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Estratto del documento

S A S A

Per concludere il discorso sui conferimenti diversi dal denaro va tenuta in considerazione anche una

norma del tutto italiana*, presente sia con riferimento alle spa che alle srl, con cui si stabilisce che i

conferimenti (a capitale) diversi dal denaro devono essere immediatamente liberati: il socio che

conferisce (a capitale) beni diversi dal denaro, deve liberarli al momento stesso della sottoscrizione,

per evitare che ci siano degli obblighi di cooperazione tra socio e società ulteriori al conferimento

(ossia che il socio abbia una posizione a debito verso la società per obbligazioni diverse dal

conferimento in denaro).

Ne consegue, dal punto di vista pratico, un'ulteriore restrizione dell'area del conferibile, poiché tale

norma preclude la conferibilità di beni che non si prestino ad essere immediatamente liberati, ossia

ad essere immediatamente messi nella disponibilità materiale e/o giuridica della società (es. beni

futuri; beni altrui, di cui bisogna ancora acquisire il titolo che legittimi il conferimento; beni

generici, che impongono al conferente l'individuazione specifica sul genere affinchè possa avvenire

il passaggio di proprietà; prestazioni durature quali l'impegno a somministrare, che è per definizione

un contratto ad esecuzione periodica progressiva).

*[Tale norma non era richiesta infatti dal legislatore comunitario, soprattutto con riferimento alla

spa].

Ultima precisazione riguarda poi il fatto che nell'ambito dei conferimenti diversi dal denaro, sia

nella disciplina della spa che della srl si fa esplicito richiamo agli Art. 2254 e 2255 (dettati in

materia di società semplice), secondo i quali i conferimenti (a capitale) possono avvenire sia a titolo

di proprietà che a titolo di godimento*.

*[Il rischio di perimento del bene rimane in capo al socio conferente. Qualora l'eventualità dovesse

verificarsi occorrerebbe ragionare sull'eventuale possibilità di escludere il socio dalla società,

qualora il bene coinvolto dal perimento per cause di forza maggiore costituisse l'unico

conferimento].

Conferimento in denaro

Vediamo ora in sintesi l'ultima tipologia di conferimento, sinora lasciata da parte, ossia il

conferimento in denaro.

Sul piano della valutazione, il denaro non crea problema alcuno, e per questo tale forma di

conferimento gode del favor normativo; è infatti stabilito per legge che salvo patto contrario il

conferimento debba avvenire in denaro.

Con riferimento alle tempistiche di conferimento, invece, va detto che, come ricavabile dalla

trattazione precedente, il conferimento in denaro può essere liberato anche in momenti successivi al

conferimento: c'è un obbligo di conferimento immediato del 25%* del conferimento stesso, ma la

parte restante è conferibile anche successivamente.

[Si tenga conto che ciò non vale in caso di srl unipersonale, in cui il conferimento deve essere

integrale e deve avvenire entro 90gg da quando la società è stata costituita come unipersonale, o da

quando lo è diventata. Se ciò non avviene, il socio unico non beneficia della responsabilità

illimitata, e dovrà dunque rispondere illimitatamente con il proprio patrimonio per le obbligazioni

sociali (se è socio unico dall'inizio, la responsabilità parte dalla costituzione della società; se invece

egli diviene socio unico durante societate, la responsabilità parte da quando vengono meno gli altri

soci)].

*[In base ad una recente modifica normativa, nel caso di srl, tale 25% va versato direttamente agli

amministratori, e non su un c/c apposito, come avviene per la spa].

Come e su iniziativa di chi si riscuote il credito per conferimenti ancora dovuti?

Il credito è sempre liquido ed esigibile a favore della società: non è sottoposto a condizione né a

termine, dunque la riscossione è subordinata ad una mera richiesta, funzionale alle esigenze

d'impresa.

Il richiamo può essere integrale o parziale: è completamente a discrezione dell'amministratore

decidere se e quanto richiamare, sino all'ammontare massimo di quanto ancora dovuto, ma va

tenuto presente che il fatto che il rischiamo dei conferimenti ancora da versare è condizione

necessaria per l'aumento di capitale; non è infatti possibile procedere all'aumento se esistono crediti

per versamenti ancora dovuti.

Un problema può porsi in caso di inadempimento del versamento, e ciò porta ad identificare la

figura del socio moroso.

Qualora un socio si qualifichi come moroso, la posizione sociale dello stesso viene “congelata”, ed

egli non può dunque esercitare diritti sociali quali il voto in assemblea (spa) o la partecipazione alle

decisioni sociali (srl).

Per far valere la mora del debitore è necessaria innanzitutto una diffida; dopodichè la società può

scegliere autonomamente come risolvere la questione, ed esistono due possibilità al riguardo:

Via ordinaria

• Si fa pignoramento ed esecuzione forzata sul patrimonio del socio, agendo in via esecutiva

come se il socio fosse un debitore qualunque.

Il socio rimane dunque socio: durante la procedura egli risulta “congelato”, ma una volta

terminata la stessa egli avrà adempiuto, seppur in via coattiva, alla propria obbligazione, e

tornerà dunque ad essere socio a tutti gli effetti.

Via societaria

• Si fa attività esecutiva non sull'intero patrimonio del socio, ma sulla sua partecipazione

sociale, che si cerca di vendere.

