Istituzione e gestione dei beni culturali [Modulo A]
Costituzione italiana, articolo 9, 27 dicembre 1947
Costituzione: quadro normativo entro il quale le altre leggi si devono muovere e non devono andare ad intaccare la Costituzione stessa.
ART. 9: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”
È l’articolo fondamentale della gestione e istituzione dei beni culturali. Sono due azioni distinte: la promozione di un certo aspetto e la tutela di un altro aspetto. Il primo comma riguarda anche l’Università (ovvero l’istruzione in tutti i livelli) o i centri di ricerca (CNR). Lo stato si riserva l’onere dello sviluppo della cultura della Repubblica e prevede che per i beni culturali vi sia tutela a spese statali. Il secondo comma riguarda sia i paesaggi che il patrimonio storico – artistico; e allarga con la congiunzione “E” il campo di azione, non è patrimonio storico – artistico, ma “storico E artistico”.
Articolo 117 e il Ministero dei beni culturali
L’altro articolo è il 117, che riguarda sempre i beni culturali e in particolar modo la ripartizione tra compiti statali e compiti regionali, quindi si parla di “competenze”. Fino al 1974 il patrimonio storico, artistico e l’istruzione erano raggruppati sotto il Ministero della Pubblica Istruzione, dopo tale data fu estratto il “pacchetto” dei cosiddetti beni culturali e fu istituito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Dal 1974 al 2016 tale ministero ha cambiato spesso nome. Il termine “turismo” apporta nell’ambito della gestione dei beni culturali l’aspetto economico.
Definizione di "bene"
- Per tutto ciò, ch’è utile, e giovamento (Concetto sociale, perché si parla di una “utilitas pubblicas”)
- Per opere buone (Concetto etico oppure religioso)
- Per ricchezze, facultà (= l’abbienza), possessioni (Concetto economico)
Il termine “bene culturale” non esisteva. [Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612]
Convenzione UNESCO per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato
L'Aja, 14 maggio 1954: (La seconda guerra mondiale era finita da 10 anni ed era stata particolarmente devastante per quanto riguarda il patrimonio artistico).
“Convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict.”
“Convencion para la proteccion de los bienes culturales en caso de conflicto armado.”
Questa convenzione, essendo di vocazione planetaria, viene pubblicata in 4 lingue diverse: inglese, spagnolo, francese, russo; sono le lingue che già nel 1954 avevano una diffusione planetaria. Non viene pubblicata in italiano.
La convenzione dell’UNESCO si pone subito il problema della definizione di “bene culturale”:
- I beni mobili o immobili che presentano una grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli
- Monumenti di architettura, storici o laici
- Ecc.
Le parole interessanti sono: patrimonio e popoli. Dicendo “grande importanza per i popoli” viene in qualche modo assunta una funzione sociale, cioè il bene come priorità e giovamento. Poi si introduce il concetto di “patrimonio” che, come oggi, viene usato come sinonimo di “bene”, in realtà il patrimonio culturale è formato da un insieme di beni.
La commissione Franceschini
In Italia nel 1964, 10 anni dopo la Convenzione dell’UNESCO, viene istituita una commissione ministeriale dal Ministro Francesco Franceschini. La commissione Franceschini, formata da una marea di gente (archeologi, architetti, storici, studiosi dell’arte ecc.), era stata incaricata di realizzare tre volumi di atti che dovevano avere la funzione di ristudiare i problemi della gestione dei beni culturali, nella prospettiva di rinnovare la legge che veniva esercitata e applicata sui beni culturali. Nel 1964 si sentiva l’esigenza storico – politica di rinnovare quella legge, perché la legge vigente sui beni culturali era una legge fascista del 1939; però poi questa legge adesso si chiama in un altro modo ma è esattamente la stessa, è stata tolta la data del ’39 e il nome del ministro che l’aveva promossa e firmata (cioè il ministro Bottai) ma è stata messa nell’attuale Codice Unico per i Beni Culturali, questo perché quella legge è stata la miglior legge fatta ed è pure stata presa a modello per altre leggi promulgate molti anni dopo pure in altri Paesi, come pure la Francia.
