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Forme di governo parlamentare e presidenziale

PARLAMENTARE - Al centro della scena politica vi è il parlamento fiancheggiato da Capo di Stato e Presidente del Consiglio. Questa forma è adottata da stati quali: Italia, Germania, Belgio, Spagna...

Caratteristiche comuni:

  • Legittimità indiretta dell'esecutivo: elezione popolare per il Parlamento, ma non per il Capo dello Stato.
  • Separazione tra Capo di Stato (Re/Presidente/...) e Capo di Governo (Premier/Presidente del Consiglio/...).
  • Durata dell'esecutivo variabile: non ha termine fisso ma è legata alla fiducia del Parlamento.
  • Eventuale possibilità di scioglimento anticipato del Parlamento tramite la sfiducia al governo (se, dopo la sfiducia, il Parlamento non ha una maggioranza alternativa il Parlamento può essere sciolto).

PRESIDENZIALE - Forma di governo adottata da USA e molti stati del Sud America, vede al centro della scena politica la figura del Presidente.

Caratteristiche:

  • Presidente eletto direttamente dai...

cittadini → legittimazione popolare• sostanzialmente diretta

Fusione tra Capo di Stato e Capo di Governo• Nella sostanza è un'elezione diretta ma nella forma è di secondo grado:

• elezioni articolate territorialmente, si vota Stato per Stato (non conta la maggioranza numerica dei cittadini USA ma conta chi ottiene la maggioranza di Stati)

Delegati attribuiti Stato per Stato• Le camere (congresso e senato) sono elette per legittimazione• popolare → legittimazione popolare duale: un organo non può prevalere sull'altro

Separazione dei poteri:

• Esecutivo: nelle mani del Presidente, il quale può bloccare

1. l'emanazione delle leggi tramite il veto.

Legislativo: controllato dal Parlamento, il quale può iniziare una

2. procedura di impeachment nei confronti del Presidente con il fine di rimuoverlo dalla carica qualora egli violi delle leggi.

Non esiste vincolo tra i due organi: termine fisso del mandato•

presidenziale non coincide con quello parlamentare. Ciò può comportare la coesistenza tra Presidente di un partito e Parlamento di un altro, alimentando la possibilità di contrasti tra i due organi ed eventualmente portare a governi autoritari, nei quali il Presidente tramite l'uso delle forze armate prevale sul Parlamento (ex. Brasile, Messico,..).

SEMIPRESIDENZIALE – Forma di governo che corrisponde ad un ibrido tra i le due sopracitate, adottata da Francia, Irlanda, Austria, Fillandia, Portogallo, Romania, Repubbliche Baltiche.

Caratteristiche comuni:

  • Trae dal modello presidenziale la legittimazione popolare del Capo di Stato e del Capo del Governo.
  • Il Capo di Stato non è il Capo del Governo.
  • Il Capo del Governo è legato al Capo di Stato, il quale lo nomina e lo può rimuovere.
  • Esecutivi bicefali (2 teste) con attribuizione di funzioni di governo al Capo dello Stato.

Lezione 4 - LA NOZIONE DI COSTITUZIONE

Si inizia a

testo scritto, ma si riferisce alla struttura e all'organizzazione di un sistema giuridico (ad esempio, la costituzione di un paese può essere descritta come una serie di norme e principi che regolano il funzionamento dello Stato) La nozione di costituzione come atto normativo si è sviluppata principalmente dopo le rivoluzioni del XVIII secolo, come la Rivoluzione Francese e la Rivoluzione Americana. In queste rivoluzioni, i popoli hanno cercato di rovesciare i regimi monarchici e aristocratici e di stabilire nuovi ordinamenti politici basati su principi di uguaglianza, libertà e diritti individuali. Le costituzioni che sono state adottate in seguito a queste rivoluzioni sono state considerate come atti normativi supremi, che stabiliscono i principi fondamentali su cui si basa lo Stato e che limitano il potere dei governanti. Queste costituzioni contengono solitamente una dichiarazione dei diritti fondamentali dei cittadini, i principi di separazione dei poteri e le regole per l'elezione dei rappresentanti politici. Tuttavia, è importante notare che la nozione di costituzione come atto normativo non è limitata alle costituzioni scritte. In alcuni paesi, come il Regno Unito, non esiste un unico documento scritto che funge da costituzione formale, ma ci sono comunque regole e principi fondamentali che regolano il funzionamento dello Stato. In questi casi, la costituzione può essere considerata come un insieme di norme non scritte, ma comunque riconosciute come fondamentali per l'ordinamento giuridico. In conclusione, la nozione di costituzione come atto normativo si è sviluppata dopo le rivoluzioni del XVIII secolo e si riferisce a un insieme di regole e principi fondamentali che stabiliscono la struttura e l'organizzazione di uno Stato. Questa nozione può essere applicata sia alle costituzioni scritte che a quelle non scritte, ma comunque riconosciute come fondamentali.

