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Ragionare di diritto oggi

Condizione passata e paradigmi attuali

Mettere in raffronto la condizione passata nei due paradigmi con cui allora e oggi si affronta il modo di ragionare del giurista.

Negli anni ’60 la Costituzione era entrata in vigore da circa dieci anni, ma era nell’ottica dei giuristi qualcosa che non contava. Successivamente agli anni ’70 non si poteva più pensare di interpretare le norme senza filtrarle attraverso la Costituzione. La cultura giuridica prevalente del tempo aveva reagito all’entrata in vigore della Costituzione collocandola in una sorta di prospettiva lontana, inventando quella artificiosa distinzione fra norme programmate e norme precettive: si pensava che il testo costituzionale dettasse regole per il futuro legislatore.

Ci fu una sentenza della cassazione a sezioni unite su una norma fascista in cui si affermò che l’art. 21 della Costituzione non poteva incidere sul legislatore precedente. A quasi 10 anni dell’entrata in vigore della Costituzione, la Corte costituzionale nella sua prima sentenza afferma che la Costituzione ha un potere di incidenza sul sistema precedente.

Meccanismi di interpretazione e innovazione

Allora il meccanismo era quello sillogistico della fattispecie: il giurista assumeva un testo, lo filtrava attraverso la sua razionalità e al massimo lo poteva adattare con un processo di interpretazione. Alcuni giuristi, fra cui Lipari, avviarono un processo che metteva in discussione l’impostazione dei loro stessi maestri. C’era, però, sempre sullo sfondo la convinzione che il giurista non potesse compiere giudizi di valore e che gli spettassero solo i giudizi di fatto, le norme dettate.

Allora assunse un valore in qualche modo rivoluzionario un convegno organizzato da Pietro Barcellona a Catania sull’uso alternativo del diritto: Barcellona sostenne che per uscire dall’imbuto bisognasse forzare la mano al processo interpretativo. A Barcellona fu imputato di leggere il sistema giuridico in una chiave marxista e che questo fosse un procedimento inquinato politicamente.

Il ruolo del giurista e la giustizia

Pensare che un giurista potesse impostare il proprio ragionamento in questo modo era una aberrazione perché se il testo è quello nessuna interpretazione politica può sovvertirlo. In un convegno svoltosi a Taormina si afferma proprio che spetta ad altre parti dello spirito stabilire ciò che è giusto, il giurista può contribuire alla realizzazione della giustizia ma con la chiara consapevolezza che va oltre al suo compito di giurista e di interprete.

Il giurista era quello che intende il testo, lo spiega e se poi vuole anche perseguire il risultato della giustizia deve fare il filosofo, il sociologo, il politico, ma non il giurista. Si impone la necessità di superare l’alternativa fra giurisprudenza dei concetti.

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Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher FrancescaTG di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Filosofia del diritto e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Lipari Nicolò.
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