La commissione Franceschini, come nel caso della Dichiarazione dell’UNESCO, dette una definizione di carattere teorico dei concetti e in questo caso si parla di “Patrimonio culturale” e non di “Bene culturale”.
Definizione di "patrimonio culturale della Nazione"
“Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesaggistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà.” [Dichiarazione I]
Questa dichiarazione era innovativa rispetto alla Legge Bottai del 1939; però ancora una volta abbiamo l’aspetto elencatorio e non si riesce a uscire da questo “elenco della spesa” perché non si riesce a trovare una definizione che abbia un sufficiente carattere generale e al tempo stesso definitorio. Importante in questa definizione è l’uso, per ben due volte, del termine “civiltà”, che è l’equivalente italiano del termine francese “civilizacion”. Nel concetto di civiltà ci sta l’idea del carattere sociale e di storia, perché la civiltà di oggi è fatta dalla somma di ciò che è accaduto e ciò che noi conosciamo del passato.
Definizione di "patrimonio"
La definizione del termine “patrimonio” esiste già nel 1612 ed è una definizione perfetta, legata all’etimologia della parola, quindi dal concetto latino.
PATRIMONIO: beni pervenuti per eredità dal padre. [Vocabolario degli Accademici della Crusca, 1612]
Si ha l’idea del passaggio/consegna generazionale, cioè si ha la consegna dei beni che per via ereditaria giungono fino a noi; quindi la somma dei passaggi diventa civiltà.
Interpretazione moderna del bene culturale
C'è da introdurre qualche altra considerazione: oggi l’interpretazione della parola “bene” come un’entità patrimoniale, e quindi di un bene che si consegna di generazione in generazione, costituisce nel suo insieme il capitale che riceviamo dai padri e dobbiamo consegnare ai figli. Questo capitale è da conservare attraverso la tutela e se possibile accrescere attraverso la promozione, per il “profitto” della Nazione e dei suoi cittadini, e ciò si sta trasformando ultimamente (negli ultimi 10-15 anni) sempre più in un’interpretazione meramente economica.
Viene così a recuperarsi la terza definizione del Vocabolario della Crusca, cioè il concetto di “possessione, bene materiale, ricchezza”. Questa evoluzione del concetto di bene culturale risale agli anni ’80, fu infatti allora che iniziarono a venir fuori delle formule che ancora oggi sentiamo e che vengono usate a livello giornalistico.
Esempi di interpretazione economica
- L’opera d’arte o il patrimonio artistico che costituisce “il petrolio d’Italia” (noi abbiamo pochi giacimenti petroliferi, ma in sostanza il nostro vero petrolio è il patrimonio culturale. Si usa il termine petrolio perché il petrolio è simbolo di ricchezza. La definizione sottolinea bene il nesso tra patrimonio culturale e profitto.)
- “I giacimenti culturali” (con Legge finanziaria del 1986 ci fu un intervento così chiamato; vuol dire che ciò che sta nel sottosuolo italiano è materia culturale e quindi va estratta. Il ministro del Lavoro Gianni de Michelis aveva pensato che la difesa e la conoscenza dei beni culturali potesse essere una risorsa per l’impiego giovanile.)
- Nel 1988 fu fatto un convegno a cui partecipò pure Umberto Eco ed altri personaggi importanti, e questo convegno doveva portare a formulare delle proposte per la riscoperta e la gestione delle risorse culturali. Quando le proposte furono pubblicate sotto al titolo “Proposte per la riscoperta e la gestione delle risorse culturali” c’era il titolo “Le isole del tesoro” il che la dice lunga sulla nozione economica del patrimonio.
Già a partire dagli anni ’80 si era arrivati ad identificare il bene culturale come bene di consumo, e questo è il grande rischio che noi oggi abbiamo davanti, infatti è evidente che il patrimonio culturale costituisce una risorsa che si traduce in “profitti” ma non dobbiamo farlo diventare un bene di consumo, cioè non deve esaurirsi/consumarsi, va tutelato. L’azione di tutela serve, appunto, per controbilanciare e creare il giusto equilibrio tra “risorsa” e “conservazione”.
