uno snaturamento così importante non può avvenire a colpi di art. 138 Cost. L’art. 138 Cost. può riguardare la modifica di un articolo, non dell’impianto costituzionale.

La genesi del diritto

Genos significa nascita. Il diritto è tale perché il diritto è la facoltà di agire nell’ambito della norma: ius est facultas agendi. Ma questo è un errore interpretativo. Cosa c’è di sbagliato nell’interpretarla come “il diritto è la facoltà di agire nell’ambito della norma”? Che il diritto non è la facoltà di agire nell’ambito della norma, bensì, secondo Santi Romano, Cesarini Sforza e Vittorio Emanuele Orlando, il diritto è la facoltà di esigere che il proprio comportamento venga codificato in norma. Dunque ius est facultas exigendi: il diritto è la facoltà che tutti hanno di esigere che il proprio comportamento venga codificato in norma.

Quindi cosa c’è prima: la norma o il comportamento? Il comportamento. La norma è dinamica, la norma è azione, tant’è vero che si parla dell’azione che si fa legge, per es. in diritto penale il concetto del buon costume. La sanzione è lo strumento per portare avanti la cogenza della norma.

I diritti e le libertà fondamentali

I diritti e le libertà fondamentali riguardano anche il diritto parlamentare e il diritto delle assemblee elettive.

Art. 2 Cost.: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».

Prima i diritti venivano concessi, poi i diritti medesimi vengono riconosciuti. Il costituente ha voluto dare atto che questi diritti inviolabili, che noi chiamiamo principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico e che sono contenuti nei primi 12 articoli della Costituzione, esistono. La Costituzione enuncia i diritti fondamentali del nostro ordinamento giuridico, ma questi diritti fondamentali non sono tali perché contenuti nella Costituzione; la Costituzione non fa altro che riconoscere questi diritti fondamentali e richiamarli, ma non espressamente, nella Costituzione medesima.

I costituenti hanno dato atto che quei diritti esistevano e preesistevano all’art. 2 Cost., perché questi principi costituiscono gli indefettibili criteri guida ai quali i poteri dello Stato hanno l’obbligo di conformarsi e rappresentano quei principi supremi che non possono essere sovvertiti ovvero modificati nel loro contenuto essenziale poiché questi principi rappresentano un limite assoluto al potere di revisione costituzionale. Non possono essere modificati perché rappresentano la vera e propria essenza del valore supremo o meglio dei valori supremi sui quali si fonda l’ordinamento della Repubblica. Norberto Bobbio affermava che i diritti dell’uomo, la democrazia e la pace costituiscono i per capisaldi inseparabili della Costituzione (domanda d’esame). Senza il riconoscimento dei diritti dell’uomo, non c’è la democrazia. Senza la democrazia mancherebbero le condizioni minime per assicurare la pace.

Il testo dell’art. 2 Cost. fa riferimento alla Repubblica, non allo Stato. Il costituente ha voluto indicare l’ordinamento giuridico nel suo complesso: l’impegno costituzionale di riconoscere e garantire i diritti inviolabili dell’uomo viene assunto non soltanto a livello centrale (l’apparato dello Stato è fatto a piramide con al vertice l’apparato centrale) ma anche a livello periferico.

I diritti inviolabili sono quei diritti che preesistono allo Stato, sono innati nella natura umana e quindi sono da definirsi, in una grande sintesi, come diritti originari. Uno Stato democratico non può privare o limitare l’uomo di tali diritti. I diritti inviolabili sono irrinunciabili, inalienabili, intrasmissibili e imprescrittibili. Il loro esercizio non può essere limitato se non per brevi periodi ovvero per situazioni eccezionali e comunque nel rispetto di precise garanzie costituzionali. Un esempio in cui un diritto inviolabile viene limitato nel rispetto delle garanzie costituzionali può essere il caso di confino di una regione in cui sia in atto un’epidemia. Un altro esempio è stato il coprifuoco imposto a Parigi a seguito degli attentati. Per esempio, la previsione di cui all’art. 15 Cost. (libertà e segretezza della corrispondenza) viene caducata da una norma che, in caso di accadimenti eccezionali, viene assunta dalla pubblica autorità. Negli Stati Uniti il presidente Obama ha iniziato il suo discorso dicendo che, per ragioni superiori e di sicurezza, poteva essere “violata” la segretezza della corrispondenza.

Vi è il riconoscimento dei diritti inviolabili che sono tali nei confronti di tutti, cioè dei cittadini italiani, degli stranieri, degli apolidi, dei clandestini. Anche nei confronti dei clandestini va applicata una normativa speciale per limitare i diritti inviolabili, ma non perché siano clandestini, ma perché anche i clandestini sono titolari dei diritti inviolabili.

