L’IMPRENDITORE (CAPITOLO 1)
L’IMPRENDITORE
E’ COLUI CHE ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN’ATTIVITA’ ECONOMICA
ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI E
SERVIZI
Elementi chiave della nozione di imprenditore:
* ATTIVITA’ ECONOMICA
Serie di atti finalizzati al medesimo scopo (produzione o scambio di beni e servizi)
L’attività produttiva è quindi quell’attività volta alla creazione di nuova ricchezza o alla
circolazione della stessa si esclude dall’ambito della nozione di impresa l’attività di
mero godimento che si limiti a consumare senza arrecare nuove utilità al sistema
economico
La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva
svolta è illecita
Si parla di impresa illecita quando una determinata attività imprenditoriale è svolta in
contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico o il buon costume
In tal senso è possibile distinguere due casi:
a) atti illeciti legati ad un’impresa lecita (l’imprenditore non può chiedere
l’applicazione di norme che lo tutelano nei confronti dei terzi)
b) atti leciti ma attività illecita in sé (l’imprenditore non può avvalersi di disposizioni
favorevoli della disciplina sull’impresa)
Economicità:
- affinché sussista il requisito di attività economica è sufficiente che l’attività
dell’imprenditore sia idonea a coprire costi con i ricavi cioè che sia autonoma
- non è necessario lo scopo di lucro
- non si tratta di un imprenditore che esercita un’attività di mera erogazione di un
servizio
* PRODUZIONE O SCAMBIO DI BENI E SERVIZI
* ORGANIZZAZIONE
Coordinamento dei fattori della produzione (personale, impianti, materie prime, risorse
finanziarie ecc.), propri o altrui, per un fine produttivo, oltre all’attività
dell’imprenditore
E’ un elemento essenziale dell’attività imprenditoriale e consente di distinguere
l’imprenditore dal lavoratore autonomo (se un soggetto svolge un’attività
autonomamente non è un imprenditore perché è necessario superare la soglia
dell’organizzazione di fattori produttivi)
Si dice infatti che non è sufficiente l’auto-organizzazione, cioè l’utilizzo del solo lavoro
personale del soggetto che agisce, ma è necessario anche che non manchi l’etero-
organizzazione
Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in
via di principio dal legislatore, i liberi professionisti (es. medici, ingegneri, avvocati),
ossia coloro che esercitano una professione intellettuale senza vincolo di
subordinazione
Le libere professioni non sono imprese ma si applicano le norme sull’imprenditore se
l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma
d’impresa (es. è imprenditore il chirurgo titolare di un’impresa privata nella quale egli
stesso opera)
* PROFESSIONALITA’
L’attività deve essere abituale e permettere al soggetto di reperire le risorse
necessarie per vivere
Non deve essere per forza continuativa infatti è professionale anche l’attività
stagionale
Se manca uno di questi elementi qualsiasi soggetto non può essere qualificato come
imprenditore
IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA
Il criterio generale di imputazione dell’attività di impresa è quello della spendita del
nome, in base al quale un atto è imputato al soggetto in nome del quale è stato
compiuto
L’acquisto della qualità di imprenditore spetta a colui nel cui nome l’impresa viene
esercitata e solo questi è obbligato nei confronti del terzo contraente
Non diventa invece imprenditore il soggetto che gestisce l’impresa altrui quando opera
spendendo il nome dell’imprenditore, per effetto del potere di rappresentanza
conferitogli dall’interessato perciò quando gli atti di impresa sono compiuti tramite
rappresentante l’imprenditore rimane il rappresentato
L’esercizio dell’attività di impresa può dar luogo a una dissociazione fra il soggetto a
cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato
E’ possibile distinguere:
a) il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti di impresa (prestanome)
b) il soggetto che somministra al primo i mezzi finanziari necessari, dirige di fatto
l’impresa e fa propri i guadagni (imprenditore occulto)
IL PRESTANOME E’ IMPRENDITORE MENTRE L’IMPRENDITORE OCCULTO E’ SOLO UN
MANDANTE
LA DISCIPLINA DELL’IMPRENDITORE (CAPITOLO 2)
CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI IMPRENDITORI
1) IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’
- imprenditore agricolo
E’ sottoposto ad un duplice rischio ovvero quello del normale imprenditore di non
coprire i costi con i ricavi e lo specifico rischio ambientale (es. grandine)
ATTIVITA’ AGRICOLE ESSENZIALI:
* sono attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una sua fase
* coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali
ATTIVITA’ AGRICOLE PER CONNESSIONE:
Sono attività commerciali svolte in connessione alle attività agricole essenziali e
sussistono due condizioni:
* connessione soggettiva il soggetto che le esercita deve già essere qualificabile
come imprenditore agricolo poiché è lo stesso soggetto
che svolge l’attività agricola essenziale
* connessione oggettiva il codice considera attività oggettivamente connesse quelle
dirette alla: a) manipolazione, conservazione ecc. che abbia per oggetto
prodotti ottenuti prevalentemente da attività agricole essenziali
(attività connesse tipiche)
b) fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo di risorse
impiegate prevalentemente in attività agricole
essenziali (attività connesse atipiche)
- imprenditore commerciale
Sono soggetti obbligati ad iscriversi nel registro delle imprese gli imprenditori che
esercitano:
a) un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi
b) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
c) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
d) un’attività bancaria o assicurativa
e) altre attività ausiliarie delle precedenti
Tutti gli imprenditori che non sono agricoli sono imprenditori commerciali
2) IN FUNZIONE DEL SOGGETTO
- impresa privata
Si ha quando il titolare è un soggetto privato, sia esso una persona fisica o una società
- impresa pubblica
Lo stato e gli altri enti pubblici territoriali possono anch’essi svolgere attività
d’impresa, è tuttavia necessario distinguere tra l’impresa formalmente pubblica e
quella che lo è solo sostanzialmente
E’ possibile distinguere:
* società a partecipazione pubblica il soggetto giuridico è formalmente privato ma è
riscontrabile una partecipazione prevalente dello stato o
di un altro ente pubblico In questo caso si applicano
le norme sull’imprenditore, salvo specifiche
eccezioni (es. trenitalia spa)
* impresa organo l’impresa è esercitata direttamente dallo stato o da un altro ente
pubblico territoriale, avvalendosi di proprie strutture organizzative, è
dotata di autonomia gestionale ma risulta priva di personalità giuridica
Si applicano le norme generali sull’imprenditore (es. aziende
municipalizzate per il gas)
* enti pubblici economici l’impresa è svolta da un ente ad hoc dotato di personalità
giuridica, che ha come scopo esclusivo o prevalente l’esercizio di
quella specifica attività economica (es. ENEL)
3) IN FUNZIONE DELLA DIMENSIONE
- imprenditore piccolo
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia
Per stabilire se un imprenditore è grande o piccolo si utilizza il criterio della
prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia {L (i + f)} sugli altri
fattori produttivi (FP) L (i + f) > FP
Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore ed è
esonerato anche se esercita attività commerciale dalla tenuta delle scritture contabili
e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali
E’ soltanto obbligato ad iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese
- imprenditore non piccolo
IMPRESA FAMILIARE
Impresa in cui lavorano e collaborano, con il titolare imprenditore, il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado
dell’imprenditore
Non vi è coincidenza tra il concetto di piccola impresa e quella familiare infatti
l’impresa familiare prescinde completamente dalla prevalenza del lavoro proprio e dei
familiari rispetto agli altri fattori della produzione essa può quindi assumere la
dimensione della piccola o della grande impresa
Ai membri della famiglia che in mancanza di inquadramento lavorino in modo
continuativo nella famiglia o nell’impresa sono attribuiti:
* DIRITTI PATRIMONIALI (es. diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa in
proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato)
* DIRITTI GESTIONALI (es. le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa
sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa)
Nonostante la pluralità dei partecipanti risulta essere un’impresa individuale e non
collettiva quindi solo il titolare imprenditore risponde nei confronti dei creditori e
solo lui potrà essere dichiarato fallito
INIZIO E FINE DELL’IMPRESA
Nel nostro ordinamento la qualifica d’imprenditore si acquista e si perde in modi
diversi a seconda che l’imprenditore sia una persona fisica o una società
Inizio dell’impresa
Per le PERSONE FISICHE trova applicazione il principio di effettività
Si diventa imprenditori con l’effettivo inizio dell’attività e non è sufficiente l’intenzione
di voler dare inizio all’attività
L’iscrizione nel registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente
L’inizio dell’attività dell’impresa è spesso preceduto da una fase preliminare di
organizzazione più o meno lunga e complessa
Il principio di effettività trova applicazione anche per le SOCIETA’
In questo caso si è imprenditori fin dal momento della costituzione manifestazione
dell’intenzione di voler dar vita ad un’attività di impresa
Fine dell’impresa
Anche qui vale il principio di effettività in virtù del quale la qualità di imprenditore si
perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività, ovvero, con la chiusura della
liquidazione (l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze in
magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti ecc.) che potrà ritenersi terminata solo
con la definitiva disgregazione del complesso aziendale (compimento della
liquidazione)
La cancellazione dal registro delle imprese non determina di per sé la perdita della
qualità di imprenditore ma è solo un indice presuntivo perché l’attività può continuare
L’imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito entro un anno dalla
cessazione dell’attività
Per quanto riguarda le società invece la cancellazione dal registro delle imprese
rappresenta la fine delle attività
REGISTRO DELLE IMPRESE
E’ lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle
società commerciali previsto dal codice del 1942, a cui devono essere sottoposti
determinati atti e fatti relativi alle imprese al fine di renderli conoscibili e opponibili ai
terzi
Il registro è articolato in due sezioni:
A) SEZIONE ORDINARIA (pubblicità legale) nella quale devono iscriversi i seguenti
soggetti:
- imprenditori commerciali non piccoli
- società commerciali
- consorzi con attività esterna
- gruppi europei di interesse economico (GEIE) con sede in italia
- enti pubblici economici
- società con sede amministrativa o oggetto in italia
B) SEZIONI SPECIALI (pubblicità notizia) nelle quali si iscrivono particolari categorie
di imprenditori:
- imprenditori agricoli individuali
- piccoli imprenditori
- società semplici
- imprenditori artigiani
- società tra avvocati
Vige il principio di tassatività delle registrazioni: possono e devono essere iscritti
solo atti e fatti la cui iscrizione è prevista dalla legge
PROCEDIMENTO
L’iscrizione, eseguita su domanda dell’interessato o eseguita d’ufficio dal conservatore
se è obbligatoria, deve essere fatta nel registro delle imprese della provincia in cui
l’impresa ha sede
Prima di effettuare un iscrizione l’ufficio del registro deve procedere ad un controllo di
regolarità formale
L’iscrizione deve essere eseguita entro 10 giorni dalla data di protocollazione della
domanda, mediante inserimento dei dati nella memoria dell’elaboratore elettronico
Se non vengono rispettate le condizioni previste dalla legge, il giudice del registro,
sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione
EFFETTI DELL’ISCRIZIONE
Di regola l’iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia dichiarativa: l’atto o il fatto
iscritto è opponibile ai terzi anche se essi non ne sono venuti a conoscenza efficacia
positiva
Per converso se l’imprenditore omette la registrazione di un atto o fatto che doveva
essere iscritto, questo non è opponibile ai terzi a meno che non venga provato che i
terzi abbiano comunque avuto conoscenza effettiva dell’atto o del fatto efficacia
negativa
Per quanto riguarda i soggetti tenuti all’iscrizione nelle sezioni speciali, la pubblicità
non ha valore dichiarativo ma solo di notizia
Quindi l’iscrizione consente di prendere conoscenza dell’atto o del fatto iscritto ma non
lo rende opponibile ai terzi
Eccezione: dal 2001 per l’imprenditore agricolo l’iscrizione ha efficacia dichiarativa
Per quanto riguarda gli atti vi sono ipotesi in cui la legge assegna alla pubblicità un
valore diverso da quello dichiarativo:
* pubblicità con effetti costitutivi (es. atto costitutivo delle società per capitali)
* pubblicità con effetti normativi: l’iscrizione è il presupposto per l’applicazione di una
determinata disciplina (es. iscrizione snc)
SCRITTURE CONTABILI
Sono i documenti che contengono la rappresentazione in termini quantitativi e/o
monetari dei singoli atti d’impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e
del risultato economico dell’attività svolta
Contribuiscono a rendere efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa e perciò
sono di regola tenute da ogni imprenditore
Le scritture contabili obbligatorie sono:
1) libro giornale registro cronologico-analitico, in cui tutte le operazioni relative
all’esercizio dell’impresa vanno registrare, giorno per giorno, nell’ordine in cui sono
state compiute
2) libro degli inventari registro periodico-sistematico che deve essere redatto
all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Deve contenere
l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore e
costituisce la base essenziale per la redazione del bilancio
3) altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni
dell’impresa sono il libro mastro, il libro cassa, il libro delle scadenze cambiarie, il
libro magazzino e il libro paga
LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
La procura è un atto unilaterale con il quale si conferisce volontariamente la
rappresentanza ad un altro soggetto che agisce in nome e per conto del rappresentato
in uno o più negozi giuridici
Il contratto sarà concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato
che si assumerà gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto per il principio di spendita
del nome
Il falso rappresentante è colui che agisce senza avere i poteri oppure opera oltre i
poteri conferitegli un contratto concluso da questo soggetto non fa sorgere alcun
obbligo a carico dell’ignaro rappresentato (il contraente chiederà poi il risarcimento
dei danni al falso rappresentante)
Le modifiche e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi
tramite mezzi idonei altrimenti non sono a loro opponibili
Le figure di ausiliari dell’imprenditore sono tre:
1) INSTITORE
E’ colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di un ramo
della stessa o di una sede secondaria
L’institore è dotato di un potere di rappresentanza generale che si estende a tutti gli
atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (anche in mancanza di una procura espressa)
L’unico limite legale al suo potere riguarda il divieto di alienare o ipotecare i beni
immobili del preponente a meno che non sia stato espressamente autorizzato
La procura deve essere depositata per iscrizione nel registro delle imprese e in caso
cont
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