Scioglimento della comunione ereditaria
I coeredi sono contitolari del patrimonio universale dell’eredità – subentrano interamente nei debiti, per esempio –, per questo è frequente la richiesta di scioglimento della comunione ereditaria in modo da assegnare a ciascun coerede una parte di beni in proprietà esclusiva che corrisponda alla quota. La divisione ereditaria è una species del genus divisione dei beni comuni: così come si può fare una divisione dei beni in comproprietà, si può fare una divisione di un compendio ereditario.
Tuttavia, la disciplina della divisione è peculiare: c’è una sorta di inversione nella misura in cui è lo statuto della comunione ordinaria che rinvia alle norme sulla divisione ereditaria [per la divisione delle cose comuni si rinvia alle norme sulla divisione dell’eredità]. Il rinvio dell’art. 1110 e ss. al 713 e ss., vale anche al contrario? [cioè il 713 che rinvia al 1116 laddove ci sia un dubbio], tendenzialmente si dice di sì.
Divisione e scioglimento della comunione
Il concetto di divisione non è completamente sovrapponibile al concetto di scioglimento della comunione perché:
- Lo scioglimento della comunione si può realizzare anche attraverso strumenti/fenomeni che si realizzano diversi rispetto alla divisione. Es. si può pensare ad un’alienazione di una parte dell’eredità da un coerede all’altro e ciò determina l’assorbimento dell’intero compendio ereditario. Oppure può integrarsi usucapione.
- Non è sempre vero che la divisione determini uno scioglimento della comunione. Esiste almeno un caso – la divisione fatta dal testatore nel testamento – in cui il fenomeno divisorio prescinde da uno stato di comunione. La divisione del testatore opera in maniera automatica al momento dell’apertura della successione e determina l’acquisto immediato dei beni assegnati [non c’è un momento in cui gli eredi sono coeredi].
Per questo si dice che lo scioglimento è l’attribuzione di valori in maniera astratta.
Tipologie di divisione
Si deve anche distinguere tra:
- Divisione contrattuale: è frutto della volontà della libera scelta dei coeredi che con un contratto plurilaterale dividono il compendio ereditario. Regna l’autonomia privata. Artt. 761 e ss. sull’annullamento della divisione e sulla rescissione della divisione.
- Divisione giudiziale: avviene quando non c’è accordo sul “se dividere” o sul “quanto dividere”. Ciascuno ha diritto di pretendere la divisione e andare dal giudice a chiederla.
- Divisione da parte del testatore: il testatore dopo aver istituito gli eredi e individuato le quote apporziona e assegna e divide il patrimonio tra gli eredi.
- Divisione in natura: avviene quando sia possibile avere dei lotti dei beni corrispondenti.
- Divisione civile: quando i beni non sono comodamente divisibili, che sono indivisibili o la cui divisione porterebbe ad un pregiudizio economico.
Natura dichiarativa o costitutiva della divisione
Il dubbio nasce dal fatto che una volta fatta la divisione e assegnati i beni, il condividente si reputi titolare del bene che gli è stato assegnato sin dal momento dell’apertura della successione. Da ciò si afferma la natura dichiarativa della divisione; questa non trasferisce diritti (effetto reale e traslativo), ma semplicemente accerta una proprietà che agisce ex tunc – sin dal momento dell’apertura della successione.
Tuttavia, si può anche affermare che si tratti di un’efficacia retroattiva che introduce un effetto traslativo, perché un conto è essere comproprietari dell’intero e un conto è essere proprietari di singoli beni e infatti anche da un punto di vista pubblicitario si assiste ad una doppia trascrizione: la divisione è suscettibile di trascrizione. Se un coerede vende un singolo bene dell’eredità – atto che non gli è concesso perché egli è proprietario solo di una quota – tuttavia il fatto che il singolo bene successivamente gli sia attribuito in proprietà per divisione sana il vizio e la vendita diventa efficace.
La successione nei crediti e nei debiti
Il compendio ereditario è composito: beni, crediti, debiti. Con riguardo ai crediti e ai debiti occorre chiedersi che tipo di successione si verifica nei crediti e nei debiti. La contitolarità di debiti e crediti crea il fenomeno di obbligazione plurisoggettiva dal lato attivo (concreditore) o passivo (condebitore) che il nostro ordinamento regola in due modi diversi: la parzialità e la solidità.
I debiti
Per quanto riguarda i debiti vige la regola della parziarietà: Art. 752 “I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.” SE il de cuius dovesse prevedere invece la solidità dei debiti, questo sarebbe qualificabile alla stregua di un onere.
NB: La disposizione testamentaria che dovesse prevedere la solidarietà, incide solo nei rapporti esterni – i rapporti tra i debitori e il creditore per cui il creditore potrà pretendere da uno qualsiasi dei debitori il pagamento dell’intero, salvo poi il diritto di regresso.
