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Estratto del documento

Laddove non sia indifferente per l’alienante chi esegue la controprestazione, la prelazione non può

operare – per esempio in materia di permuta, di donazione – dove manca anche il prezzo, indicato

dalla legge, oltre che la fungibilità.

L’idea che sta alla base di questo orientamento è quella di tutelare l’interesse dell’erede che aliena:

la sua autonomia privata non può e non deve essere sacrificata, il sacrificio determinato dalla

prelazione è minimo se si tratta di vendita, diventa invece pregiudizievole in caso di donazione o di

permuta o in tutti i casi in cui la prestazione è infungibile e non può essere compiuta che da una

persona determinata. 65

Il diritto di prelazione deve essere esercitato “entro due mesi dall’ultima notifica di proposta di alienazione,

in caso di mancata notifica, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo

avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”, alcune sentenze pongono comunque il limite

della prescrizione decennale, perché è un principio generale.

Qual è la natura di questa notifica?

Si ammette l’inesattezza della norma – la notifica normalmente nel linguaggio giuridico è formale – ma qui

si ammette una notifica stragiudiziale, sebbene documentata (es. raccomandata).

La norma parla di “proposta”, è vincolante questo riferimento o anche in questo caso si può pensare ad una

interpretazione correttiva, come nel caso della notifica?

Se l’oggetto deve essere una proposta, si deve pensare che nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha

conoscenza della accettazione, si ha conclusione del contratto e quindi si elimina alla radice la possibilità di

un ripensamento da parte del coerede che intende alienare.

Il coerede alienante potrebbe avere interesse di proporre la vendita ad un coerede, ma eventualmente se il

coerede dicesse sì, cambiare idea e decidere di non alienare più.

Inoltre, la comunicazione di alienazione non può essere considerata come proposta, perché non ne

contiene tutti gli elementi, può essere un invito a proporre, semmai.

La nostra giurisprudenza afferma che il temine proposta non va inteso in senso letterale, ma è sufficiente

un mero interpello – la comunicazione, anche difettosa da un punto di vista formale, dell’intenzione di

vendere ad un determinato prezzo. L’accettazione non produce un effetto traslativo, ma occorrerà un

nuovo incontro di volontà.

Problema a cui non c’è riposta: sembra chiaro che il rimedio contro la violazione della prelazione è il

riscatto, il quale ha senso quando il bene è venduto al terzo: cosa succede se l’alienante non notifica la

proposta di alienazione al coerede, ma con l’estraneo poi non si arriva alla vendita? Questo non sembra dar

luogo ad alcuna conseguenza – ed infatti la norma nemmeno ne tratta – tuttavia qualcuno ha ipotizzato che

la notizia della trattativa e della proposta di vendita giunga al coerede aliunde (= per via di un terzo), il

coerede potrebbe esercitare il diritto di prelazione e quindi acquisire la quota? Se si risponde

negativamente – risposta più conforme alla lettera del codice – si deve giungere alla conclusione che il

coerede non ha altra scelta che si verifichi la vendita al terzo per poi riscattare, cioè il diritto di prelazione in

questo caso esiste quando esiste la collaborazione del coerede alienante [ma questo sarebbe anti-

economico].

La donazione

È un istituto strano: è un contratto però regolato nel libro delle successioni ed ha tanti punti di contatto con

la sfera delle successioni.

Il codice guarda alla donazione come ad un anticipo di eredità che deve essere conteggiato nel caso di

lesione delle quote di riserva insieme al relictum; le donazioni vanno considerate anche nel momento della

divisione attraverso l’istituto della collazione.

Ciò che unisce attribuzioni mortis causa e donazioni è l’intento liberale.

La donazione è un istituto strano anche perché connotata dalla gratuità: non dà vita ad uno scambio, ma ad

una attribuzione unilaterale senza alcun corrispettivo. Occorre però puntualizzare per non confondere

gratuità e liberalità: la donazione ha una disciplina molto capillare negli artt. 769 e ss. e dunque vanno

delimitati i confini della donazione per escludere altri contratti dall’ambito di applicazione delle donazioni

perché donazioni non sono. 66

Art. 769 “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra,

disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione.”

Elementi caratterizzanti la donazione tipica:

a) La gratuità: la donazione è sempre un atto a titolo gratuito, non prevede un corrispettivo. Tuttavia

la donazione può essere gravata da un onere: esiste la donazione modale e il valore dell’onere può

essere anche cospicuo, ma in ogni caso questo non incide sulla gratuità della donazione. L’onere

non è una prestazione corrispettiva che trasforma la donazione in un contratto di scambio, semmai

è una limitazione della liberalità – dono 100 ma gravo il beneficiario dell’onere di 20: in realtà ho

donato 80, non ho avuto una prestazione corrispettiva. Il fatto che non sia una prestazione

corrispettiva lo si desume dall’inadempimento: l’inadempimento dell’onere non dà luogo alla

nullità della donazione.

