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Estratto del documento

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Fino al 2016 l’ART.60 DPR 600 (che contiene tutte le norme della notifica di

accertamento) era composta da 4 Commi coordinati con il Codice di Procedura

Civile e non prevedeva la P.E.C.. Nel 2016, il legislatore è ritenuto necessario

inserire il 5°Comma sulla PEC, in deroga al Codice di Procedura Civile (in

quanto non contrario al CPC), che invece non la prevede.

per coloro che sono obbligati ad avere la PEC per

ART.60 DPR 600 COMMA 5:

norme di diritto commerciale la notifica può essere

(e non di diritto tributario),

anche fatta dall’ ufficio imponitore tramite PEC. Quindi è stata aggiunto un

nuovo modo di notificare gli accertamenti: tramite la PEC, ma solo per coloro i

quali che per una serie di norme di diritto commerciale sono obbligati ad avere

la PEC, ovvero tutte le società e tutti i professionisti iscritti agli albi

professionali. Se la società non ha la PEC non può essere iscritta nel registro

delle imprese e di conseguenza non può essere considerata come impresa. Allo

stesso modo, il professionista non può lavorare se non ha la PEC.

La PEC si considera notificata dal punto di vista dell’ ufficio quando parte dall’

ufficio ma si considera notificata al contribuente quando il provider a cui il

contribuente si appoggia riceve la PEC a prescindere se lui abbia aperto la

(se il contribuente non apre la posta elettronica certificata per

posta o meno

dimenticanza l’ atto giudiziario sarà comunque notificato) . Questo modo di

vedere la notifica di accertamento si discosta dalla notifica di accertamento

canonica (cioè quella relativa alla consegna al contribuente): per alcuni

soggetti che possiedono la PEC c’è un eventuale (ma non troppo perché

Equitalia di solito notifica gli accertamenti tramite PEC, invece, l’Agenzia delle

entrate è cauta nell’utilizzo proprio per i dubbi di Costituzionalità sul principio

di uguaglianza) sistema di notifica che termina ancor prima che il contribuente

possa aver preso in mano l’ atto, mentre per gli altri soggetti che non sono

tenuti ad avere la PEC ci sono tutti i criteri canonici del Codice di Procedura

Civile che fornisce tutte le garanzie nella conoscibilità dell’atto. Qui c’è un

potenziale dubbio di costituzionalità sul principio di uguaglianza.

NULLITA’ DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO

Come abbiamo visto quando manca uno degli elementi essenziali l’atto di

accertamento è nullo. Tuttavia, questa nullità, nell’avviso di accertamento,

non si manifesta in modo autonomo ma il contribuente deve impugnarlo

altrimenti continuerà ad avere una propria validità (in sostanza si tratta quindi

di un annullamento). Nel caso dell’avviso di accertamento inviato via PEC che

possiede degli elementi di nullità e che non viene aperta è comunque notificata

e l’atto diventa definitivo.

Supponiamo che al contribuente arriva l’atto di accertamento e costui si

accorge che manca la motivazione, quindi l’atto è nullo perché manca un

elemento essenziale. Cosa fare?

1. La prima cosa è segnalare a chi ha emesso l’ atto che manca un elemento

essenziale, chiedendo quindi l’ Autotuela. È inutile che il contribuente

vada a spendere soldi per giudici o altro perché qui la cosa è palese.

Quando capita che ci si trova vicini alla data di prescrizione relativa alla

possibilità di effettuare l’atto di accertamento difficilmente

l’amministrazione accetterà l’ autotutela, perché rischia di non avere il

tempo materiale per iscrivere nuovamente l’atto e per realizzare una

motivazione ben studiata, con il rischio di andare in prescrizione. Se invece

non ci si trova a ridosso della prescrizione l’ ufficio generalmente accetta l’

autotutela e poi riemette l’ accertamento corretto.

2. Ipotizziamo che l’ufficio non accetta la richiesta di autotutela. Non resta che

la strada del ricorso al giudice. Sarà il giudice (commissione tributaria

provinciale) a stabilire se l’atto è nullo.

Tuttavia, l’ autotutela costa zero mentre istituire un processo tributario ha dei

costi (contenzioso tributario). Identificare con certezza la DATA 2 è strategico

perché partono i termini per poter esperire le due procedure.

Casi Reali di Accertamento

Vedremo 3 casi reali di accertamento: 1) accertamento svolto oggettivamente

male, 2) accertamento fatto bene, 3) istruttoria che non è mai arrivata

all’accertamento (perché c’è stata l’adesione prima ancora di arrivare

all’accertamento).

1)ACCERTAMENTO SVOLTO OGGETTIVAMENTE MALE

Il principio è che tutti i cittadini devono partecipare alla spesa della raccolta e

smaltimento dei rifiuti. La competenza è del comune dove è ubicato

l’immobile e il soggetto passivo è colui che possiede l’immobile. La Direttiva

Europea vuole che dal 2005 un cittadino paghi in base ai rifiuti che produce,

ma andare a calcolare quanti rifiuti ogni cittadino produce ogni anno è molto

complicato. L’Italia applica la disciplina in base alla quale ogni X metri

quadrati si produce un Y di rifiuti e sulla base di questo si determinerà la

somma da pagare. Tocca quindi ad ogni cittadino presentare la dichiarazione

dell’immobile di riferimento. Inoltre, se non ci sono variazioni, a differenza

della dichiarazione dei redditi che deve essere presentata ogni anno, viene

realizzata una volta e poi la si deve rifare solo se ci sono delle variazioni da

comunicare. Inoltre, a differenza dei redditi non c’è l’autoliquidazione, questo

significa che non è il cittadino che si determina il tributo da pagare ma è

l’ente di riferimento che stabilisce in base alla metratura dell’immobile e al

numero di soggetti abitanti, quanto un cittadino deve pagare e quindi

inviando a casa il bollettino sulla tassa dei rifiuti (T.A.R.I.) da pagare.

