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S A S A
Per concludere il discorso sui conferimenti diversi dal denaro va tenuta in considerazione anche una
norma del tutto italiana*, presente sia con riferimento alle spa che alle srl, con cui si stabilisce che i
conferimenti (a capitale) diversi dal denaro devono essere immediatamente liberati: il socio che
conferisce (a capitale) beni diversi dal denaro, deve liberarli al momento stesso della sottoscrizione,
per evitare che ci siano degli obblighi di cooperazione tra socio e società ulteriori al conferimento
(ossia che il socio abbia una posizione a debito verso la società per obbligazioni diverse dal
conferimento in denaro).
Ne consegue, dal punto di vista pratico, un'ulteriore restrizione dell'area del conferibile, poiché tale
norma preclude la conferibilità di beni che non si prestino ad essere immediatamente liberati, ossia
ad essere immediatamente messi nella disponibilità materiale e/o giuridica della società (es. beni
futuri; beni altrui, di cui bisogna ancora acquisire il titolo che legittimi il conferimento; beni
generici, che impongono al conferente l'individuazione specifica sul genere affinchè possa avvenire
il passaggio di proprietà; prestazioni durature quali l'impegno a somministrare, che è per definizione
un contratto ad esecuzione periodica progressiva).
*[Tale norma non era richiesta infatti dal legislatore comunitario, soprattutto con riferimento alla
spa].
Ultima precisazione riguarda poi il fatto che nell'ambito dei conferimenti diversi dal denaro, sia
nella disciplina della spa che della srl si fa esplicito richiamo agli Art. 2254 e 2255 (dettati in
materia di società semplice), secondo i quali i conferimenti (a capitale) possono avvenire sia a titolo
di proprietà che a titolo di godimento*.
*[Il rischio di perimento del bene rimane in capo al socio conferente. Qualora l'eventualità dovesse
verificarsi occorrerebbe ragionare sull'eventuale possibilità di escludere il socio dalla società,
qualora il bene coinvolto dal perimento per cause di forza maggiore costituisse l'unico
conferimento].
Conferimento in denaro
Vediamo ora in sintesi l'ultima tipologia di conferimento, sinora lasciata da parte, ossia il
conferimento in denaro.
Sul piano della valutazione, il denaro non crea problema alcuno, e per questo tale forma di
conferimento gode del favor normativo; è infatti stabilito per legge che salvo patto contrario il
conferimento debba avvenire in denaro.
Con riferimento alle tempistiche di conferimento, invece, va detto che, come ricavabile dalla
trattazione precedente, il conferimento in denaro può essere liberato anche in momenti successivi al
conferimento: c'è un obbligo di conferimento immediato del 25%* del conferimento stesso, ma la
parte restante è conferibile anche successivamente.
[Si tenga conto che ciò non vale in caso di srl unipersonale, in cui il conferimento deve essere
integrale e deve avvenire entro 90gg da quando la società è stata costituita come unipersonale, o da
quando lo è diventata. Se ciò non avviene, il socio unico non beneficia della responsabilità
illimitata, e dovrà dunque rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio per le obbligazioni
sociali (se è socio unico dall'inizio, la responsabilità parte dalla costituzione della società; se invece
egli diviene socio unico durante societate, la responsabilità parte da quando vengono meno gli altri
soci)].
*[In base ad una recente modifica normativa, nel caso di srl, tale 25% va versato direttamente agli
amministratori, e non su un c/c apposito, come avviene per la spa].
Come e su iniziativa di chi si riscuote il credito per conferimenti ancora dovuti?
Il credito è sempre liquido ed esigibile a favore della società: non è sottoposto a condizione né a
termine, dunque la riscossione è subordinata ad una mera richiesta, funzionale alle esigenze
d'impresa.
Il richiamo può essere integrale o parziale: è completamente a discrezione dell'amministratore
decidere se e quanto richiamare, sino all'ammontare massimo di quanto ancora dovuto, ma va
tenuto presente che il fatto che il rischiamo dei conferimenti ancora da versare è condizione
necessaria per l'aumento di capitale; non è infatti possibile procedere all'aumento se esistono crediti
per versamenti ancora dovuti.
Un problema può porsi in caso di inadempimento del versamento, e ciò porta ad identificare la
figura del socio moroso.
Qualora un socio si qualifichi come moroso, la posizione sociale dello stesso viene “congelata”, ed
egli non può dunque esercitare diritti sociali quali il voto in assemblea (spa) o la partecipazione alle
decisioni sociali (srl).
Per far valere la mora del debitore è necessaria innanzitutto una diffida; dopodichè la società può
scegliere autonomamente come risolvere la questione, ed esistono due possibilità al riguardo:
Via ordinaria
• Si fa pignoramento ed esecuzione forzata sul patrimonio del socio, agendo in via esecutiva
come se il socio fosse un debitore qualunque.
Il socio rimane dunque socio: durante la procedura egli risulta “congelato”, ma una volta
terminata la stessa egli avrà adempiuto, seppur in via coattiva, alla propria obbligazione, e
tornerà dunque ad essere socio a tutti gli effetti.
Via societaria
• Si fa attività esecutiva non sull'intero patrimonio del socio, ma sulla sua partecipazione
sociale, che si cerca di vendere.