Definizione di "tutela" e "conservazione"
TUTELA: la parola viene dal latino (“tueor, tueri”) ed indicava la protezione e la difesa. La radice latina viene dal greco “tueor” che significa “avere cura”. Allo stesso tempo il “tueri” latino ha anche un altro significato, ovvero: “osservare, contemplare”.
Il doppio significato del verbo latino è da tener presente: proteggere inteso anche nel senso di osservare, perché osservare significa che per proteggere un bene lo devi conoscere. La tutela non può essere scissa dal concetto di conoscenza. Usiamo in maniera sinonimica la parola “conservazione”.
CONSERVAZIONE: può essere inteso come sinonimo di “tutela”; ma dal latino, Cicerone ci tramanda la “conservatio officiorum” cioè l’adempimento dei propri doveri.
Quindi conservare significa proteggere i propri beni, studiarli/conoscerli/osservarli e svolgere quelle funzioni che qualsiasi cittadino ha il dovere di tutelare, perché comunque sia il patrimonio culturale è un bene nostro non solo dei ministri.
Fonti linguistiche del passato
Si ha una figura femminile che regge in mano un cerchio (è un quadro): “Il cerchio *…+ può significare la durazione delle cose, che per mezzo d’una circolare trasmutazione si conservano.” [“Iconologia”, 1593]
Nel concetto di conservazione si ha la persistenza della vita e dell’esistenza, quindi si conserva per mantenere in vita qualcosa, ma non è puramente difesa, ma è una “circolare trasmutazione” cioè si concepiva l’idea che per salvaguardare un bene non si poteva prescindere da una sua rigenerazione nel tempo, altrimenti desertifichiamo, quindi le città diventano deserti. La conservazione va intesa come integrità dell’oggetto, ma anche una sua costante riattualizzazione.
“Res ardua vetustis novitatem dare, (È cosa ardua dare novità alle cose antiche,) Novis auctoritatem, (autorità alle cose nuove,) Obsoletis mitorem, (splendore alle cose in disuso,) Obscuris lumen. (luce alle cose oscure).” [Plinio]
L’idea di conservazione è un concetto che vien dalla tradizione latina, Plinio dice che è difficile rinnovare le cose antiche e soprattutto dar credito alle cose nuove.
“Al tempo di Costantino imperatore e di Silvestro papa sormontò su la fede cristiana. Ebbe la idolatria grandissima persecuzione, in modo tale che tutte le statue e le pitture furono disfatte e lacerare … e così si consumarono, colle statue e pitture, volumi e commentarii e lineamenti e regole che davano ammaestramento a tanta ed egregia e gentile arte.” [Lorenzo Ghiberti, “I Commentari”, 1452-55]
Al tempo di Costantino e del Papa Silvestro I il successo della fede cristiana fu pagato a caro prezzo, perché si scatenò una forma di iconoclastia per cui vennero abbattuti tutti i templi e monumenti dell’antica Roma, quindi al tempo stesso, con il trionfo della religione cristiana si perse la testimonianza dell’ammaestramento, dell’insegnamento e delle regole che l’antichità classica, che aveva raggiunto dei livelli di perfezione, ci stava tramandando.
Questi episodi oggi ci fanno venire a mente l’abbattimento delle statue al museo di Mosul o episodi simili a Palmira a causa dell’Isis.
Definizione di "museo"
MUSEO: luogo più deputato alla conservazione. Il termine deriva dal greco “mùsai” = muse, cioè è il luogo destinato (consacrato) alle Muse.
Nella mitologia le Muse sono le figlie dell’unione tra Giove e Mnemosine (Dea della Memoria, che a sua volta era figlia di Urano = Cielo e di Gea = Terra). Quindi il museo è il luogo di conservazione della memoria (perché c’è Mnemosine) di valori o di testimonianze universali (perché Mnemosine è figlia del Cielo e della Terra, quindi dell’Universo).
Il museo comporta la scienza del museo, cioè la museologia, la museografia e la museotecnica.
- MUSEOLOGIA: da “lògos” = discorso. Disciplina che si occupa del museo dal punto di vista storico e teorico.
