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A) CIRCOLAZIONE REGOLARE (DAL PROPRIETARIO)
Quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad un altro soggetto in forza di
un valido negozio di trasferimento (il solo consenso è sufficiente per il trasferimento
della proprietà del titolo)
B) CIRCOLAZIONE IRREGOLARE (IL POSSESSORE NON E’ PROPRIETARIO)
Quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento
Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà (derubato) non perde la
proprietà del titolo ma resta privo della legittimazione all’esercizio del diritto cartolare
pertanto può esercitare l’azione di rivendicazione nei confronti dell’attuale possessore
e riottenere il documento necessario alla legittimazione
RELAZIONE CON I DIRITTI SOTTOSTANTI
Sulla base della relazione tra rapporto fondamentale e cartolare è possibile
distinguere:
- TITOLI ASTRATTI il contenuto del diritto è determinato esclusivamente dalla lettera
del titolo e in essa manca ogni riferimento al rapporto fondamentale che
ha dato luogo all’emissione del titolo (es. cambiale che non può contenere
per legge alcun riferimento al rapporto fondamentale)
- TITOLI CASUALI il contenuto del diritto è determinato non solo dalla lettera del
titolo ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio legato
nel documento (es. azioni e obbligazioni di società che possono
essere emesse solo in base a un predeterminato tipo di rapporto
fondamentale previsto dalla legge)
FORME DI ACQUISTO DELLA LEGITTIMAZIONE
Tali forme variano in funzione della tipologia dei titoli:
1) TITOLI AL PORTATORE
La legittimazione si acquista con il semplice possesso
La loro emissione è consentita solo nei casi stabiliti dalla legge data la semplicità di
circolazione che li rende idonei a fungere da surrogato della moneta legale
Sono tali per esempio gli assegni bancari, le azioni di risparmio, le obbligazioni di
società, i titoli del debito pubblico ecc.
2) TITOLI ALL’ORDINE
La legittimazione presuppone il possesso e una serie successiva di girate
Possono essere tali le cambiali, gli assegni bancari e circolari e i titoli rappresentativi di
merci
La girata è una dichiarazione apposta sul retro del titolo di credito con la quale
l’attuale possessore (girante) ordina al debitore emittente (cartolare) di eseguire la
prestazione incorporata nel titolo nei confronti di un terzo soggetto (giratario)
3) TITOLI NOMINATIVI
La legittimazione si trasferisce mediante il possesso e la duplice annotazione
del nome dell’acquirente sul titolo e sul registro dell’emittente (in caso di
trasferimento mediante girata: una serie continua di girate)
Possono essere tali le azioni, le obbligazioni e le quote di partecipazione a fondi
comuni d’investimento
SMARRIMENTO O FURTO
In caso di perdita involontaria da parte del portatore legittimo, al fine di tutelare la sua
posizione il legislatore ha previsto per i:
- titoli all’ordine e nominativi
Particolare procedura di ammortamento (dichiarazione giudiziale che il titolo originario
non è più strumento di legittimazione):
1) fase essenziale = il possessore del titolo smarrito può chiedere al presidente del
tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile di pronunciare l’ammortamento del titolo,
indicandone i requisiti di identificazione. Chi ha ottenuto l’ammortamento può esigere
il pagamento su presentazione del relativo decreto e se il titolo non è scaduto può
ottenere dall’emittente un duplicato del titolo perduto
2) fase eventuale = entro il termine di 30 giorni il terzo detentore può proporre
opposizione contro il decreto di ammortamento depositando il titolo presso la
cancelleria del tribunale
- titoli al portatore
Il possessore del titolo al portatore che ne provi la distruzione ha diritto ad ottenere
dall’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. In caso invece di
smarrimento o sottrazione del titolo colui che ha subito tali eventi e li ha denunciati
all’emittente, dandone prova, ha diritto alla prestazione decorso il termine di
prescrizione del titolo
LE SOCIETA’ (CAPITOLO 7.1)
CONTRATTO DI SOCIETA’
Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create per l’esercizio
collettivo dell’attività d’impresa
Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per
l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili
Le società si dividono in:
- società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.)
- società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.a.)
