Istituzioni di diritto romano
Concetto di diritto
Diritto: sistema, insieme di regole per risolvere conflitti di interessi. Nel 1880, nello Stato di New York, un ragazzino sa di essere stato istituito erede universale di un'enorme mole di denaro e uccide il nonno possessore del patrimonio per velocizzare il tutto. Nello Stato di New York all’epoca non esisteva una norma per questo specifico caso (il ragazzino poteva ricevere il denaro nonostante il metodo usato per ottenerlo). Il ragazzino viene scoperto e mandato al riformatorio, dal quale rivendica la sua eredità. I giudici sono in difficoltà, non essendo legislatori e non potendo cambiare le leggi, e cercano di trovare un appiglio indietro nel tempo per impedirglielo. Si rifanno addirittura a un editto di Bologna che vietava di spargere sangue nella strada, eccezione fatta per i barbieri ai quali era consentito di spargere sangue per strada.
In realtà esiste una regola romana che stabilisce che da un illecito non può derivare un diritto. Se tu uccidi tuo nonno per ereditare, non puoi ereditare. Ogni norma del diritto è data dal diritto romano. Il diritto romano ha un insieme di regole che compongono un sistema (si parla di sistema del diritto romano), poiché le regole sono coordinate e coerenti tra di loro, non entrano in conflitto e assolvono una funzione complessiva.
Il sistema del diritto romano
Oggi parlare di sistema in alcune discipline giuridiche è difficile, poiché le regole spesso entrano in conflitto l’una con l’altra. Il livello di difficoltà per il giurista è estremo, perché deve capire come evitare il conflitto con altre norme, deve controllare che tutto sia a norma di legge seguendo un percorso complicato.
Il diritto è un diritto relativo, poiché i sistemi di regole mutano nel tempo e nello spazio. Il diritto romano ha avuto una storia di 14 secoli e durante questi secoli è cambiato in senso verticale. È cambiato più lentamente rispetto ad oggi, poiché i romani tendevano a non cambiare ciò che funzionava bene tanto per cambiarlo. Tanto che Catone ci dice che la costituzione romana è così straordinaria poiché è frutto di più generazioni di giuristi con una simile idea (non solo di uno).
Mutamenti nel diritto
I sistemi di regole oggi cambiano molto velocemente, in modo frenetico. Il diritto muta anche nello spazio: effettivamente ogni stato nazionale ha un diritto diverso, però oggi si assiste a un processo di unificazione (ad esempio alcune discipline a livello europeo, come il diritto alimentare, che si estendono in maniera uniforme). Oggi si diversifica sempre di meno. Ma ciò che è diverso tra un paese e l’altro è il modo di pensare dei giuristi; ciò che manca a livello europeo oggi è una comune formazione (unione culturale, che a grandi linee è presente ma ha ancora delle diversità, non esiste uno stesso percorso formativo).
I romani erano un popolo cosmopolita (molti giuristi arrivavano dalla periferia dell’impero), i romani guardavano alla sostanza. Le regole erano romane, ma muovendosi nell’ambito delle regole romane potevi provenire da ogni parte.
Sistemi di regole
- Regole della morale (distinzione bene male)
- Regole della religione (comandamenti, regole di fronte al sovrannaturale)
- Regole del costume (ciò che è corretto e ciò che è scorretto)
Talvolta la decisione presa con il diritto coincide con gli altri sistemi (ad esempio uccidere è un reato, oltre ad essere un male per la morale, non corretto per le regole del costume e un peccato per le religioni, così come rubare), coincidenza tra diritto e altri sistemi di regole. Ma il diritto talvolta prende una strada diversa rispetto agli altri sistemi di regole (ad esempio gioielliere uccide rapinatore, gioielliere assolto, per il diritto non è un reato, mentre per la morale, la religione è comunque male), non c’è coincidenza tra diritto e altri sistemi di regole.
Esempio: per alcune religioni il matrimonio è insolubile, per il diritto in alcuni stati no. I romani già dal terzo secolo avanti Cristo creano l’autonomia del diritto, il diritto romano è laico, separano religione e diritto. Questo viene trasmesso al nostro mondo occidentale che ha un diritto laico, separato dalla religione.
Caratteristiche del diritto romano
Capirono che creando un diritto laico, il diritto romano poteva essere esportabile a qualunque tipo di popolo, ma la caratteristica di autonomia del diritto romano non è appartenente a tutte le realtà culturali. Infatti, altre come l’induismo, il mondo ebraico e il mondo islamico hanno ancora un collegamento tra diritto e religione.
