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DIRITTO COMMERCIALE
Tassonomia = alcune definizioni
- Impresa: attività, ossia un insieme di atti posti in essere per l’esercizio dell’attività di impresa, con un obiettivo comune, il raggiungimento di un risultato economico
- Azienda: complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’attività di impresa
- Imprenditore: persona fisica che esercita l’attività d’impresa
- Ditta: nome commerciale con cui l’imprenditore individuale esercita l’attività
- Ragione sociale: nome commerciale con cui esercita l’attività una società di persone
- Denominazione sociale: nome commerciale con cui esercita l’attività una società di capitali
Art. 2082: definisce l’IMPRENDITORE → “Colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi”
- Attività: insieme coordinato di atti effettuati per un fine
- Professionalità: per il legislatore codicistico è da intendersi abitualmente, attività ripetitiva nel tempo
- Economica: attività che con i ricavi copre i costi
- Non necessariamente tendente al lucro o con lo scopo di lucro (nelle imprese pubbliche si punta al pareggio). Un’altra corrente dottrinale intende come attività economica un’attività caratterizzata da un lucro
- Organizzata: per organizzazione si intende il coordinamento dei fattori produttivi, capitale e lavoro. L’attività deve apparire un’impresa, devono esserci dei fattori produttivi che fanno sì che il soggetto possa, utilizzando i fattori produttivi, essere considerato un imprenditore, non necessariamente devono avere del personale.
- Fine dell’attività d’impresa: della produzione o dello scambio di beni o di servizi sul mercato. È necessario che l’attività sia rivolta al mercato, non per l’autoconsumo.
- Lecità: l’impresa deve esercitare un’attività lecita art 2084 → “La legge determina le categorie d’impresa il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa”. (Es per le acque minerali bianche, è necessaria l’autorizzazione da BI)
- In altri casi bisogna avere l’autorizzazione per l’attività stessa (Es commerci illeciti di sostanze stupefacenti)
IMPUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA
- Regola generale: viene imputata l’attività di impresa a colui che spende il nome dell’impresa stessa.
- Possibilità che l’esercizio dell’attività di impresa venga effettuato attraverso un prestanome.
- Problema → può succedere che chi soggetto che non possa esercitare l’attività di impresa la eserciti ugualmente attraverso un prestanome. In questi casi è presente un imprenditore palese che presta il nome e un imprenditore occulto che finanzia l’impresa e prende le decisioni essenziali.
- Un soggetto può dover ricorrere a un prestanome se è ad esempio un impiegato pubblico, un avvocato, un dottore commercialista, un professionista a cui è proibita l’attività commerciale, oppure un soggetto con problemi sotto il profilo creditizio, un soggetto già fallito o che abbia subito delle azioni esecutive, che non possa ricorrere al credito.
- Potrebbe anche essere un soggetto vincolato da un patto di non concorrenza e quindi fraudolentemente vuole esercitare la stessa attività che ha esercitato in passato con l’azienda ceduta come amministratore e socio di una società nella quale era vincolato al divieto di concorrenza all’uscita.
- Rimedio: possibilità di prevedere un’impresa fiancheggiatrice (si parla di impresa fiancheggiatrice se l’attività consiste nel finanziamento e nella direzione dell’impresa “principale”). Nei casi in cui fallisca il prestanome, fallisce anche l’impresa fiancheggiatrice collegata.
- Art 147, legge fallimentare: “Se dopo la dichiarazione di fallimento di una impresa, viene accertata l’esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento de medesimi...”
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.
viene definita la possibilità che ci sia a fianco dell'imprenditore che spende il proprio nome un imprenditore occulto, che fra i due si formi una società occulta e che anche questa fallisce, quindi viene esteso il fallimento anche all'imprenditore occulto.
Possibilità del soggetto di spendere il proprio nome come imprenditore: Capacità giuridica, capacità di essere soggetti di diritti e di doveri Capacità di agire; 18 anni.
Per esercitare l'attività di impresa è necessaria la capacità di agire, alcuni soggetti però hanno una capacità limitata; Interdizione → è una inibizione assoluta, per ciascun atto l'interdetto deve essere sostituito dal curatore; Inabilitazione, nomina di un amministratore di sostegno → inabilità minore, possibilità di continuare l'attività d'impresa se si riceve in eredità oppure in donazione tramite il rappresentante (nel caso dell'inabilitato è il curatore), non si può però iniziare delle nuove attività.
Minore emancipato → minore che ha compiuto 16 anni può chiedere al tribunale di essere emancipato e quindi ottenere la capacità di agire.
INIZIO E FINE DELL'IMPRESA Si considera iniziata o conclusa l'attività di impresa secondo il:
- - criterio dell'effettività: si diventa imprenditori con l'effettivo inizio dell'attività e si smette di esserlo con la sua effettiva cessazione. Si applica all'imprenditore individuale. Atti preparatori che fanno pensare a un soggetto terzo che l'attività di impresa sia iniziata: affitto della sede dove viene esercitata l'attività, l'acquisizione di personale, dei beni per un primo magazzino da commercializzare, l'acquisizione dei mobili per poter arredare la sede
- - criterio formale: si applica alle società. Iscrizione (o cancellazione) al registro imprese, da quel momento si determina la sua assoggettabilità alla normativa d'impresa.
Imprenditore individuale commerciale non piccolo deve comunque essere iscritto al registro delle imprese alla sezione ordinaria mentre l'imprenditore agricolo in una sezione speciale, quindi nel momento in cui terminano la loro attività dovranno comunque procedere alla cancellazione, in ogni caso però per l'imprenditore individuale dal punto di vista dottrinale si fa riferimento al principio dell'effettività.
La cancellazione dal registro delle imprese diventa importante sia per l'imprenditore individuale commerciale sia per le società, perché decorso un anno non può più essere emessa sentenza di fallimento nei confronti della società cancellata e dell'imprenditore individuale commerciale non piccolo.
I terzi creditori non soddisfatti dalla liquidazione dell'attività di impresa si rifaranno sui soci per quanto loro sono responsabili (soci limitatamente o illimitatamente responsabili).
INSIEME DI REGOLE CHE OPERANO PER L’IMPRESA Statuto generale dell'impresa: insieme di regole che si applicano all'imprenditore sia agricolo, sia commerciale, comuni alla figura dell'imprenditore in generale Statuto delle imprese commerciali: insieme di regole specificamente dettate dal legislatore per l'impresa commerciale. Pubblicità legale (registro delle imprese), rappresentanza commerciale, obbligo di scritture contabili, assoggettabilità alle procedure concorsuali Statuti per specifici settori: es. bancario, assicurativo