Come si costituisce l’usufrutto?
Dicotomia tra “modi di costituzione di diritto civile” e “modi di costituzione di diritto pretorio o onorario”.
L’istituto dell’usufrutto nasce come istituto volto al sostentamento della vedova con figli.
Modi di costituzione di diritto civile
Dunque, fra i modi di costituzione diritto civile troviamo:
- Legato per rivendica (o per vindicationem)
- In iure cessio (la cessione in tribunale)
- Deductio (un soggetto titolare del diritto di proprietà sul bene trasferisce la proprietà di tale bene ad un terzo operando per sé stesso la deductio dell’usufrutto del bene – egli trattiene l’usufrutto - . Il proprietario del bene vende il bene ad un terzo, però nello stesso momento opera la deductio, cioè deduce l’usufrutto – cioè lo tiene per sé stesso -)
- Adiudicatio (in iudicium legitimum)
- Pagamento della Litis Aestimatio (identico a quello presente nelle servitù)
Modi di costituzione di diritto pretorio o onorario
I modi di costituzione di diritto pretorio o onorario sono soprattutto a base convenzionale:
- Patti e stipulazioni
- Giudizi fondati sul potere del pretore (iudicium imperio continens)
- Tra questi si potrebbe anche annoverare la così detta traditio vel patientia
Essi, nel regime giustinianeo, si fondono: si vede la presenza, comunque, di patti e stipulazioni, traditio elongi temporis prescriptio.
Come si estingue l’usufrutto?
Esso è legato alla persona (fisica): è strettamente connesso alla persona che ne è titolare del diritto (personae coheret), per questo è spesso definita servitus personarum e inerisce strettamente al titolare del diritto stesso.
- Quando muore l’usufruttuario si estingue l’usufrutto stesso, così come quando avviene una capitis deminutio (vedi pagina 26 doc. su diritto romano Marrone / pagina 49-50 appunti quaderno) (= cambiamento di status familiae; sono la massima e la media, non la minima capitis deminutio a provocare l’estinzione dell’usufrutto stesso).
- Esso si estingue anche per consolidazione: si ha consolidazione quando la figura del proprietario e quella dell’usufruttuario vengono a coincidere (cessa in questo caso il diritto reale su cosa altrui).
- Si estingue anche in caso di perimento del bene dato in usufrutto: si tratta in ogni caso di un bene inconsumabile, ma se questo perisce si estingue l’usufrutto stesso.
- Si estingue quando il titolare del diritto di usufrutto fa una cessione di tale usufrutto al proprietario (in iure cessio in favore del proprietario), con le conseguenze che il diritto di usufrutto si estingue.
- Infine, l’usufrutto si estingue per non uso.
Qual era il limite temporale da dare all’usufrutto quando a essere titolare del diritto di usufrutto era una persona giuridica e non una persona fisica?
Si stabilì che in questo caso il limite massimo fosse quello di un secolo.
Distinto dall’usufrutto è il quasi usufrutto.
Quali sono le differenze tra l’“usufrutto” e il “quasi usufrutto”?
Se l’usufrutto ha ad oggetto un bene inconsumabile, il quasi usufrutto ha ad oggetto un bene consumabile (Usufrutto = Inconsumabile – Quasi Usufrutto = Consumabile).
Se l’usufruttuario è detentore, il quasi usufruttuario acquista la proprietà del bene; egli, però, è tenuto a restituire, a chi gli ha trasferito la proprietà del bene, altrettanto in denaro, perché si tratta di cose consumabili e, di conseguenza, di somme di denaro (si impegna a restituirlo grazie alla causa fruttuaria).
Gaio ci spiega l’origine del termine “Quasi Usufrutto”: fu il Senato ad introdurlo attraverso un senatoconsulto; si sentì l’esigenza di creare un istituto di usufrutto avente ad oggetto un bene consumabile. A tale istituto NON POTEVA darsi il nome di usufrutto, per cui si utilizzò il nome di “Quasi Usufrutto” [Altre Fonti: un passo di Ulpiano che cita Sabino ci riferisce che è stato, appunto, il Senato ad istituirlo; Ulpiano ne parla come un semplice tipo di usufrutto in cui si ha un bene consumabile al posto di uno inconsumabile]. Alla fine prenderà tale nome grazie a Giustiniano che si rifà di gran lunga a Gaio.
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Dall’“Usufrutto” e dal “Quasi Usufrutto”, va tenuto distinto l’istituto dell’“Uso”.
