Diritto delle proprietà intellettuali e dei nuovi beni
La proprietà intellettuale è un insieme di norme giuridiche, cioè regole e principi che di fatto disciplinano molteplici aspetti, da un lato i segni distintivi dell’impresa, come marchio, insegna, brevetti per invenzioni, ma anche il diritto d’autore e la disciplina in materia di concorrenza tra le imprese. Si tratta di ambiti molto differenti tra loro e la differenza si registra per il fatto che le varie norme che disciplinano questi singoli settori sono state emanate in periodi storici molto differenti tra loro. Tuttavia, benché la disciplina sia diversa e benché le norme siano nate in contesti storici differenti, ci sono profili comuni, cioè che tutta la disciplina che rappresenta il diritto della proprietà intellettuale è finalizzata a tutelare l’innovazione.
Innovazione e concorrenza
L’innovazione in realtà si può esplicare in molteplici forme differenti, ad esempio si esplica in:
- Diritto d’autore: per esempio con creazione di un’opera letteraria.
- Brevetto: per esempio la creazione di un nuovo algoritmo, creato per una nuova produzione industriale. In questo caso si chiama brevetto perché l’innovazione è inserita in un contesto industriale.
Ci sono due profili, l’innovazione e la concorrenza tra le imprese. Questa concorrenza sarebbe la condotta tra imprese, che deve essere corretta. C’è necessità di applicare sia il diritto antitrust sia la disciplina in materia di atti di concorrenza sleale.
Ricapitolando, la proprietà intellettuale è un concetto molto ampio, ma tutte queste discipline tutelano due cose:
- Correttezza sul mercato (concorrenza e legge antitrust).
- Concorrenza sleale e tutela delle invenzioni intese in senso ampio.
Evoluzione storica del diritto della proprietà intellettuale
Storicamente il diritto della proprietà intellettuale nasce nello stesso periodo storico in cui nasce il diritto commerciale. Tradizionalmente il diritto commerciale nasce nel medioevo, intorno al 1100 dopo Cristo, quando c’è la nascita dei Comuni. Con i Comuni, nasce un’esigenza di disciplina per i mercanti, perché in quel momento storico c’è una evoluzione significativa in economia, perché si passa da una economia di tipo curtense, ad una economia fondata sugli scambi. I soggetti che promuovono gli scambi sono i mercanti, e sono coloro che acquisiscono nel tempo una importanza, dapprima esclusivamente economica, successivamente, come spesso accade anche oggi alle lobby, iniziano ad incidere anche sulla politica, acquisendo potere sociale e politico.
Dal momento in cui iniziano ad avere potere politico, iniziano a far valere i propri diritti, dicendo che il diritto che era vigente all’epoca non li tutelava abbastanza. Quel diritto a cui facevano riferimento era il diritto romano. In particolare, da un lato vigeva il Codice di Giustiniano, di tradizione romanistica e dall’altro lato il diritto canonico (il diritto della Chiesa). Entrambe queste branche di diritto rappresentavano per i mercanti profili critici che limitavano la loro attività, soprattutto il contratto, così come disciplinato dal Codice civile di Giustiniano, era un contratto strettamente ancorato a rigidi formalismi, doveva essere per forza stipulato in una determinata forma. Questa rigidità del contratto non agevolava la velocità dei traffici commerciali e i commercianti rivendicavano un contratto più agile e snello e che potesse essere maggiormente idoneo alle dinamiche degli scambi.
Anche il diritto canonico aveva dei freni e un esempio è l’attività di finanziamento, un tipo di contratto che era inconcepibile all’epoca, perché non si accettava che una forma di guadagno poteva essere il prestare denaro per ricevere interessi, avendo un fine lucrativo.
Ecco che il diritto vigente in quel momento storico non rispondeva perfettamente alle esigenze dei mercanti e farà sì che si inizia ad affermare una prassi abitudinaria dei mercanti. Le fonti del diritto servono per costituire, modificare o estinguere atti o fatti. Tra i fatti, inclusi nelle fonti terziarie, ci sono gli usi e le consuetudini. Usi e consuetudini sono norme terziarie che sussistono quando ricorrono due requisiti:
- Requisito soggettivo: la soggettività è la convinzione della doverosità giuridica di una condotta. L’idea è che si tiene un determinato comportamento, perché si è convinti che è dovuto per legge, anche se manca una legge scritta. È un comportamento che si è formato nella prassi.
