Seminario 1: Ragioni della corresponsabilizzazione e introduzione alla disciplina
Decreto 231/2001
Il decreto 231/2001 è stato emanato a fronte della legge delega 300 del 2001. Era una legge che si proponeva di recepire talune istanze sopranazionali, in particolar modo attinenti ai settori della protezione degli interessi finanziari. Strumenti internazionali della metà degli anni '90, la convenzione PIF e i protocolli (interessi finanziari).
Questi stessi strumenti internazionali prevedevano l'obbligo a carico degli stati di introdurre una corresponsabilizzazione dell'ente collettivo per ipotesi di condotte criminose poste in essere da persone fisiche, cioè a latere della ordinaria responsabilità penale della persona fisica autrice della condotta criminosa. Lo strumento internazionale, la convenzione, prevedeva che gli stati contemplassero all'interno dei rispettivi ordinamenti anche forme di corresponsabilizzazione dell'ente collettivo.
Un'altra ragione, in qualche modo in disparte, è una ragione di carattere politico-criminale: perché la ordinaria responsabilità della persona fisica autore materiale si è valutata come non sufficiente a contrastare quelle forme di criminalità per le quali allora si è avvertita necessità di introdurre anche una corresponsabilizzazione dell'ente collettivo.
Questo discorso è più chiaro se si pensa ai reati per i quali nasce all'origine la corresponsabilizzazione degli enti collettivi: si tratta dei cosiddetti reati economici, la criminalità d'impresa, i reati dei colletti bianchi, o piuttosto reati posti in essere con violazione della normativa sulla sicurezza economica, o piuttosto reati ambientali, per contrastare i quali la responsabilità penale predicata nei confronti del singolo soggetto, può non essere idonea a contrastare quelle forme.
In molti casi il reato economico si inserisce in una cornice rappresentata dalla società, dall'ente collettivo genericamente inteso, e agisce il soggetto persona fisica, come ad esempio l'amministratore, e per esempio soggetto più genericamente detto apicale (di rappresentanza, gestione). Ed è possibile che il reato economico, lungi dall'essere immediatamente soltanto riconducibile soltanto al soggetto persona fisica che lo ha materialmente posto in essere, sia prodotto di una scelta dell'azienda, sia prodotto risultato di una scelta di politica aziendale.
Ulteriore esigenza che è quella che riguarda il principio di colpevolezza, perché sebbene nei casi in cui può essere riscontrato che il reato posto in essere sia o sia stato una scelta di politica aziendale, in qualche modo punire solo la persona fisica che ne sia stato l'autore, rischia di identificare quel soggetto come capo espiatorio; avrebbe l'ente un gioco facile per esempio con il licenziare quel soggetto condannato e sostituirlo uscendo impunito (l'ente). Questa è un'ulteriore ragione che riguarda alla fenomenologia criminosa e alla criminologia: necessità di introdurre una corresponsabilizzazione dell'ente collettivo.
L'ottica non è solo repressiva, ma è anche un'esigenza preventiva, perché se all'orizzonte l'ente collettivo ha si prospetta la possibilità di poter essere sanzionato, è molto probabile immaginare che si attivi per fare quanto necessario affinché i soggetti persone fisiche, in un rapporto qualificato con l'ente, non commettano i reati per i quali, peraltro, è difficile immaginare una vera e propria prevenzione in assenza di ruolo protagonistico dello stesso ente.
Si pensi ai reati in materia ambientale: se non è l'ente di suo a apportare dispositivi che possano riuscire ad evitare quella tipologia di fattispecie criminose, è ben difficile immaginare che il singolo possa riuscire in questo. È necessità di adeguamento alle norme di sicurezza nel lavoro: ben poco può il singolo fare tutto questo.
Introduzione della responsabilità degli enti collettivi
Su altro versante, l'introduzione della responsabilità degli enti collettivi nel nostro ordinamento, in particolar modo come responsabilità penale, è stata particolarmente problematica perché in molti gradi sono state poste ed opposte obiezioni alla possibilità di una previsione di una responsabilità penale in capo agli enti collettivi.
In ragione di quelli che sono i principi del diritto penale, ed in particolar modo si faceva valere l'esistenza dell'articolo 27 della Costituzione = principio nella duplice accezione di colpevolezza: come divieto di responsabilità del fatto altrui e come divieto di responsabilità penale nell'ipotesi di un fatto illecito che però non sia anche colpevole, e quindi la necessità di una attribuzione o attribuibilità della una condotta posta in essere e sul versante meramente materiale all'agente e dall'altra parte una punibilità anche psicologica del fatto materiale.
Alcuni studiosi hanno rilevato come la Costituzione, quando parla di responsabilità personale, faceva riferimento alla persona fisica e non giuridica. Principio di colpevolezza: ai fini dell'ascrivibilità della responsabilità penale nei confronti di un soggetto, anche collettivo, non si potrebbe prescindere dalla possibilità di muovere nei confronti di costui un rimprovero per il comportamento tenuto. Tutto questo nei termini di una condotta colposa o dolosa: diremo che è difficile immaginare un ente collettivo che dolosamente agisca ai fini della commissione del reato doloso; difficile pensare ad un ente collettivo pensante.
Queste difficoltà portavano qualcuno a sostenere una lettura incostituzionale del decreto 231/2001. Attualmente l'ente collettivo può essere chiamato a rispondere di un reato che un soggetto in rapporto qualificato con questo ente abbia compiuto. Il problema di frizione con l'articolo 27 della Costituzione è stato sdrammatizzato: il legislatore è stato molto cauto; se facciamo riferimento al dato meramente letterale, il legislatore non parla di responsabilità penale; il titolo del capo primo del decreto parla di responsabilità amministrativa dell'ente. Nonostante questo dato letterale, tuttavia ci si occupa di responsabilità degli enti collettivi ai sensi del 231/2001.
In realtà la questione inerente alla natura della responsabilità degli enti collettivi risulta ancora oggi discussa. C'è chi è dell'opinione per esempio secondo la quale i connotati della responsabilità penale e della responsabilità amministrativa si compenetrino nell'ipotesi di responsabilità messa a fuoco dal decreto 231-2001, il che farebbe parlare addirittura di una responsabilità che integra gli estremi di un tertium genus. Quindi discussa è la natura dell'ente ai sensi del 231-2001.
Rimane però un dato che giustifica la circostanza che si parla in sede penale di questo tema: il primo dato è che si tratta sicuramente di una responsabilità dipendente da reato, è una corresponsabilizzazione degli enti collettivi per ipotesi di reati commessi.
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