documento formale che contiene le regole fondamentali dell'ordinamento giuridico (l'Inghilterra non ha un documento scritto, ha una costituzione in senso descrittivo cioè un insieme di regole fondamentali non contenute in un atto ma in una pluralità di atti o consuetudini che descrivono un modo di essere)

La costituzione come limite

  • Nel Costituzionalismo antico (romano, medioevale), la Costituzione è il limite che il principio di tradizione o l'autorità divina pone al potere politico (concezione risalente a Cicerone)
  • Nel Costituzionalismo moderno (dopo rivoluzioni borghesi), la Costituzione è il limite che una comunità pone in modo cosciente e volontario all'esercizio del potere → il potere deve essere limitato per evitare che l'assolutismo si ripresenti

La costituzione in senso moderno

È il prodotto di due concetti:

  • La costituzione come legge fondamentale della comunità statale →
e di struttura) all'interno di uno Stato. È costituito dalla costituzione e da tutte le norme che ad essa si riferiscono direttamente o indirettamente. • L'ordinamento giuridico è l'insieme delle norme giuridiche che regolano la vita di una comunità. È costituito da tutte le leggi, i regolamenti, le sentenze e le consuetudini che disciplinano i rapporti tra le persone e tra le istituzioni. Principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale• Sovranità popolare: il potere politico deriva dal popolo, che lo esercita attraverso le istituzioni democratiche. • Separazione dei poteri: il potere politico è suddiviso tra i tre poteri dello Stato (legislativo, esecutivo e giudiziario) al fine di evitare concentrazioni e abusi di potere. • Stato di diritto: l'ordinamento giuridico è basato sulla supremazia della legge e sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini. • Garanzie costituzionali: sono previste delle garanzie per proteggere i diritti dei cittadini, come ad esempio il diritto alla libertà personale, alla privacy, alla libertà di espressione, ecc. • Principio di legalità: nessuno può essere punito se non in base a una legge preesistente che definisce il reato e stabilisce la pena. • Diritti fondamentali: sono garantiti i diritti inviolabili dell'uomo, come ad esempio il diritto alla vita, alla libertà, alla dignità, alla parità di trattamento, ecc. • Federalismo: in alcuni ordinamenti costituzionali è prevista una suddivisione dei poteri tra lo Stato centrale e le regioni o gli enti locali. Questi sono solo alcuni dei principi fondamentali che possono essere presenti all'interno di un ordinamento giuridico. La loro presenza e la loro formulazione possono variare a seconda del tipo di costituzione e dell'organizzazione politica di uno Stato.

fondamentali) e detta la disciplina fondamentale dei modi di esercizio dell'autorità (regole di struttura fondamentali).

Varietà formali Costituzioni

  • Scritte o non scritte
  • Flessibili (per essere modificata non sono previste formalità diverse rispetto a quelle necessarie per approvare una legge, cioè la procedura per modificare la costituzione è uguale a quella per apportare una legge in parlamento, oppure perché non esiste un meccanismo di controllo della costituzionalità delle leggi → costituzioni dell'800) o rigide (prevedono meccanismi di revisione difficoltosi e sistemi di giustizia costituzionale, cioè sistemi volti a dichiarare l'illegittimità della legge se è in contrasto con la costituzione → costituzioni del 900)
  • Lunghe o brevi → più una costituzione è lunga, più essa cristallizza una quota parte dell'ordinamento giuridico e limita

L'intervento del legislatore. Una costituzione breve lascia più libero l'intervento del legislatore (es. statuto Albertino).

