L'imprenditore (Capitolo 1)
Definizione di imprenditore
L'imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.
Elementi chiave della nozione di imprenditore
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Attività economica:
Serie di atti finalizzati al medesimo scopo (produzione o scambio di beni e servizi). L’attività produttiva è quindi quell’attività volta alla creazione di nuova ricchezza o alla circolazione della stessa. Si esclude dall’ambito della nozione di impresa l’attività di mero godimento che si limiti a consumare senza arrecare nuove utilità al sistema economico. La qualità di imprenditore deve essere riconosciuta anche quando l’attività produttiva svolta è illecita. Si parla di impresa illecita quando una determinata attività imprenditoriale è svolta in contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico o il buon costume. In tal senso è possibile distinguere due casi:
- Atti illeciti legati ad un’impresa lecita (l’imprenditore non può chiedere l’applicazione di norme che lo tutelano nei confronti dei terzi)
- Atti leciti ma attività illecita in sé (l’imprenditore non può avvalersi di disposizioni favorevoli della disciplina sull’impresa)
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Economicità:
Affinché sussista il requisito di attività economica è sufficiente che l’attività dell’imprenditore sia idonea a coprire costi con i ricavi, cioè che sia autonoma. Non è necessario lo scopo di lucro. Non si tratta di un imprenditore che esercita un’attività di mera erogazione di un servizio.
- Produzione o scambio di beni e servizi
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Organizzazione:
Coordinamento dei fattori della produzione (personale, impianti, materie prime, risorse finanziarie ecc.), propri o altrui, per un fine produttivo, oltre all’attività dell’imprenditore. È un elemento essenziale dell’attività imprenditoriale e consente di distinguere l’imprenditore dal lavoratore autonomo (se un soggetto svolge un’attività autonomamente non è un imprenditore perché è necessario superare la soglia dell’organizzazione di fattori produttivi). Non è sufficiente l’auto-organizzazione, cioè l’utilizzo del solo lavoro personale del soggetto che agisce, ma è necessario anche che non manchi l’etero-organizzazione. Esistono delle attività produttive per le quali la qualifica imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore, i liberi professionisti (es. medici, ingegneri, avvocati), ossia coloro che esercitano una professione intellettuale senza vincolo di subordinazione. Le libere professioni non sono imprese ma si applicano le norme sull’imprenditore se l’esercizio della professione costituisce elemento di un’attività organizzata in forma d’impresa (es. è imprenditore il chirurgo titolare di un’impresa privata nella quale egli stesso opera).
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Professionalità:
L’attività deve essere abituale e permettere al soggetto di reperire le risorse necessarie per vivere. Non deve essere per forza continuativa; infatti è professionale anche l’attività stagionale. Se manca uno di questi elementi qualsiasi soggetto non può essere qualificato come imprenditore.
Imputazione dell'attività di impresa
Il criterio generale di imputazione dell’attività di impresa è quello della spendita del nome, in base al quale un atto è imputato al soggetto in nome del quale è stato compiuto. L’acquisto della qualità di imprenditore spetta a colui nel cui nome l’impresa viene esercitata e solo questi è obbligato nei confronti del terzo contraente. Non diventa invece imprenditore il soggetto che gestisce l’impresa altrui quando opera spendendo il nome dell’imprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dall’interessato. Perciò, quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentante, l’imprenditore rimane il rappresentato.
Prestanome e imprenditore occulto
L’esercizio dell’attività di impresa può dar luogo a una dissociazione fra il soggetto a cui è formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato. È possibile distinguere:
- Il soggetto che compie in proprio nome i singoli atti di impresa (prestanome)
- Il soggetto che somministra al primo i mezzi finanziari necessari, dirige di fatto l’impresa e fa propri i guadagni (imprenditore occulto)
Il prestanome è imprenditore mentre l’imprenditore occulto è solo un mandante.
La disciplina dell'imprenditore (Capitolo 2)
Classificazione delle categorie di imprenditori
In funzione dell'attività
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Imprenditore agricolo:
È sottoposto ad un duplice rischio, ovvero quello del normale imprenditore di non coprire i costi con i ricavi e lo specifico rischio ambientale (es. grandine).
Attività agricole essenziali:
- Sono attività dirette alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico o di una sua fase
- Coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali
Attività agricole per connessione: Sono attività commerciali svolte in connessione alle attività agricole essenziali e sussistono due condizioni:
- Connessione soggettiva: il soggetto che le esercita deve già essere qualificabile come imprenditore agricolo poiché è lo stesso soggetto che svolge l’attività agricola essenziale
- Connessione oggettiva: il codice considera attività oggettivamente connesse quelle dirette alla manipolazione, conservazione ecc. che abbia per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente da attività agricole essenziali (attività connesse tipiche) e la fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzo di risorse impiegate prevalentemente in attività agricole essenziali (attività connesse atipiche)
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Imprenditore commerciale:
Sono soggetti obbligati ad iscriversi nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
- Un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi
- Un’attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria
- Un’attività bancaria o assicurativa
- Altre attività ausiliarie delle precedenti
Tutti gli imprenditori che non sono agricoli sono imprenditori commerciali.