- Requisito oggettivo: quando una determinata condotta viene reiterata costantemente nel tempo.
I mercanti iniziano a praticare delle prassi, tenute sempre nello stesso modo e integrano questo requisito soggettivo della doverosità giuridica, ma il formarsi di una legge è agevolato da altri due fattori:
- I mercanti sin da subito si uniscono in associazioni, quelle che oggi si potrebbero definire le associazioni di categorie, ma che all’epoca si chiamavano corporazioni di arti e mestieri. In seno a queste corporazioni, da un certo punto in poi, si iniziarono a raccogliere le prassi dei mercanti, creando dei veri e propri statuti, ossia norme scritte che riassumevano le prassi dei mercanti che si erano affermate.
- L’altro fattore, strettamente connesso al primo, è che in seno alle corporazioni vennero creati degli organi di giustizia, cioè i consoli, chiamati ad amministrare la giustizia. Significa che se sorgevano controversie tra due mercanti, il console era chiamato a risolverle, attraverso le norme che derivavano dalle prassi dei mercanti, che magari erano state racchiuse nello statuto.
Questi due fattori fecero nascere la cosiddetta Lex Mercatoria. La caratteristica di questa Lex Mercatoria è che era un diritto di classe, destinato ad alcuni soggetti particolari, cioè i mercanti. In questo momento storico è molto forte il requisito soggettivo, perché queste norme si applicano solo a chi era considerato mercante. Successivamente il diritto commerciale si applicherà diversamente, cioè ogni volta che l’atto abbia funzioni commerciali, a prescindere se il soggetto che lo pone è definibile o meno mercante. All’inizio era un diritto autonomo, visto che c’era un organo di giustizia ed era riferito ad una sola classe. Di lì a poco questo diritto assunse una portata universale, significa che inizialmente la Lex Mercatoria vigeva per la singola corporazione, ma nel tempo i commerci si fecero più estesi geograficamente, e c’era il problema di avere una sorta di diritto internazionale, perché occorreva capire quali norme applicare tra due mercanti di due diverse corporazioni. Tra l’altro è un problema che è rimasto anche oggi con la globalizzazione.
Già in questo contesto storico nascono le prime norme per tutelare le invenzioni e per valutare la condotta dei mercanti sul mercato. La dottrina ha rintracciato proprio in questo momento storico la base fondamentale della nascita del diritto della proprietà intellettuale, cioè una branca più specifica del diritto commerciale.
Il diritto della proprietà intellettuale e la rivoluzione industriale
La fonte più importante in tema di diritto proprietà intellettuale è a metà ‘500, quando il Senato di Venezia approvò un decreto che garantiva la protezione dello stato e lo sfruttamento in regime di monopolio a chiunque avesse presentato un’invenzione. In altre parole, nella seconda metà del ‘500 questo Senato approva un decreto con cui lo stato si faceva promotore di tutelare il soggetto inventore, garantendogli il monopolio per lo sfruttamento economico dell’invenzione. In questa fase storica abbiamo però soltanto forme embrionali di tutela delle invenzioni, la fase storica più interessante è quella che ha inizio con la rivoluzione industriale, attorno al diciottesimo/diciannovesimo secolo.
Con questa Rivoluzione Industriale si ha un nuovo modo di sviluppare l’economia, mentre prima della rivoluzione c’era lo Stato Assoluto con Luigi 14 (Re Sole). Durante quel periodo si capisce che lo stato deve governare l’economia, dettando le regole, infatti, si esautorano tutti i poteri autonomi che possono adombrare il potere dello stato. In questa fase il diritto diventa statale e scompaiono i mercanti. Le fonti del diritto non testimoniano una grande rilevanza del diritto della proprietà intellettuale durante lo Stato Assoluto, al contrario con la Rivoluzione Francese e industriale c’è un cambiamento assoluto per economia, politica e società.
