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L’IMPRENDITORE (CAPITOLO 1)

L’IMPRENDITORE

E’ COLUI CHE ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN’ATTIVITA’ ECONOMICA

ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI E

SERVIZI

Elementi chiave della nozione di imprenditore:

* ATTIVITA’ ECONOMICA

Serie di atti finalizzati al medesimo scopo (produzione o scambio di beni e servizi)

L’attività produttiva è quindi quell’attività volta alla creazione di nuova ricchezza o alla

circolazione della stessa si esclude dall’ambito della nozione di impresa l’attività di

mero godimento che si limiti a consumare senza arrecare nuove utilità al sistema

economico

La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva

svolta è illecita

Si parla di impresa illecita quando una determinata attività imprenditoriale è svolta in

contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico o il buon costume

In tal senso è possibile distinguere due casi:

a) atti illeciti legati ad un’impresa lecita (l’imprenditore non può chiedere

l’applicazione di norme che lo tutelano nei confronti dei terzi)

b) atti leciti ma attività illecita in sé (l’imprenditore non può avvalersi di disposizioni

favorevoli della disciplina sull’impresa)

Economicità:

- affinché sussista il requisito di attività economica è sufficiente che l’attività

dell’imprenditore sia idonea a coprire costi con i ricavi cioè che sia autonoma

- non è necessario lo scopo di lucro

- non si tratta di un imprenditore che esercita un’attività di mera erogazione di un

servizio

* PRODUZIONE O SCAMBIO DI BENI E SERVIZI

* ORGANIZZAZIONE

Coordinamento dei fattori della produzione (personale, impianti, materie prime, risorse

finanziarie ecc.), propri o altrui, per un fine produttivo, oltre all’attività

dell’imprenditore

E’ un elemento essenziale dell’attività imprenditoriale e consente di distinguere

l’imprenditore dal lavoratore autonomo (se un soggetto svolge un’attività

autonomamente non è un imprenditore perché è necessario superare la soglia

dell’organizzazione di fattori produttivi)

Si dice infatti che non è sufficiente l’auto-organizzazione, cioè l’utilizzo del solo lavoro

personale del soggetto che agisce, ma è necessario anche che non manchi l’etero-

organizzazione

Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in

via di principio dal legislatore, i liberi professionisti (es. medici, ingegneri, avvocati),

ossia coloro che esercitano una professione intellettuale senza vincolo di

subordinazione

Le libere professioni non sono imprese ma si applicano le norme sull’imprenditore se

l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma

d’impresa (es. è imprenditore il chirurgo titolare di un’impresa privata nella quale egli

stesso opera)

* PROFESSIONALITA’

L’attività deve essere abituale e permettere al soggetto di reperire le risorse

necessarie per vivere

Non deve essere per forza continuativa infatti è professionale anche l’attività

stagionale

Se manca uno di questi elementi qualsiasi soggetto non può essere qualificato come

imprenditore

IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DI IMPRESA

Il criterio generale di imputazione dell’attività di impresa è quello della spendita del

nome, in base al quale un atto è imputato al soggetto in nome del quale è stato

compiuto

L’acquisto della qualità di imprenditore spetta a colui nel cui nome l’impresa viene

esercitata e solo questi è obbligato nei confronti del terzo contraente

Non diventa invece imprenditore il soggetto che gestisce l’impresa altrui quando opera

spendendo il nome dell’imprenditore, per effetto del potere di rappresentanza

conferitogli dall’interessato perciò quando gli atti di impresa sono compiuti tramite

rappresentante l’imprenditore rimane il rappresentato

L’esercizio dell’attività di impresa può dar luogo a una dissociazione fra il soggetto a

cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato

E’ possibile distinguere:

a) il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti di impresa (prestanome)

b) il soggetto che somministra al primo i mezzi finanziari necessari, dirige di fatto

l’impresa e fa propri i guadagni (imprenditore occulto)

IL PRESTANOME E’ IMPRENDITORE MENTRE L’IMPRENDITORE OCCULTO E’ SOLO UN

MANDANTE

LA DISCIPLINA DELL’IMPRENDITORE (CAPITOLO 2)

CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

1) IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’

- imprenditore agricolo

E’ sottoposto ad un duplice rischio ovvero quello del normale imprenditore di non

coprire i costi con i ricavi e lo specifico rischio ambientale (es. grandine)

ATTIVITA’ AGRICOLE ESSENZIALI:

* sono attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una sua fase

* coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali

ATTIVITA’ AGRICOLE PER CONNESSIONE:

Sono attività commerciali svolte in connessione alle attività agricole essenziali e

sussistono due condizioni:

* connessione soggettiva il soggetto che le esercita deve già essere qualificabile

come imprenditore agricolo poiché è lo stesso soggetto

che svolge l’attività agricola essenziale

* connessione oggettiva il codice considera attività oggettivamente connesse quelle

dirette alla: a) manipolazione, conservazione ecc. che abbia per oggetto

prodotti ottenuti prevalentemente da attività agricole essenziali

(attività connesse tipiche)

b) fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo di risorse

impiegate prevalentemente in attività agricole

essenziali (attività connesse atipiche)

- imprenditore commerciale

Sono soggetti obbligati ad iscriversi nel registro delle imprese gli imprenditori che

esercitano:

a) un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi

b) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni

c) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria

d) un’attività bancaria o assicurativa

e) altre attività ausiliarie delle precedenti

Tutti gli imprenditori che non sono agricoli sono imprenditori commerciali

2) IN FUNZIONE DEL SOGGETTO

- impresa privata

Si ha quando il titolare è un soggetto privato, sia esso una persona fisica o una società

- impresa pubblica

Lo stato e gli altri enti pubblici territoriali possono anch’essi svolgere attività

d’impresa, è tuttavia necessario distinguere tra l’impresa formalmente pubblica e

quella che lo è solo sostanzialmente

E’ possibile distinguere:

* società a partecipazione pubblica il soggetto giuridico è formalmente privato ma è

riscontrabile una partecipazione prevalente dello stato o

di un altro ente pubblico In questo caso si applicano

le norme sull’imprenditore, salvo specifiche

eccezioni (es. trenitalia spa)

* impresa organo l’impresa è esercitata direttamente dallo stato o da un altro ente

pubblico territoriale, avvalendosi di proprie strutture organizzative, è

dotata di autonomia gestionale ma risulta priva di personalità giuridica

Si applicano le norme generali sull’imprenditore (es. aziende

municipalizzate per il gas)

* enti pubblici economici l’impresa è svolta da un ente ad hoc dotato di personalità

giuridica, che ha come scopo esclusivo o prevalente l’esercizio di

quella specifica attività economica (es. ENEL)

3) IN FUNZIONE DELLA DIMENSIONE

- imprenditore piccolo

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli

commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata

prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

Per stabilire se un imprenditore è grande o piccolo si utilizza il criterio della

prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia {L (i + f)} sugli altri

fattori produttivi (FP) L (i + f) > FP

Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore ed è

esonerato anche se esercita attività commerciale dalla tenuta delle scritture contabili

e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali

E’ soltanto obbligato ad iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese

- imprenditore non piccolo

IMPRESA FAMILIARE

Impresa in cui lavorano e collaborano, con il titolare imprenditore, il

coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado

dell’imprenditore

Non vi è coincidenza tra il concetto di piccola impresa e quella familiare infatti

l’impresa familiare prescinde completamente dalla prevalenza del lavoro proprio e dei

familiari rispetto agli altri fattori della produzione essa può quindi assumere la

dimensione della piccola o della grande impresa

Ai membri della famiglia che in mancanza di inquadramento lavorino in modo

continuativo nella famiglia o nell’impresa sono attribuiti:

* DIRITTI PATRIMONIALI (es. diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa in

proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato)

* DIRITTI GESTIONALI (es. le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa

sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa)

Nonostante la pluralità dei partecipanti risulta essere un’impresa individuale e non

collettiva quindi solo il titolare imprenditore risponde nei confronti dei creditori e

solo lui potrà essere dichiarato fallito

INIZIO E FINE DELL’IMPRESA

Nel nostro ordinamento la qualifica d’imprenditore si acquista e si perde in modi

diversi a seconda che l’imprenditore sia una persona fisica o una società

Inizio dell’impresa

Per le PERSONE FISICHE trova applicazione il principio di effettività

Si diventa imprenditori con l’effettivo inizio dell’attività e non è sufficiente l’intenzione

di voler dare inizio all’attività

L’iscrizione nel registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente

L’inizio dell’attività dell’impresa è spesso preceduto da una fase preliminare di

organizzazione più o meno lunga e complessa

Il principio di effettività trova applicazione anche per le SOCIETA’

In questo caso si è imprenditori fin dal momento della costituzione manifestazione

dell’intenzione di voler dar vita ad un’attività di impresa

Fine dell’impresa

Anche qui vale il principio di effettività in virtù del quale la qualità di imprenditore si

perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività, ovvero, con la chiusura della

liquidazione (l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze in

magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti ecc.) che potrà ritenersi terminata solo

con la definitiva disgregazione del complesso aziendale (compimento della

liquidazione)

La cancellazione dal registro delle imprese non determina di per sé la perdita della

qualità di imprenditore ma è solo un indice presuntivo perché l’attività può continuare

L’imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito entro un anno dalla

cessazione dell’attività

Per quanto riguarda le società invece la cancellazione dal registro delle imprese

rappresenta la fine delle attività

REGISTRO DELLE IMPRESE

E’ lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle

società commerciali previsto dal codice del 1942, a cui devono essere sottoposti

determinati atti e fatti relativi alle imprese al fine di renderli conoscibili e opponibili ai

terzi

Il registro è articolato in due sezioni:

A) SEZIONE ORDINARIA (pubblicità legale) nella quale devono iscriversi i seguenti

soggetti:

- imprenditori commerciali non piccoli

- società commerciali

- consorzi con attività esterna

- gruppi europei di interesse economico (GEIE) con sede in italia

- enti pubblici economici

- società con sede amministrativa o oggetto in italia

B) SEZIONI SPECIALI (pubblicità notizia) nelle quali si iscrivono particolari categorie

di imprenditori:

- imprenditori agricoli individuali

- piccoli imprenditori

- società semplici

- imprenditori artigiani

- società tra avvocati

Vige il principio di tassatività delle registrazioni: possono e devono essere iscritti

solo atti e fatti la cui iscrizione è prevista dalla legge

PROCEDIMENTO

L’iscrizione, eseguita su domanda dell’interessato o eseguita d’ufficio dal conservatore

se è obbligatoria, deve essere fatta nel registro delle imprese della provincia in cui

l’impresa ha sede

Prima di effettuare un iscrizione l’ufficio del registro deve procedere ad un controllo di

regolarità formale

L’iscrizione deve essere eseguita entro 10 giorni dalla data di protocollazione della

domanda, mediante inserimento dei dati nella memoria dell’elaboratore elettronico

Se non vengono rispettate le condizioni previste dalla legge, il giudice del registro,

sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione

EFFETTI DELL’ISCRIZIONE

Di regola l’iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia dichiarativa: l’atto o il fatto

iscritto è opponibile ai terzi anche se essi non ne sono venuti a conoscenza efficacia

positiva

Per converso se l’imprenditore omette la registrazione di un atto o fatto che doveva

essere iscritto, questo non è opponibile ai terzi a meno che non venga provato che i

terzi abbiano comunque avuto conoscenza effettiva dell’atto o del fatto efficacia

negativa

Per quanto riguarda i soggetti tenuti all’iscrizione nelle sezioni speciali, la pubblicità

non ha valore dichiarativo ma solo di notizia

Quindi l’iscrizione consente di prendere conoscenza dell’atto o del fatto iscritto ma non

lo rende opponibile ai terzi

Eccezione: dal 2001 per l’imprenditore agricolo l’iscrizione ha efficacia dichiarativa

Per quanto riguarda gli atti vi sono ipotesi in cui la legge assegna alla pubblicità un

valore diverso da quello dichiarativo:

* pubblicità con effetti costitutivi (es. atto costitutivo delle società per capitali)

* pubblicità con effetti normativi: l’iscrizione è il presupposto per l’applicazione di una

determinata disciplina (es. iscrizione snc)

SCRITTURE CONTABILI

Sono i documenti che contengono la rappresentazione in termini quantitativi e/o

monetari dei singoli atti d’impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e

del risultato economico dell’attività svolta

Contribuiscono a rendere efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa e perciò

sono di regola tenute da ogni imprenditore

Le scritture contabili obbligatorie sono:

1) libro giornale registro cronologico-analitico, in cui tutte le operazioni relative

all’esercizio dell’impresa vanno registrare, giorno per giorno, nell’ordine in cui sono

state compiute

2) libro degli inventari registro periodico-sistematico che deve essere redatto

all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Deve contenere

l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore e

costituisce la base essenziale per la redazione del bilancio

3) altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni

dell’impresa sono il libro mastro, il libro cassa, il libro delle scadenze cambiarie, il

libro magazzino e il libro paga

LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE

La procura è un atto unilaterale con il quale si conferisce volontariamente la

rappresentanza ad un altro soggetto che agisce in nome e per conto del rappresentato

in uno o più negozi giuridici

Il contratto sarà concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato

che si assumerà gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto per il principio di spendita

del nome

Il falso rappresentante è colui che agisce senza avere i poteri oppure opera oltre i

poteri conferitegli un contratto concluso da questo soggetto non fa sorgere alcun

obbligo a carico dell’ignaro rappresentato (il contraente chiederà poi il risarcimento

dei danni al falso rappresentante)

Le modifiche e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi

tramite mezzi idonei altrimenti non sono a loro opponibili

Le figure di ausiliari dell’imprenditore sono tre:

1) INSTITORE

E’ colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di un ramo

della stessa o di una sede secondaria

L’institore è dotato di un potere di rappresentanza generale che si estende a tutti gli

atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (anche in mancanza di una procura espressa)

L’unico limite legale al suo potere riguarda il divieto di alienare o ipotecare i beni

immobili del preponente a meno che non sia stato espressamente autorizzato

La procura deve essere depositata per iscrizione nel registro delle imprese e in caso

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca.pecosbil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..
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