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Il processo di approvazione dello statuto regionale

Una fase necessaria, che riguarda l'approvazione da parte del Consiglio regionale e avviene in due successive deliberazioni a distanza non inferiore di due mesi; in ogni deliberazione il testo statutario deve essere approvato alla maggioranza assoluta dei componenti.

Una fase eventuale, che riguarda l'intervento del corpo elettorale mediante referendum, sempre possibile.

I suoi contenuti e la procedura aggravata fanno dello statuto regionale un atto fonte a competenza riservata e sovraordinato alla legge regionale. Quest'ultima è approvata nelle forme e nei modi previsti da ciascuno statuto regionale. Incontra gli stessi limiti generali previsti per la legge statale (art. 117 1° co.).

Prima della l. Cost. 1/1999 il consiglio regionale era titolare anche della potestà esercitaregolamentare. A seguito della modifica dell'art. 121 il consiglio regionale "le potestà legislative attribuite alla regione" mentre il presidente della

giunta“promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali”. Il potere regolamentare, dunque, può essere attribuito alla giunta o al consiglio, secondo forme e modalità stabilite dallo statuto di ciascuna regione. Statuti speciali129Letizia D’Orazio “Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, ilL’art. 116.1 Cost. stabilisce che il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale”. Il procedimento è quello dell’art. 138 Cost., ma con due differenze introdotte dalla l.cost. 2/2001: quando la revisione dello statuto speciale è d’iniziativa del governo o d’iniziativa parlamentare, il progetto di legge costituzionale deve essere comunicato all’assemblea regionale, la quale ha 2 mesi di tempo per esprimere un proprio parere non si fa comunque luogo a referendum nazionale. L’intenzione

è quella di favorire revisioni statutarie promosse dalla regione speciale interessata, o con essa concordate, senza sottoporle all’intero corpo elettorale.

Non è sempre necessaria una legge costituzionale: alcune norme statutarie possono essere modificate con legge statale ordinaria, ma in tal caso è necessario l’accordo con la regione.

Dopo la l.cost. 2/2001, invece, gli statuti non disciplinano più direttamente la forma di governo. Questa è riservata a una nuova fonte regionale, la c.d. legge statutaria, per la quale gli statuti prevedono un procedimento aggravato.

Le fonti degli enti locali

Sono fonti degli enti locali gli statuti e i regolamenti; essi, dopo la riforma del 2001, hanno un fondamento negli artt. 114 e 117 della Costituzione.

Lo statuto è l’atto cui sono demandate le norme fondamentali dell’organizzazione o dell’ente locale. È previsto un procedimento aggravato di approvazione: lo statuto del comune

è deliberato (e modificato) dal consiglio comunale a maggioranza deidue terzi dei componenti; se tale maggioranza non viene raggiunta, il progetto di statuto è messo in votazione nelle sedute successive entro 30 giorni dalla prima ed è approvato se, in due successive deliberazioni, ottiene il voto favorevole dellamaggioranza assoluta dei consiglieri. Lo statuto della provincia è adottato dall’assemblea dei sindaci su proposta del consiglio provinciale. “In ogni ente locale, in base all’art. 117 Cost., dispone di potestà regolamentare o ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni” che gli sono attribuite. La potestà regolamentare spetta al consiglio dell’ente locale; fanno eccezione i regolamenti comunali sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che sono adottati dalla giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Lo statuto dell’ente locale

incontra come limite solo la legge dello Stato, mentre i regolamenti locali incontrano limiti nella legge sia statale sia regionale.

Le fonti esterne riconosciute

Costituiscono fonti del diritto nel nostro ordinamento anche le fonti appartenenti a un altro e distinto ordinamento cui quello italiano, in casi o per oggetti specifici, faccia rinvio. Ciò avviene quando, sulla base di determinati criteri di collegamento, si attribuisce a fonti normative esterne l'idoneità a produrre norme giuridiche sul piano interno. Tale effetto è possibile, però, solo in quanto l'ordinamento giuridico riconosca, e quindi legittimi, fonti esterne ovvero di altri ordinamenti: queste sono le fonti esterne riconosciute. Occorre distinguere tra:

Rinvio mobile o rinvio alla fonte, ossia quando il rinvio è a tutte le norme che la fonte richiamata è in grado di produrre nel tempo

Rinvio fisso o rinvio alla disposizione, ossia quando il rinvio è a una disposizione specifica della fonte esterna.