Da un punto di vista economico c’è un modello fondato sulla produzione di massa e la figura centrale dell’economia non è più né il mercante né lo stato, ma diventa l’industriale. L’industriale per poter produrre e per poter fare industria deve ovviamente ingegnarsi per poter fare una produzione seriale. Il problema è che per come era successo ai mercanti, servivano norme che lo proteggevano dalla concorrenza di eventuali altri soggetti che si mettono a svolgere la stessa attività, perché se così non fosse non ci sarebbe convenienza ad investire per innovare.
Diritti delle proprietà intellettuali
I diritti delle proprietà intellettuali si dividono in due branche:
- Da un lato c’è il diritto industriale, cioè il diritto che deve tutelare l’industriale, per spingerlo a promuovere nuove invenzioni, incrementando così l’innovazione.
- L’altra parte invece è rappresentata dal diritto d’autore.
Nella seconda metà dell’800 nascono le prime convenzioni a livello internazionale, in maniera molto precoce:
- Nel 1883 è nata la convenzione di unione per la tutela della proprietà industriale, firmata a Parigi. La convenzione è un accordo internazionale e gli stati che aderiscono si impegnano a firmarla, poi essa deve essere ratificata nell’ordinamento giuridico che l’ha sottoscritta. Con questa convenzione molteplici stati firmarono per garantire una tutela uniforme alle imprese in materia di brevetti per invenzioni e segni distintivi, creando norme uniformi per tutelare le invenzioni. Successivamente è stata rivista ed estesa all’Aia nel 1910, e con questa estensione gli stati si impegnarono ad avere norme comuni in materia di concorrenza sleale.
- Una seconda fonte che risale sempre a questo periodo storico è datata 1886, perché in questo anno viene adottata la convenzione internazionale di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. Questa di Berna è più concentrata sul diritto d’autore, la prima al contrario è più orientata sul diritto industriale, estendendosi anche agli atti di concorrenza sleale.
Oltre a queste tracce di convenzioni internazionali, ci sono stati alcuni stati molto precursori in questa materia e sempre le fonti storiche, in Inghilterra nel 1709, riportano che lo statuto della Regina tutelava il diritto d’autore. I vari stati del mondo sono riunificati in famiglie, tra Civil Law e Common Law:
- Sono di Common Law quegli stati che sono gli stati dell’Inghilterra e quelli colonizzati dalla stessa.
- Sono di Civil Law gli stati che hanno una tradizione romano-germanica, cioè tutti quelli colonizzati da essi.
Questa materia va analizzata in una prospettiva internazionale e comparata e questo statuto della regina del 1709 viene addirittura successivamente ripreso e riportato nella Costituzione USA nel 1790. Questo statuto trasmigrato nella costituzione USA consegna un modello di tutela del diritto d’autore che è diverso rispetto a quello a cui appartiene l’Italia, cioè il modello romano-germanico. L’elemento discriminante più importante è che le famiglie romano-germaniche tutelano non soltanto gli aspetti patrimoniali, ma anche il cosiddetto diritto morale d’autore. Il modello di Common Law, che ha radici nello statuto della Regina Anna, riconosce esclusivamente i diritti patrimoniali d’autore. Quello morale non è riconosciuto, rendendolo a tutti gli effetti un modello diverso.
Nella famiglia romano-germanica il paese che ha precorso i tempi è stata la Francia, perché ha emanato due leggi nel 1791 e nel 1793 dedicate alla proprietà letteraria ed artistica. L’aspetto più rilevante che la differenzia è che in realtà il diritto d’autore non si esplica soltanto in vantaggi a carattere economico, ma anche morale. Mentre il diritto patrimoniale d’autore si trasmette anche dopo la morte, quelli morali sono intrasmissibili mortis causa. Il nostro modello è fortemente ispirato da questo modello francese, anche se in realtà la prima legge arriva molto in ritardo in Italia. Le prime in Francia sono del 1791 e 1793, in Italia la prima legge viene introdotta soltanto con la 633 del 22 aprile 1941.
Caratteristiche essenziali della legge 633
Le anomalie sono due:
- Il ritardo rispetto alla Francia.
- La legge è ancora in vigore, anche se è stata emendata, soprattutto nel 2017, quando è entrata in vigore la normativa sul diritto d’autore online.
