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DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
disciplina degli scarichi è regolata dal D.Lgs. n. 152/2006 (e successive modifiche ed integrazioni). In precedenza
vigeva il Decreto legislativo n. 152/1999
direttive comunitarie relative al trattamento delle acque reflue urbane ed alla protezione delle acque dai nitrati di
origine agricola. Il decreto prevedeva la tutela sia quantitativa che quantitativa delle risorse idriche; quantitativa
mediante bilancio idrico, risparmio idrico e riutilizzo acque reflue, e qualitativa mediante le regolamentazione degli
scarichi.
La disciplina degli scarichi è regolata in funzione della potenzialità (dimensione espressa in termini di abitanti
equivalenti) del centro dal quale provengono le acque reflue trattate, del recapito (acque superficiali, rete fognaria,
suolo, sottosuolo, acque sotterranee) e del tipo di acque reflue (urbane o industriali).
i limiti di emissione, le modalità di
campionamento ed il numero minimo annuo di campioni riferito alla potenzialità degli impianti. La normativa
stabilisce che tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e
devono rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del decreto stesso.
Il decreto suddivide le acque reflue in tre categorie: domestiche, industriali ed urbane. Le acque reflue domestiche
sono quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo
umano e da attività domestiche; quelle industriali sono quelle di qualsiasi tipo scaricate da edifici od installazioni in
cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento; quelle urbane, infine, sono le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue
domestiche, di acque reflue industriali o meteoriche di dilavamento. Dunque le acque reflue urbane, pur
contrapponendosi alle acque reflue industriali, non costituiscono una categoria del tutto unitaria , potendo essere infatti
costituite da sole acque reflue domestiche o da un mix di acque reflue domestiche con acque industriali o di
dilavamento.
Il decreto, con riferimento alle acque reflue urbane, prende in considerazione un numero limitato di parametri per i
quali vengono stabiliti determinati limiti allo scarico, espressi in termini di concentrazione o di percentuale di
riduzione. Le indicazioni (Tabella 1) si riferiscono ai solidi sospesi, ai parametri di inquinamento organico BOD e
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Nel caso in cui le acque reflue urbane vengano convogliate in un corpo idrico superficiale diventa obbligatorio il
rispetto dei limiti di Tabella 3 (Valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura), dove sono contemplati
, COD, metalli pesanti, nutrienti, pesticidi,
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Se i reflui, poi, contengono alcune delle sostanze elencate in Tabella 5, allora è necessario il rispetto dei limiti di
Tabella 3/A (Limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi).
Per le acque reflue industriali il decreto fissa limiti di emissione per il recapito diretto in acque superficiali e in
pubblica fognatura; i limiti sono quelli di Tabella 3 in termini di concentrazione e, relativamente a specifici cicli
produttivi, di Tabella 3/A in termini di quantità scaricata per unità di prodotto.
Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie sono sempre ammessi purché siano sottoposte alle norme
tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato, fermo
E' importante ricordare che i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante
diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non e' comunque consentito diluire con acque di
raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali prima del trattamento per
adeguarli ai limiti previsti dal presente decreto. L'autorità' competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che
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lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, o impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo
scarico terminale di ciascun stabilimento.
Lo scarico sul suolo è, di norma, vietato. Solo in un limitato numero di casi particolari è consentito.
Anche lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo è vietato. In particolare è vietato lo scarico nel
sottosuolo di determinate sostanze come, ad esempio, metalli pesanti, biocidi, composi tossici o persistenti e sostanze
che influiscono sfavorevolmente sull'equilibrio dell'ossigeno, come ammoniaca e
acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi
comprese quelle degli impianti di scambio termico.
Lo scarico diretto in mare delle acque e' autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a
verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici. 14
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