Cos’è l’uso?
In questo caso c’è solo l’“Uti” e manca il “Frui”, quindi è un diritto reale minore di godimento che consente l’uso della cosa senza poterne fare propri i frutti. È esclusa la percezione del Frui. (Es. Chi ha in uso una casa, non può darla in locazione).
L’evoluzione porta ad un ampliamento dei diritti del titolare del diritto di uso: quando questi ha in uso un fondo rustico (agri vectigalis), in cui è possibile la presenza di alberi da frutto, egli aveva la possibilità non solo di usare del fondo ma di fare propria anche una piccola quantità di frutti. In che termini? Nei limiti di sostentamento suoi e della sua famiglia (quod ad victum sibi suisque sufficiat) (fu Giustiniano ad introdurre questa modifica all’“Uso”, tramandata identica fino a noi e presente nel codice civile all’art. 1021).
Diritto di abitazione
Esisteva un altro istituto: era il “Diritto di abitazione” (o habitatio).
Il diritto di abitazione è il diritto di poter usare come propria dimora personale una casa altrui.
C’è un’antica disputa giurisprudenziale intorno al caso in cui fosse stato fatto un “legato di abitazione”. Era da considerarsi usufrutto o uso di una casa abitativa? Giustiniano risolve questa disputa creando un istituto, un diritto reale, detta appunto habitatio (che venne fatto rientrare proprio nelle così dette servitutes personarum). Giustiniano seguì l’opinione del giurista Marcello e ammise la possibilità che essa potesse essere data in locazione, analogamente per quanto avveniva per l’usufrutto, non per l’Uso dal momento che qui la locazione non era ammessa.
Nel codice civile italiano, esso è presente all’art. 1022.
Concetto di bene
Cosa sono i beni?
Relatività del concetto di bene
L’uomo ha uno stretto rapporto con le cose che lo circondano, perché le cose gli servono a soddisfare i suoi bisogni. Esiste, dunque, una distinzione tra “beni di consumo” e “beni produttivi” (o “mezzi di produzione”): esistono beni che servono a soddisfare direttamente i suoi bisogni, ma sono considerati “beni” anche gli strumenti (i mezzi) che servono per produrre tali beni stessi.
Quello di “bene” è dunque un concetto relativo, perché cambia col passare del tempo, col progredire della civiltà: cose che prima non erano considerati beni, adesso lo sono diventati (es. per i romani non erano considerati beni il petrolio o l’elettricità, cose che adesso sono considerati tali: è il progresso tecnologico che oggi ce li fa considerare beni). Si va, dunque, da quei beni che possono servire per soddisfare i “bisogni vitali dell’uomo” a quelli “indotti dalla civiltà e dal suo sviluppo”.
Il giurista Marciano coniò una definizione importante di “Cose comuni a tutti” (res comunes omnium): sono quelle cose per le quali in natura ce n’è un’abbondanza tale per cui si può dire che tale abbondanza soddisfa le esigenze di tutti quanti. Sono quelle cose di cui tutti possono fruire a volontà (es. l’aria, le acque fluenti, il mare, il lido marino). Nessuno sente l’esigenza di creare in ordine a queste cose un rapporto di appartenenza, dal momento che ce n’è abbastanza per tutti. Queste res comunes omnium non possono essere considerati beni, perché manca l’interesse a renderle proprie.
Esistono cose però che in natura sono in quantità limitata: ciò comporta che il fatto che io possa far uso di queste cose implica, ex necesse, l’esclusione di altri dal loro uso, perché non essendocene in quantità sufficiente per tutti è logico che qualcuno ne rimanga escluso. In questo caso si ha una trasformazione di quel che era il rapporto “uomo-cosa” (nella quale la cosa serve a soddisfare un bisogno dell’uomo”), adesso modificato in un rapporto di tipo “uomo-uomo”, perché si crea un conflitto per l’appartenenza di queste cose (gli uomini hanno l’interesse di creare un rapporto di appartenenza, escludendo gli altri). Tutto ciò porta a conflitti che mirano all’appropriazione di questi beni che in natura sono in quantità limitata (si crea il così detto conflitto d’interessi in ordine all’appropriazione). Il diritto si occupa proprio di questi potenziali conflitti in ordine all’appartenenza, cercando in ogni modo di evitarli.
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Il concetto giuridico di bene nel codice civile è espresso all’art. 810 (“Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti.”)
