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ALCUNE PRONUNCE IMPORTANTI

La Corte costituzionale per esempio ha esteso il diritto alla difesa (198/2000)

e al ricongiungimento familiare (28/1995 e 224/2005) anche al non cittadino

• diritto alla difesa. Se un irregolare non conosce la lingua italiana ed è

raggiunto da un provvedimento di espulsione , egli ha diritto alla nomina di

un interprete che dovrà tradurre i documenti; inoltre ci si dovrà assicurare

che il contenuto di qualsiasi provvedimento sia concretamente da lui

conoscibile.

• diritto all’unità familiare. È riconosciuto anche allo straniero che non abbia

un lavoro. Con sentenza Corte costituzionae 224/2005 tuttavia viene

introdotto un limite a questo diritto per lo straniero: potrà infatti essere

fatto valere solo quando si tratti di ricongiungere la famiglia nucleare per

tutelare i membri della famiglia che abbiano volontariamente abbandonato gli

altri.

• diritto alla libertà personale. Una volta che si riconosce titolarità del diritto

e tutte le garanzie a questo connesse, tali cose poi devono trovare

applicazione (sent Corte costituzionale 105/2001): nonostante serva sempre

bilanciare gli interessi il carattere universale della libertà personale non

può esserne scalfito.

LE TRE SITUAZIONI PROPSPETTABILI

Tre situazioni possibili per Costantino Mortati (1967):

1) «di assoluta esclusione di quei diritti per loro stessa natura inerenti alla

qualità di cittadino ed, in modo tipico, di tutti i diritti politici (activae

civitatis)»;

2) «di necessario riconoscimento, in condizioni di parità con i cittadini,

degli altri che riguardano la tutela delle esigenze essenziali alla

condizione umana (e pertanto di quelli di cui agli artt. 13, 14, 15, 19,

21/1, 32, 33)»;

3) «di discrezionale attribuzione dei residui diritti, con quelle limitazioni le

quali possano rendersi necessarie a tutela della sicurezza o del buon

costume»

La sentenza corte cost. 187/2010 ci ricorda che il legislatore può dettare

norme a condizione che rispetto il principio di ragionevolezza.

II. I diritti del non-cittadino

I DIRITTI DEL NON CITTADINO

Ma quali sono allora questi diritti di cui il non cittadino può comunque godere?

• Diritto alla vita

• diritto al decoro, onore, rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione

ex art. 2 Cost. e artt. 8 e 10 della CEDU

• diritto alla libertà personale,13

• diritto alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione, 15

• la libertà di associazione, 18

• il diritto di professare liberamente la propria religione, 19

• la libertà di manifestazione del pensiero, 21

• il diritto di difesa, 24

• i diritti inviolabili della persona di cui il non-cittadino gode «nell'ambito

familiare»: diritto ad avere una famiglia, diritto all'integrità, tutela e

ricostituzione del nucleo familiare, diritto a contrarre matrimonio, 29-31

• il diritto all'integrità sessuale

• il diritto sociale all'abitazione

• Libertà economiche, 41 e 42: esercizio di attività economica e proprietà

(in realtà nessuna distinzione dei destinatari in base alla cittadinanza

ma per il raggiungimento dei fini indicati il legislatore potrà

differenziare l'esercizio con ampio margine di autonomia).

• libertà di circolazione e soggiorno,16.

La libertà di circolazione e soggiorno ex art 16 cost è data anche allo

straniero, sufficienti le limitazioni del diritto (sicurezza e sanità) per la tutela

dei suoi.

Si deve poi notare che né a livello internazionale né a livello interno si

sancisce mai un diritto all’ingresso e al soggiorno per lo straniero.

Possiamo, infatti, distinguere lo straniero in base al diritto all'ingresso e quindi

ad avere diversi status proprio perché questo non è un diritto

fondamentale. L’irregolarità peraltro non comporta affievolimento delle libertà

fondamentali. Il TUIM all’art. 2 co.1 inoltre opera una interessante distinzione.

• Lo straniero irregolare comunque presente alla frontiera o nel

territorio dello Stato si vede garantiti esclusivamente «i diritti

fondamentali della persona umana»

• Lo straniero regolarmente soggiornante si vede estesi «i diritti in

materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni

internazionali in vigore per l’Italia e la presente legge dispongano

diversamente»

In sostanza si afferma che l’irregolarità del soggiorno non comporta un

affievolimento delle libertà fondamentali. In particolare la Corte

costituzionale ha dichiarato non costituzionale le restrizioni del diritto a

contrarre matrimonio per l’irregolare (sent. 245/2011), giacche a seguito del

reato di clandestinità se una persona se si recava a ufficio comunale per

dichiarare volontà di contrarre matrimonio ed era irregolare il pubblico

ufficiale era obbligato a denunciarlo (361-362 cod pen).

III. I doveri del non-cittadino

L’articolo 2 richiede l’adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica

economica e sociale (difesa della patria, servizio militare 52, obbligo

contributivo 53, dovere di fedeltà e osservanza della Costituzione e delle

leggi leggi 54).

