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TUTELA
gruppo di funzioni e l’altro, la differenza tra la tutela e la valorizzazione è questa: l’idea di
impedire la
possiamo immaginarla come un grande insieme di funzioni che sono volte ad
distruzione e la degradazione fisica, la dispersione e la perdita del bene culturale.
Articolo 3 / Tutela del patrimonio culturale
co 1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla
base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed
a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
co 2. L’esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a
conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.
3 macro funzioni:
In effetti, nel grande insieme “tutela” ci sono
individuazione
• protezione
• conservazione
•
Fate molta attenzione perché il diritto dei beni culturali è un po’ subdolo in questo aspetto, perché
tre parole che nel linguaggio corrente hanno sostanzialmente lo stesso significato qua indicano
sostanzialmente tre cose diverse, cioè tutelare, proteggere e conservare sono tre cose diverse,
mentre invece noi le usiamo come sinonimi.
Quindi “tutela” è il macro-insieme: nella tutela rientra l’individuazione, la protezione e la
conservazione. strumenti e procedure
Cosa vuol dire “individuazione”? Vuol dire che il Codice predispone degli
che servono a identificare quali cose sono beni culturali, cioè che danno alle cose l’etichetta
di beni culturali, decidono che cosa è bene culturale e che cosa non lo è, identificano il bene
culturale. protezione,
Che differenza c’è tra protezione e conservazione? Le attività che rientrano nella
quindi le funzioni finalizzate alla garanzia della protezione, sono attività che l’amministrazione
vietare qualcosa che pregiudichi il bene divieto di distruzione,
svolge sostanzialmente per - il il
divieto di smembramento delle collezioni, divieto di destinazione di un bene ad uso indecoroso,
il
previsione di un’autorizzazione per la realizzazione di interventi sul bene culturale.
la Sono tutte
attività di tutela perché sono finalizzate ad impedire una degradazione che può essere fisica ma
che può essere anche spirituale del bene, è previsto anche il divieto di compromettere il decoro
del bene. conservazione, restauro, prevenzione
Nell’attività di invece, rientrano il la (per esempio la teca,
manutenzione,
l’impianto di deumidificazione) e la che semplice è l’attività normale di
mantenimento del buono stato del bene culturale. Che differenza c’è tra queste attività e le attività
di protezione? Che mentre con la protezione si impedisce un’attività che genera pregiudizio, o si
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impedisce che succeda qualcosa che degrada il bene culturale, l’attività conservativa è un’attività
che interviene direttamente sul bene - il restauro tanto per dirne una: nel restauro è abbastanza
evidente la differenza tra l’autorizzazione al restauro e il divieto di sembrare una collezione.
intervento positivo diretto sul
Possiamo dire l’attività di conservazione un “facere”, cioè è un
bene.
VALORIZZAZIONE vuol dire invece un sacco di altre cose, lo vedremo poi bene nel dettaglio
quando ci occuperemo proprio di valorizzazione.
La valorizzazione sostanzialmente, siccome è rimessa alla competenza legislativa concorrente
Stato-Regioni, vuole dire che il Codice contiene soltanto i principi generali, perché la normazione
di dettaglio deve essere fatta dalle singole Regioni e quindi sono principi e modelli generali di
cooperazione. Sono soltanto principi, mentre invece nella materia della tutela noi leggendo le
norme noi dovremmo capire che cosa dobbiamo fare: dobbiamo fare un procedimento, a chi ci
dobbiamo rivolgere, chi è competente, quanti giorni ci sono, cosa succede se non si agisce entro
un certo termine, cioè abbiamo una scansione di attività, una procedimentalizzazione anche delle
decisioni dell’amministrazione. Tutta questa nelle parti della valorizzazione non c’è.
