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ALCUNE PRONUNCE IMPORTANTI
La Corte costituzionale per esempio ha esteso il diritto alla difesa (198/2000)
e al ricongiungimento familiare (28/1995 e 224/2005) anche al non cittadino
• diritto alla difesa. Se un irregolare non conosce la lingua italiana ed è
raggiunto da un provvedimento di espulsione , egli ha diritto alla nomina di
un interprete che dovrà tradurre i documenti; inoltre ci si dovrà assicurare
che il contenuto di qualsiasi provvedimento sia concretamente da lui
conoscibile.
• diritto all’unità familiare. È riconosciuto anche allo straniero che non abbia
un lavoro. Con sentenza Corte costituzionae 224/2005 tuttavia viene
introdotto un limite a questo diritto per lo straniero: potrà infatti essere
fatto valere solo quando si tratti di ricongiungere la famiglia nucleare per
tutelare i membri della famiglia che abbiano volontariamente abbandonato gli
altri.
• diritto alla libertà personale. Una volta che si riconosce titolarità del diritto
e tutte le garanzie a questo connesse, tali cose poi devono trovare
applicazione (sent Corte costituzionale 105/2001): nonostante serva sempre
bilanciare gli interessi il carattere universale della libertà personale non
può esserne scalfito.
LE TRE SITUAZIONI PROPSPETTABILI
Tre situazioni possibili per Costantino Mortati (1967):
1) «di assoluta esclusione di quei diritti per loro stessa natura inerenti alla
qualità di cittadino ed, in modo tipico, di tutti i diritti politici (activae
civitatis)»;
2) «di necessario riconoscimento, in condizioni di parità con i cittadini,
degli altri che riguardano la tutela delle esigenze essenziali alla
condizione umana (e pertanto di quelli di cui agli artt. 13, 14, 15, 19,
21/1, 32, 33)»;
3) «di discrezionale attribuzione dei residui diritti, con quelle limitazioni le
quali possano rendersi necessarie a tutela della sicurezza o del buon
costume»
La sentenza corte cost. 187/2010 ci ricorda che il legislatore può dettare
norme a condizione che rispetto il principio di ragionevolezza.
II. I diritti del non-cittadino
I DIRITTI DEL NON CITTADINO
Ma quali sono allora questi diritti di cui il non cittadino può comunque godere?
• Diritto alla vita
• diritto al decoro, onore, rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione
ex art. 2 Cost. e artt. 8 e 10 della CEDU
• diritto alla libertà personale,13
• diritto alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di
comunicazione, 15
• la libertà di associazione, 18
• il diritto di professare liberamente la propria religione, 19
• la libertà di manifestazione del pensiero, 21
• il diritto di difesa, 24
• i diritti inviolabili della persona di cui il non-cittadino gode «nell'ambito
familiare»: diritto ad avere una famiglia, diritto all'integrità, tutela e
ricostituzione del nucleo familiare, diritto a contrarre matrimonio, 29-31
• il diritto all'integrità sessuale
• il diritto sociale all'abitazione
• Libertà economiche, 41 e 42: esercizio di attività economica e proprietà
(in realtà nessuna distinzione dei destinatari in base alla cittadinanza
ma per il raggiungimento dei fini indicati il legislatore potrà
differenziare l'esercizio con ampio margine di autonomia).
• libertà di circolazione e soggiorno,16.
La libertà di circolazione e soggiorno ex art 16 cost è data anche allo
straniero, sufficienti le limitazioni del diritto (sicurezza e sanità) per la tutela
dei suoi.
Si deve poi notare che né a livello internazionale né a livello interno si
sancisce mai un diritto all’ingresso e al soggiorno per lo straniero.
Possiamo, infatti, distinguere lo straniero in base al diritto all'ingresso e quindi
ad avere diversi status proprio perché questo non è un diritto
fondamentale. L’irregolarità peraltro non comporta affievolimento delle libertà
fondamentali. Il TUIM all’art. 2 co.1 inoltre opera una interessante distinzione.
• Lo straniero irregolare comunque presente alla frontiera o nel
territorio dello Stato si vede garantiti esclusivamente «i diritti
fondamentali della persona umana»
• Lo straniero regolarmente soggiornante si vede estesi «i diritti in
materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia e la presente legge dispongano
diversamente»
In sostanza si afferma che l’irregolarità del soggiorno non comporta un
affievolimento delle libertà fondamentali. In particolare la Corte
costituzionale ha dichiarato non costituzionale le restrizioni del diritto a
contrarre matrimonio per l’irregolare (sent. 245/2011), giacche a seguito del
reato di clandestinità se una persona se si recava a ufficio comunale per
dichiarare volontà di contrarre matrimonio ed era irregolare il pubblico
ufficiale era obbligato a denunciarlo (361-362 cod pen).
III. I doveri del non-cittadino
L’articolo 2 richiede l’adempimento ai doveri inderogabili di solidarietà politica
economica e sociale (difesa della patria, servizio militare 52, obbligo
contributivo 53, dovere di fedeltà e osservanza della Costituzione e delle
leggi leggi 54).
