DIRITTO TRIBUTARIO
PROFESSIONALE
SEMINARIO SUI CONCETTI DI BASE (Assistente – Giorno
1/10, l’ho chiamata lezione 0 perché è il seminario di base, la metto qui per
comodità ma è la 3 lezione in pratica).
Le caratteristiche del sistema tributario italiano .
Negli anni ’70 inizia la riforma del diritto tributario italiano. Fino agli anni 70,
l’amministrazione finanziaria aveva un ruolo attivo nel determinare, calcolare e
riscuotere i tributi. Oggi il sistema è caratterizzato da quella che è chiamata
autodeterminazione del tributo: il contribuente ha un ruolo di primo piano
in quanto deve interpretare le norme tributarie, determinare l’ammontare del
tributo in autonomia, versare i tributi e solo successivamente sarà soggetto
all’eventuale controllo amministrativo; in questo nuovo modello
l’amministrazione finanziaria ha mantenuto un ruolo interpretativo (al fine di
evitare comportamenti elusivi) e di controllo a campione (al fine di evitare
comportamenti evasivi, quindi una funzione dissuasiva).
In questo sistema moderno, in cui il contribuente ha un ruolo di primo piano, vi
è la necessità di mettere in atto diversi comportamenti e adempimenti, primi
su tutti la compilazione dei diversi modelli di dichiarazione. Le dichiarazioni
fiscali sono adempimenti amministrativi del contribuente che alimentano le
banche dati dell’amministrazione finanziaria che poi serviranno per i fini del
controllo. Le dichiarazioni si dividono in due grandi famiglie:
le dichiarazioni con funzione riepilogativa: in cui il contribuente riepiloga
semplicemente dei comportamenti già attuati nel corso dell’anno (e di cui
l’amministrazione è già a conoscenza).
le dichiarazioni “vere e proprie”: nelle quali si quantifica e si dichiara la
base imponibile e la relativa imposta che il contribuente andrà a pagare. In
questa categoria rientrano le dichiarazioni amministrative, che non sono
atti giuridici ma atti di giudizio. A differenza degli atti giuridici, un atto di
giudizio può essere modificato in qualsiasi momento, purché la modifica sia
motivata.
L’istituto giuridico usato per ritrattare una dichiarazione (ad esempio perché il
contribuente ha fatto un errore) si chiama ravvedimento operoso. Tale
istituto provoca effetti differenti a seconda:
se l’errore sia a favore o sfavore del contribuente. Nel secondo caso, il
beneficio derivante dalla correzione della dichiarazione consiste nella
minore sanzione in caso di accertamento. Nel primo caso, il beneficio
derivante dalla correzione della dichiarazione consiste nell’ottenere la parte
in più pagata.
del momento in cui il contribuente se ne accorge: più tempo passa dal
momento in cui il contribuente ha redatto la dichiarazione in modo errato e
minore sarà la riduzione della sanzione in caso di accertamento.
All’interno delle dichiarazioni vi sono anche delle manifestazioni di volontà,
(ad esempio la scelta
che sono vere e proprie scelte personali del contribuente
del contribuente di poter rateizzare l’imponibile dato dalle plusvalenze in più
esercizi). Risulta difficile ritrattare una manifestazione di volontà, poiché
bisogna far ricorso al dolo o alla violenza.
Le Principali Dichiarazioni
Dichiarazione dei redditi (Modello Redditi): fino a poco tempo fa si
chiamava modello unico, adesso si chiama modello redditi perché cambia a
seconda del soggetto che la compila (persona fisica, società di capitali,
società di persone). Questa dichiarazione è lo strumento con il quale il
contribuente porta a conoscenza dell’amministrazione finanziaria tutti i suoi
redditi, quantificando la base imponibile e l’ imposta (IRPEF se persona
fisica, IRES se società di capitali). La legge indica le caratteristiche della
dichiarazione dei redditi:
Annuale: il contribuente deve indicare tutti redditi che ha accumulato
nell’anno solare precedente.
Unica: perché il contribuente deve indicare in questa dichiarazione I
REDDITI DI QUALSIASI TIPO (nel TUIR sono disciplinate 5 tipologie di
reddito: redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi, redditi
d’impresa e redditi di lavoro autonomo). Tutti le tipologie di redditi
confluiscono in un unica dichiarazione.
