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ORGANI COMPETENTI ALLA DENUNCIA AL GIUDICE TUTELARE

Al fine di rendere possibile la nomina del tutore, sono tenuti alla denuncia al giudice tutelare(art

345c.c.):

- L’ufficiale di stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un genitore che lascia

un figlio minore o che, riceve dichiarazione di nascita da genitori ignoti;

- Il notaio che procede alla pubblicazione di un testamento contenente la designazione di

un tutore o di un produttore;

- Il cancelliere che ha depositato in cancelleria un provvedimento da cui deriva l’apertura

di una tutela;

- I parenti entro il terzo grado;

- La persona designata quale tutore o protutore.

LA PROCEDURA DI APERTURA DELLA TUTELA DEI MINORI

Il giudice tutelare, appena ricevuta la notizia da cui deriva l’apertura della tutela, nomina un tutore

o protutore. Non si nomina il protutore se la tutela è affidata ad enti di assistenza.

Il giudice nomina tutore le persone designate, tramite testamento, atto pubblico o scrittura 131

privata autenticata, da chi ha esercitato per ultimo la potestà genitoriale.

Se manca la designazione o se gravi motivi si oppongono alla nomina della persona designata, la

scelta avviene tra ascendente e altri parenti, i cui nominativi vengono forniti dal giudice tutelare

con apposite schede dall’ufficiale di stato civile.

Il giudice prima della nomina, dispone l’ascolto del minore che sia maggiore di 12 anni o anche

minore, ma che sia capace di discernimento.

È nominato un solo tutore a più fratelli e sorelle, se vi è conflitto d’interessi tra minori soggetti alla

stessa tutela, il giudice tutelare nomina un curatore speciale.

La tutela può essere deferita a un ente di assistenza che operi nel Comune ove vi ha domicilio il

minore, quando nel comune di domicilio non vi siano parenti o affini.

Il giudice ha sempre la possibilità di nominare un tutore quando le circostanze lo richiedono.

Il tutore che cessa le funzioni, deve fare subito la consegna dei beni e presentare entro due mesi il

conto finale, che verrà approvato dal giudice.

Dell’apertura o chiusura della tutela, il cancelliere deve dare comunicazione entro 10 gg,

all’ufficiale di stato civile.

I provvedimenti dell’apertura e chiusura della tutela sono reclamabili entro 10 gg dall’apertura o

chiusura, per tale motivo essi devono essere comunicati anche al P.M.;

Le cancellerie non possono rilasciare copie prima di 10gg proprio per la possibilità di reclami,

tranne nei casi in cui il giudice ordina l’efficacia immediata del provvedimento.

INCAPACITA’ ALL’UFFICIO TUTELARE E DIFESA DALLO STESSO

La tutela è un ufficio obbligatorio, non si può rifiutare o rinunciare, tranne nei seguenti casi:

- Coloro che non hanno disponibilità del proprio patrimonio;

- Coloro esclusi dalla tutela con disposizione scritta dell’ultimo che ha esercitato la

potestà genitoriale;

- Coloro che hanno o sono per avere una lite pendente con il minore, con la quale può

essere pregiudicato lo stato del minore o parte del suo patrimonio;

- Coloro che sono incorsi nella perdita di responsabilità genitoriale o nella decadenza di

essa, o sono stati rimossi;

- Il fallito.

Sono dispensati dall’ufficio di tutore il presidente del Consiglio dei Ministri, i membri del Sacro

Collegio, i presidenti di assemblee legislative e i Ministri Segretari di Stato.

Hanno diritto di essere dispensati su loro domanda i soggetti elencati nell’art. 352 c.c.(chi ha più di 132

60anni, chi ha più di 3 figli etc..)

ATTRIBUZIONI DEL TUTORE E PROTUTORE

Il tutore prima di esercitare la tutela, deve prestare giuramento dinanzi al giudice di prestarla con

diligenza e fedeltà, e deve formare l’inventario dei beni del minore(362 c.c.)

L’inventario si fa con il ministero del cancelliere del tribunale o di un notaio a ciò delegato dal

giudice, con l’intervento del protutore e, se possibile, con la partecipazione del minore(che abbia

compiuto 16 anni), e con l’assistenza di due testimoni, scelti tra parenti o amici della famiglia.

Se il valore non eccede 7.75euro, il giudice può consentire che l’inventario sia fatto senza

cancelliere.

L’inventario è depositato in cancelleria, è iscritto a cronologico ea repertorio ed è soggetto a

registrazione.

Nel verbale di deposito il tutore e protutore ne dichiarano con giuramento la sincerità.

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia,

egli risponde al minore dei danni da lui cagionati violando i propri doveri.

Durante l’amministrazione, il tutore deve tenere la contabilità e annualmente deve rendere conto

al giudice tutelare. Il giudice può convocare in qualsiasi momento il tutore o protutore per

chiedere informazioni o chiarimenti.

TUTELA DEGLI INTERDETTI

Il giudice tutelare sovrintende anche alla tutela degli interdetti.

L’interdizione riguarda il soggetto, maggiore o minore di età, che per cause di incapacità non può

provvedere ai proprio interessi.

L’interdizione può essere proposta mediante ricorso dalla persona stessa, dal conuge, dalla

persona stabilmente convivente, dai parenti entro il 4grado, dagli affini entro il 2grado, al tutore,

curatore o P.M.

