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INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA”

DECRETO 231/2001 è stato emanato a fronte della legge delega 300 del 2001. Era

una legge che si proponeva di recepire talune istanze sopranazionali, in particolar

modo attinenti ai settori della protezione degli interessi finanziari. Strumenti

internazionali della metà degli anni ’90, la convenzione PIF e i protocolli ( interessi

finanziari). Questi stessi internazionali prevedevano l’ obbligo a carico degli stati di

introdurre una CORRESPOSABILIZZAZIONE DELL’ENTE COLLETTIVO PER

IPOTESI DI CONDOTTE CRIMINOSE POSTE IN ESSERE DA PERSONE

FISICHE cioè a latere della ordinaria responsabilità penale della persona fisica

autrice della condotta criminosa, lo strumento internazionale, la convenzione,

prevedeva che gli stati contemplassero all’interno dei rispettivi ordinamenti anche

forme di corresponsabilizzazione dell’ente collettivo. Un’altra ragione, in qualche

modo in disparte, è una ragione di carattere politico-criminale perché la ordinaria

responsabilità della persona fisica autore materiale si è valutata come non sufficiente

a contrastare quelle forme di criminalità per le quali allora si è avvertita necessità di

introdurre anche una corresponsabilità dell’ente collettivo. Questo discorso è più

chiaro se si pensa ai reati per i quali nasce all’origine la corresponsabilizzazione degli

enti collettivisi tratta dei cd REATI ECONOMICI, la criminalità impresa, i reati

dei colletti bianchi, o piuttosto reati posti in essere con violazione della normativa

sulla sicurezza economica , o piuttosto reati ambientali , per contrastare i quali la

responsabilità penale predicata nei confronti del singolo soggetto, può non essere

idonea a contrastare quelle forme. In molti casi il reato economico si inserisce in una

cornice rappresentata dalla società, dall’ente collettivo genericamente inteso, e agisce

il soggetto persona fisica, come ad es l’amministratore, e per es sogg più

genericamente detto apicale (di rappresentanza gestione..) ; ed è possibile che il reato

economico, lungi dall’essere immediatamente soltanto riconducibile soltanto al

soggetto persona fisica che lo ha materialmente posto in essere, sia prodotto di una

scelta dell’azienda, sia prodotto risultato di una scelta di politica aziendale. Ulteriore

esigenza che è quella che riguarda il principio di colpevolezza, perché sebbene nei

casi in cui può essere riscontrato che il reato posto in essere sia o sia stato una scelta

di politica aziendale, in qualche modo punire solo la persona fisica che ne sia stato

l’autore , rischia di identificare quel soggetto come capo espiatorio avrebbe l ente

un gioco facile per es con il licenziare quel soggetto condannato e sostituirlo

uscendone impunito (l’ente). Questa è una ulteriore ragione che riguarda alla

fenomenologia criminosa e alla criminologia necessità di introdurre una

corresponsabilizzazione dell’ente collettivo. L’ottica non è solo repressiva, ma è

anche un’esigenza PREVENTIVA, perché se all’orizzonte l’ente collettivo ha si

prospetta la possibilità di poter essere sanzionato, è molto probabile immaginare che

si attivi per fare quanto necessario a che i soggetti persone fisiche, in un rapporto

qualificato con l’ente, non commettano i reati per i quali, peraltro, è difficile

immaginare una vera e propria prevenzione in assenza di ruolo protagonistico dello

stesso ente. Si pensi ai reati in materia ambientale se non è l’ente di suo ad

apportare dispositivi che possano riuscire ad evitare quella tipologia di fattispecie

criminose, è ben difficile immaginare che il singolo possa riuscire in questo. Es

necessità adeguamento alle norme di sicurezza nel lavoro ben poco può il singolo

far tutto questo.

Su altro versante, l’introduzione della resp degli enti collettivi nel nostro

ordinamento, in particolar modo come responsabilità penale, è stata particolarmente

problematica perché in molti gradi sono state poste ed opposte obiezioni alla

possibilità di una previsione di una responsabilità penale in capo agli enti collettivi.

In ragione di quelli che sono i principi del diritto penale, ed in particolar modo si

faceva valere l’esistenza dell’art 27 cost = principio nella duplice accezione di

colpevolezza: come divieto di responsabilità del fatto altrui e come divieto di

responsabilità penale nell’ipotesi di un fatto illecito che però non sia anche colpevole,

e quindi la necessità di una attribuzione o attribuibilità della una condotta posta in

essere e sul versante meramente materiale all’agente e dall’altra parte una punibilità

anche psicologica del fatto materiale.

Alcuni studiosi hanno rilevato come la cost quando parla di responsabilità personale

faceva riferimento alla persona fisica e non giuridica.