Come divide Gaio i beni?
Egli opera una distinzione, la summa divisio gaiana.
Egli distingue fra “Cose di diritto divino” (res divini iuris) e “Cose di diritto umano” (res humani iuris).
Cose di diritto divino
1) Le “cose di diritto divino” sono sempre al di fuori del nostro patrimonio (extra nostrum patrimonium) e sono anche fuori commercio (extra commercium). Non sono suscettibili di atti di trasferimento fra privati. Esse si dividono in tre categorie:
- Cose sacre: sono quelle dedicate agli dei superi (es. i templi)
- Cose religiose: sono tutto ciò che aveva a che fare con le anime dei defunti (es. i sepolcri)
- Cose sante: sono le mura e le porte della città
Cose di diritto umano
2) Le “cose di diritto umano” erano distinte tra:
- Cose pubbliche (res publicae): sono quelle che appartengono allo Stato, cioè al popolo Romano. Esse sono fuori commercio e fuori dal nostro patrimonio (extra commercium e extra patrimonium). Esistono, a proposito delle cose pubbliche, delle categorie a completamento delle classificazioni: sono le “cose in uso comune” e le “cose sottratte all’uso comune”. Le prime (es. vie, piazze, fiumi, porti) sono cose che sono soggette ad un’immediata utilizzazione dei singoli cittadini: queste cose non possono appartenere ai singoli, ma sono adibite, appunto, all’uso comune. Tra le cose di uso comune esistono anche le “cose della collettività” (res universitatis), destinate ad esser fruite da tutti (es. teatri, arene, stadi). Le seconde, invece, sono quelle che spesso hanno a che fare con aspetti bellici (es. armi ed ordigni bellici).
- Cose private (res privatae): sono quelle suscettibili di atti di trasferimento tra privati. Sono res in commercio: ma ciò non implica necessariamente che esse siano anche nel nostro patrimonio! Possono essere sia dentro il nostro patrimonio, che fuori da esso.
Dicotomie fondamentali
Cose corporali e cose incorporali
1) “Cose corporali” (res corporales) e “cose incorporali” (res incorporales).
È una distinzione che nasce in Roma; è Gaio che ci dà notizie su tale distinzione. Egli infatti afferma che:
- Le “cose corporali” sono quelle che si possono toccare (quae tangi possunt).
- Le “cose incorporali” non possono essere toccate: qui vi rientrano i diritti.
Un’eccezione è il diritto di proprietà: esso sarebbe da considerarsi “cosa incorporale”, ma in questo caso il diritto si identifica col suo oggetto, il fondo, il quale è appunto “toccabile”.
Res mancipi e res nec mancipi
2) “Res Mancipi” e “Res nec Mancipi”.
[Per lui è una distinzione già fin troppo nota]
Le “res mancipi” sono i fondi italici, le servitù rustiche (di passaggio e di acquedotto), gli schiavi, gli animali da tiro e da soma. Esse si trasferiscono attraverso mancipatio e in iure cessio. (Fu Giustiniano ad eliminare poi questa distinzione).
Cose fungibili e cose infungibili
3) “Cose fungibili” e “Cose infungibili”.
- Le “cose fungibili” sono quelle che rilevano in quanto appartengono ad un genus (un genere), all’interno del quale esse, fra loro, sono interscambiabili. Rilevano soltanto in ordine del loro numero, peso, misura, certa quantità di. Il denaro è il bene fungibile per eccellenza.
- Le “cose infungibili” sono quelle che rilevano in ordine ad una species (cioè individualità).
Cose mobili e cose immobili
4) “Cose mobili” e “Cose immobili”.
Il referente immediato è il suolo: tale distinzione si attua proprio prendendo questo in considerazione. Dunque:
- Le “cose mobili” sono quelle che si possono spostare, portare da un luogo all’altro.
- Le “cose immobili” sono quelle che si instaurano in maniera stabile su un suolo.
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Cose consumabili e cose inconsumabili
5) “Cose consumabili” e “Cose inconsumabili”.
- Le “cose consumabili” sono quelle che possono essere usate una sola volta; l’uso unitario ne determina l’estinzione.
- Le “cose inconsumabili” sono quelle che ammettono un uso ripetuto della cosa.
Il denaro è considerato bene consumato perché, quando è speso, esso viene consumato: esso si consuma spendendolo.
Cose divisibili e cose indivisibili
6) “Cose divisibili” e “Cose indivisibili”.