Articolo 6 / Valorizzazione del patrimonio culturale
co 1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone
promuovere lo sviluppo della cultura.
diversamente abili, al fine di
Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del
patrimonio culturale.
legame con il 1 co dell’art 9 Cost,
Vedete che qua torna il che parla della Repubblica che
promuove la cultura. Quindi qui anche la finalità della valorizzazione è proprio quella di portare alla
promozione della cultura. E se guardate la fine dell’art 3 anche qua dice “protezione e
per fini di pubblica fruizione”.
conservazione Quindi qua abbiamo la codificazione espressa di quel
passaggio dalla conservazione statica, ad
fine a se stessa che era predicata dalle leggi Bottai,
una tutela finalizzata invece alla pubblica fruizione, cioè la tutela esiste perché il bene deve
essere usato per promuovere quella cultura che è legata allo sviluppo della personalità e alla
realizzazione piena della democrazia secondo quello che vi ho detto quando abbiamo parlato di
art 9 Cost. promozione
E poi c’è la questione del sostegno di cui vi ho parlato prima - “comprende anche la
sostegno
ed il degli interventi di conservazione del patrimonio culturale”.
art 118 Cost,
All’inizio della lezione vi parlavo di e quindi del criterio di allocazione delle
competenze amministrative ai vari livelli istituzionali. Vi dicevo principio di sussidiarietà, che è il
principio a cui si deve ispirare il legislatore- il livello comunale è quello ottimale, poi a salire per
vedere dove è meglio allocarlo.
Che cosa ha fatto il nostro legislatore nel caso della tutela dei beni culturali?
Articolo 4 / Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale
co 1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della
Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di
seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle
forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.
regioni, tramite rigidamente centralista,
Nel caso dei beni culturali, ha adottato una soluzione quindi al fine di
garantire l’esercizio unitario - NB / qua non è necessaria la chiamata in sussidiarietà perché la
competenza in materia di tutela è già esclusiva dello Stato, e quindi non c’è nessun margine di
le funzioni sono attribuite
chiamata in sussidiarietà - di funzioni e di tutela, ai sensi dell’art 118,
al Ministero per i beni e le attività culturali.
Quindi un sistema rigidamente centralizzato; c’è chi ha detto anche che qua si è reintrodotto un
sistema di parallelismo perché le competenze legislative di tutela sono già a livello esclusivo
statale, hanno reintrodotto una specie di parallelismo perché hanno attribuito anche tutte le
funzioni di tutela a livello statale, cioè a livello ministeriale. In linea generale non vi potete
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sbagliare: tutte le volte che vi viene il dubbio su chi è competente a svolgere l’attività di tutela, qui
la risposta è facile perché è sempre il Ministero.
Però attenzione, che la risposta “il Mistero” non basta, perché il Ministero è molto articolato, ci
sono molti organi all’interno del Ministero, ciascuno dei quali ha competenze specifiche. E quindi
parlare di Ministero ovviamente non basta, tantomeno di amministrazione, bisogna andare a
vedere poi quale organo nel dettaglio.
Vediamo l’art 5 a cui l’art 4 fa riferimento.
Articolo 5 / Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di
tutela del patrimonio culturale
co 1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri
enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in
conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
co 2. […]
co 3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata
“Conferenza Stato-regioni”, le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche,
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici,
non appartenenti allo Stato.
co 4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed
adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con
le regioni che ne facciano richiesta.
co 5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti
pubblici territoriali.
co 6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle
regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre
assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.
co 7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il
Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante
inerzia o inadempienza.
Quindi, principio di base: è tutto nelle mani del Ministero - stiamo parlando di tutela! quindi le
individuazione, protezione e la conservazione) -, che le esercita, insieme alle Regioni, “secondo
modalità dell’art 5 co 3 e 4”. Regioni?
Allora come funziona questo ruolo delle Quel co 2, abrogato nel 2015, conteneva delle
funzioni specifiche anche per le Regioni in materia di tutela, queste funzioni però sono venute
meno. Quindi le Regioni oggi, in base alla legge, non hanno delle funzioni proprie, le funzioni sono
co 3,
tutte del Ministero a meno che, “sulla base di specifici accordi od intese e previo parere
Conferenza permanente
della per i rapporti tra