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CONTRATTAZIONE COLLETTIVA
Trattamento economico - dipendenti pubblici
Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti, parità di trattamento
contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti
collettivi. I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative
vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo
complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola
l’amministrazione;
c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o
dannose per la salute.
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
(ARAN)
Le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN, agli effetti della
contrattazione collettiva nazionale. L'ARAN esercita a livello nazionale ogni attività
relativa alle relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla
assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'uniforme applicazione dei
contratti collettivi.
Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dell'assistenza dell'ARAN ai fini della
contrattazione integrativa.
L'ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e documentazione necessarie
all'esercizio della contrattazione collettiva. L’ARAN effettua il monitoraggio
sull'applicazione dei contratti collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva
integrativa e presenta annualmente al Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero dell’economia e delle finanze nonché ai comitati di settore, un rapporto.
Sono organi dell’ARAN:
a) il Presidente;
b) il Collegio di indirizzo e controllo.
Il Presidente dell'ARAN è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione previo parere
della Conferenza unificata. Il Presidente rappresenta l'agenzia ed è scelto fra esperti in
materia di economia del lavoro, diritto del lavoro, politiche del personale e strategia
aziendale, anche estranei alla pubblica. Il collegio di indirizzo e controllo e' costituito
da quattro componenti scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
relazioni sindacali e di gestione del personale.
Procedimento di contrattazione collettiva
Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono emanati dai Comitati di
settore prima di ogni rinnovo contrattuale. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni,
emanati dai rispettivi comitati di settore, sono sottoposti al Governo che, nei successivi
venti giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti
la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso
inutilmente tale termine l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.
L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione
tecnica, ai comitati di settore ed al Governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione.
Acquisito il parere favorevole sull'ipotesi di accordo, nonché la verifica da parte delle
amministrazioni interessate sulla copertura degli oneri contrattuali, il giorno successivo
l'ARAN trasmette la quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti ai fini
della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio.
La Corte dei conti certifica l'attendibilità' dei costi quantificati e la loro compatibilità
con gli strumenti di programmazione e di bilancio. La Corte dei conti delibera entro
quindici giorni dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali.
I contratti e accordi collettivi nazionali, nonché le eventuali interpretazioni autentiche
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre che sul sito
dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva
La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è iscritta in apposito fondo dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
in ragione dell'ammontare complessivo.
RAPPORTO DI LAVORO
Disciplina delle mansioni
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o
alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle
corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto
delle procedure selettive.
Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività,
in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività' svolta e dei risultati
conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree
avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per
l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio
richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50
per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente
per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e
dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore.
Per lo svolgimento di mansioni superiori, per il periodo di effettiva prestazione, il
lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non
compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge.
Gli incarichi retribuiti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno
e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di
aspettativa, di comando o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse
distaccati o in aspettativa non retribuita;
g) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati
conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza.
Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione
di appartenenza dei dipendenti stessi.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta
comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal
caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni.
Entro il 30 giugno di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via
telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi nell'anno precedente,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
Codice di comportamento
Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni sindacali, definisce
un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche in
relazione alle necessarie misure organizzative da adottare al fine di assicurare la qualità
dei servizi che le stesse amministrazioni rendono ai cittadini.
Responsabilità, infrazioni e sanzioni, procedure conciliative
La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di
specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo.
Forme e termini del procedimento disciplinare
Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni
superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare si svolge così:
Il responsabile, con qualifica dirigenziale, quando ha notizia di comportamenti punibili
con taluna delle sanzioni disciplinari, senza indugio e comunque non oltre venti giorni
contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il
contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente
convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di
grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per
l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività
istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di
archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione
dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per
impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è
prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola
volta nel corso del procedimento.
Licenziamento disciplinare
Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo
e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la
sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal ser