Formale: perché va redatta su modelli ministeriali predeterminati.
È un atto che prevede la possibilità di manifestare la propria volontà.
È un atto che vale per la riscossione o il rimborso, cioè costituisce un
titolo che permette all’amministrazione di riscuotere il tributo, e al
contempo, è un documento che permette al contribuente di ottenere il
rimborso qualora l’imposta sia a credito.
La dichiarazione non va più presentata in modalità cartacea ma viene
presentata in modalità telematica tramite gli intermediari abilitati.
Il termine per presentare la dichiarazione dei redditi è il 31 ottobre
dell’anno successivo.
Dichiarazione IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive): è
l’imposta che colpisce il valore della produzione. È un’imposta diretta la cui
aliquota varia a seconda della regione. Non vi è in questo caso funzione
riepilogativa della dichiarazione ma la dichiarazione IRAP ha la funzione di
determinare la base imponibile e quindi l’imposta. Anche questa
dichiarazione va consegnata in formato telematico entro il 31 ottobre
dell’anno successivo. Fino a qualche anno fa il modello redditi si chiamava
modello unico perché all’interno dello stesso confluivano, oltre alla
dichiarazione dei redditi, anche la dichiarazione IRAP e quella IVA.
Modello 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta): il sostituto
d’imposta, che ha corrisposto nel corso dell’anno solare somme o valori
assoggettati a ritenuta alla fonte, deve presentare una dichiarazione
riepilogativa di tali somme versate (facciamo riferimento a somme già
versate nel 2017 dal sostituto d’imposta e che l’amministrazione già
conosce). Il classico sostituto d’imposta è il datore di lavoro con riferimento
all’IVA.
Quando si parla di sostituto d’imposta bisogna fare la distinzione fra
contribuente di diritto (è il soggetto su cui gravano gli adempimenti di
legge: il datore di lavoro sostituto d’imposta) e contribuente di fatto (è il
soggetto su cui effettivamente grava il tributo: il lavoratore sostituito
Ad esempio è il datore di lavoro che deve
d’imposta nel caso dell’IRPEF).
trattenere dalla busta paga la ritenuta IRPEF che grava sul dipendente e
versarla allo stato con il modello F24 . Entro il 31 ottobre, dell’anno
successivo il sostituto d’imposta riepiloga tutte queste operazioni
all’agenzia delle entrate tramite la dichiarazione dei sostituti d’imposta.
Gli obblighi del sostituto sono:
effettuare la ritenuta, cioè trattenere l’imposta da corrispondere
all’erario;
versare la ritenuta all’ erario;
rilasciare al percepiente (lavoratore) la dichiarazione certificazione unica
(quello che per il lavoratore era chiamato CUD e che ora si chiama
certificazione unica ed è una dichiarazione riepilogativa in cui il datore di
lavoro indica l’ammontare lordo che ha pagato al dipendente e
l’ammontare complessivo della ritenuta). Tale dichiarazione servirà poi al
lavoratore per la dichiarazione dei redditi (modello 730). Questa
certificazione va consegnata sia in forma cartacea che telematicamente
al dipendente.
Esistono due tipi di ritenute alla fonte:
a titolo d’imposta: la ritenuta a titolo di imposta esaurisce il prelievo da
parte dell’erario e non si dovrà versare altre imposta. In genere, nelle
ritenute a titolo d’imposta, non esiste dichiarazione, perché la ritenuta ha
già esaurito il suo effetto (esempio: le ritenute fiscali sugli interessi attivi
in conto corrente del 26% non è soggetta a dichiarazione perché si è
esaurito il prelievo).
titolo d’acconto: è un acconto sulle imposte che il contribuente dovrà
versare, quindi questo presuppone che lo stesso debba comunque
redigere una dichiarazione perché l’amministrazione finanziaria deve
sapere il totale delle sue imposte versate. La ritenuta a titolo d’acconto
non esaurisce il prelievo.
Dichiarazione IVA: è una dichiarazione riepilogativa. È la dichiarazione
con il quale il soggetto passivo IVA (colui che paga il tributo) procede
all’autodeterminazione dell’imposta, facendo un riepilogo dettagliato di
tutte le operazioni attive (vendite, generano IVA a debito) e passive
(acquisti, generano IVA a credito) effettuate nel corso dell’anno precedente.
