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→ NETTA DISCONTINUITA’ RISPETTO ALLA LEGGE 40, CON DIVERSE QUESTIONI
APERTE E ASPETTI PROBLEMATICI
INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
• Vediamo un'altra questione di inizio vita → ABORTO (INTERRUZIONE VOLONTARIA
DELLA GRAVIDANZA).
• Sul libro il titolo del capitolo che si occupa di queste questioni è “modelli di legislazioni a
confronto”. C'è questa idea che si possano porre a confronto questi modelli di legislazione,
quindi noi quando trattiamo queste questioni da un punto di vista bioetico, biogiuridico lo
facciamo (per quello che riguarda il contesto nazionale) cercando di capire qual è il miglior
modello legislativo, il miglior modo di legiferare queste materie. Ragionare per “modelli”
significa che di fronte ad un fenomeno individuo gli aspetti fondamentali, rilevanti, li metto
insieme in una sorta di mappa, e poi dico “questo fenomeno si caratterizza per questi
aspetti”; quindi ho un modello di riferimento. I modelli poi servono per valutare quando ciò
che accade nelle prassi si avvicina o si allontana dal modello stesso (l'abbiamo visto nel
caso della relazione di cura). Quindi i modelli servono a valutare se le prassi sono inerenti
alla realtà normativa esistente, o se se ne distanziano. Se le prassi (la realtà) si distanzia
molto dai modelli ci si pone la domanda se vanno mutate le prassi, o se va mutato il
modello.
• Qui ragionare per modelli legislativi (in questo caso, nell'altro si parlava di modelli di
relazione di cura) significa, sullo sfondo di un progetto politico giuridico che è quello dello
stato costituzionale di diritto che ha certe caratteristiche, esiste un modo di legiferare più
adeguato possibile al modello di riferimento? Queste modalità di legislazione le possiamo
valutare andando a vedere la congruenza con il modello di riferimento.
• Abbiamo visto che la legge 40 non è un buon modello, mentre la 194/1978 è un modello
adeguato → si tratta proprio del modo di costruire le leggi. Come fai a dire va bene o non
va bene? A seconda del riferimento o del quadro in cui sono inserite (norme e valori). La 40
è in contrasto con norme e valori, l'altra è più aderente al quadro generale di riferimento.
→ Interventi di carattere biomedico che incidono sull’inizio della vita
• → Riproduzione come fenomeno bioeticamente rilevante: ambito controllabile e
assoggettabile a scelte - possibilità di corsi d’azione divergenti fra loro.
La pratica dell'aborto diventa controllabile, cosa che in passato non sussisteva.
Diversamente dalla PMA, che ha un'origine recente, le pratiche dell'aborto esistevano già in
passato (anche se raccapriccianti). Nonostante ciò, grazie alla rivoluzione della scienza e
della tecnica, le pratiche abortive attuali sono modalità che stanno dentro questa
rivoluzione scientifica.
• Si tratta di una storia di liberazione da vincoli biologici (perchè non si è più tenuti per
forza a portare avanti una gravidanza), vincoli culturali (perchè intorno al tema della
gravidanza si discussi molti temi soprattutto per quanto riguarda la possibilità della donna di
gestire il proprio corpo) e vincoli giuridici (perchè l'aborto era un reato dal punto di vista
giuridico).
68 • La legge sull'aborto crea una di quei momenti interessanti in cui si dipartono la valutazione
morale e la valutazione giuridica di questo atto. Nel senso che nel momento in cui viene
legalizzato l'aborto a certe condizioni, non è che la valutazione morale sia cambiata: la
maggior parte delle persone rimane comunque contraria all'aborto. Il diritto si svincola dalla
valutazione morale di negatività che permane nel contesto sociale, e squalifica questo atto
come un reato. (ricorda che il rapporto tra diritto e morale non è una condizione necessaria,
ci può essere ma può anche non esserci → dipende molto da evoluzione sociale e morale
e dal momento storico di riferimento).
Le tappe principali di questo percorso storico sono:
• - Libertà di ricorrere alla contraccezione (che separa sessualità e riproduzione)
- La depenalizzazione dell‘aborto: che non solo libera dall‘aborto clandestino, ma
responsabile
rappresenta un‘occasione per muoversi verso la procreazione
- PMA si separa la riproduzione dalla sessualità, ponendo l‘accento sul „figlio
voluto“
• Però questa scissione tra diritto e morale non è stata indolore, e non è tutt'ora indolore: non
è sempre accettato. In occidente c'è sempre questa discussione, non è che perchè
abbiamo una legge siamo tranquilli! Questa scissione tra morale e diritto si è giocata molto
intorno al concetto di natura → a ciò che è naturale e quindi come tale è intangibile.