Caratteri essenziali della legge 633: distingue due profili, perché il diritto d’autore investe sia profili relativi a interessi:
- Personali
- Patrimoniali
Cos’è il bene inteso in senso giuridico? Se ne parla all’articolo 810 del Codice civile, che dice che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. La norma è ampia, eppure subito dopo l’entrata in vigore del Codice civile, nel 1942, e benché giri intorno al concetto di proprietà, è un concetto nuovo rispetto al precedente. È nuovo perché fa perno sulla proprietà intesa in senso dinamico, rappresentata dalla ricchezza che si produce con il lavoro e l’impresa, ed è questa la ragione per cui viene inserito un intero libro, il V, che è dedicato al lavoro.
L’articolo 810 è una norma che parla della proprietà e dice che sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. Seguendo letteralmente significa che possono essere beni solo le cose che sono dotate di corporalità, cioè le cose materiali. Per altro anche in questo caso la comparazione gioca un ruolo importante, perché il Codice civile tedesco è del 1900, e contiene una norma che è il corrispettivo del 810 italiano, e dice che sono beni le cose materiali. Sulla base di questa concezione della proprietà, che è il diritto assoluto, per lungo tempo si è disconosciuto che anche le entità prive di corporalità, potessero considerarsi beni. Il ragionamento che si faceva è che le cose che non possono diventare oggetto di proprietà, non possono considerarsi beni e le cose senza corporalità non possono essere considerati beni.
Il diritto è lo specchio della società civile. Un diritto che è astorico, immutabile, sempre uguale a sé stesso non è un diritto, perché se i soggetti non si rispecchiano in quelle norme non le rispetteranno. Ciclicamente è venuto fuori il dubbio per determinate entità, pur prive di corporalità, se potessero o meno essere considerate beni. Forse la diatriba più accesa si è avuta negli anni ‘90 e ha avuto ad oggetto l’informazione.
Informazione come bene giuridico
L’informazione può essere un bene ai sensi dell’articolo 810? Possono essere applicate tutte le norme che sono contenute nel Codice civile, dedicate alla proprietà?
Ci sono state due tesi discordanti tra loro:
- Qualcuno ha detto no perché tutti possono godere dell’informazione nello stesso momento e il godimento simultaneo plurimo la esclude come bene.
- A questa prima tesi se ne è contrapposta un'altra, negli anni ‘90, che ha fatto perno sull’interpretazione dell’810, il quale dice che sono beni gli oggetti che possono formare oggetto di diritti, ma non dice da nessuna parte che il diritto deve per forza essere il diritto di proprietà. L’informazione può essere oggetto di un contratto ed è funzionale alla formazione del soggetto, al diritto ad essere informato, al diritto ad informarsi. Allora grazie a questa seconda tesi, eliminando il riferimento al diritto di proprietà, se si interpreta come oggetto di diritto non solo come oggetto di proprietà, l’attenzione si sposta dalle caratteristiche strutturali alla sua funzione. L’attenzione non può più essere concentrata sul fatto che il bene debba essere o meno corporale, ma occorre capire a cosa serve e se quell’entità. E se quella entità ha una funzione valida e meritevole per l’ordinamento giuridico, allora andrà considerato bene e dovrà essere oggetto di impero.
Se il bene produce una funzione importante come l’informazione, ad esempio:
- Informazioni sulla salute umana del corredo genetico, sarà ovviamente molto importante.
- Il segreto commerciale d’azienda, le informazioni acquisite dall’azienda e segregate possono essere molto importanti. Se si acquisiscono informazioni sui consumatori, per indirizzare campagne di marketing devono per forza essere considerate beni, visto che è un bagaglio informativo che ha valore sul mercato.
Ecco che l’immaterialità oggi costituisce un importante profitto per l’impresa.
Avviamento e bene giuridico
Avviamento: un altro caso è stato capire se l’avviamento di una impresa si può considerare un bene o meno. L’avviamento può essere oggettivo o soggettivo ed è l’elemento che caratterizza l’impresa rispetto alle altre ed oggi può essere considerato bene, ma per poterlo considerare tale è intervenuta la corte di Strasburgo, cioè un organo istituzionale.
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