In funzione del soggetto
- Impresa privata: Si ha quando il titolare è un soggetto privato, sia esso una persona fisica o una società.
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Impresa pubblica:
Lo stato e gli altri enti pubblici territoriali possono anch’essi svolgere attività d’impresa. È tuttavia necessario distinguere tra l’impresa formalmente pubblica e quella che lo è solo sostanzialmente.
- Società a partecipazione pubblica: Il soggetto giuridico è formalmente privato ma è riscontrabile una partecipazione prevalente dello stato o di un altro ente pubblico. In questo caso si applicano le norme sull’imprenditore, salvo specifiche eccezioni (es. Trenitalia spa).
- Impresa organo: L’impresa è esercitata direttamente dallo stato o da un altro ente pubblico territoriale, avvalendosi di proprie strutture organizzative, è dotata di autonomia gestionale ma risulta priva di personalità giuridica. Si applicano le norme generali sull’imprenditore (es. aziende municipalizzate per il gas).
- Enti pubblici economici: L’impresa è svolta da un ente ad hoc dotato di personalità giuridica, che ha come scopo esclusivo o prevalente l’esercizio di quella specifica attività economica (es. ENEL).
In funzione della dimensione
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Imprenditore piccolo:
Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per stabilire se un imprenditore è grande o piccolo si utilizza il criterio della prevalenza del lavoro proprio e dei componenti della famiglia {L (i + f)} sugli altri fattori produttivi (FP) L (i + f) > FP.
Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore ed è esonerato anche se esercita attività commerciale dalla tenuta delle scritture contabili e dall’assoggettamento al fallimento e alle altre procedure concorsuali. È soltanto obbligato ad iscriversi in una sezione speciale del registro delle imprese.
- Imprenditore non piccolo
Impresa familiare
Impresa in cui lavorano e collaborano, con il titolare imprenditore, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore. Non vi è coincidenza tra il concetto di piccola impresa e quella familiare; infatti l’impresa familiare prescinde completamente dalla prevalenza del lavoro proprio e dei familiari rispetto agli altri fattori della produzione. Essa può quindi assumere la dimensione della piccola o della grande impresa. Ai membri della famiglia che in mancanza di inquadramento lavorino in modo continuativo nella famiglia o nell’impresa sono attribuiti:
- Diritti patrimoniali (es. diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato)
- Diritti gestionali (es. le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa sono adottate a maggioranza dai familiari che partecipano all’impresa stessa)
Nonostante la pluralità dei partecipanti, risulta essere un’impresa individuale e non collettiva; quindi solo il titolare imprenditore risponde nei confronti dei creditori e solo lui potrà essere dichiarato fallito.
Inizio e fine dell'impresa
Inizio dell'impresa
Nel nostro ordinamento la qualifica d’imprenditore si acquista e si perde in modi diversi a seconda che l’imprenditore sia una persona fisica o una società. Per le persone fisiche, trova applicazione il principio di effettività. Si diventa imprenditori con l’effettivo inizio dell’attività e non è sufficiente l’intenzione di voler dare inizio all’attività. L’iscrizione nel registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente. L’inizio dell’attività dell’impresa è spesso preceduto da una fase preliminare di organizzazione più o meno lunga e complessa. Il principio di effettività trova applicazione anche per le società. In questo caso si è imprenditori fin dal momento della costituzione, manifestazione dell’intenzione di voler dar vita ad un’attività di impresa.
Fine dell'impresa
Anche qui vale il principio di effettività, in virtù del quale la qualità di imprenditore si perde solo con l’effettiva cessazione dell’attività, ovvero, con la chiusura della liquidazione (l’imprenditore completa i cicli produttivi iniziati, vende le giacenze in magazzino e gli impianti, licenzia i dipendenti ecc.) che potrà ritenersi terminata solo con la definitiva disgregazione del complesso aziendale (compimento della liquidazione). La cancellazione dal registro delle imprese non determina di per sé la perdita della qualità di imprenditore ma è solo un indice presuntivo perché l’attività può continuare. L’imprenditore commerciale può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività. Per quanto riguarda le società invece, la cancellazione dal registro delle imprese rappresenta la fine delle attività.