- MUSEOGRAFIA: da “graphè” = scrittura. Disciplina che si occupa del museo dal punto di vista strutturale.
- MUSEOTECNICA: da “tèchne” = arte, mestiere. Disciplina che si occupa del museo dal punto di vista dei problemi tecnici di allestimento.
Prima dei musei
Lo studiolo è il primo luogo che si può considerare luogo della conservazione della memoria, quindi conservazione di libri, manoscritti e poi in seguito della stampa, o degli oggetti preziosi. La galleria, ovvero quella concezione di uno spazio architettonico all’interno di un palazzo residenziale o di governo, e questo spazio è specificamente dedicato alla conservazione delle opere d’arte. Come farà Francesco I de’ Medici dentro gli Uffizi.
Si avranno delle collezioni private del ‘500 – ‘600 in cui si raccoglievano i grandi reperti dell’antichità. Nel ‘700 si ha l’istituzione del museo inteso nel senso moderno. Nella progressione del museo incide molto la storiografia, cioè come interpretare e trasmettere ai posteri la storia dell’arte.
Luigi Lanzi ebbe l’incarico della risistemazione degli Uffizi e a differenza di Vasari, che era un biografo, Lanzi percepisce una storia dell’arte italiana concepita non più per biografie ma per correnti e storie e quindi attraverso un’interpretazione più elaborata. I musei infatti adottano il criterio cronologico e per scuole nell’allestimento delle opere. Lanzi scrisse “Storia pittorica dell’Italia” (1795 – 1796).
Storie di tutela
Il sistema legislativo che ci “irretisce”, stabilisce una serie di norme; importante è capire la “ratio” cioè la ragione per cui esistono queste norme. Le norme hanno una storia, non nascono così di punto in bianco per un capriccio del legislatore. Ci sono alcuni temi che riguardano la tutela e la gestione del patrimonio artistico che risalgono a molto tempo indietro. Ripercorrendo queste tappe è possibile capire perché nell’attuale legislazione ci siano delle restrizioni.
Art. 117 è necessario dal momento in cui sono state istituite le regioni, per capire a chi spettasse fare che cosa. Questo articolo stabilisce i campi di azione di pertinenza nell’intervento sui beni culturali.
“La regione emana per le seguenti materie norme legislative *…+:
- Musei e biblioteche di enti locali
- Urbanistica
- Turismo ed industria alberghiera
- Ecc.”
Il museo ha diverse istituzioni, può dipendere dallo stato, dall’apparato ecclesiastico o dal comune. L’articolo 117 poi continua dicendo quale sono i compiti esclusivi dello Stato.
“Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali
- Ecc.”
Ci sono anche compiti per i quali la Costituzione prevede che Stato e regioni cooperino per la valorizzazione e la promozione.
“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
- Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”
Tutto il sistema dei beni culturali, dove per bene culturale si intendono oggetti mobili, oggetti immobili e ambiente/paesaggio, è governato da un’unica legge che è il cosiddetto “Codice Urbani”, perché è stato firmato dal ministro Giuliano Urbani, ed è il Decreto Legislativo n 42 del 22 gennaio 2004 (integrato fino al 2016).
Percorso all’indietro
Nel 1425 Papa Martino V della Famiglia romana Colonna (1416 – 1431) emette la Bolla pontificia “Etsi de cunctarum” che costituisce uno dei primissimi interventi legislativi in difesa e protezione del patrimonio che la storia aveva consegnato ai romani. La Bolla stabiliva:
- Il divieto di devastazione dei monumenti antichi.
- La demolizione di edifici abusivamente addossati a monumenti antichi. (Ovvero tutti quegli edifici medievali che si erano addossati agli edifici antichi).
La sede pontificia era ritornata a Roma da poco, perché prima era stata trasferita ad Avignone e era stata lì fino al 1377, e la città di Roma era in uno stato di degrado e in mano a una sorta di potere anarchico. La legislazione pontificia verte su Roma e Roma, così come oggi, poneva dei problemi specifici in cui la contrapposizione tra il potere del Papa e quello occulto delle forze economiche erano in contrasto tra loro.
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