Se l’interdicendo si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore un genitore,

l’interdizione può essere promossa solo dal genitore o dal P.M.

Per il ricorso è competente il Tribunale ove l’interdicendo ha residenza o domicilio.

Prima di decidere il giudice provvede all’esame dell’interdicendo e può provvedere alla nomina di 133

un tutore temporaneo.

Una volta promosso il giudizio di interdizione, il tribunale può, d’ufficio, dichiarare l’inabilitazione

per infermità di mente, se invece risulta opportuno l’amministrazione di sostegno, il giudice,

d’ufficio o su istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal

caso, sarà lo stesso Tribunale ad adottare provvedimenti urgenti circa la cura della persona

interessata e del suo patrimonio.

Diversa è invece l’interdizione legale, la quale risulta una pena accessoria decisa dal giudice penale

a seguito di ergastolo o pena di reclusione non inferiore a 5 anni.

Secondo l’articolo 32 c.p. all’interdizione legale si applicano le norme della legge civile

sull’interdizione giudiziale(424 cc – 662 cpp)

IL REGISTRO DELLE TUTELE DEI MINORI E DEGLI INTERDETTI

La cancelleria addetta all’ufficio del giudice tutelare deve tenere il registro delle tutele dei minori e

degli interdetti – MOD.32 – la cui numerazione deve essere annuale.

Il cancelliere è responsabile della tenuta del registro che, se tenuto cartaceo, deve essere da lui

numerato e vidimato prima di essere messo in uso.

Detto registro, corredato da apposita rubrica, si divide in due parti:

 Nella prima parte vengono annotati i provv. del giudice tutelare, di ciascuna tutela con

tutte le informazioni richieste(data sentenza interdizione- dati del tutore – dati del

protutore etc…)

 La seconda parte è destinata all’annotazione dei provvedimenti emanati dal tribunale per i

minorenni, che dovranno essere trasmessi al giudice titolare del luogo in cui il minore ha

domicilio.

Ad ogni tutela dei minori o interdetti, è riservato un capito speciale, formato da un foglio con due

pagine contrapposte, finito il foglio riservato si continua sul successivo foglio, con chiara

prosecuzione del foglio esaurito.

Tutte le richieste dirette al giudice tutelare circa le tutele sono registrate nel registro delle istanze

tutelari –MOD.34- così da tener traccia delle istanze, che in caso contrario andrebbero ad influire

solo nel fascicolo della tutela. 134

CURATELA DEGLI INIBALITATI E RELATIVO REGISTRO( MOD.33 –

CURATELA DEI MINORI EMANCIPATI E DEGLI INABILITATI)

L’inabilitazione è una limitazione della capacità giuridica del maggiore di età e dell’infermo di

mente, quando lo stato non è così grave da richiedere l’interdizione.

Si è inabilitati anche quando, per uso di sostanze alcoliche o stupefacenti, si espone se stessi o la

propria famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono essere inabilitati anche il sordo o cieco che non abbia avuto l’opportuna educazione(415

c. c.)

L’inabilitazione può essere proposta con ricorso dall’interessato, dal coniuge, dalla persona

stabilmente convivente, dai parenti entro il 4grado e affini entro il 2grado, dal tutore, curatore o

dal P.M..

Se si trova sotto la responsabilità genitoriale o ha per curatore uno dei genitori, l’inabilitazione può

essere promossa solo dal genitore o dal P.M.

Competente è il giudice dove l’inabilitato ha il domicilio o residenza.

Prima di decidere il giudice procede all’analisi dell’inabilitando e, se lo ritiene opportuno, può

nominare un curatore provvisorio, il relativo provvedimento viene iscritto nel registro degli

interdetti e inabilitati – mod.31- e comunicato entro 10gg all’ufficiale di stato civile per

l’annotazione a margine dell’atto di nascita e al giudice tutelare per l’annotazione nl registro delle

curatele – mod.33.

Se nel corso del giudizio si rileva l’esistenza delle condizioni richieste per l’interdizione, il P.M. fa

istanza al tribunale, il quale provvede dopo l’istruttoria necessaria.

Se invece si ritiene di dover applicare l’amministrazione di sostegno, si trasmette il procedimento

al giudice tutelare. Anche in questo caso il Tribunale competente dovrà poi adottare gli atti urgenti

per la cura dell’inabilitato e per il suo patrimonio.

Per la curatela è prescritta la tenuta del registro delle curatele dei minori emancipati e degli

inabilitati – MOD.33 – con numerazione annuale.

Il cancelliere è responsabile della tenuta del registro, che se su supporto cartaceo, prima id essere

messo in uso va da lui numerato e vidimato.

Tutte le istanze in merito alla curatela indirizzate al giudice tutelare vanno tenute nel registro delle

istanze al giudice tutelare – MOD.34

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO 135

La legge 6/2004 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto dell’amministrazione di sostegno.

A norma dell’art. 404 c.c. la persona che, per infermità o menomazione fisica-psichica, si trova

nell’impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, può essere

assistita da un amministratore di sostegno. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli

atti cui non è richiesta la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amminist

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Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher simonemauro19 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Universita telematica "Pegaso" di Napoli o del prof Rossi Talita.
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