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APPUNTI

di

DIRITTO COMMERCIALE

Imprenditore, Impresa, Società

Appunti di Davide Piccato

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DIRITTO COMMERCIALE

CAPITOLO 1:

L’IMPRENDITORE

Nel nostro sistema giuridico è fondamentale la figura dell’imprenditore, del quale il codice civile da una definizione generale all’art. 2082. La disciplina non è però identica per tutti gli imprenditori.Il codice civile distingue infatti diversi tipi di imprese e imprenditori in base a tre criteri:

  1. L’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione tra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.

  2. La dimensione dell’impresa, in base al quale si possono individuare il piccolo imprenditore e l’imprenditore medio-grande.

  3. La natura del soggetto che esercita l’impresa, tale criterio determina la tripartizione tra impresa individuale, impresa in forma di società e impresa pubblica.

La nozione generale di imprenditore.

Secondo l’art. 2082 “ è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi”Tale nozione traccia una linea di confine tra chi è imprenditore e chi non lo è. Traccia la linea di confine tra la figura dell’imprenditore e quella del semplice lavoratore autonomo. L’art 2082 fissa i requisiti minimi che devono ricorrere perché un soggetto sia esposto all’applicazione delle norme del codice civile per l’impresa e per l’imprenditore.Da questo articolo si ricava che l’impresa è un’attività, ed è caratterizzata sia da uno specifico scopo ( produzione o scambio di beni o servizi) sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, professionalità ed economicità).

La professionalità.

L'ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall'art 2082 è il carattere professionale dell'attività. Per professionalità è da intendersi esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.

Non è imprenditore chi compie un'isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci.

La professionalità non richiede però che l'attività imprenditoriale sia svolta in modo continuato e senza interruzione. Per le attività stagionali (stabilimenti balneari e rifugi alpini) è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. La professionalità non richiede neppure che quella di impresa sia l'attività unica o principale. È imprenditore anche il professore o l'impiegato che gestisce un negozio o un albergo. È quindi possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto.

Impresa si può avere anche quando si opera per il compimento di un unico affare, se questo comporta il compimento di molteplici operazioni e l'utilizzo di un apparato produttivo complesso. Così, è imprenditore il costruttore di un singolo edificio e anche chi acquista un immobile allo stato grezzo per completarlo e rivendere i singoli appartamenti. Ma è imprenditore anche chi costruisce un singolo edificio non per rivenderlo ma per destinarlo ad uso personale? Non vi è alcun motivo per escluderlo dato che l'attività produttiva può considerarsi svolta con metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da un aumento di patrimonio del produttore. Si tratta quindi della cosiddetta impresa per conto proprio.

Economicità e scopo di lucro.

L'impresa è un'attività economica. Per aversi impresa è essenziale che l'attività produttiva sia condotta con metodo economico; cioè con modalità che consentano almeno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino, inoltre, l'autosufficienza economica. Altrimenti si avrebbe consumo e non produzione di ricchezza.

Non è perciò imprenditore chi produce beni o servizi e li eroga gratuitamente o a prezzo politico. Così non è imprenditore l'ente pubblico o l'associazione privata che gestisce gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale.

Perché l'attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata dall'intento dell'imprenditore di conseguire un guadagno o profitto personale; cioè lo scopo di lucro. Quest'ultimo non può essere perciò considerato un requisito essenziale dell'attività di impresa.

Non è contestabile che lo scopo che normalmente anima l'imprenditore privato è la realizzazione di un profitto. Altro è però chiedersi se giuridicamente tale movente sia necessario per ottenere la qualifica di imprenditore. Poiché la

nozione di imprenditore data dal 2082 si applica a tutte le tipologie di imprese,

lo scopo di lucro non può essere elevato a requisito fondamentale per il semplice

fatto che esistono alcune imprese, come le imprese mutualistiche o le imprese

pubbliche, che non hanno alcuno scopo di lucro, non essendo imprese

interessate alla realizzazio

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher halost di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Irrea Maurizio.
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