Principio di colpevolezza ai fini dell’ascrivibilità della resp penale nei confronti di

un soggetto, anche collettivo, non si potrebbe prescindere dalla possibilità di muovere

nei confronti di costui un rimprovero per il comportamento tenuto. Tutto questo nei

termini di una condotta colposa o dolosa diremo che è difficile immaginare un ente

collettivo che dolosamente agisca ai fini della commissione del reato doloso 

difficile pensare ad un ente collettivo pensante. Queste difficoltà portava qualcuno a

sostenere una lettura incostituzionale del decreto 231/2001. Attualmente l’ente

collettivo può essere chiamato a rispondere di un reato che un soggetto in rapporto

qualificato con questo ente abbia compiuto. Il problema di frizione con l’art 27 cost è

stato sdrammatizzato: il legislatore è stato molto cauto se facciamo riferimento al

dato meramente letterale, il legislatore non parla di responsabilità penale il titolo

del capo primo del decreto parla di RESPONSABILITà AMMINISTRATIVA

DELL’ENTE-> nonostante questo dato letterale, tuttavia ci si occupa di

responsabilità degli enti collettivi ai sensi del 231/2001. in realtà la questione inerente

alla natura della resp degli enti collettivi risulta ancora oggi discussa, c è chi è

dell’opinione per es secondo la quale i connotati della resp penale e della resp

amministrativa si compenetrino nell’ipotesi di resp messa a fuoco dal decreto 231-

2001 , il ché farebbe parlare addirittura di una responsabilità che integra gli estremi di

un tertium genus . Quindi discussa è la natura dell’ente ai sensi del 231-2001.

Rimane però un dato che giustifica la circostanza che si parla in sede penale di questo

tema: il primo dato si tratta sicuramente di una responsabilità dipendente da reato,

è una corresponsabilizzazione degli enti collettivi per ipotesi di reati commessi

da soggetti in un rapporto qualificato con l’ente. il reato base c’è sempre! Altro

dato fornitoci dal legislatore: la resp va verifica , certificata non nell ambito del

processo amministrativo, non nell’ambito di un procedimento civile, ma nell’ambito

di un processo penale il legislatore peraltro ha preferito il simultaneus

processus, cioè la regola vorrebbe che la resp dell’ente collettivo dipendente da reato

x sia certificata e verifica nello stesso procedimento a carico del soggetto persona

fisica autore del reato x , e non solo per esigenze di economie processuali, ma anche

per esigenze di accertamento a tutto tondo del caso di specie.

DISCIPLINA: i punti da mettere a fuoco sono l’ambito di applicazione soggettivo e

oggettivo del decreto , i criteri di iscrizione della resp all’ente collettivo, i connotati

di questa resp, sistema sanzionatorio decreto 231-2001

AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO: ambito di applicazione

SOGGETTIVO a quali soggetti , enti collettivi , il decreto 231 2001 si applica???

L’art 1 “1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilita degli enti

per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalita

giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di personalita' giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici

non economici nonche' agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.”

Innanzitutto il drecreto utilizza una formula particolarmente amplia, si parla di resp di

persona giuridiche, ma non è la personalità giuridica a rappresentare elemento

discretivo tra l’applicazione o non applicazione del 231-2001 anche ad

associazioni e società sprovviste di personalità giuridica, il 231, sussistendo le altre

condizioni, si applicherà. A fronte del comma 2 vi è un comma successivo che

individua delle espresse esclusioni non sarà applicabile nell’ipotesi in cui soggetti

persone fisiche in rapporto qualificato con lo stato , comune con un ente avente

rilievo costituzionale (partiti, sindacati) non risponderà ai sensi del 231-2001.

Ambito di applicazione OGGETTIVO l’ente collettivo risponde per quanto

riguarda i reati posti in essere dalle persona fisica, per qualsivoglia reato commesso

da quest’ultima??? NO! Si fa riferimento in questo caso proprio alle fattispecie

criminose, ai reati. Il meccanismo abbraccia dal nostro al legislatore è che la resp

dell’ente collettivo potrà aversi in quanto del reato commesso possa dirsi che rientra

nell’elenco dei reati presupposto per i quali è prevista la resp degli enti collettivi il

decreto 231 nasce come decreto che prevede la resp degli enti collettivi per i reati di

cui agli art 24 e 25 dello stesso decreto. All’inizio è questo! Prima l’ente collettivo

avrebbe risposto soltanto per questi due reati, all’inizio, al momento di emanazione di

questo decreto. Quindi viene incardinato un procedimento a capo di unente per il

reato y che però non appartiene all’alveo dei reati per cui poteva rispondere si

blocca qui, non può esservi sua resp, perché il reato commesso dalla persona fisica è

un’ipotesi di corresponsabilizzazione non prevista. Per es a rimanere nel 2001 se un

ente collettivo fosse stato chiamato a risponde del reato di omicidio colposo per

violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, non avrebbe potuto esser

condannato perché in origini, fra i reati di cui al 24 e 25 del decreto, quella fattispecie

non rientrava nel novero dei reati per i quali l’ente collettivo poteva vedersi chiamato

in causa e quindi rispondere ai sensi del 231. cmq è rimasta l’assenza di un

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Publisher
A.A. 2015-2016
8 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher chony10 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Caputo Matteo.