DOVERE DI DIFESA

La sentenza Corte costituzionale n. 172/1999 afferma che l'estensione

dell'obbligo di leva militare anche per gli apolidi è legittima, giacché il

legislatore può aggiungere persone tra titolari di diritti. La Corte costituzionale

per giustificare la legittimità di questa estensione è chiara: se la norma

costituzionale rivolge un dovere ai cittadini, il legislatore ordinario ben

potrà estenderlo agli stranieri. Essere parte di una comunità di diritti può

ben giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa,

anche secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove, parlando

di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi

doveri di solidarietà, prescinde del tutto dal legame stretto di cittadinanza

La sent Corte cost. 119/2015 finalmente afferma la possibilità di svolgere

servizio civile anche ai non cittadini ragionando sul dovere di difesa

della patria. Tale sentenza ha visto una questione di legittimità costituzionale

sollevata dalla Corte di cassazione piuttosto interessante: già prima il

Consiglio di stato si era espresso favorevolmente all'estensione, pur

assimilando il servizio civile all'accesso al lavoro e alla formazione

professionale. La Corte costituzionale fa invece un discorso diverso:

dichiara una sorta di diritto di rendersi utili. Perciò l'esclusione degli

stranieri residenti in Italia di prestare servizio militare risulta irragionevole.

Ciò si avvicina a ciò che la corte aveva già fatto con la situazione di apolidia

nel 1999.

IL DOVERE DI FEDELTÀ E L’OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E

DELLE LEGGI

Il dovere di cui all’art. 54 è estensibile solo in parte al non cittadino. Infatti, la

fedeltà alla Repubblica prevista non può essere estesa anche allo

straniero. Per quanto concerne invece il dovere di osservanza della

costituzione e delle leggi si ricollega anche al c.d. accordo di integrazione,

che in questo senso declina l'articolo 54. Un diritto fondamentale dello

straniero, la libera manifestazione del pensiero, si declina anche in questo

senso.

IL DOVERE DI FEDELTÀ E L’OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E

DELLE LEGGI

Nessun dubbio sorge in merito all'articolo 53 sull'obbligo contributivo e non

solo in ragione della chiarezza della disposizione (che parla generalmente di

"tutti"). La capacità contributiva, infatti, si acquisisce a prescindere dalla

cittadinanza laddove si producono maggiori redditi.

IV. I diritti politici

La rivoluzione delle colonie degli USA contro la madrepatria si ebbe perché

c'era una tassazione senza rappresentazione politica. Sicché si può partire

da questo per dire che la persona che contribuisce con le proprie risorse

ad uno Stato dovrebbe anche godere dei diritti politici. Infatti,

l’ordinamento italiano allo straniero riconosce la libertà sindacale (art 39) e la

libertà di associazione ai partiti (con limiti per le cariche dirigenziali,

strettamente ancora connesso allo status civitatis).

Discorso parzialmente diverso è da farsi in merito ai diritti di voto. Lo

straniero di un paese non UE non gode di alcun diritto di voto a nessun

livello di governo. Con la membership UE si decide che i cittadini UE

possono eleggere membri di Parlamento e di enti locali in cui vivono

(art 22 TFUE). Per dare attuazione a questo articolo sono state adottate due

direttive.

Ciò è avvenuto senza modificare la carta costituzionale. La questione

ovviamente è la seguente: se per i cittadini dell’Unione europea il legislatore

ordinario ha esteso le persone a cui riconosciamo diritto di voto, potrebbe o

non potrebbe fare lo stesso in relazione ai cittadini di paesi terzi?

Nel 1997 si firma la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla

vita pubblica a livello locale, n. 144, Strasburgo, 05/02/1992, in vigore

01/05/1997 ma accettiamo soltanto solo i primi due capitoli e riservandosi sul

terzo:

Chapter A – Freedoms of expression, assembly and association

Chapter B – Consultative bodies to represent foreign residents at local level

Riserva apposta al Capitolo C - Right to vote in local authority elections

Quando era già in iter la Turco Napolitano vi era una disposizione che

avrebbe permesso di riconoscere il diritto di voto per enti locali anche a

cittadini di paesi terzi ma poi la disposizione fu stralciata.

È legittimo o meno escludere i cittadini di paesi terzi dal diritto di voto, avendo

riconosciuto agli stessi senza dubbio alcuno il dovere contributivo? La

domanda è aperta.

Tre tipi di politiche in merito al diritto di voto per enti locali

Discipline liberali. Lo stato irlandese richiede per il diritto di voto a livello

• locale che la persona abbia vissuto per tre anni e abbia pagato le

tasse nel municipio in questione.

La Danimarca, la Finlandia, la Svezia la Norvegia e l’Islanda hanno firmato

un trattato internazionale che stabilisce che i cittadini di questi stati hanno

diritto di voto dopo due o tre anni di residenza in uno degli altri Stati parte

del trattato; con l'andare del tempo tali stati hanno riconosciuto il diritto a

tutti gli stranieri tout court.

I Paesi Bassi e il Lussemburgo prevedono che dopo 5 anni di

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A.A. 2016-2017
52 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher coluichenonsa di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Condizione giuridica dello straniero e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Pelacani Gracy.