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A) CIRCOLAZIONE REGOLARE (DAL PROPRIETARIO)

Quando il titolo viene trasferito dall’attuale proprietario ad un altro soggetto in forza di

un valido negozio di trasferimento (il solo consenso è sufficiente per il trasferimento

della proprietà del titolo)

B) CIRCOLAZIONE IRREGOLARE (IL POSSESSORE NON E’ PROPRIETARIO)

Quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento

Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà (derubato) non perde la

proprietà del titolo ma resta privo della legittimazione all’esercizio del diritto cartolare

pertanto può esercitare l’azione di rivendicazione nei confronti dell’attuale possessore

e riottenere il documento necessario alla legittimazione

RELAZIONE CON I DIRITTI SOTTOSTANTI

Sulla base della relazione tra rapporto fondamentale e cartolare è possibile

distinguere:

- TITOLI ASTRATTI il contenuto del diritto è determinato esclusivamente dalla lettera

del titolo e in essa manca ogni riferimento al rapporto fondamentale che

ha dato luogo all’emissione del titolo (es. cambiale che non può contenere

per legge alcun riferimento al rapporto fondamentale)

- TITOLI CASUALI il contenuto del diritto è determinato non solo dalla lettera del

titolo ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio legato

nel documento (es. azioni e obbligazioni di società che possono

essere emesse solo in base a un predeterminato tipo di rapporto

fondamentale previsto dalla legge)

FORME DI ACQUISTO DELLA LEGITTIMAZIONE

Tali forme variano in funzione della tipologia dei titoli:

1) TITOLI AL PORTATORE

La legittimazione si acquista con il semplice possesso

La loro emissione è consentita solo nei casi stabiliti dalla legge data la semplicità di

circolazione che li rende idonei a fungere da surrogato della moneta legale

Sono tali per esempio gli assegni bancari, le azioni di risparmio, le obbligazioni di

società, i titoli del debito pubblico ecc.

2) TITOLI ALL’ORDINE

La legittimazione presuppone il possesso e una serie successiva di girate

Possono essere tali le cambiali, gli assegni bancari e circolari e i titoli rappresentativi di

merci

La girata è una dichiarazione apposta sul retro del titolo di credito con la quale

l’attuale possessore (girante) ordina al debitore emittente (cartolare) di eseguire la

prestazione incorporata nel titolo nei confronti di un terzo soggetto (giratario)

3) TITOLI NOMINATIVI

La legittimazione si trasferisce mediante il possesso e la duplice annotazione

del nome dell’acquirente sul titolo e sul registro dell’emittente (in caso di

trasferimento mediante girata: una serie continua di girate)

Possono essere tali le azioni, le obbligazioni e le quote di partecipazione a fondi

comuni d’investimento

SMARRIMENTO O FURTO

In caso di perdita involontaria da parte del portatore legittimo, al fine di tutelare la sua

posizione il legislatore ha previsto per i:

- titoli all’ordine e nominativi

Particolare procedura di ammortamento (dichiarazione giudiziale che il titolo originario

non è più strumento di legittimazione):

1) fase essenziale = il possessore del titolo smarrito può chiedere al presidente del

tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile di pronunciare l’ammortamento del titolo,

indicandone i requisiti di identificazione. Chi ha ottenuto l’ammortamento può esigere

il pagamento su presentazione del relativo decreto e se il titolo non è scaduto può

ottenere dall’emittente un duplicato del titolo perduto

2) fase eventuale = entro il termine di 30 giorni il terzo detentore può proporre

opposizione contro il decreto di ammortamento depositando il titolo presso la

cancelleria del tribunale

- titoli al portatore

Il possessore del titolo al portatore che ne provi la distruzione ha diritto ad ottenere

dall’emittente il rilascio di un duplicato o di un titolo equivalente. In caso invece di

smarrimento o sottrazione del titolo colui che ha subito tali eventi e li ha denunciati

all’emittente, dandone prova, ha diritto alla prestazione decorso il termine di

prescrizione del titolo

LE SOCIETA’ (CAPITOLO 7.1)

CONTRATTO DI SOCIETA’

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create per l’esercizio

collettivo dell’attività d’impresa

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per

l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili

Le società si dividono in:

- società di persone (s.s., s.n.c., s.a.s.)

- società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.a.)