Normalmente tale vendita è destinata agli altri soci, in proporzione alle quote degli stessi; in
via residuale, nella spa si ricorre al mercato, mentre nella srl è possibile aprire al mercato
solo se lo statuto lo consente (potrebbe infatti esserci una clausola che impedisce l'ingresso a
terzi in società). Qualora il mercato non dia esito o non sia possibile ricorrervi, la
partecipazione sociale del socio moroso viene annullata, con conseguente riduzione del
capitale sociale: i conferimenti vengono trattenuti a titolo di “penale”, ed è possibile
chiedere anche gli ulteriori danni. In questo caso è prevista un'esclusione ex lege del socio
dalla società.
[Con riferimento al prezzo di vendita, nella spa si fa riferimento ai conferimenti ancora
dovuti dal socio, mentre nella srl si fa riferimento ai valori di bilancio (prezzo contabile
della partecipazione). È un prezzo più basso di quello reale della partecipazione, sia per
disincentivare l'inadempimento che per agevolare la vendita].
Aumento di capitale sociale
Passiamo ora ad analizzare le operazioni di aumento di capitale sociale.
In concreto un aumento di capitale sociale è innanzitutto una modifica dell'atto costitutivo con
riferimento alla clausola relativa al capitale sociale: viene incrementato l'ammontare di patrimonio
stabilmente destinato all'impresa esercitata dalla società.
Come tutte le modifiche dell'atto costitutivo che riguardano la disposizione del PN, tale modifica è
competenza dei soci: è necessaria un'assemblea (qualificata come straordinaria* nel caso di spa), e
soltanto nel caso di aumento di capitale a pagamento è possibile una delega societaria (ossia voluta
dai soci) agli amministratori.
Anche in tal caso, si tratterebbe comunque di una delega vincolata, sia da un punto di vista
temporale (tale delega è infatti esercitabile entro 5 anni dal momento in cui la stessa viene inserita
nell'atto costitutivo, sia che venga inserita ab origine, sia che venga inserita con modifica
successiva dello stesso), sia da un punto di vista di ammontare: il capitale sociale è sempre
appannaggio dei soci, e sono dunque gli stessi a stabilire quantomeno l'ammontare massimo entro
cui gli amministratori possono effettuare l'aumento nell'esercizio della delega (tale ammontare
prende il nome nella prassi di “capitale autorizzato”).
[In caso di aumento per delega, il verbale del CdA assume le medesime caratteristiche del verbale
dell'assemblea; deve dunque esserci controllo formale e sostanziale da parte di un pubblico
ufficiale]
*[Ne deriva una disciplina di maggioranza e procedimento differenti da quelle dell'assemblea
ordinaria. Il problema non si pone invece nel caso di srl, poiché l'assemblea delibera a maggioranza
assoluta del capitale e con verbale redatto da pubblico ufficiale (notaio)].
Aumento di capitale sociale nelle spa
Principio di parità di trattamento, diritto d'opzione, e sovrapprezzo
L'aumento di capitale a pagamento prende anche il nome di aumento reale di capitale sociale, così
chiamato poiché corrispettivo di nuovi conferimenti da parte dei soci.
La tipologia degli stessi (conferimenti) e la disciplina sottostante è la medesima analizzata per i
conferimenti in sede di costituzione, salvo piccoli dettagli ricavabili dalla lettura delle norme che,
non presentando alcuna difficoltà concettuale, non affrontiamo di seguito, lasciandone la lettura allo
studio personale.
L'operazione di aumento del capitale sociale deve osservare, per lo meno in linea di principio, il
cosiddetto principio della parità di trattamento.
Tale principio vale in via assoluta in caso di riduzione, mentre non è così rigido nel caso di aumento
a pagamento.
In concreto, parità di trattamento significa che l'operazione di aumento deve essere tendenzialmente
neutra rispetto ai soci: come tutte le operazioni straordinarie, che incidono sulla struttura della
società, l'operazione di aumento (che incide sulla struttura finanziaria) non deve alterare i rapporti
di forza tra i soci.
Nell'ambito della spa, il rispetto di tale principio è garantito dall'Art. 2441 del Codice Civile,
relativo al diritto di opzione, diritto di rilievo patrimoniale appartenente allo status di socio, che
consente al socio di mantenere inalterata la propria posizione in caso di aumento a pagamento del
capitale sociale.
Si tratta sostanzialmente del diritto di concorrere insieme agli altri soci all'aumento di capitale, e di
sottoscrivere parte di tale aumento in proporzione alle azioni possedute (es. chi possiede il 30%
delle azioni societarie, esercitando l'opzione avrà diritto a sottoscrivere il 30% delle azioni di nuova
emissione).
Considerato che la spa può avere categorie diverse di azioni (es. azioni ordinarie ed azioni
privilegiate), va detto che il diritto d'opzione riguarda (ovviamente) le azioni della medesima
categoria. In esecuzione del principio di neutralità, dunque, l'aumento di capitale dovrebbe in
qualche modo riflettere tutte le diverse categorie.
Il diritto d'opzione, proprio in quanto diritto, non obbliga il socio a partecipare all'operazione d