Registro delle imprese
È lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal codice del 1942, a cui devono essere sottoposti determinati atti e fatti relativi alle imprese al fine di renderli conoscibili e opponibili ai terzi. Il registro è articolato in due sezioni:
Sezione ordinaria (pubblicità legale)
Nella quale devono iscriversi i seguenti soggetti:
- Imprenditori commerciali non piccoli
- Società commerciali
- Consorzi con attività esterna
- Gruppi europei di interesse economico (GEIE) con sede in Italia
- Enti pubblici economici
- Società con sede amministrativa o oggetto in Italia
Sezioni speciali (pubblicità notizia)
Nelle quali si iscrivono particolari categorie di imprenditori:
- Imprenditori agricoli individuali
- Piccoli imprenditori
- Società semplici
- Imprenditori artigiani
- Società tra avvocati
Vige il principio di tassatività delle registrazioni: possono e devono essere iscritti solo atti e fatti la cui iscrizione è prevista dalla legge.
Procedimento
L’iscrizione, eseguita su domanda dell’interessato o eseguita d’ufficio dal conservatore se è obbligatoria, deve essere fatta nel registro delle imprese della provincia in cui l’impresa ha sede. Prima di effettuare un’iscrizione, l’ufficio del registro deve procedere ad un controllo di regolarità formale. L’iscrizione deve essere eseguita entro 10 giorni dalla data di protocollazione della domanda, mediante inserimento dei dati nella memoria dell’elaboratore elettronico. Se non vengono rispettate le condizioni previste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.
Effetti dell'iscrizione
Di regola, l’iscrizione nella sezione ordinaria ha efficacia dichiarativa: l’atto o il fatto iscritto è opponibile ai terzi anche se essi non ne sono venuti a conoscenza (efficacia positiva). Per converso, se l’imprenditore omette la registrazione di un atto o fatto che doveva essere iscritto, questo non è opponibile ai terzi a meno che non venga provato che i terzi abbiano comunque avuto conoscenza effettiva dell’atto o del fatto (efficacia negativa). Per quanto riguarda i soggetti tenuti all’iscrizione nelle sezioni speciali, la pubblicità non ha valore dichiarativo ma solo di notizia. Quindi, l’iscrizione consente di prendere conoscenza dell’atto o del fatto iscritto ma non lo rende opponibile ai terzi. Eccezione: dal 2001 per l’imprenditore agricolo l’iscrizione ha efficacia dichiarativa. Per quanto riguarda gli atti, vi sono ipotesi in cui la legge assegna alla pubblicità un valore diverso da quello dichiarativo:
- Pubblicità con effetti costitutivi (es. atto costitutivo delle società per capitali)
- Pubblicità con effetti normativi: l’iscrizione è il presupposto per l’applicazione di una determinata disciplina (es. iscrizione SNC)
Scritture contabili
Sono i documenti che contengono la rappresentazione in termini quantitativi e/o monetari dei singoli atti d’impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta. Contribuiscono a rendere efficiente l’organizzazione e la gestione dell’impresa e perciò sono di regola tenute da ogni imprenditore. Le scritture contabili obbligatorie sono:
- Libro giornale: registro cronologico-analitico, in cui tutte le operazioni relative all’esercizio dell’impresa vanno registrate, giorno per giorno, nell’ordine in cui sono state compiute.
- Libro degli inventari: registro periodico-sistematico che deve essere redatto all’inizio dell’esercizio dell’impresa e successivamente ogni anno. Deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore e costituisce la base essenziale per la redazione del bilancio.
- Altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa sono il libro mastro, il libro cassa, il libro delle scadenze cambiarie, il libro magazzino e il libro paga.
La rappresentanza commerciale
La procura è un atto unilaterale con il quale si conferisce volontariamente la rappresentanza ad un altro soggetto che agisce in nome e per conto del rappresentato in uno o più negozi giuridici. Il contratto sarà concluso dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato che si assumerà gli obblighi e i diritti derivanti dal contratto per il principio di spendita del nome.
Il falso rappresentante è colui che agisce senza avere i poteri oppure opera oltre i poteri conferitegli. Un contratto concluso da questo soggetto non fa sorgere alcun obbligo a carico dell’ignaro rappresentato (il contraente chiederà poi il risarcimento dei danni al falso rappresentante). Le modifiche e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi tramite mezzi idonei altrimenti non sono a loro opponibili.
Le figure di ausiliari dell’imprenditore sono tre:
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Institor:
È colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di un ramo della stessa o di una sede secondaria. L’institor è dotato di un potere di rappresentanza generale che si estende a tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa (anche in mancanza di una procura espressa). L’unico limite legale al suo potere riguarda il divieto di alienare o ipotecare i beni immobili del preponente a meno che non sia stato espressamente autorizzato. La procura deve essere depositata per iscrizione nel registro delle imprese e in caso cont...
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