Le società sono costituite sulla base del principio di tipicità deroga alla regola
generale del codice civile e quindi sono ammessi anche contratti atipici che
perseguono interessi meritevoli
Il contratto di società è un contratto associativo pertanto:
a) le prestazioni richieste possono essere di diversa natura ed ammontare
b) è un contratto potenzialmente aperto (possibile ingresso di nuove parti senza la
necessità che ne venga stipulato uno nuovo con forme e modi diversi a seconda del
tipo sociale)
c) l’invalidità è retta da un regime speciale
d) le prestazioni non sono corrispettive ma finalizzate a realizzare un’attività comune
Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo
alla società
Esso è costituito inizialmente dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci e
successivamente subisce continue variazioni dovute alle vicende economiche della
società
Si definisce patrimonio netto la differenza tra attività e passività
Il capitale sociale è un entità contabile fissa iscritta al passivo che rappresenta il valore
in denaro di tutti i conferimenti che i soci hanno effettuato in sede di costituzione della
società o anche successivamente
La sua modifica richiede una modifica dell’atto costitutivo
TIPOLOGIE DI SOCIETA’
In base allo scopo perseguibile si distinguono:
1) SOCIETA’ LUCRATIVE
2) SOCIETA’ MUTUALISTICHE
3) SOCIETA’ CONSORTILI
La seconda tipologia verte intorno l’attività svolta:
* SOCIETA’ COMMERCIALI
* SOCIETA’ AGRICOLE
Il terzo parametro invece è la soggettività:
- SOCIETA’ CON PERSONALITA’ GIURIDICA (società di capitali e società cooperative)
a) godono di autonomia patrimoniale perfetta
b) sono previste regole organizzative inderogabili
c) il funzionamento degli organi sociali è denominato principio maggioritario
d) il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e di controllo
e) la partecipazione sociale è liberamente trasferibile
- SOCIETA’ SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA (società di persone)
a) godono di autonomia patrimoniale imperfetta
b) ogni singolo socio ha il potere di rappresentare e amministrare la società
c) regole di governance attenuate
d) la partecipazione sociale è di regola trasferibile solo con il consenso degli altri soci
che equivale quindi ad una modificazione dell’atto costitutivo
e) principio collegiale al fianco del principio maggioritario
SOCIETA’ DI PERSONE
1) SOCIETA’ SEMPLICE (s.s.)
Può esercitare solo attività non commerciale e quindi può essere
legittimamente impiegata solo per le imprese agricole
E’ il modello normativo di tutte le società di persone ma la sua diffusione è scarsa
2) SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (s.n.c.)
Può essere utilizzata per l’esercizio sia di attività commerciale sia di attività
non commerciale
E’ sempre soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità
legale
Tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali
3) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (s.a.s.)
E’ caratterizzata da due categorie di soci:
- soci accomandatari hanno in esclusiva il potere di gestione e rispondono
solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali
- soci accomandanti sono privi di poteri amministrativi e rispondono limitatamente
alla quota conferita
Può essere utilizzata per l’esercizio sia di attività commerciale sia non commerciale
Deve sempre essere specificatamente scelta dalle parti
SOCIETA’ SEMPLICE E SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
ATTO COSTITUTIVO DELLE S.S
Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle
richieste dalla natura dei beni conferiti
N.B. la forma scritta è prevista solo per la validità del conferimento immobiliare, non
per la validità del contratto di società
Il contratto può anche essere concluso verbalmente o risultare da comportamenti
concludenti (società di fatto) e può essere modificato solo con il consenso di tutti i
soci, salvo patto contrario
Anche per le società semplici è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese avente
efficacia di pubblicità legale
ATTO COSTITUTIVO DELLE S.N.C.
Ai fini della registrazione e della regolarità della società, l’atto costitutivo
deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata
Il contenuto minimo deve indicare:
- generalità dei soci
- ragione sociale
- soci che hanno amministrazione e rappresentanza
- sede società ed eventuali sedi secondarie
- oggetto sociale descrizione dell’attività economica che la società intende svolgere
- i conferimenti di ciascun socio e le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera
- criteri di ripartizione degli utili e delle perdite
- durata della società
PUBBLICITA’ DELLA S.N.C.
Con l’iscrizione al registro delle imprese si ha la s.n.c. regolare (trova applicazione
interamente la disciplina della s.n.c. e si ha un regime diverso di opponibilità ai terzi)
Con la mancata registrazione si ha la s.n.c. irregolare (trova applicazione la disciplina
della s.s. per quanto concerne i rapporti con i terzi)
LA MANCANZA DELL’ATTO SCRITTO
Il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal
caso di società di fatto
Ci sono due ipotesi:
a) attività agricola norme della s.s.
b) attività commerciale norme della s.n.c. irregolare
Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento al pari di
ogni imprenditore commerciale
Il fa