La regola generale è quella della parzialità in tema di debiti: il creditore dovrà andare da ciascun debitore ereditario e chiedere la sua parte – questa regola è un’eccezione, solitamente la solidarietà è la regola in tema di contitolarità di debito.
Cosa succede se uno dei coeredi è insolvente e non paga ed escusso, il debito non viene soddisfatto? Esiste una regola di tutela del creditore: art. 755 - Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede. “In caso d'insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.”
Se c’è un’ipoteca e il bene su cui grava l’ipoteca viene assegnato a uno solo dei coeredi e poi accade che il debito non viene estinto, il creditore potrà rivalersi sul bene ipotecato e la perdita però viene subita dal solo coerede che si è visto assegnare il bene, come si regolano i coeredi?
La perdita del bene a seguito della procedura esecutiva è un caso di evizione: i coeredi si devono reciprocamente garanzia per evizione, ex art. 758 “I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione.” e 759 “Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione. Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere ugualmente ripartita fra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.”
I crediti
Credito ereditario che si trasmette ai coeredi. In questo caso di plurisoggettività dal lato attivo, si applica parzialità o solidarietà? Il codice nulla dice.
Se il credito è solidale, ciascun creditore può pretendere l’intero, mentre se è parziario ciascun creditore può pretendere dal debitore unico solo la sua parte.
Si è arrivati ad un contrasto giurisprudenziale risolto nella sentenza 24657/2007 dalla cassazione a sezioni unite.
Il caso: un signore muore lasciando come eredi la moglie e una figlia minorenne. Il de cuius aveva un credito nei confronti del datore di lavoro. La moglie in qualità di erede inizia una causa in tribunale chiamando la società e chiede e ottiene la condanna al pagamento della somma di denaro. Tuttavia, il tribunale condanna la società al pagamento a favore sia della moglie che della figlia. La figlia non aveva partecipato al processo come litisconsorte, la sentenza non poteva avere valore sulla figlia, quindi il tribunale d’appello afferma che si debba pagare solo per la moglie affermando che non c’era litisconsorzio necessario.
Il datore di lavoro ricorre in cassazione perché vuole l’annullamento della causa in quanto sosteneva esserci litisconsorzio necessario.
La questione sottoposta in esame riguarda la configurabilità di un litisconsorzio necessario nell’azione per il pagamento del credito ereditario.
Secondo un precedente orientamento giurisprudenziale del ‘72 ci dovrebbe essere parziarietà anche del credito ereditario e in questo caso non ci sarebbe stato litisconsorzio necessario.
Nel ‘92 però una sentenza di cassazione si discosta da questo orientamento ed afferma che i crediti entrano a far parte della comunione ereditaria e non si dividono fra gli eredi, ragion per cui il rapporto rimane unitario e non si ammettono iniziative individuali e la domanda dev’essere promossa da tutti i coeredi, litisconsorti necessari.
Questa sentenza del ‘92 viene poi confermata nel 2000 e nel 2006, si arriva al 2007 con un contrasto di precedenti.
Le sezioni unite optano per una terza via: per quanto riguarda la parziarietà o la solidarietà, si opta per la soluzione più recente secondo cui ci sarebbe solidarietà. Tuttavia, ritengono che questa soluzione non comporti litisconsorzio necessario.
La scelta della solidarietà discende dalla lettura degli artt. 727 “Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno una importanza storica, scientifica o artistica.” e 757 “Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell'evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall'articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell'evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione. Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere ugualmente ripartita fra l'erede che ha sofferto l'evizione e tutti gli eredi solventi.” che fanno intendere che i crediti cadono in comunione.
Poiché i crediti entrano in comunione ereditaria ciascun soggetto può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti perché il diritto di ciascuno investe la cosa comune nella sua interezza.
La sentenza lascia perplessi per quanto riguarda il litisconsorzio necessario.
La sentenza non dice se sia possibile per il creditore riscuotere solo il pagamento della propria parte, si dovrebbe dire di no, perché il debitore può rifiutare di pagare solo una parte e non il tutto.
Possono intervenire alla divisione i creditori e gli aventi causa (=coloro i quali hanno acquistato diritti reali sulla cosa) e devono intervenire perché la divisione abbia effetto nei loro confronti i creditori iscritti e coloro i quali abbiano acquistato i diritti sull’immobile ipotecato, ex art. 1113.
La divisione
In caso di vendita di eredità (dove si verifica la prelazione imposta dalla legge: i coeredi hanno prelazione con effetti reali sul bene venduto facente parte dei cespiti ereditari), il coerede ha modo di disporre dei beni ereditari: o alienando la sua quota, o disponendo di singoli beni.