- Identificazione dell’atto: il comune in questione manda al contribuente X l’

avviso di accertamento il 29/12/2012 che riguarda la tassa dei rifiuti solidi

urbani del 2007 [prima cosa da notare è che sono passati 5 anni e tra l’altro

si è arrivati agli ultimi giorni del 2012].

- Oggetto: Avviso di accertamento per infedele denuncia della tassa di

smaltimento dei rifiuti solidi anno 2007.

Il contribuente ha presentato la dichiarazione della T.A.R.S.U. La misura della

superficie iscritta a ruolo (cioè presentata in dichiarazione dal contribuente) è

di 133 mq, ma secondo l’amministrazione la superficie rilevata è di 207 mq

quindi vi è una superficie di differenza di 74 mq. Questo fa sì, secondo

l’amministrazione che il contribuente ha pagato meno imposte del dovuto.

L’amministrazione stabilisce una tassa addizionale da pagare di 110 euro.

Cosa non funziona in questo avviso di accertamento?

Motivazione: il contribuente aveva dichiarato una superficie che era minore

rispetto ai controlli effettuati, ma nell’avviso di accertamento non vengono

spiegate le modalità di rilevazione dei 207 mq, quindi si ha una carenza nella

motivazione. Il contribuente, tra l’altro, ha presentato la dichiarazione la prima

volta nel 1979 e da allora al 2007 è sempre andata bene al comune. Dopo

quasi trent’anni il comune attraverso un controllo sintetico-statistico (si può

fare un accertamento statistico sui metri quadri della casa??!) presume che la

dichiarazione sia errata e sostiene di aver preso i nuovi parametri dalla

dichiarazione I.C.I (imposta comunale sugli immobili) e non dalla T.A.R.S.U. Le

due dichiarazioni però hanno sistemi di calcolo diversi e proprio per questo

motivo non possono mai combaciare le misurazioni delle rispettive

dichiarazioni di superficie.

Alla fine la sanzione non è stata applicata per obiettiva incertezza.

Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per carenza (o meglio

omessa) motivazione: il contenzioso davanti alla commissione tributaria

provinciale di primo grado è stato vinto dall’amministrazione perché era

“evidente nelle tabelle che quelle tasse non fossero state pagate ”. Tutto ciò

non ha senso. In appello viene ribaltata la sentenza di primo grado per

mancata motivazione e in particolare:

a) Il calcolo dell’I.C.I. non è uguale a quella della T.A.R.S.U.. Per calcolare la

tassa sui rifiuti (TARI), non bisogna considerare la superficie dell’immobile

comprensiva dei muri ma solamente la superficie calpestabile, mentre

sull’ICI si considerano anche i muri.

b) Non è evidente nell’accertamento da dove viene presa la tabella dove si

elencano i pagamenti da svolgere.

c) Non è presente il criterio con cui è stata rilevata la nuova superficie. Il

legislatore ha emesso una norma apposta che diceva che quando non si è

in grado di calcolare in maniera puntuale i metri quadri calpestabili, basta

prendere la metratura ICI, depurare del 20% e poi era compito del

contribuente dimostrare il diverso. Ma il comune non ha fatto nulla di tutto

ciò.

Se c’è assenza di motivazione, l’accertamento è nullo, ma in questo caso

abbiamo visto che finché l’accertamento non viene impugnato davanti al

giudice non sarà mai di per sé nullo.

Da questo esempio si può comprendere anche che l’amministrazione

finanziaria non è soltanto l’Agenzia delle Entrate ma possono essere anche

altre pubbliche amministrazioni come i comuni.

Non necessariamente Accertamento = Agenzia delle Entrate

2)ACCERTAMENTO SVOLTO BENE

Consideriamo un atto di accertamento compilato da due funzionari dell’

Agenzia delle Entrate di Rovigo a seguito di un controllo presso un bar.

Nell’accertamento sono presenti sia le motivazioni di fatto sia le motivazioni di

atto. Come risulta dal processo verbale di constatazione, in base ai loro poteri

istruttori, i funzionari hanno avuto accesso alle scritture contabili per il

periodo d’imposta del 2012. Tutto ciò al fine di verificare e controllare l’esatta

compilazione dei dati strutturali e delle scritture contabili utilizzate dal

contribuente e al fine dell’applicazione degli studi di settore (gli studi di

settore sono un questionario obbligatorio per le piccole imprese che deve

essere allegato alla dichiarazione dei redditi e che va a indicare

statisticamente quale sarebbe il reddito che quell’attività in base al

questionario dovrebbe produrre. Il fisco controlla se il questionario è compilato

con dati veritieri o meno). I funzionari hanno, inoltre, effettuato un controllo

per verificare gli adempimenti in materia

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
173 pagine
12 download
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kjjones94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario avanzato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Crovato Francesco.