DOVERE DI DIFESA
La sentenza Corte costituzionale n. 172/1999 afferma che l'estensione
dell'obbligo di leva militare anche per gli apolidi è legittima, giacché il
legislatore può aggiungere persone tra titolari di diritti. La Corte costituzionale
per giustificare la legittimità di questa estensione è chiara: se la norma
costituzionale rivolge un dovere ai cittadini, il legislatore ordinario ben
potrà estenderlo agli stranieri. Essere parte di una comunità di diritti può
ben giustificare la sottoposizione a doveri funzionali alla sua difesa,
anche secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove, parlando
di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi
doveri di solidarietà, prescinde del tutto dal legame stretto di cittadinanza
La sent Corte cost. 119/2015 finalmente afferma la possibilità di svolgere
servizio civile anche ai non cittadini ragionando sul dovere di difesa
della patria. Tale sentenza ha visto una questione di legittimità costituzionale
sollevata dalla Corte di cassazione piuttosto interessante: già prima il
Consiglio di stato si era espresso favorevolmente all'estensione, pur
assimilando il servizio civile all'accesso al lavoro e alla formazione
professionale. La Corte costituzionale fa invece un discorso diverso:
dichiara una sorta di diritto di rendersi utili. Perciò l'esclusione degli
stranieri residenti in Italia di prestare servizio militare risulta irragionevole.
Ciò si avvicina a ciò che la corte aveva già fatto con la situazione di apolidia
nel 1999.
IL DOVERE DI FEDELTÀ E L’OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E
DELLE LEGGI
Il dovere di cui all’art. 54 è estensibile solo in parte al non cittadino. Infatti, la
fedeltà alla Repubblica prevista non può essere estesa anche allo
straniero. Per quanto concerne invece il dovere di osservanza della
costituzione e delle leggi si ricollega anche al c.d. accordo di integrazione,
che in questo senso declina l'articolo 54. Un diritto fondamentale dello
straniero, la libera manifestazione del pensiero, si declina anche in questo
senso.
IL DOVERE DI FEDELTÀ E L’OSSERVANZA DELLA COSTITUZIONE E
DELLE LEGGI
Nessun dubbio sorge in merito all'articolo 53 sull'obbligo contributivo e non
solo in ragione della chiarezza della disposizione (che parla generalmente di
"tutti"). La capacità contributiva, infatti, si acquisisce a prescindere dalla
cittadinanza laddove si producono maggiori redditi.
IV. I diritti politici
La rivoluzione delle colonie degli USA contro la madrepatria si ebbe perché
c'era una tassazione senza rappresentazione politica. Sicché si può partire
da questo per dire che la persona che contribuisce con le proprie risorse
ad uno Stato dovrebbe anche godere dei diritti politici. Infatti,
l’ordinamento italiano allo straniero riconosce la libertà sindacale (art 39) e la
libertà di associazione ai partiti (con limiti per le cariche dirigenziali,
strettamente ancora connesso allo status civitatis).
Discorso parzialmente diverso è da farsi in merito ai diritti di voto. Lo
straniero di un paese non UE non gode di alcun diritto di voto a nessun
livello di governo. Con la membership UE si decide che i cittadini UE
possono eleggere membri di Parlamento e di enti locali in cui vivono
(art 22 TFUE). Per dare attuazione a questo articolo sono state adottate due
direttive.
Ciò è avvenuto senza modificare la carta costituzionale. La questione
ovviamente è la seguente: se per i cittadini dell’Unione europea il legislatore
ordinario ha esteso le persone a cui riconosciamo diritto di voto, potrebbe o
non potrebbe fare lo stesso in relazione ai cittadini di paesi terzi?
Nel 1997 si firma la Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla
vita pubblica a livello locale, n. 144, Strasburgo, 05/02/1992, in vigore
01/05/1997 ma accettiamo soltanto solo i primi due capitoli e riservandosi sul
terzo:
Chapter A – Freedoms of expression, assembly and association
Chapter B – Consultative bodies to represent foreign residents at local level
Riserva apposta al Capitolo C - Right to vote in local authority elections
Quando era già in iter la Turco Napolitano vi era una disposizione che
avrebbe permesso di riconoscere il diritto di voto per enti locali anche a
cittadini di paesi terzi ma poi la disposizione fu stralciata.
È legittimo o meno escludere i cittadini di paesi terzi dal diritto di voto, avendo
riconosciuto agli stessi senza dubbio alcuno il dovere contributivo? La
domanda è aperta.
Tre tipi di politiche in merito al diritto di voto per enti locali
Discipline liberali. Lo stato irlandese richiede per il diritto di voto a livello
• locale che la persona abbia vissuto per tre anni e abbia pagato le
tasse nel municipio in questione.
La Danimarca, la Finlandia, la Svezia la Norvegia e l’Islanda hanno firmato
un trattato internazionale che stabilisce che i cittadini di questi stati hanno
diritto di voto dopo due o tre anni di residenza in uno degli altri Stati parte
del trattato; con l'andare del tempo tali stati hanno riconosciuto il diritto a
tutti gli stranieri tout court.
I Paesi Bassi e il Lussemburgo prevedono che dopo 5 anni di