L'impossibilità di intervento perchè questo è un fenomeno naturale, e in quanto tale è
buono. (soprattutto negli anni '70)
• Quali limiti si possono porre agli interventi resi possibili dalla scienza, e come si operano i
bilanciamenti tra interessi confliggenti?
• Se la natura non è nella prospettiva di chi ritiene che l'intervento alla natura non sia un
argomento razionale, utile per poi produrre sul piano normativo delle regole adeguate al
contesto sociale di riferimento, qual è la cornice che noi dobbiamo sempre prendere in
considerazione (nel momento storico in cui ci troviamo)? È la cornice dei diritti fondamentali
→ è qui che dobbiamo valutare le scelte che si vanno ad imporre con lo strumento
giuridico.
È nella cornice dei diritti fondamentali che è opportuno misurare le scelte che si
andranno ad imporre con lo strumento giuridico. Servono regole sobrie e
circoscritte che consentono di adeguare il quadro dei diritti a una realtà mutata
dall‘innovazione scientifica.
• Negli ultimi anni a livello europeo sul tema di ciò che dovrebbe servire la bioetica, è venuto
fuori che il piano della riflessione esclusivamente morale non è sufficiente per risolvere i
problemi che le innovazioni presentano: c'è bisogno che la bioetica assuma la capacità di
risolvere i problemi da un punto di vista pratico, e che quindi acquisti un occhio di
applicabilità. E l'inserimento del diritto nella riflessione bioetica diventa sempre più
importante in questo senso.
• Principio di eguaglianza è che si abbia un'eguaglianza nei diritti, e non negli aspetti
biologici, non negli aspetti sociali o personali. Tutte le differenze di fatto che esistono tra i
soggetti sono differenze sulla base delle quali non possiamo valutare i soggetti, ma
l'uguaglianza a livello giuridico si fonda solamente sull'uguaglianza tra i diritti. Uguale libertà
nei diritti fondamentali.
→ Solo l‘eguaglianza nei diritti fondamentali consente l‘elaborazione di norme
giuridiche rispettose del pluralismo e non impositive di una verità indiscutibile
attraverso una norma giuridica.
“L‘appello all‘etica si tinge con colori dell‘autoritarismo quando vuole imporre
una morale di Stato, pretendendo così di sostituirsi integralmente al vissuto
individuale proprio là dove la vita fa sentire più forte le sue ragioni“ (Rodotà, Il
diritto di avere diritti)
69 • queste questioni bioeticamente rilevanti hanno sì una rilevanza sociale, ma hanno prima di
tutto una rilevanza individuale, quindi lo Stato deve tenere conto di questa forte
componente individuale quando prende un provvedimento.
• Questo consente di evitare forme di rivoluzionismo:
L‘eguaglianza nei diritti elimina i rischi di esclusione legati a:
-un‘associazione troppo stretta tra persona e biologia,
-tra persona e condizioni personali, sociali ecc.
consentendo di mantenere a ciascuno la propria differente identità personale,
ed evitare diseguaglianze giuridiche.
Legge 22 maggio 1978, n. 194
•
Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria
della gravidanza
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1978, n. 140)
Articolo 1
Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della
maternità e tutela la vita umana dal suo inizio. L’interruzione volontaria della gravidanza, di cui alla
presente legge, non è mezzo per il controllo delle nascite.
Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, promuovono e
sviluppano i servizi socio-sanitari, nonché altre iniziative necessarie per evitare che lo aborto sia usato
ai fini della limitazione delle nascite .
Articolo 2
I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa
legge, assistono la donna in stato di gravidanza: a) informandola sui diritti a lei spettanti in base alla
legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle
strutture operanti nel territorio;
b) informandola sulle modalità idonee a ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a
tutela della gestante; c) attuando direttamente o proponendo allo ente locale competente o alle strutture
sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per
risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera a);
d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all’interruzione della gravidanza.
I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla
legge, della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del
volontariato, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita. La somministrazione su
prescrizione medica, nelle strutture sanitarie e nei consultori, dei mezzi necessari per conseguire le
finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile è consentita anche ai minori.
Articolo 3
Anche per l’adempimento dei compiti ulteriori assegnati dalla presente legge ai consultori familiari, il
fondo di cui all’articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, è aumentato con uno stanziamento di L.
50.000.000.000 annui, da ripartirsi fra le regioni in base agli stessi criteri stabiliti dal suddetto articolo.
Alla copertura dell’onere di lire 50 miliardi relativo all’esercizio finanziario 1978 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per