L’atto di alienazione di un bene facente parte dell’eredità, che effetti ha? L’atto è temporaneamente inefficace, come un atto sospensivamente condizionato all’atto di assegnazione di quel bene a quel coerede in sede di divisione ereditaria: c’è una sanatoria dell’atto di alienazione che interviene nel momento in cui il coerede diventa totalmente proprietario del bene alienato.
La divisione è un diritto di ogni coerede: questi possono sempre chiedere la divisione.
Questo diritto però ha delle limitazioni:
- Il testatore può limitare il diritto di divisione facendo in modo che la comunione duri per un certo periodo di tempo. Art. 713, co. 3 “Tuttavia in ambedue i casi l'autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore” art. 1379 c.c., riguarda il divieto di alienare (simile in questo caso al divieto di divisione) e afferma che questo può essere imposto anche dal testatore, ma nel rispetto dei principi generali, cioè bisogna che risponda ad un interesse meritevole di tutela, non può avere effetti nei confronti dei terzi e deve essere contenuto entro “convenienti limiti di tempo” – solitamente si ritiene 5 anni. Il termine di 5 anni ritorna anche nell’art. 2596 – il patto limitativo della concorrenza non può eccedere la durata di 5 anni; questo articolo è utile perché si regola cosa succede nel caso in cui venga stabilito un tempo superiore a 5 anni: il patto è valido comunque per la durata di un quinquennio.
- Caso in cui il coerede sia un minore: il testatore può imporre il divieto di alienazione dei beni rimache sia trascorso n anno della maggiore età del minore per consentire al minore di partecipare in parte al contratto o giudizio divisorio (non attraverso il suo rappresentante). Una previsione di questo tipo può incidere sul limite di ottenere la divisione: si può immaginare un coerede molto piccolo o magari non ancora concepito.
Nel caso di coeredi non ancora nati, art. 715 [quindi interviene la legislazione: non serve una disposizione testamentaria] “Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede. L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele”, in questo caso il problema è circoscritto: basta aspettare qualche mese perché il concepito nasca, nel caso di nascituri non concepiti, invece, l’art. prosegue “Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.” “nomino eredi tutti i miei nipoti figli di mia figlia”, supponendo che la figlia sia in vita al momento dell’apertura della successione, non si può sapere quanti saranno i nascituri; in questo caso l’autorità giudiziaria può attribuire tutta l’eredità agli altri coeredi. Opportune cautele = fideiussione, costituzione di un fondo o di un trust, una cauzione, divieto di alienazione: garanzie che tutelino i nipoti quando eventualmente nasceranno.
Il problema in questo caso è che i coeredi diventano effettivamente titolari dei beni destinati ai nascituri. Se i nascituri sono invece nominati eredi per quote determinate, rimarrà senza un titolare e amministrato (come amministratore di cosa altrui) da chi subentrerebbe se questi non venissero all’esistenza.
Come si procede alla divisione
Si inizia con la stima dell’attivo (relictum) e del passivo.
Come si considerano le donazioni ai fini della divisione? La collazione: artt. 737 e ss. si tratta di un obbligo di tener conto delle donazioni ricevute in vita ai fini dell’apporzionamento delle quote che vanno ai singoli condividenti.
Quindi tra i coeredi si deve tenere conto, in ambito di divisione, delle donazioni ricevute in vita. Si potrebbe pensare alla collazione come ad un istituto che trasforma la donazione in un’anticipazione dell’eredità; tuttavia, non tutti sono tenuti alla collazione, ma solo i prossimi congiunti (figli e loro discendenti e il coniuge) e conferirlo agli altri coeredi.
Se così è si è ipotizzato che la collazione serva per perseguire un ideale di uguaglianza tra tutti i figli e i nipoti, specie laddove non ci sia testamento ma si apre la successione legittima. Ma laddove il de cuius con testamento abbia espressamente previsto l’attribuzione di altri beni, ben sapendo di averli già beneficiati in vita, la ratio della collazione lascia perplessi.
Sembra ragionevole affermare che la prima ratio della collazione sia quella di equiparare la condizione dei figli senza creare disparità, tenendo però conto che a volte la collazione non funziona, per altro verso è vero che il testatore può evitare la collazione attraverso la clausola di dispensa dalla collazione (che diventa una liberalità ulteriore rispetto a quella della donazione).
Come si esegue la collazione?
- In natura: vale solo per gli immobili. Questa implica una vera e propria restituzione del bene al compendio ereditario. Questo può accadere se il donatario è ancora in possesso del bene oggetto della donazione, altrimenti gli resta la collazione per imputazione. La collazione in natura getta incertezza sull’acquisto del don...
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Appunti di Diritto Civile - Le successioni, professoressa Ilaria Riva - Unito. Parte I
-
Diritto Civile I - Appunti
-
Diritto civile II - Appunti
-
Appunti Diritto costituzionale II