Il diritto romano, è caratterizzato dalla coercibilità: conseguenza indefettibile (non può mancare) della violazione di una norma giuridica è la comminazione (ti viene inflitta una sanzione), anche questa trasmessa al mondo occidentale. Se tu violi la norma, ti viene inflitta una sanzione.
Ragioni della universalità del diritto romano
Il diritto romano è universale, poiché non si è limitato all’esperienza dell’impero romano. Intorno all’anno 1000 a Bologna, degli studiosi di diritto (Glossatori, perché facevano delle glosse, annotazioni all’angolo) recuperarono l’opera più preziosa del diritto romano, il “Digesto”, una grande antologia contenente scritti dei giuristi romani. Nel 1088 nasce a Bologna la prima sede di università al mondo.
Grazie a questi giovani che ritornavano ai loro paesi di origine, venne portato il diritto romano in tutta Europa, anche nel mondo anglosassone ad esempio. Nel 1800 i vari Stati Nazionali decisero di creare dei Codici (Codice Civile Austriaco - ABGB, Codice Civile Tedesco - BGB con i pandettisti, Codice Civile Francese…) vengono scritti dai grandi studiosi di diritto romano, che riportano il diritto romano stesso in questi. Così questi codici europei ben scritti sono stati modello per codici di tutto il mondo (come la Cina, dove c’è una grande attenzione per lo studio del diritto romano, già dal 1948 quando Roscoe Pound fu chiamato dai cinesi per sapere come diventare bravi giuristi e lui rispose studiando il diritto romano).
Si è potuto affermare in questo modo perché:
- Non si rifà alla religione, lo posso trapiantare ovunque
- Non è legato a particolari istanze etiche o economiche “Sul diritto di guerra o della pace”
- Presenta un elevato grado di astrazione (Hugo Grotius dice “il diritto romano è il diritto della ragione pura” poiché è costituito da un insieme di regole e principi, di logica giuridica eterni, comuni a qualunque epoca, poiché sono principi di logica, costituiscono quel tessuto connettivo proprio di ogni diritto)
Significato del diritto romano
Il diritto romano ci permette di ragionare con la categoria dogmatiche che oggi abbiamo, noi siamo come siamo grazie al diritto romano. Arthur Schopenhauer parla della scienza inutile: “il diritto romano è una scienza inutile”, dando a scienza inutile il significato dato da Schopenhauer stesso, che quando parla di scienza inutile allude al fatto che tale scienza non è utile a qualcosa di superiore, non svolge un ruolo ancillare, ma trova la propria ragione di vita in se stessa. Il diritto romano trova la propria ragione in se stesso.
La grandezza dei giuristi romani sta nel fatto che la loro vita è andata al di là della loro vita stessa, ed è confluita in altre vite (dei giuristi), che sono portatrici di quei principi.
Norma giuridica
Norma giuridica: unità elementare del sistema del diritto, normalmente consiste in un programma o precetto generale e astratto. Le norme sono di:
- Qualificazione: attribuiscono una determinata qualità ad un’azione, una situazione, una persona.
- Relazione: risolvono conflitti di interessi attribuendo potere ad una persona rispetto all’altra.
Istituto giuridico
Istituto giuridico: una o più norme coordinate tra di loro per assolvere una funzione unitaria (esempio istituto della proprietà).
Ordinamento giuridico: viene a coincidere sostanzialmente con il diritto oggettivo, è l’insieme delle norme giuridiche.
Rapporto giuridico: ogni rapporto tra uomini regolato dal diritto:
- Ha un soggetto passivo, il diritto gli impone un dovere.
- Ha un soggetto attivo, la norma impone tale dovere a suo favore.
Significato della parola diritto
Cosa significa la parola diritto? Possiamo vederlo da due distinte prospettive:
- Diritto in senso oggettivo: lo impieghiamo quando parliamo delle norme giuridiche, alcune prescrivono obblighi (soluzioni ad un comportamento di una persona) altre doveri (impongono agli individui di non assumere determinati comportamenti).
- Diritto in senso soggettivo: è la pretesa che un soggetto ha, che altri assuma il comportamento prescritto da una norma, io titolare del diritto soggettivo ho la pretesa che tu assuma il comportamento previsto dalla norma. Il diritto soggettivo è l’interesse protetto dal diritto (oggettivo).
Esempio: Andrea ha un computer, è titolare di un diritto soggettivo e pretende che Maila si astenga dall’uso del suo computer, Andrea ha la pretesa che Maila si astenga da intervenire.