Questi diritti inviolabili sono riconosciuti non solo al singolo inteso come persona singola, ma sono riconosciuti alle formazioni sociali dove si concretizza quella necessità che l’uomo ha di intrattenere e instaurare rapporti sociali. I padri costituenti hanno riconosciuto che cosa si intendesse con l’espressione doveri inderogabili: quei doveri ai quali nessuno può sottrarsi per la sopravvivenza dello Stato, come, per esempio, la difesa della patria, il pagamento delle tasse, ecc. L’adempimento di questi doveri fa sì che l’individuo non sia considerato uti singulus ma sia considerato come membro effettivo e responsabile di una comunità. La legge codificata ha la funzione di tutelare e garantire quei diritti naturali e inviolabili che sono riconosciuti a tutti.

Ma qual è la norma costituzionale che richiama, riconoscendoli, i diritti fondamentali e inviolabili? La Costituzione non specifica quali siano questi diritti, tant’è vero che l’art. 2 Cost. viene considerato una norma a fattispecie aperta (domanda d’esame), norma che tutela complessivamente e in qualsiasi forma i diritti e i valori inviolabili dell’uomo. La Corte costituzionale ha riconosciuto l’esistenza di una serie di diritti non scritti e ha riconosciuto anche l’esistenza di nuovi diritti basandosi sulla protezione costituzionale che deriva dall’art. 2 Cost. e tutto ciò sul presupposto di cui alla sentenza n. 561/1987.

Ma questi diritti inviolabili trovano protezione solo nella nostra carta costituzionale oppure altrove? Anche altrove: i diritti inviolabili dell’uomo trovano tutela in numerose convenzioni internazionali quali, ad esempio, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu), che rinvia alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Cedu è un trattato internazionale che è stato redatto dal Consiglio d’Europa e firmato nel 1950 da 12 Stati membri (Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Grecia e Turchia) e poi da tutti i 47 Stati membri attuali, ed è stato elaborato in due lingue (inglese e francese). La Cedu è stata poi integrata e modificata in 14 Protocolli aggiuntivi. Questo comporta una tutela a vari livelli dei diritti fondamentali, tutela che viene garantita non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazionale attraverso il Trattato di Lisbona (del 2007, entrato in vigore nel 2009) secondo il quale le disposizioni della Cedu venivano ad avere un effetto diretto nell’ordinamento italiano. La Carta costituzionale europea e la Costituzione italiana hanno riconosciuto il diritto di difesa, anche prevedendo la possibilità di garantire l’assistenza di un legale nei confronti di chi non avesse i mezzi per sostenerne il costo. Si ha dunque una tutela dei diritti fondamentali a più livelli.

L’art. 2 Cost. enuncia, dunque, tre principi:

  • Il principio personalista, in base al quale la persona è posta al centro e al vertice dei valori riconosciuti dall’ordinamento;
  • Il principio pluralista, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo anche alle formazioni sociali;
  • Il principio solidarista, che prevede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Chi viene prima, lo Stato o la persona? Sempre e comunque viene prima la persona, prima quindi dello Stato, e spetta a quest’ultimo, inteso in tutte le sue articolazioni, il compito di garantire la tutela e l’effettività dei diritti inviolabili sia nei confronti del singolo sia nei confronti delle formazioni sociali alle quali viene riconosciuto un ruolo essenziale nella crescita dell’individuo.

Esercitazione - 18.02.2016

La tutela dell’ambiente dalla prospettiva del diritto costituzionale

Nel testo originale della Costituzione non è menzionata una particolare rilevanza costituzionale dell’ambiente.

L’idea del diritto costituzionale alla tutela dell’ambiente riguarda il rapporto tra generazione presente e generazioni future. Vi sono profili del diritto costituzionale che non riguardano la generazione presente. Le generazioni future non sono tanto i più giovani, ma anzitutto quelli che ancora devono nascere, perché ci sono delle istanze che trascendono completamente la contingenza odierna. Una di queste è l’ambiente. Se ci poniamo nell’ottica della scarsità delle risorse, già guardiamo al futuro. Spesso le costituzioni guardano al passato, perché vogliono segnare un elemento di rottura. Spesso le costituzioni scritte vengono fuori da movimenti rivoluzionari e vogliono impedire ciò che avveniva fino a quel momento. Per esempio, l’art. 101, comma 1, Cost. stabilisce: «La giustizia è amministrata in nome del popolo». L’art. 68 dello Statuto Albertino affermava «La giustizia emana dal re, ed è amministrata in suo nome dai giudici ch’egli istituisce».

Ci sono invece altre disposizioni della Costituzione che guardano al futuro nel senso dell’interesse delle generazioni future, o almeno anche nell’interesse delle generazioni future. Quindi l’idea è che debbano porre un vincolo alle generazioni presenti, perché un diritto prevede un obbligo da parte di qualcuno.