Le società sono costituite sulla base del principio di tipicità deroga alla regola

generale del codice civile e quindi sono ammessi anche contratti atipici che

perseguono interessi meritevoli

Il contratto di società è un contratto associativo pertanto:

a) le prestazioni richieste possono essere di diversa natura ed ammontare

b) è un contratto potenzialmente aperto (possibile ingresso di nuove parti senza la

necessità che ne venga stipulato uno nuovo con forme e modi diversi a seconda del

tipo sociale)

c) l’invalidità è retta da un regime speciale

d) le prestazioni non sono corrispettive ma finalizzate a realizzare un’attività comune

Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo

alla società

Esso è costituito inizialmente dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci e

successivamente subisce continue variazioni dovute alle vicende economiche della

società

Si definisce patrimonio netto la differenza tra attività e passività

Il capitale sociale è un entità contabile fissa iscritta al passivo che rappresenta il valore

in denaro di tutti i conferimenti che i soci hanno effettuato in sede di costituzione della

società o anche successivamente

La sua modifica richiede una modifica dell’atto costitutivo

TIPOLOGIE DI SOCIETA’

In base allo scopo perseguibile si distinguono:

1) SOCIETA’ LUCRATIVE

2) SOCIETA’ MUTUALISTICHE

3) SOCIETA’ CONSORTILI

La seconda tipologia verte intorno l’attività svolta:

* SOCIETA’ COMMERCIALI

* SOCIETA’ AGRICOLE

Il terzo parametro invece è la soggettività:

- SOCIETA’ CON PERSONALITA’ GIURIDICA (società di capitali e società cooperative)

a) godono di autonomia patrimoniale perfetta

b) sono previste regole organizzative inderogabili

c) il funzionamento degli organi sociali è denominato principio maggioritario

d) il singolo socio non ha alcun potere diretto di amministrazione e di controllo

e) la partecipazione sociale è liberamente trasferibile

- SOCIETA’ SENZA PERSONALITA’ GIURIDICA (società di persone)

a) godono di autonomia patrimoniale imperfetta

b) ogni singolo socio ha il potere di rappresentare e amministrare la società

c) regole di governance attenuate

d) la partecipazione sociale è di regola trasferibile solo con il consenso degli altri soci

che equivale quindi ad una modificazione dell’atto costitutivo

e) principio collegiale al fianco del principio maggioritario

SOCIETA’ DI PERSONE

1) SOCIETA’ SEMPLICE (s.s.)

Può esercitare solo attività non commerciale e quindi può essere

legittimamente impiegata solo per le imprese agricole

E’ il modello normativo di tutte le società di persone ma la sua diffusione è scarsa

2) SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (s.n.c.)

Può essere utilizzata per l’esercizio sia di attività commerciale sia di attività

non commerciale

E’ sempre soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese con effetti di pubblicità

legale

Tutti i soci rispondono solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali

3) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (s.a.s.)

E’ caratterizzata da due categorie di soci:

- soci accomandatari hanno in esclusiva il potere di gestione e rispondono

solidamente e illimitatamente per le obbligazioni sociali

- soci accomandanti sono privi di poteri amministrativi e rispondono limitatamente

alla quota conferita

Può essere utilizzata per l’esercizio sia di attività commerciale sia non commerciale

Deve sempre essere specificatamente scelta dalle parti

SOCIETA’ SEMPLICE E SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

ATTO COSTITUTIVO DELLE S.S

Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle

richieste dalla natura dei beni conferiti

N.B. la forma scritta è prevista solo per la validità del conferimento immobiliare, non

per la validità del contratto di società

Il contratto può anche essere concluso verbalmente o risultare da comportamenti

concludenti (società di fatto) e può essere modificato solo con il consenso di tutti i

soci, salvo patto contrario

Anche per le società semplici è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese avente

efficacia di pubblicità legale

ATTO COSTITUTIVO DELLE S.N.C.

Ai fini della registrazione e della regolarità della società, l’atto costitutivo

deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata

Il contenuto minimo deve indicare:

- generalità dei soci

- ragione sociale

- soci che hanno amministrazione e rappresentanza

- sede società ed eventuali sedi secondarie

- oggetto sociale descrizione dell’attività economica che la società intende svolgere

- i conferimenti di ciascun socio e le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera

- criteri di ripartizione degli utili e delle perdite

- durata della società

PUBBLICITA’ DELLA S.N.C.

Con l’iscrizione al registro delle imprese si ha la s.n.c. regolare (trova applicazione

interamente la disciplina della s.n.c. e si ha un regime diverso di opponibilità ai terzi)

Con la mancata registrazione si ha la s.n.c. irregolare (trova applicazione la disciplina

della s.s. per quanto concerne i rapporti con i terzi)

LA MANCANZA DELL’ATTO SCRITTO

Il contratto di società si può perfezionare anche per fatti concludenti e si parla in tal

caso di società di fatto

Ci sono due ipotesi:

a) attività agricola norme della s.s.

b) attività commerciale norme della s.n.c. irregolare

Una società di fatto che esercita attività commerciale è esposta al fallimento al pari di

ogni imprenditore commerciale

Il fa

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Publisher
A.A. 2018-2019
79 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca.pecosbil di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..