I romani non li chiamano diritti soggettivi assoluti, ma dicono io ho un’azione in Rem, Actio in Rem (verso la cosa). Per i diritti soggettivi relativi dicono io ho un’azione in Personam, Actio in Personam. Aktionenrechtliches Denken: io non ho un diritto, ho un’azione per far valere il diritto.
Ius, diritto
Ius, diritto. I romani usano per dire diritto.
- Alcuni (Devoto) ritengono che il termine provenga dall’indoeuropeo (yos, formula di salvezza)
- Ulpiano crede che ius derivi da giustizia.
- Altri da Iovis, Iuppiter, Giove
- Altri da iungo, congiungere.
- Una recente teoria (Casavola, giurista) ipotizza che il termine ius sarebbe stato una sorta di suono comune ai popoli indoeuropei che indicava una zuppa di vegetali, armonia per il palato (ha diversi sapori che si mescolano). Anche il diritto crea la società, la pace sociale (ubi ius ibi societas) dalla diversità delle persone. Senza il diritto (base della convivenza civile), ci sarebbe il disordine sociale.
Ius al singolare significa anche:
- Procedimento
- Vincolo
- Luogo dove si svolge il processo
- Processo
- Rito
Al plurale ius diventa iura che ha due significati:
- Ordinamento giuridico
- Scritti dei giuristi (a partire da una certa epoca)
Definizione di diritto
Ma i romani hanno una definizione di diritto? Nel diritto romano solitamente si fa uso limitato di definizioni, poiché i romani hanno paura a dare definizioni, poiché ogni definizione usa un numero limitato di parole. “Ius est ars boni et aequi”, la definizione di diritto però per i romani deriva dal giurista Celso: ovvero “il diritto è tecnica del buono e dell’equo”. Il diritto è tecnica di raggiungere la soluzione ispirata a criteri di giustizia e ragionevolezza.
Precetti del diritto
Dettati dal giurista Ulpiano, il bravo cittadino si muove sulla base di questi precetti:
- Vivi onestamente (“honeste vivere”)
- Non recare danno agli altri (“alterum non laedere”)
- Dare a ciascuno il suo (“suum cuique tribuere”)
Quando noi pensiamo a dare a ciascuno il suo dobbiamo collocarci nell’epoca romana in cui non vigeva un principio di eguaglianza come quello attuale (articolo 3 della nostra costituzione), per poter fruire di pari trattamento all’epoca bisognava essere nelle stesse condizioni (liberi, cittadini romani, giuridicamente autonomi) e così si godeva della piena capacità giuridica.
Persona e fatto giuridico
Persona: maschera teatrale che nasconde varie condizioni come quella del libero e quella dello schiavo. Nel mondo antico (diversamente da oggi) la persona non è sempre soggetto di diritto (lo schiavo è oggetto di diritto).
Fatto Giuridico: ogni accadimento, naturale o umano, al verificarsi del quale l’ordinamento giuridico ricollega un qualsiasi effetto giuridico. L’accadimento può essere naturale, ovvero del tutto indipendente dall’opera dell’uomo, l’uomo non volge un ruolo nell’accadimento naturale.
Esempio: ponte con sotto un prato, una volta al posto del prato c’era un fiume, il fiume ha cambiato il suo percorso, questo fatto naturale crea conseguenze giuridiche, a chi appartiene questo pezzo di terra che una volta era un fiume? L’accadimento umano o fatto umano è frutto di un comportamento volontario e consapevole dell’uomo. Perché si tratti di un comportamento consapevole l’uomo deve essere in grado di intendere o di volere (infatti altrimenti per un illecito c’è l’esonero di chi non è capace di intendere o volere).
Classificazione dei fatti umani
- Fatti leciti: conformi al diritto
- Fatti illeciti: contrari al diritto
Possono essere dati da:
- Comportamenti discrezionali: è libero di compierli
- Comportamenti dovuti: quando è obbligato a compierli
Esempio: Andrea e Maila sono fidanzati ma le cose non vanno molto bene, arrivano molte notifiche al telefono di Maila in continuazione e Andrea è curioso di capire chi le scrive, allora decide di vedere le notifiche in cui un ragazzo aveva scritto a Maila di trovarsi in un posto. Andrea va in quel posto e tira una sberla al ragazzo. Questo è un fatto illecito, frutto di un comportamento consapevole e volontario da parte di Andrea. Questo produce un effetto giuridico.
