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Estratto del documento

TUTELA

gruppo di funzioni e l’altro, la differenza tra la tutela e la valorizzazione è questa: l’idea di

impedire la

possiamo immaginarla come un grande insieme di funzioni che sono volte ad

distruzione e la degradazione fisica, la dispersione e la perdita del bene culturale.

Articolo 3 / Tutela del patrimonio culturale

co 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla

base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed

a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

co 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a

conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

3 macro funzioni:

In effetti, nel grande insieme “tutela” ci sono

individuazione

• protezione

• conservazione

Fate molta attenzione perché il diritto dei beni culturali è un po’ subdolo in questo aspetto, perché

tre parole che nel linguaggio corrente hanno sostanzialmente lo stesso significato qua indicano

sostanzialmente tre cose diverse, cioè tutelare, proteggere e conservare sono tre cose diverse,

mentre invece noi le usiamo come sinonimi.

Quindi “tutela” è il macro-insieme: nella tutela rientra l’individuazione, la protezione e la

conservazione. strumenti e procedure

Cosa vuol dire “individuazione”? Vuol dire che il Codice predispone degli

che servono a identificare quali cose sono beni culturali, cioè che danno alle cose l’etichetta

di beni culturali, decidono che cosa è bene culturale e che cosa non lo è, identificano il bene

culturale. protezione,

Che differenza c’è tra protezione e conservazione? Le attività che rientrano nella

quindi le funzioni finalizzate alla garanzia della protezione, sono attività che l’amministrazione

vietare qualcosa che pregiudichi il bene divieto di distruzione,

svolge sostanzialmente per - il il

divieto di smembramento delle collezioni, divieto di destinazione di un bene ad uso indecoroso,

il

previsione di un’autorizzazione per la realizzazione di interventi sul bene culturale.

la Sono tutte

attività di tutela perché sono finalizzate ad impedire una degradazione che può essere fisica ma

che può essere anche spirituale del bene, è previsto anche il divieto di compromettere il decoro

del bene. conservazione, restauro, prevenzione

Nell’attività di invece, rientrano il la (per esempio la teca,

manutenzione,

l’impianto di deumidificazione) e la che semplice è l’attività normale di

mantenimento del buono stato del bene culturale. Che differenza c’è tra queste attività e le attività

di protezione? Che mentre con la protezione si impedisce un’attività che genera pregiudizio, o si

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impedisce che succeda qualcosa che degrada il bene culturale, l’attività conservativa è un’attività

che interviene direttamente sul bene - il restauro tanto per dirne una: nel restauro è abbastanza

evidente la differenza tra l’autorizzazione al restauro e il divieto di sembrare una collezione.

intervento positivo diretto sul

Possiamo dire l’attività di conservazione un “facere”, cioè è un

bene.

VALORIZZAZIONE vuol dire invece un sacco di altre cose, lo vedremo poi bene nel dettaglio

quando ci occuperemo proprio di valorizzazione.

La valorizzazione sostanzialmente, siccome è rimessa alla competenza legislativa concorrente

Stato-Regioni, vuole dire che il Codice contiene soltanto i principi generali, perché la normazione

di dettaglio deve essere fatta dalle singole Regioni e quindi sono principi e modelli generali di

cooperazione. Sono soltanto principi, mentre invece nella materia della tutela noi leggendo le

norme noi dovremmo capire che cosa dobbiamo fare: dobbiamo fare un procedimento, a chi ci

dobbiamo rivolgere, chi è competente, quanti giorni ci sono, cosa succede se non si agisce entro

un certo termine, cioè abbiamo una scansione di attività, una procedimentalizzazione anche delle

decisioni dell’amministrazione. Tutta questa nelle parti della valorizzazione non c’è.