È un’operazione riepilogativa perché l’agenzia delle entrate è già a
conoscenza delle liquidazione periodiche avvenute nel corso dell’anno, e il
soggetto IVA sarà tenuto a riepilogare tutte queste operazioni nella
dichiarazione IVA.
Dichiarazione di Successione: la dichiarazione di successione va
presentata entro un anno dal decesso del de cuius.
Dichiarazione IMU (Imposta Municipale Unica): l’IMU è un imposta
riscossa dai comuni, che si paga per il fatto di possedere dei fabbricati nel
territorio dello stato. Tale dichiarazione va presentata solo quando
cambiano le proprietà immobiliari dei contribuenti in modo da portare
questi cambiamenti alla conoscenza del comune in cui tali immobili sono
ubicati. Le dichiarazioni IMU non vengono fatte spesso poiché generalmente
gli acquisti di immobili vengono fatti con atti notarili che vanno
direttamente nella banca dati del comune, non rendendo quindi necessario
effettuare una dichiarazione apposita. Un caso nel quale sorge la necessità
di fare la dichiarazione IMU è relativa alla situazione in cui il contribuente
cambia la sua abitazione principale (l’abitazione principale è esente da
IMU): nel momento in cui si cambia l’abitazione principale bisogna fare una
dichiarazione IMU perché su quell’immobile bisognerà pagare l’IMU e non
bisognerà pagare l’IMU sulla nuova abitazione principale.
Tutte queste dichiarazioni hanno la funzione di alimentare la banche dati
dell’amministrazione, in modo tale che la stessa possa svolgere il proprio ruolo
di controllo e di accertamento.
Fase di Accertamento e Controllo
La FASE DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO è la fase in cui
l’amministrazione finanziaria pone in essere tutte le attività di controllo sulle
dichiarazioni e sugli atti che il contribuente utilizza per determinare la base
imponibile e l’imposta . L’amministrazione può esercitare il suo controllo, con
funzione dissuasiva, entro un termine di decadenza, superato il quale non si
può più fare. Durante tutta la fase di accertamento e controllo il contribuente
ha dei diritti e doveri che sono sanciti dallo Statuto dei Contribuenti. Il
controllo può essere un:
Controllo formale sulle dichiarazioni: fa riferimento al mero riscontro
cartolare delle dichiarazioni. Il controllo formale è svolto con procedure
informatizzate e riguarda una grande platea di contribuenti. Il termine per
effettuare un controllo formale è relativamente breve. Il controllo formale è
finalizzato a controllare la correttezza degli adempimenti che il contribuente
ha effettuato in sede di dichiarazione. Gli errori che emergono dal controllo
sono errori di calcolo o errori materiali. Il controllo formale avviene in due
fasi:
1. La prima fase è relativa al CONTROLLO SULLA MERA LIQUIDAZIONE
DELL’IMPOSTA. Può essere esercitato dall’ufficio entro l’inizio del periodo
di presentazione della dichiarazione per il periodo successivo (entro 1
anno). Esso può avere per oggetto sia le imposte dirette che l’IVA. Entro
questo termine gli uffici, sulla base dei dati desumibili dalle dichiarazioni
e dalle banche dati a loro disposizione, possono: 1) Correggere errori
materiali o di calcolo nella determinazione dell’imponibile e dell’imposta;
2) Correggere errori materiali nel riporto di eccedenze dalla dichiarazione
pregressa; 3) Ridurre le deduzioni (la deduzione è una somma che porto
in rettifica dal reddito, una sottrazione sulla base imponibile effettuata
prima di arrivare al calcolo dell’imposta: diminuzione della base
imponibile) o le detrazioni (la detrazione è una rettifica dall’imposta.
Partendo dal reddito, su quel reddito calcolo l’imposta e una volta
calcolata, la rettifico con le detrazioni. Non si possono avere detrazioni
che superano l’imposta. Il credito d’imposta con cui si può avere a che
fare nella dichiarazione dei redditi si ha quando si ha versato imposte in
una misura superiore a quella dovuta) che il contribuente ha effettuato
in misura superiore a quella prevista dalla legge; 4) controllare che
l’imposta dichiarata corrisponda con il versamento effettuato dal
contribuente nelle scadenze e nei termini corretti.
