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ART. 2473- RECESSO DEL SOCIO

“- [1] L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità.

In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento

dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di

liquidazione, al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso

previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale

modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante

modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma. Restano salve

le disposizioni in materia di recesso per le società soggette ad attività di direzione e

coordinamento.

- [2] Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in

ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto

costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un

anno.

- [3] I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria

partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto

del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la

determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che

provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo

comma dell'articolo 1349.

- [4] Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere

eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può

avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro

partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora

ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in, mancanza,

corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e,

qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto,

la società viene posta in liquidazione. (3)

- [5] Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società

revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.”

Il recesso del socio da una società è un negozio unilaterale, mediante il quale ciascun socio può

fuoriuscire da un compagine sociale, ottenendo la liquidazione del valore della propria

partecipazione. È un atto motivato e volontario del socio che egli comunica alla società.

Esempio:

ALFA srl produce autoveicoli. È scritto nell’atto costitutivo. Se i soci di minoranza non sono

d’accordo, possono recedere.

Esempio:

Alfa srl produce autoveicoli. Alfa costituisce un’altra srl: Beta, conferisce il 100% a Beta e riceve

tutte le partecipazioni di Beta. In questo caso non c’è la modifica dell’oggetto sociale, ma la

produzione non è più interna ad Alfa perché è passata a Beta.

CAUSE DI RECESSO: Quando un socio può recedere?

Esistono 2 tipologie di cause di recesso. 11

sono stabilite nell’atto costitutivo

1. dai soci e riguardano

CAUSE CONVENZIONALI:

l’autonomia dei soci. (Ad es. possono stabilire che un socio possa recedere al

raggiungimento di una certa età)

 Recesso per giusta causa:

Alcuni esempi possono essere la trascuratezza o l’incapacità degli amministratori, la

condotta immorale dei soci, la mancata esclusione di un socio al verificarsi dei

presupposti previsti nell’atto costitutivo oppure l’uscita dalla compagine sociale di

determinati soci con perdita in misura notevole dei conferimenti.

Se, come è prevedibile, non è lo stesso atto costitutivo a precisare quali fatti

costituiscano giusta causa di recesso, la valutazione della situazione concreta non potrà

che essere affidata al giudice.

 Diritto particolare del socio:

Ad esempio quando un socio cambia la residenza può recedere

dal legislatore con la formula “In

2. sono inderogabili e stabilite ogni

CAUSE LEGALI:

caso…”

Danno al socio il diritto di recesso e tale diritto non è eliminabile dall’atto costitutivo.

 Modificazioni dell’atto costitutivo:

L’atto costitutivo è la regola che i soci danno alla società, quindi una modifica non voluta

dal socio è una legittima causa di recesso.

La modifica può essere approvata all’unanimità o in base alla maggioranza (sulla base delle

partecipazioni al capitale sociale). se non è d’accordo con

Per le modificazioni più rilevanti, il socio di minoranza può recedere

la maggioranza. Si configurano diverse ipotesi:

Cambiamento dell’oggetto della società (poiché incide sul rischio di impresa il socio può

1) recedere);

2) Deliberazioni che hanno per oggetto una operazione straordinaria;

3) Revoca dello stato di liquidazione, cioè il ritorno in fase attiva della società;

Trasferimento della sede sociale all’estero;

4)

5) Eliminazione o modifica di una o più cause di recesso convenzionali;

dell’assemblea che

6) Il legislatore ha previsto determinate scelte gestionali di competenza

possono essere causa di recesso come le operazioni che determinano una sostanziale

modificazione dell’oggetto che la società ha determinato nell’atto costitutivo.

Es. una società decide di non produrre più automobili, ma aeroplani.

Es. Alfa ha una partecipazione totalitaria in Beta. Alfa produce autoveicoli e trasferisce

la produzione a Beta, la quale produce anch’essa autoveicoli. Nel caso Alfa conferisse

un ramo rilevante dell’azienda è possibile il recesso.