Articolo 6 / Valorizzazione del patrimonio culturale

co 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a

promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di

utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone

promuovere lo sviluppo della cultura.

diversamente abili, al fine di

Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del

patrimonio culturale.

legame con il 1 co dell’art 9 Cost,

Vedete che qua torna il che parla della Repubblica che

promuove la cultura. Quindi qui anche la finalità della valorizzazione è proprio quella di portare alla

promozione della cultura. E se guardate la fine dell’art 3 anche qua dice “protezione e

per fini di pubblica fruizione”.

conservazione Quindi qua abbiamo la codificazione espressa di quel

passaggio dalla conservazione statica, ad

fine a se stessa che era predicata dalle leggi Bottai,

una tutela finalizzata invece alla pubblica fruizione, cioè la tutela esiste perché il bene deve

essere usato per promuovere quella cultura che è legata allo sviluppo della personalità e alla

realizzazione piena della democrazia secondo quello che vi ho detto quando abbiamo parlato di

art 9 Cost. promozione

E poi c’è la questione del sostegno di cui vi ho parlato prima - “comprende anche la

sostegno

ed il degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”.

art 118 Cost,

All’inizio della lezione vi parlavo di e quindi del criterio di allocazione delle

competenze amministrative ai vari livelli istituzionali. Vi dicevo principio di sussidiarietà, che è il

principio a cui si deve ispirare il legislatore- il livello comunale è quello ottimale, poi a salire per

vedere dove è meglio allocarlo.

Che cosa ha fatto il nostro legislatore nel caso della tutela dei beni culturali?

Articolo 4 / Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

co 1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della

Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di

seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle

forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.

regioni, tramite rigidamente centralista,

Nel caso dei beni culturali, ha adottato una soluzione quindi al fine di

garantire l’esercizio unitario - NB / qua non è necessaria la chiamata in sussidiarietà perché la

competenza in materia di tutela è già esclusiva dello Stato, e quindi non c’è nessun margine di

le funzioni sono attribuite

chiamata in sussidiarietà - di funzioni e di tutela, ai sensi dell’art 118,

al Ministero per i beni e le attività culturali.

Quindi un sistema rigidamente centralizzato; c’è chi ha detto anche che qua si è reintrodotto un

sistema di parallelismo perché le competenze legislative di tutela sono già a livello esclusivo

statale, hanno reintrodotto una specie di parallelismo perché hanno attribuito anche tutte le

funzioni di tutela a livello statale, cioè a livello ministeriale. In linea generale non vi potete

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sbagliare: tutte le volte che vi viene il dubbio su chi è competente a svolgere l’attività di tutela, qui

la risposta è facile perché è sempre il Ministero.

Però attenzione, che la risposta “il Mistero” non basta, perché il Ministero è molto articolato, ci

sono molti organi all’interno del Ministero, ciascuno dei quali ha competenze specifiche. E quindi

parlare di Ministero ovviamente non basta, tantomeno di amministrazione, bisogna andare a

vedere poi quale organo nel dettaglio.

Vediamo l’art 5 a cui l’art 4 fa riferimento.

Articolo 5 / Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di

tutela del patrimonio culturale

co 1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri

enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in

conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

co 2. […]

co 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata

“Conferenza Stato-regioni”, le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche,

spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici,

non appartenenti allo Stato.

co 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed

adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con

le regioni che ne facciano richiesta.

co 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti

pubblici territoriali.

co 6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle

regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre

assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

co 7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il

Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante

inerzia o inadempienza.

Quindi, principio di base: è tutto nelle mani del Ministero - stiamo parlando di tutela! quindi le

individuazione, protezione e la conservazione) -, che le esercita, insieme alle Regioni, “secondo

modalità dell’art 5 co 3 e 4”. Regioni?

Allora come funziona questo ruolo delle Quel co 2, abrogato nel 2015, conteneva delle

funzioni specifiche anche per le Regioni in materia di tutela, queste funzioni però sono venute

meno. Quindi le Regioni oggi, in base alla legge, non hanno delle funzioni proprie, le funzioni sono

co 3,

tutte del Ministero a meno che, “sulla base di specifici accordi od intese e previo parere

Conferenza permanente

della per i rapporti tra

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
110 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher gbonins di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei beni culturali e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Torino o del prof Videtta Cristina.