Un dubbio può sorgere sull’onere assorbente [= onere che esaurisce la liberalità], in questo caso si

è ancora in presenza di donazione? Sì, ma dell’onere si deve tenere conto: ex. art. 793 “il donatario

è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata”.

Il beneficio è del tutto disinteressato: non esiste nel dante causa alcun interesse economico. Ci sono atti di

questo tipo che non sono donazioni.

b) La spontaneità/liberalità: la donazione deve essere necessariamente un atto spontaneo. La

liberalità si spiega nel momento in cui non c’è un obbligo. Si ritiene nullo il preliminare di

donazione, perché non si può obbligare a donare: l’atto compiuto come adempimento, non

sarebbe una donazione, mancherebbe spontaneità in quanto atto dovuto: è nullo per impossibilità

dell’oggetto/causa.

La liberalità dev’essere tale per cui l’atto di attribuzione gratuita non dev’essere sorretto dall’intento di

adempiere ad un dovere morale o sociale, perché anche questo intento farebbe venire meno spontaneità e

liberalità – si fa riferimento alle obbligazioni naturali (= obblighi non imposti dal diritto ma che la coscienza

comune ritiene esistenti in quanto moralmente doverosi. Non sono coercibili ma non danno luogo a

ripetizione). Le obbligazioni naturali risolvono anche il problema del formalismo delle donazioni – che

devono avvenire per iscritto – es. fra conviventi, le donazioni vengono viste alla luce di obbligazioni naturali

di mantenimento.

La necessità di coordinare le obbligazioni naturali con l’istituto delle donazioni remuneratorie: art. 770 “È

donazione anche la liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario o per

speciale rimunerazione.

Non costituisce donazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o comunque in

conformità agli usi”. La donazione fatta per riconoscenza è difficilmente distinguibile dalle obbligazioni

naturali. Si tende a dire che il dovere morale e sociale abbia connotati più collettivi ed oggettivi, non è solo

il punto di vista del donatario – dove ci sarebbe mera riconoscenza.

c) Arricchimento del beneficiario: la donazione deve dare luogo ad un arricchimento del donatario,

salva l’ipotesi dell’onere assorbente. L’arricchimento normalmente consiste nell’attribuzione di un

bene, però il donante potrebbe beneficiare il donatario assumendo nei suoi confronti

un’obbligazione a titolo gratuito. Questa previsione è una novità del codice del ’42.

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Per la dottrina prevalente la norma va riletta in chiave storica e sistematica, per cui l’obbligazione va intesa

come un’obbligazione di dare (es. mi obbligo a corrisponderti una somma di denaro) e non di fare; perché

altrimenti non si potrebbe più trovare un criterio distintivo tra una donazione e un trasporto gratuito – che

però è un contratto tipico disciplinato dal IV libro.

La disciplina della donazione

La donazione è un atto formale che richiede l’atto scritto e la presenza irrinunciabile di due testimoni,

dunque è un atto solenne. Fanno eccezione a questo formalismo la donazione di modico valore [concetto

che varia a seconda della capacità economica del donante, ma sicuramente ha ad oggetto beni mobili e

dev’essere compiuta con traditio (la consegna della cosa mobile)] e la liberalità d’uso (liberalità quali i regali

di compleanno, Natale, etc.).

La donazione obnuziale ha una disciplina particolare art. 785 “La donazione fatta in riguardo di un

determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore di uno o di entrambi gli sposi o

dei figli nascituri da questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non produce effetto finché

non segua il matrimonio.

L'annullamento del matrimonio importa la nullità della donazione. Restano tuttavia salvi i diritti acquistati

dai terzi di buona fede tra il giorno del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che dichiara la

nullità del matrimonio. Il coniuge di buona fede non è tenuto a restituire i frutti percepiti anteriormente

alla domanda di annullamento del matrimonio.

La donazione in favore di figli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verificano gli effetti del

matrimonio putativo.”, ha un formalismo attenuato perché si ritiene che si compia anche senza

accettazione espressa, ma trovando la sua causa nel matrimonio, non produce effetti finché non segua il

matrimonio. Qual è la qualifica giuridica della donazione obnuziale? alcuni ritengono che sia un contratto

unilaterale – che si perfeziona con il silenzio dell’oblato, schema delineato nell’art. 1333, altri di un atto

unilaterale.

I donatari possono rifiutare in questo caso la donazione, siccome non c’è bisogno di accettazione? Il dubbio

nasce dal fatto che la legge nulla dice, ma la possibilità di un rifiuto è una costante nell’ordinamento

(le

Dettagli
A.A. 2015-2016
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sara.andresano di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Riva Ilaria.