  • Dichiarative (costituzionalizza l'assetto del potere esistente) o innovative (muta il funzionamento delle istituzioni imponendo un nuovo ordine)
  • Pattizie (nascono dal patto tra re e cittadini, tra una o più classi sociali, il patto è l'elemento costitutivo), ottriate (costituzioni concesse dal sovrano che derivano la loro legittimità dal sovrano) o originarie (costituzioni che i cittadini si danno attraverso un'assemblea costituente, che danno origine a un nuovo assetto costituzionale)

Le costituzione pre unitarie

Prima costituzione italiana:

  • Costituzione del Regno delle Due Sicilie, una brevissima apparizione dell'Italia post napoleonica (duro da luglio 1820 a dicembre 1820)
  • Lo Statuto "Albertino" concesso dal Re Carlo Alberto il 4 marzo 1848 pochi giorni prima delle rivolte di
Venezia (17 marzo 1848) e di Milano (18 marzo 1848). Il 23 marzo 1848 iniziò la prima guerra d'indipendenza.
  • Costituzione della repubblica romana del 3 luglio 1849 in vigore solo per un brevissimo periodo è ispirata direttamente da Mazzini
  • La prima Carta Costituzionale italiana è lo Statuto Albertino, la cui validità è estesa al Regno d'Italia dopo l'unificazione.
  • Lo Statuto Albertino è uno statuto, cioè un atto normativo scritto, concesso dal Re.
  • È una carta costituzionale flessibile. La legge ordinaria può modificarne il contenuto.
  • È breve nel senso che non tutte le regole fondamentali che disciplinano il rapporto tra cittadini ed autorità sono contenute in Costituzione.
  • È in parte dichiarativa e in parte innovativa.
L'evoluzione è la crisi dello Statuto Albertino.
  • Lo Statuto consente proprio in quanto

Flessibile la transizione da una monarchia costituzionale ad una monarchia parlamentare e poi ad una forma di governo totalitaria.

Non è in grado di contenere:

  • L'avvento del fascismo

L'inizio del regime fascista si fa risalire alla marcia su Roma e all'incarico di formare il governo affidato da Vittorio Emanuele III a Mussolini (salita al potere nel 1922).

La rottura costituzionale sostanziale (mai formale) della legalità statutaria si ha nel biennio 1925-1926 con l'approvazione della legge Acerbo, delle cosiddette leggi fascistissime e della decisione di dichiarare decaduti i deputati antifascisti.

Lo Statuto è formalmente la costituzione ma le norme costituzionali perdono di efficacia sostituite da nuove norme fondamentali non di rango costituzionale.

La caduta del fascismo, l'armistizio e la guerra di liberazione:

  • Notte tra 24 e 25 luglio 1943 → Gran Consiglio del fascismo "sfiducia" Mussolini approvando un ordine

del giorno (cd. ordine Grandi) con cui chiede alRe di riassumere le sue prerogative regie.

  • 3 settembre 1943 a Cassibile → Italia firma armistizio → resa senza condizioni
  • 8 settembre 1943 → nuovo presidente El consiglio, Maresciallo Badoglio,rende noto l'armistizio. La Casa Reale fugge da Ortona e si ripara nel sud Italiasotto il controllo degli Alleati.
  • L'esercito si sbanda e l'amministrazione crolla venuta meno la linea dicomando. Le truppe tedesche occupano l'Italia.
  • 9 settembre 1943 → nasca a Roma il comitato di liberazione nazionale (CDL)presieduto da Ferruccio Parri.
  • 12 settembre 1943 → Mussolini, detenuto a Campo Imperatore, è liberato daun aviatore tedesco e portato da Hitler. Tornato in Italia fonda la repubblica diSalò.
Dettagli
Publisher
A.A. 2019-2020
49 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lucapisto di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Informazione e costituzione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Orofino Marco.