Atto giuridico
Atto giuridico (atto destinato a produrre effetti giuridici): ci deve essere un fatto consapevole e volontario ma inoltre ci deve essere anche la volontarietà degli effetti giuridici (io voglio gli effetti giuridici).
Esempio: Alessandro spiega che non c’era nulla tra lui e Maila, solo amicizia. Andrea perdona Maila e le manda dei fiori comprati da Bruno. Andrea e Bruno pongono in essere un atto giuridico, pongono in essere infatti una compravendita. Andrea vuole delle rose. Bruno vuole il denaro e vuole trasferire la proprietà ad Andrea.
L’atto giuridico comprende anche la dichiarazione di volontà e le dichiarazioni di scienza.
Negozio giuridico
Negozio giuridico: l’espressione è completamente eliminata, ripudiata a livello civilistico. È una manifestazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici.
Storia del diritto romano
Il diritto romano si snoda in 14 secoli circa: dalla fondazione di Roma 754-753 a.C. fino ad arrivare al VI secolo circa.
- Periodo arcaico (delle origini VIII sec a.C. - IV sec a.C.): periodo di cui noi sappiamo meno, ancora non furono ritrovati gli scritti del giurista Gaio.
- Periodo pre-classico (IV sec a.C. - I sec a.C.): passaggio dalla Repubblica al Principato Augusteo (27 a.C.), Augusto in loco tempo si impadronì del potere, facendo sembrare intatta la funzione dei vari organi della Repubblica (senato, magistrature), ma le aveva sostanzialmente svuotati dei loro poteri, li prese per se stesso. Fase genetica: nascono i più importanti istituti giuridici del diritto romano, che vengono poi sviluppati e rielaborati nei secoli successivi.
- Periodo aureo o classico (I sec a.C. - III sec d.C.): da Augusto fino alla dinastia dei Severi (235 d.C.), vivono adesso i più importanti giuristi conosciuti da Roma, che lasciano una traccia indelebile nella storia del diritto di ogni epoca. Periodo aureo sia per il diritto sia per tutta Roma che è all’apice del successo.
- Periodo post-classico (III sec d.C. - VI sec d.C.): decadenza, si abbassa la qualità delle scuole del diritto, anche i giuristi non sono più in grado di comprendere le teorie dei giuristi classici. I giuristi che operano in questa epoca sono talmente di basso profilo che nessuno ne ricorda il nome. Epoca di sintesi, volte a rendere più chiare le ideologie dei giuristi classici a quei giuristi ormai decaduti.
- Epoca Giustinianea (VI sec d.C.) in oriente: finestra all’interno del periodo post-classico, periodo di splendore. Ricordiamo Giustiniano come autore del “Digesto”, per questo è uno dei più importanti imperatori di ogni epoca.
Partizioni del diritto
Ulpiano ci dice che il diritto si divide in diritto pubblico (rapporti che riguardano la collettività) e diritto privato (riguarda i privati, i cittadini), che si divide a sua volta in 3 parti: diritto civile, diritto naturale, diritto delle genti.
- Diritto civile, “ius civile”: diritto proprio dei cittadini romani. Civile da “civis”, cittadini. È quello che regola i rapporti tra cittadini romani. Accessibile solo ai cittadini romani.
- Diritto delle genti, “ius gentium”: con duplice significato, uno strettamente connesso con il nome, diritto comune a tutti i popoli, tutte le genti. “Insieme di norme derivanti dalla ragione naturale”, il giurista Gaio ci dice che il diritto delle genti coincide con il diritto naturale (ma è un errore, ci sono degli istituti propri del diritto delle genti ma contrari al diritto naturale). Il secondo significato impone di affiancare diritto civile e diritto delle genti, intendendo quella parte del diritto civile limitata, applicabile nei rapporti negoziali tra cittadini e stranieri e tra stranieri.
- Diritto naturale: quello che secondo Gaio coinciderebbe con il diritto delle genti, non accorgendosi del fatto che ci sono istituti che sono propri al diritto delle genti (come la schiavitù) contrari però al diritto della natura (per natura tutti gli uomini sono liberi, nascono liberi). Secondo Ulpiano il diritto naturale è quello che la natura detta a tutti gli esseri viventi (criticato dai giuristi moderni perché accomuna gli uomini a tutti gli esseri viventi). Col passare del tempo il diritto naturale assume un significato divino. In età giustinianea assume questa forma (Paolo dice che il diritto naturale è sempre equo e buono “semper aequum ac bonum est”).
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