Normalmente tale vendita è destinata agli altri soci, in proporzione alle quote degli stessi; in

via residuale, nella spa si ricorre al mercato, mentre nella srl è possibile aprire al mercato

solo se lo statuto lo consente (potrebbe infatti esserci una clausola che impedisce l'ingresso a

terzi in società). Qualora il mercato non dia esito o non sia possibile ricorrervi, la

partecipazione sociale del socio moroso viene annullata, con conseguente riduzione del

capitale sociale: i conferimenti vengono trattenuti a titolo di “penale”, ed è possibile

chiedere anche gli ulteriori danni. In questo caso è prevista un'esclusione ex lege del socio

dalla società.

[Con riferimento al prezzo di vendita, nella spa si fa riferimento ai conferimenti ancora

dovuti dal socio, mentre nella srl si fa riferimento ai valori di bilancio (prezzo contabile

della partecipazione). È un prezzo più basso di quello reale della partecipazione, sia per

disincentivare l'inadempimento che per agevolare la vendita].

Aumento di capitale sociale

Passiamo ora ad analizzare le operazioni di aumento di capitale sociale.

In concreto un aumento di capitale sociale è innanzitutto una modifica dell'atto costitutivo con

riferimento alla clausola relativa al capitale sociale: viene incrementato l'ammontare di patrimonio

stabilmente destinato all'impresa esercitata dalla società.

Come tutte le modifiche dell'atto costitutivo che riguardano la disposizione del PN, tale modifica è

competenza dei soci: è necessaria un'assemblea (qualificata come straordinaria* nel caso di spa), e

soltanto nel caso di aumento di capitale a pagamento è possibile una delega societaria (ossia voluta

dai soci) agli amministratori.

Anche in tal caso, si tratterebbe comunque di una delega vincolata, sia da un punto di vista

temporale (tale delega è infatti esercitabile entro 5 anni dal momento in cui la stessa viene inserita

nell'atto costitutivo, sia che venga inserita ab origine, sia che venga inserita con modifica

successiva dello stesso), sia da un punto di vista di ammontare: il capitale sociale è sempre

appannaggio dei soci, e sono dunque gli stessi a stabilire quantomeno l'ammontare massimo entro

cui gli amministratori possono effettuare l'aumento nell'esercizio della delega (tale ammontare

prende il nome nella prassi di “capitale autorizzato”).

[In caso di aumento per delega, il verbale del CdA assume le medesime caratteristiche del verbale

dell'assemblea; deve dunque esserci controllo formale e sostanziale da parte di un pubblico

ufficiale]

*[Ne deriva una disciplina di maggioranza e procedimento differenti da quelle dell'assemblea

ordinaria. Il problema non si pone invece nel caso di srl, poiché l'assemblea delibera a maggioranza

assoluta del capitale e con verbale redatto da pubblico ufficiale (notaio)].

Aumento di capitale sociale nelle spa

Principio di parità di trattamento, diritto d'opzione, e sovrapprezzo

L'aumento di capitale a pagamento prende anche il nome di aumento reale di capitale sociale, così

chiamato poiché corrispettivo di nuovi conferimenti da parte dei soci.

La tipologia degli stessi (conferimenti) e la disciplina sottostante è la medesima analizzata per i

conferimenti in sede di costituzione, salvo piccoli dettagli ricavabili dalla lettura delle norme che,

non presentando alcuna difficoltà concettuale, non affrontiamo di seguito, lasciandone la lettura allo

studio personale.

L'operazione di aumento del capitale sociale deve osservare, per lo meno in linea di principio, il

cosiddetto principio della parità di trattamento.

Tale principio vale in via assoluta in caso di riduzione, mentre non è così rigido nel caso di aumento

a pagamento.

In concreto, parità di trattamento significa che l'operazione di aumento deve essere tendenzialmente

neutra rispetto ai soci: come tutte le operazioni straordinarie, che incidono sulla struttura della

società, l'operazione di aumento (che incide sulla struttura finanziaria) non deve alterare i rapporti

di forza tra i soci.

Nell'ambito della spa, il rispetto di tale principio è garantito dall'Art. 2441 del Codice Civile,

relativo al diritto di opzione, diritto di rilievo patrimoniale appartenente allo status di socio, che

consente al socio di mantenere inalterata la propria posizione in caso di aumento a pagamento del

capitale sociale.

Si tratta sostanzialmente del diritto di concorrere insieme agli altri soci all'aumento di capitale, e di

sottoscrivere parte di tale aumento in proporzione alle azioni possedute (es. chi possiede il 30%

delle azioni societarie, esercitando l'opzione avrà diritto a sottoscrivere il 30% delle azioni di nuova

emissione).

Considerato che la spa può avere categorie diverse di azioni (es. azioni ordinarie ed azioni

privilegiate), va detto che il diritto d'opzione riguarda (ovviamente) le azioni della medesima

categoria. In esecuzione del principio di neutralità, dunque, l'aumento di capitale dovrebbe in

qualche modo riflettere tutte le diverse categorie.

Il diritto d'opzione, proprio in quanto diritto, non obbliga il socio a partecipare all'operazione d

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A.A. 2015-2016
61 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SimoGR di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Cetra Antonio.