Se da questi controlli emerge un risultato diverso da quello che il
contribuente ha iscritto nella dichiarazione verrà comunicato l’esito di
questi controlli o:
- Al contribuente. Se l’esito del controllo viene comunicato
direttamente al contribuente, tramite raccomandata, il contribuente
ha 30 giorni per intervenire.
- All’intermediario abilitato, solo però se il contribuente ha indicato tale
possibilità come opzione nella dichiarazione dei redditi. Se l’esito del
controllo viene comunicato all’intermediario abilitato allora
quest’ultimo riceverà un file telematico, inoltre dovrà entro 30 giorni
comunicare l’esito del controllo al contribuente e poi decorrono per il
contribuente ulteriori 60 giorni di tempo per poter intervenire.
L’intervento del contribuente può essere di diversi tipi:
- Si possono contrastare le inesattezze rilevate dal controllo, e quindi si
devono fornire documenti, osservazioni, atti e chiarimenti che
giustifichino il disallineamento delle parti. Ad esempio potrebbe
capitare che dai controlli incrociati sfuggano dei dati per cui risultano
mancanti pagamenti che in realtà sono stati effettuati.
- Si possono confermare le inesattezze rilevate dall’amministrazione e
si accetta l’esito che deriva dall’accertamento, quindi paga
immediatamente la differenza, comprensiva di sanzione. In questo
modo si risolve il tutto.
- Si può ignorare l’esito del controllo. In questo caso l’amministrazione
iscriverà quell’imposta a ruolo e successivamente, senza essere
preceduta da nessun altro atto emette la cartella di pagamento
(quella che in passato veniva emessa da Equitalia).
2. La seconda fase è relativa al CONTROLLO FORMALE VERO E PROPRIO.
Esso non ha per oggetto l’IVA ma solo le imposte dirette. Può essere
eseguito dall’amministrazione finanziaria entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (2
anni). Il controllo formale vero e proprio della dichiarazione presentata è
finalizzato a verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione
rispetto ai dati desunti da altre dichiarazioni o da dati forniti da banche,
assicurazioni, enti previdenziali. Con questo tipo di controllo gli uffici
possono:
- Escludere lo scomputo di alcune ritenute d’acconto che figurano nella
dichiarazione nel contribuente ma che non risultano dalle
dichiarazioni del sostituto d’imposta.
- Escludere ritenute, escludere deduzioni o detrazioni che non spettano
al contribuente.
Nel controllo sulla mera liquidazione dell’imposta si faceva riferimento ad
importi sbagliati nella liquidazione. Qui invece si fa riferimento a delle
situazioni in cui il contribuente non ha il diritto in toto. Non si tratta di
sbagli (volontari e non) nella liquidazione. Il controllo formale vero e
proprio è più invasivo rispetto al controllo formale sulla mera
liquidazione.
Tramite il controllo formale vero e proprio il contribuente può essere
invitato a fornire o ad esibire documenti che giustifichino i dati inseriti
nella dichiarazione.
L’esito del controllo formale può essere chiamato in due modi: Preavviso
di irregolarità o Avviso bonario: l’amministrazione ti avvisa
bonariamente che dai controlli che ha effettuato c’è qualcosa che non va.
Controllo di merito o sostanziale: alcune violazioni sono talmente gravi
o non facilmente individuabili che neanche un controllo formale è
sufficiente. In questo caso è necessario un vero e proprio controllo
sostanziale o di merito, che si formalizzerà in un vero e proprio atto di
accertamento. Si tratta di un’indagine più invasiva sull’attività del
contribuente ed in genere questo tipo di controllo viene fatto dopo che il
controllo formale fornisce indizi di problemi che richiedono
approfondimento. Il controllo di merito o sostanziale riguarda una piccola
parte di contribuenti. I termini per fare un controllo sostanziale sono
generalmente molto più lunghi rispetto al controllo formale. L’esito del
controllo si chiama sempre Preavviso di irregolarità o Avviso Bonario e
viene sempre messo a disposizione o del contribuente con raccomandata,
che ha 30 giorni per intervenire, o dell’intermediario abilitato in via
telematica cha 30 + 60 gg per intervenire.
Il professionista che assiste il contribuente può fornire all’amministrazione
chiarimenti, dati, documenti, notizie, per cercare di spiegare i
comportamenti del contribuente, se ritiene che il preavviso non è corretto.
In questo caso a seguito del contraddittorio che si è instaurato, si<
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