- Le “cose divisibili” sono quelle che, frazionate in singole porzioni, tali parti conservano dal punto di vista economico-sociale una funzione proporzionale rispetto all’intero.
- Le “cose indivisibili” sono quelle che se frazionate periscono o perdono grandemente di valore.
Il frutto è il reddito della cosa. Esiste una distinzione fra:
- “Frutti naturali”, i quali possono derivare o dallo sfruttamento della cosa o dal concorso (e quindi dal lavoro) dell’uomo (es. i frutti di un albero è sia sfruttato sia lavorato dall’uomo). Sono sempre “frutti naturali” i prodotti degli animali e anche materiali inorganici (es. materiali preziosi e altri che è possibile trovare in natura);
- “Frutti civili”, i quali sono legati allo sfruttamento della cosa: il proprietario quando dà il godimento della cosa ad un terzo ottiene denaro, e tale denaro è appunto considerato frutto civile.
Il parto della schiava, che partecipava della natura umana. Lo schiavo era anticamente considerato una res, ma il figlio della schiava stesso (anch’egli considerato res) non è da considerarsi “frutto”, alla stregua di quanto invece attiene agli animali (il tutto perché si presupponeva un’uguaglianza degli uomini dal punto di vista del diritto naturale: “in natura gli uomini sono tutti uguali”).
La rappresentanza
Cos’è la rappresentanza?
“La rappresentanza è un istituto in base al quale un soggetto (rappresentante), giuridicamente autonomo e manifestante di una sua propria volontà, conclude un negozio giuridico in nome e per conto di un altro soggetto (rappresentato), con effetti che si producono direttamente in capo a quest’ultimo.” C’è la “spendita del nome” (la così detta “contemplatio domini”).
(È la stessa definizione di quella che noi oggi chiamiamo “rappresentanza diretta”)
Nel Codice Civile italiano, la rappresentanza è definita all’art. 1388 (“Contratto concluso da rappresentante”).
Gli effetti sono diretti non nei confronti del rappresentante, ma del rappresentato: il rappresentante, dunque, per certi versi, è come se fosse trasparente. Nel caso di “rappresentanza diretta”, gli effetti passano attraverso il rappresentante per finire direttamente sul rappresentato, che è l’individuo che realmente compra (manda un terzo per concludere l’affare al posto suo).
Anche fra gli studiosi di diritto romano spesso si è soliti sentire una considerazione in ordine alla rappresentanza (e a quella diretta, in particolare), che contiene forse una certa imprecisione: c’è qualcuno, in pratica, che afferma che “i Romani non hanno conosciuto la rappresentanza diretta”: Falso.
I Romani, infatti, hanno conosciuto la rappresentanza diretta, ma l’hanno negata (ergo, se io nego qualcosa, vuol dire che quella stessa cosa io la conosco), cioè non l’hanno mai applicata (a parte un’eccezione: v. dopo).
Come facevano i Romani ad acquistare per mezzo altrui?
Gaio illustra benissimo l’acquisto per mezzo altrui, cioè per mezzo di un intermediario. Egli afferma che questi acquisti possono essere compiuti da una serie di persone, attraverso i quali chi è giuridicamente autonomo può acquistare.
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C’è un principio che sta alla base del fatto che i Romani non sentirono l’esigenza della rappresentanza diretta: secondo l’ordinamento giuridico romano, infatti, chi era sottoposto alla potestà del pater (quindi i “figli in potestà”), o chi era sottoposto alla potestà del pater in quanto schiavo (sui quali dunque c’era la così detta “dominica potestas”), non poteva avere alcunché di suo: tutto quello che acquistava per sé, in realtà lo acquistava a chi lo teneva in potestà (es. il figlio non poteva avere in proprietà alcunché del proprio patrimonio, perché tutto quello che il figlio acquistava, lo acquistava al padre). Pertanto, per i propri acquisti al padre tornava molto comodo servirsi sia degli schiavi che dei figli in potestà: erano considerati “strumenti d’acquisto del padre”, nel senso che il padre si avvaleva dei figli e degli schiavi, privi di capacità patrimoniale, per compiere acquisti. [Questa, più che altro, non è rappresentanza vera e propria, ma deriva da un rapporto potestativo della famiglia romana: era tale rapporto che “imponeva” al figlio di acquistare per conto del padre].
Fu Gaio stesso che in un passo delle Institutiones
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