Diritto civile
Il diritto delle successioni
Manuale e modalità d'esame
Manuale: Macario, Amadio edito Il Mulino, 2o volume. Modalità esame: scritto, domande + risoluzione di un caso. Appelli: 10/12 – 12/01 – 27/01 – 16/02.
Introduzione
La materia delle successioni è regolata all'interno del 2o libro del c.c.: le persone fisiche. La successione può essere vista come un modo di trasferimento del patrimonio (infatti nel c.c. 1865, le successioni erano regolate nel 3o libro, dedicato ai modi di acquisto e di trasferimento della proprietà, con il contratto). Un legame fra le successioni e la proprietà si trova ancora nella Costituzione: all’art. 42, che si occupa della proprietà, viene menzionata la successione. La successione, in particolare quella testamentaria, è un modo di esercizio della proprietà. Oggi il fenomeno successorio non è esclusivamente patrimoniale, ma in esso si dipanano anche interessi non patrimoniali: Es. la solidarietà familiare, la tutela dei figli (riconoscimento di un figlio naturale, indicato il tutore di un soggetto bisognoso di tutela). L’esigenza prima è quella di individuare coloro che subentrano nella titolarità del complesso di rapporti giuridici che facevano capo al de cuius, per evitare che i rapporti giuridici rimangano adespoti (privi di titolare), con conseguente pericolo di incertezza per i consociati. Al momento della morte si verifica l’apertura della successione: c’è coincidenza temporale. La legge individua i successori distinguendo fra successori universali e successori particolari.
Diritti intrasmissibili
Non è vera l’affermazione che la successione è universale: esistono dei rapporti che non si trasferiscono, ma si estinguono con la morte:
- I diritti reali di godimento su cose: come l’usufrutto e all’uso e all’abitazione
- I diritti personalissimi: salute, nome, etc.
- I diritti strettamente connessi al de cuius (intuito personae): come i rapporti contrattuali che trovano nella propria causa le qualità della persona del contraente. I contratti preliminari invece si trasmettono senza alcun dubbio.
- I diritti degli alimenti, sono un diritto personalissimo non trasmissibile. Se chi è tenuto a versare gli alimenti muore, l’erede non è tenuto a versarli, è tenuto a versarli il parente più prossimo (non necessariamente questi coinciderà con l’erede).
Tutti gli altri diritti verranno trasmessi al momento della successione, senza soluzione di continuità.
Si può trasmettere all’erede il diritto di credito al risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto della personalità del de cuius. Si deve però distinguere fra i danni che l’erede può pretendere iure ereditario e quelli che invece l’erede può pretendere iure proprio a seguito della morte del de cuius.
Es. un soggetto subisce gravi lesioni derivanti da un sinistro stradale e poi decede – dal punto di vista civile vengono lesi il diritto alla salute, alla vita ed eventualmente danni morali della vittima, questi danni dovranno essere risarciti agli eredi iure ereditario; la lesione del rapporto parentale e la lesione alla serenità familiare subiti dalla morte di uno stretto congiunto, invece, è preteso iure proprio dagli eredi.
L'apertura della successione
Art. 456 – Apertura delle successioni: "La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto", quindi la legge ci indica tempo e luogo dell’apertura della successione. Alla morte è equiparata la morte presunta: si possono avere dei casi di apertura della successione a seguito della morte presunta (artt. 58 e ss. soggetti scomparsi da 10 anni per i quali non è possibile accertarsi della morte).
Il tempo è importante: i termini per l’accettazione decorrono dall’apertura della successione così come molti altri dati. Il luogo è importante da individuare per la competenza territoriale. Il domicilio è un luogo che non corrisponde necessariamente con la residenza (= luogo dell’abituale dimora della persona), è il luogo in cui si accentrano i principali interessi della persona, patrimoniali e non, non richiede necessariamente che sia presente la persona fisica. Il luogo del domicilio viene stabilito dal giudice in caso di incertezza.
Al momento dell’apertura della successione si realizza il fenomeno successorio e si devono individuare uno o più eredi successori. Il termine erede può essere correttamente impiegato solo dopo l’accettazione dell’eredità – non si diventa eredi automaticamente, l’eredità si acquisisce con l’accettazione. Quindi al momento dell’apertura della successione si hanno dei chiamati all’eredità, ai quali l’eredità viene offerta, questa offerta ai chiamati è detta delazione.
I patti successori
La delazione può essere legale o testamentaria. Non c’è una terza via, perché nel nostro ordinamento sono vietati i patti successori, con cui si designano gli eredi, ex art. 458 c.c., ad eccezione del patto di famiglia (artt. 768 bis e ss.): "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi".
Il testamento non può essere un contratto perché:
- Il testamento è un atto unilaterale
- Perché il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto se non per mutuo consenso: manca la possibilità di scioglimento unilaterale del contratto e manca la libertà di revocarlo in ogni momento.