7) Quando avviene una scelta gestionale talmente rilevante da incidere sui diritto particolari

dei soci. Ad es. vi è un diritto particolare che consiste nella nomina di 1 o più

amministratori ed è prevista la nomina di un amministratore terzo.

8) Presenza di una clausola compromissoria:

È una clausola che permette la devoluzione a soggetti, gli arbitri (giudici privati), delle

possibili e/o eventuali controversie derivanti dal contratto. Gli arbitri sono nominati da

un soggetto esterno (CCIAA, Tribunale, presidente dell’ODC, ecc).

Esempio: Trasformazione di una Srl in Spa, Mario Rossi si astiene/non si presenta/vota

contro, ha il diritto di recesso. 12

 Società a tempo indeterminato:

è possibile il recesso del socio in ogni momento, ma con preavviso di almeno 180 giorni,

di portare questo preavviso fino a un anno in base all’atto costitutivo.

con la possibilità

E’ considerata anche a tempo indeterminato, una società a tempo determinato (ad es. con

durata di 50 anni) con durata maggiore alla vita dei soci.

 Società appartenente a gruppi societari: Rimando. I soci hanno diritto di recesso quando la

società entra o esce dal gruppo.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE:

- Scioglie il rapporto sociale;

- Diritto alla liquidazione della partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. Il

rimborso deve avvenire entro 180 giorni dalla comunicazione.

si tiene conto del valore di mercato del

Determinazione della quota di partecipazione:

patrimonio della società nel momento i cui perviene la dichiarazione di recesso.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SOMMA:

1) La società deve verificare se ci sono dei soci interessati ad acquistare la quota di

partecipazione;

Se nessun socio è interessato la società può offrire l’acquisto ad un terzo

2) individuato dai soci stessi e, se si verifica l’acquisto non sorge nessun problema,

non si verifica l’acquisto

se punto successivo

Se non si verifica l’acquisto, la società deve rimborsare il capitale con le proprie

3) riserve disponibili, ma se non vi sono riserve si deve ridurre il capitale sociale. Se

il capitale sociale si riduce al di sotto del limite legale si deve sciogliere la

società ed entra in liquidazione.

Esiste anche la possibilità di è una forma di garanzia.

revocare il recesso,

ART. 2473-BIS - ESCLUSIONE DEL SOCIO.

“L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal

caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della

partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.”

La scelta della società di escludere il socio è uno strumento sanzionatorio. È un istituto facoltativo

in quanto non esistono cause di esclusione obbligatoria. La norma non stabilisce chi esclude e le

tutele dell’escluso. Si applica la disciplina del recesso per la determinazione della partecipazione.

L’esclusione del socio è prevista nell’ambito delle società di persone con 2 modelli:

Se la società è formata da 2 soci, l’esclusione richiede una procedura giudiziaria;

1)

2) Se è formata da più soci bisogna votare a maggioranza, con la possibilità del socio

di fare ricorso (quest’ultimo promuove un’azione giudiziaria).

escluso 13

Sezione III

Dell'amministrazione della società e dei controlli

LA GOVERNANCE DELLA SRL ART. 2475 E SEGG.

Le linee cardine della governance delle Srl sono diverse da quella della Spa: è un modello

differenziato che si avvicina alla società di persone.

Nelle Spa vi è una rigida distribuzione delle competenze tra organo gestorio (con competenze

amministrative) e assemblea (con competenze di nomina e controllo). dall’atto costitutivo, non

Nelle Srl la distribuzione è la stessa, ma è meno rigida poiché è delegabile

solo tra i due organi ma anche ai singoli soci. Vi è un meccanismo che consente ai singoli

amministratori o ai soci che rappresentano 1/3 del capitale sociale, di sottrarre una singola decisione

agli amministratori per attribuirla ai soci. Pertanto c’è un potere più forte dei singoli soci nella

gestione della società. Solo per le Srl che raggiungono determinate dimensioni è ammesso un

organo di controllo (anche se non è molto chiaro chi possa essere collegio sindacale, sindaco

unico, società di revisione o revisore contabile)

ART. 2475:

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A.A. 2014-2015
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simonia12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Cagnasso Oreste.