Nel testo originario della Costituzione, l’art. 9, comma 1, Cost. prevede che «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica» e prosegue, al comma 2, affermando che la Repubblica «Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Certamente possiamo leggere questa disposizione come interesse delle generazioni presenti. Per esempio, le pale eoliche pongono in contrasto ambiente e paesaggio. Nella giurisprudenza costituzionale, il paesaggio è stato interpretato come la proiezione visiva dell’ambiente, anche perché la Costituzione vigente accosta ambiente ed ecosistema, distinguendoli.

Altre disposizioni della Costituzione che pongono limiti alle generazioni presenti sono ad esempio l’art. 47 Cost. sulla tutela del risparmio, poi l’art. 44 Cost. sul razionale sfruttamento del suolo, oppure il vincolo presente nell’originario art. 81 Cost. della previsione dei mezzi per far fronte alle nuove spese.

Il problema del vincolo rispetto alle generazioni future è il problema vero della natura della Costituzione.

La disciplina costituzionale pre Titolo V

La tutela dell’ambiente è un diritto di terza generazione. Nell’esperienza repubblicana, prima della modifica del Titolo V, c’era una elencazione tassativa di competenza concorrente Stato-Regioni e il resto era di competenza statale. Prima del 1997-2001, lo Stato esercitava competenza legislativa esclusiva su tutte le materie tranne che, per il solo dettaglio, nelle materie elencate nel vecchio art. 117 Cost. Prima del 2001, ancorché il testo costituzionale non ne facesse menzione, si è sviluppata una giurisprudenza costituzionale non ostile all’intervento delle Regioni in materia ambientale: sostanzialmente si consentiva alle Regioni l’intervento a fini di maggiore tutela. Quello che poneva lo Stato era uno standard uniformante, ma le Regioni potevano intromettersi in materia ambientale per porre standard ambientali più ampi, purché ragionevoli. Questo perché, ancorché non fosse presente in Costituzione una menzione alla tutela ambientale, soprattutto in rapporto alle Comunità europee, l’idea era che gli enti dovessero concorrere all’innalzamento del livello di tutela dell’ambiente.

Negli anni ’90 inizia a permeare nell’ordinamento italiano il concetto di sussidiarietà. L’esercizio di competenze in materia ambientale non era visto in modo confliggente con l’interesse nazionale, purché volto a una maggiore tutela dell’ambiente.

La disciplina costituzionale vigente

Nel 2001, con la riforma costituzionale apportata con la legge costituzionale n. 3/2001, prima occasione in cui si fece ricorso a referendum costituzionale, l’art. 117 Cost. rivoluziona il reparto di competenze legislative. L’idea è che lo Stato, in materia concorrente, debba limitarsi a principi generali. Dalla riforma del Titolo V, tutti i casi di giudizio di legittimità costituzionale sono successivi. Inoltre legislazione statale e regionale vengono sottoposte agli stessi limiti.

Nel nuovo art. 117 Cost. viene espressamente riconosciuta alla lett. s) del comma 2 la «tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali». L’interpretazione meramente testuale dovrebbe essere quella di una competenza unica (di tutela) con tre oggetti (ambiente, ecosistema, beni culturali) con un approccio conservativo di questi tre oggetti. Questo tentativo ricostruttivo si scontra con una parte del comma 3, dove sono elencate le materie concorrenti, perché la «valorizzazione dei beni culturali ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali» è competenza concorrente. Ulteriore riferimento ce lo dà l’art. 116, comma 3, Cost., che contiene il presupposto affinché le Regioni a statuto ordinario possano ottenere ulteriori condizioni particolari di autonomia in alcune materie, tra cui anche l’art. 117, comma 2, lett. s), Cost., che pone il principio della specialità.

Questi tre sono gli ambiti in cui viene in rilievo l’ambiente.

Che cosa si intende per tutela dell’ambiente?

  • Sicuramente l’inquinamento, entro i limiti di ciò che non è contemplato dalla normativa europea.
  • Anche i limiti all’attività venatoria (caccia, pesca).
  • Le attività turistiche rientrano nella tutela dell’ambiente.

La tutela dell’ambiente è difficilmente inquadrabile. Questa non semplice delimitazione si riflette sulle materie che non rientrano nelle competenze esclusive dello Stato. L’agricoltura non è competenza esclusiva dello Stato, non è competenza concorrente, per cui sarà competenza residuale. L’agricoltura, che è in realtà una competenza regionale esclusiva, pone interrogativi complessi.

Anteprima
Vedrai una selezione di 12 pagine su 52
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 1 Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 2
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 6
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 11
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 16
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 21
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 26
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 31
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 36
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 41
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 46
Anteprima di 12 pagg. su 52.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Appunti di Diritto costituzionale 2 - Parte I (16 febbraio/22 marzo 2016) - prof. Consolo G. Pag. 51
1 su 52
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mrt.dng di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Consolo Giuseppe.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community