L’art. 458 vieta i patti successori dispositivi e rinunciativi, ovvero i patti/atti con cui taluno dispone dei diritti che gli possono derivare da una successione non ancora aperta: quindi vietano la disposizione di diritti futuri ed incerti. Innanzitutto perché non si sa quale sia il valore effettivo dell’eredità se si decide di disporne, soprattutto, poi, perché questo potrebbe ingenerare un desiderio che l’evento si verifichi, quindi potrebbe venire il desiderio della morte prematura del de cuius: è considerato contrario all’ordine pubblico.
Es. non posso rinunciare ad un’eredità, prima che la successione sia aperta o disporre di parte di questa eredità.
L'eredità giacente
Art. 460 c.c.: si occupa del chiamato all’eredità – la fase che va dall’apertura della successione all’accettazione può essere molto lunga (l’accettazione si prescrive in 10 anni), il codice quindi regola questa fase con l’istituto dell’eredità giacente: è possibile nominare un curatore che si occupi dell’eredità vacante.
L’art. 460 "Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre può compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.", riconosce al chiamato all’eredità alcuni poteri quando egli si trovi nel possesso dei beni ereditari. Alcuni comportamenti del chiamato all’eredità potrebbero essere visti come accettazione tacita (es. vendita di un bene ereditario), ma quest’articolo riconosce al chiamato il potere di compiere alcuni atti di gestione dei beni ereditari senza che ciò comporti accettazione tacita dell’eredità.
Gli atti consentiti sono quelli finalizzati alla conservazione del patrimonio ereditario "atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea". L’erede, quindi, può vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio, se autorizzato dall’autorità giudiziaria. In concreto può essere difficile distinguere fra atti conservativi e atti concludenti, per es. nel caso della vendita sopra citata, in questo caso potrà nascere una controversia che sarà decisa dal giudice.
Il chiamato può anche esperire le azioni possessorie sempre al fine di conservare il patrimonio ereditario (es. in caso di spoglio, anche se egli non è il possessore: si tratta di legittimazione straordinaria, egli agisce per conto di colui che accetterà l’eredità). È anche ammessa l’azione possessoria (contro atti di spoglio, di molestia) del chiamato contro un altro chiamato. Se il chiamato all’eredità non è in possesso dei beni ereditari o non compie gli atti conservativi, si apre la strada alla nomina di un curatore che possa conservare l’eredità vacante.
L'accettazione dell'eredità
Il chiamato/i chiamati (dalla legge o dal testamento) possono essere definiti come primi chiamati, per distinguerli dai chiamati ulteriori/successivi. I chiamati ulteriori sono coloro che saranno chiamati nel caso in cui i primi chiamati non potranno (morte; indegnità) o vorranno (rinuncia) accettare l’eredità. Esistono dei meccanismi per individuare i chiamati ulteriori.
L’art. 480 c.c. "Il diritto di accettare l'eredità si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dal giorno dell'apertura della successione e, in caso d'istituzione condizionale, dal giorno in cui si verifica la condizione. In caso di accertamento giudiziale della filiazione il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione stessa. Il termine non corre per i chiamati ulteriori, se vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno.": il diritto di accettare l’eredità si prescrive in 10 anni che decorrono dall’apertura della successione.
La ratio di questo lungo termine è che:
- Con il meccanismo dell’accettazione tacita i casi di mancanza di accettazione si riducono molto;
- L’esistenza dell’actio interrogatoria riduce gli effetti pregiudizievoli di una vacanza decennale: chiunque ne abbia interesse può richiedere al giudice di fissare un termine al chiamato all’eredità affinché questi decida entro il termine fissato se accettare o meno, se questo termine decorre, il chiamato perde il diritto di accettare.
Art. 480, co. 2: il termine dell’accettazione decorre dall’apertura della successione, salvo il caso di istituzione condizionale (es. ti nomino erede se prenderai la laurea in giurisprudenza) in questo caso decorre dal momento in cui si verifica la condizione. Co. 3: "Il termine non decorre per gli eredi successori SE vi è stata accettazione da parte di precedenti chiamati e successivamente il loro acquisto ereditario è venuto meno". In tutti gli altri casi per i chiamati ulteriori il termine è decennale e decorre comunque dall’apertura della successione. Non è chiaro quale sia la ratio della differenziazione fra chiamato primo e chiamato ulteriore.
La giurisprudenza con alcune sentenze che oggi sono orientamento dominante, in particolare la sentenza 8737/1993 Cassazione, ha stabilito che nel momento dell’apertura della successione sia i primi chiamati, sia i chiamati ulteriori possono già accettare l’eredità. L’accettazione del chiamato ulteriore – poniamo fatta il giorno dopo l’apertura della successione per iscritto – si verificherà soltanto nel caso in cui il primo chiamato non accetti. Art. 1358: in materia di contratto afferma che chi ha un diritto subordinato ad una condizione può disporre di questo diritto in pendenza di questa condizione, ma i suoi atti dispositivi avranno effetto solo se la condizione si verificherà. Quindi la sentenza del ’93 rientra nel sistema del c.c.