Determinatao disciplina storicamente individuabile, senza che le vicende che la riguardino assumano rilievo nell'ordinamento interno. Diverso è l'adattamento automatico alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, direttamente disposto dall'art. 10 Cost.: in virtù di questa disposizione costituzionale, il fatto dell'esistenza di consuetudini internazionali fa sì che quello stesso fatto sia produttivo delle corrispondenti norme anche nell'ordinamento italiano. Costituisce invece un rinvio fisso o alla disposizione l'ordine di esecuzione, in genere dato con legge, attraverso il quale vengono recepite nell'ordinamento interno le norme contenute in trattati e accordi internazionali. Le norme interne di riconoscimento sono vere e proprie fonti sulla produzione, così come le fonti esterne riconosciute sono vere e proprie fonti di produzione. Norme interne di riconoscimento che valgono

come ad esempio le norme di diritto internazionale privato contenute nella legge 31 maggio 1995, n. 218. Questa legge individua le situazioni che, in ragione di taluni elementi di estraneità (nazionalità delle parti, luogo dei fatti, volontà delle parti ecc.), mettono in collegamento l'ordinamento italiano con altri ordinamenti: di conseguenza, permettono il riconoscimento delle fonti esterne abilitate a produrre diritto oggettivo, consentendo al giudice di individuare la norma che deve essere applicata alla fattispecie concreta. Non tutte le norme straniere richiamate, tuttavia, possono essere applicate: limiti si hanno sia quando, nonostante il rinvio, nel caso di specie sussistono norme italiane di applicazione necessaria, sia quando gli effetti dell'applicazione della legge straniera sono contrari all'ordine pubblico. Le fonti di cognizione e i testi unici si definiscono fonti di cognizione quei documenti, non aventi forza normativa,

Fonti del diritto oggettivo

Le fonti del diritto oggettivo sono strumenti che rendono riconoscibile il diritto oggettivo. Si distinguono tra fonti con valore legale, come la Gazzetta Ufficiale e altre pubblicazioni ufficiali, e fonti con valore meramente conoscitivo. Tra queste ultime, si segnala la banca dati Normattiva, che offre gratuitamente su internet tutte le norme statali vigenti.

Pubblicazione degli atti normativi

Tutti gli atti normativi devono essere necessariamente pubblicati secondo le modalità previste dalla legge:

  • Gli atti normativi statali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  • Gli atti normativi regionali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale di ciascuna regione.
  • Gli atti normativi locali sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio dell'ente locale.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale è disciplinata da un apposito testo unico (d.p.r. 1092/1985) ed è curata dal ministro della giustizia in qualità di guardasigilli (custode del sigillo di Stato).

stato che appone col proprio visto sugli originali degli atti prima che siano pubblicati). Il ministro cura altresì l'inserimento degli stessi atti, nonché degli accordi internazionali e dei dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di norme legislative, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

Al solo scopo di darne notizia, la Gazzetta Ufficiale pubblica (in serie speciali):

  • leggi e regolamenti delle regioni
  • regolamenti, direttive e altri atti dell'Unione europea.
  • il testo integrale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale e degli atti di promovimento del giudizio della Corte.

Il medesimo testo unico contiene le formule da usarsi per la promulgazione e l'emanazione degli atti normativi. L'atto normativo, espressione della funzione legislativa attribuita alle Camere, è promulgato col nome di legge dal presidente della Repubblica e pubblicato come

Tale; lo stesso vale per le leggi costituzionali. Gli atti normativi del governo (deliberati dal Consiglio dei ministri) sono emanati sempre dal presidente della Repubblica, ma vengono poi indicati e pubblicati con nomi diversi che corrispondono alla loro diversa natura: decreto legislativo, decreto legge e, nel caso dei regolamenti, decreto del presidente della Repubblica. Se si tratta invece di regolamenti non deliberati collegialmente dal Consiglio dei ministri, essi assumono veste diversa a seconda del soggetto che li adotta: decreto del presidente del Consiglio dei ministri, decreto ministeriale, decreto interministeriale.

In tutti i casi le leggi e gli altri atti normativi, primari e secondari, si citano indicando giorno, mese, anno della promulgazione o emanazione e il numero. Tutti questi atti sono numerati annualmente e in modo progressivo tenendo conto della data di pubblicazione (e non della data di approvazione). Le leggi costituzionali hanno una numerazione

uttive. I testi unici sono strumenti di semplificazione normativa, che consentono di avere una visione organica e sistematica delle norme che regolano una determinata materia. Le fonti di cognizione sono quelle che forniscono informazioni sul diritto vigente, come ad esempio le pubblicazioni ufficiali, i siti web istituzionali o le banche dati giuridiche. Le fonti di produzione, invece, sono quelle che creano o modificano il diritto, come ad esempio le leggi, i decreti legislativi o i regolamenti. La pubblicazione delle norme è un elemento fondamentale per garantire la conoscenza e l'applicazione del diritto da parte di tutti i cittadini. La presunzione di conoscenza delle norme, derivante dalla loro pubblicazione, implica che nessuno possa addurre l'ignoranza della norma come scusa per non rispettarla. Tuttavia, la Corte costituzionale ha previsto l'ipotesi dell'ignoranza inevitabile e quindi scusabile solo in materia penale. In tutti gli altri casi, l'ignoranza della norma non può essere considerata una scusante. Di norma, gli atti legislativi e regolamentari entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. Tuttavia, l'atto stesso può prevedere un termine diverso, più lungo o più breve. Ad esempio, i decreti legge possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione o quello successivo. In conclusione, le fonti del diritto sono strumenti fondamentali per la conoscenza e l'applicazione delle norme. La pubblicazione delle norme è un elemento essenziale per garantire la presunzione di conoscenza da parte di tutti i cittadini.
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Publisher
A.A. 2020-2021
176 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher doraleti di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vigevani Giulio Enea.