Caso esempio da risolvere nell’esame: il 20/01/95 tizio moriva lasciando per superstiti nell’ordine il fratello Caio e il cugino parente di 6o grado Sempronio. Il fratello Caio non accetta l’eredità e nemmeno vi rinuncia, essendo partito per destinazione ignota. Sempronio il 16/05/96 si reca dal notaio per vendere a Simone un fondo compreso nell’eredità di Tizio; si dica se questo atto può essere fatto e con quali effetti. Risposta: l’atto si può fare, ha effetto di accettazione tacita, ma è una vendita condizionata che è subordinata alla mancata accettazione da parte di Caio.
La delazione
La delazione può avvenire per legge o per testamento. Le due delazioni non si escludono, possono concorrere, ciò si verifica quando il de cuius ha redatto testamento, ma disponendo di una sola parte del patrimonio e quindi si apre anche la successione legittima (della legge).
Es. testamento "nomino Tizio mio erede per 1/4". I restanti 3/4 andranno sulla base delle norme della successione legittima e in questa anche Tizio può essere successore e partecipare avendo quindi un’ulteriore quota. Può Tizio accettare la successione di 1/4 e rinunciare di partecipare a quella dei 3/4? No. Perché vige il principio di unicità della delazione, questo principio si ricava da alcune regole: non si può accettare o rinunciare ad una parte dell’eredità: art. 475, co. 3 "è nulla la dichiarazione di accettazione parziale dell’eredità".
Art. 483, co. 2 "Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati già soddisfatti per intero, contro di loro è data azione di regresso.": si apre una successione senza testamento, legittima, il chiamato ex lege accetta e diventa erede, successivamente si scopre un testamento del quale non si aveva notizia; questo testamento è valido ed efficace, quindi bisognerà applicarlo. Questo testamento contempla come erede il chiamato ex lege gravandolo di obblighi/assegnandogli qualcosa di meno. Egli ora può rifiutare o l’accettazione vale anche per la delazione ex testamento? Chi ha accettato ed è diventato erede, anche senza sapere del testamento continua ad essere erede, non occorre una 2o accettazione, né può rinunciare, ma per tutelarlo, l’art. dice "egli non è tenuto a soddisfare i legati previsti nel testamento oltre il valore dell’eredità o con pregiudizio della quotazione legittima che gli è dovuta"; questo è visto come un argomento a supporto dell’unicità della delazione: una volta che si ha accettato, si accetta.
L’unica eccezione è data dall’ art. 521: chi rinuncia all’eredità può pretendere i legati che gli sono dovuti.
Preminenza tra la successione legittima e la successione testamentaria
Quella testamentaria è preminente perché segue la volontà del de cuius, oggi prevale questa opinione. In passato Cicu riteneva che dovesse darsi preminenza alla successione legittima, perché quest’ultima è quella ispirata alla solidarietà familiare, mentre la volontà testamentaria è arbitraria. Quest’idea è superata anche sulla base del disposto normativo: l’art. 457 co. 2: "non si fa luogo alla successione legittima se non nel caso in cui non esista quella testamentaria".
Questo ha anche una ripercussione pratica: es. tizio redige un testamento "lascio ai miei figli Caio e Sempronio ciò che loro spetta per legge", questa tecnica redazionale è una tecnica per relazione: il de cuius non esprime in modo esaustivo la sua volontà, ma rinvia ad una fonte esterna. I figli in questo caso succedono per testamento o per legge? Il problema nasce dal fatto che ci sono differenze di disciplina fra la successione testamentaria e quella legale.
Immaginiamo che il testamento dica "lascio ai miei genitori quello che loro spetta per legge" – il de cuius è morto giovane senza figli. Secondo l’art. 571 co. 3, se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione, l’eredità va agli ascendenti (i nonni), questo è scritto in materia di successione legittima, non c’è una norma simile in materia testamentaria. Rifacendosi ai principi, nell’attuale momento storico è preminente la successione testamentaria, quindi in questo caso si applicherebbe la disciplina testamentaria.
La legge a cui fa riferimento il de cuius è quella della redazione del testamento, o quella del momento dell’apertura della successione? Tende a prevalere l’idea per cui si fa riferimento alla legge dell’apertura della successione, perché il de cuius rinvia a quella nel suo immaginario ed anche perché ha facoltà di revocare il testamento nel caso in cui le leggi cambino. Se nel frattempo il de cuius è diventato incapace d’intendere e di volere, bisogna risalire a quella che era la volontà del de cuius utilizzando le circostanze del caso.
Ipotesi: testamento che designa alcuni eredi, questi eredi insoddisfatti della disposizione testamentaria decidono di accordarsi con un contratto atipico decidendo di non dare esecuzione al testamento e di aprire la successione legittima, possono?
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