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UE.

Operazioni di esportazione

• Distinte in tre gruppi:

vere e proprie esportazioni

- (cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori della comunità

economica europea, e le esportazioni effettuate nei confronti dei cd. esportatori abituali)

–> Art. 8 del d.Iva

assimilate alle esportazioni

- operazioni (attività che si svolgono tipicamente sul mercato

es. connesse all’industria delle costruzioni navali ed aeronautiche)

internazionale,

–> Art. 8bis del d.Iva

servizi internazionali trasporti, servizi portuali, …)

- o connessi agli scambi internazionali (es.

–> Art. 9 del d.Iva 43

Cessioni all’esportazione

• Costituiscono la categoria più rilevante e usuale delle operazioni non imponibili.

Tre fattispecie: dirette trasporto o spedizione

- cessioni all’esportazione con dei beni fuori dal territorio della

“a cura o a nome del cedente”.

Comunità economica europea

–> un operatore (soggetto passivo d’imposta identificato che agisce come esportatore in Italia)

provvedendo a trasportarli o spedirli

cede ad un cliente dei beni, fuori dal territorio

comunitario occupandosi del trasporto di tali beni.

Es. russo che compra marmo da un produttore italiano e se lo fa spedire in Russia

indirette trasporto o spedizione

- cessioni all’esportazione con dei beni fuori dal territorio della

“a cura o a nome del cessionario non residente o per suo

Comunità economica europea

conto”, entro 90 giorni dalla consegna.

da effettuarsi

–> lo status di esportatore è rivestito dal cessionario, il quale deve necessariamente essere

soggetto passivo d’imposta nel suo Paese

improprie

- cessioni all’esportazione

–> presentano come requisito di “non imponibilità” la realizzazione di un’operazione di

cessione di beni

–> il soggetto passivo deve quindi porre in essere un negozio, a titolo oneroso, traslativo

del diritto di proprietà o costitutivo/traslativo di un diritto reale di godimento del bene

In ambito Iva si trova una definizione autonoma di esportazione rispetto alla nozione di

esportazione doganale.

Non costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:

esportazioni temporanee

- le e le esportazioni con assenza del trasferimento di proprietà

(perfezionamento passivo –> invio dei beni per essere lavorati) con reintroduzione dei prodotti

finiti

–> tali operazioni sono irrilevanti ai fini Iva maggior valore assunto

–> al rientro sarà dovuta solo l’iva applicata sul dai beni in virtù

dei trattamenti ricevuti all’estero (–> sul prezzo della lavorazione estera comprensiva di

materiali aggiuntivi)

esportazioni in via definitiva senza trasferimento della proprietà dei beni

- le che devono

essere lavorati all’estero al fine di importare i prodotti risultanti dalla trasformazione.

–> non essendoci trasferimento della proprietà l’esportazione ha solo fini doganali e non fini Iva

–> al momento dell’importazione si configurerà un’ipotesi di immissione in libera pratica e

sui beni importati sarà dovuta l’Iva commisurata al loro valore doganale (valore delle

merci più il valore dell’operazione di trasformazione)

–> l’Iva sulla lavorazione è corrisposta dal committente al momento della prestazione

emissione di autofattura integrazione della fattura

tramite o del fornitore estero

esportati in via definitiva e con passaggio di

Se i beni da sottoporre a lavorazione sono

proprietà, cessione non imponibile.

l’esportazione configura una

–> al momento dell’importazione dei beni lavorati l’Iva dovrà essere assolta sull’intero valore

doganale degli stessi 44

Esportazioni dirette ex. art. 8, c. 1, lett. a), DPR 633/72

• cessioni all'esportazione non imponibili:

“Costituiscono

a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni

fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei

commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni

possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a

lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione

deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un

esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a

norma dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se

questa non e' prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo.

Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti

con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle

telecomunicazioni”

Sono non imponibili in Italia le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori

a cura o a nome dei cedenti o dei

dal territorio della Comunità economica europea,

commissionari di questi.

Condizioni per la non imponibilità di dette cessioni:

oneroso, proprietà

- trasferimento, a titolo della o di un altro diritto reale di godimento

fuoriuscita fisica

- del bene dal territorio comunitario

- trasporto o spedizione effettuato “a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari di questi"

condizioni di consegna

–> in assenza di apposite clausole contrattuali, diventano rilevanti le

La prova del trasporto è fondamentale.

profilo soggettivo

Sotto il il cedente può essere:

- un soggetto passivo residente o stabilito in Italia

- un soggetto identificativo ai fini Iva in Italia

prova disposizioni

Al solo fine della delle cessioni all’esportazione il decreto Iva richiama le

doganali. vidimazione

–> l’avvenuta esportazione deve risultare dalla apposta dalla Dogana sulla

dichiarazione doganale di esportazione o su un esemplare della fattura di vendita o sul

documento di trasporto (nell’ipotesi di fatturazione differita)

esportazioni dirette,

–> Nel caso delle con il nuovo sistema di rilevazione elettronica, la

in uscita”

prova dell’esportazione diretta è costituita dal messaggio “risultati che l’ufficio

doganale di uscita invia all’ufficio doganale di esportazione

–> per le esportazioni dirette non rientranti nel sistema ECS, continua a valere il

precedente sistema, cioè la prova dell’esportazione è costituita dal “visto

uscire” (timbro recante il nome dell’ufficio e la data) apposto dall’ufficio doganale

I Giudici di legittimità hanno reiteratamente affermato che l’esportazione può essere provata

solo con la documentazione espressamente prevista dall’art. 8, non essendo ammessi

documenti equipollenti, salvo cause di forza maggiore.

45

Esportazioni tramite commissionario commissionario,

Se il cedente e/o il cessionario si avvalgono di un il regime della non

imponibilità previsto per le cessioni all’esportazione si applica anche ai rapporti fra committente

e commissionario che agisce in nome proprio.

–> nell’ipotesi di commissione alla vendita, il trasferimento dei beni dal cedente al

non imponibile

commissionario è in ragione della destinazione finale dei beni stessi

all’esportazione

Esportazioni congiunte

I beni destinati ad essere esportati - prima dell’invio all’estero - possono essere sottoposti per

conto del cessionario a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad

altri beni ad opera del cedente stesso o di terzi.

lavorazione

–> il terzo è un soggetto che interviene nella

“Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili” le

lavorazioni e in genere i trattamenti di perfezionamento (previsti dall’art. 176 DPR 43/73) eseguiti

su “beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del

predatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato”, nonché “su

beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati”.

Per effetto combinato degli artt. 8, co.1 e 9 DPR 633/72

–> È non imponibile l’intero corrispettivo dovuto dai cessionari esteri, anche la parte relativa alla

trasformazione accessorietà,

–> secondo la Corte di Cassazione, per il principio di sarebbero non imponibili

anche le prestazioni di imballaggio dei beni ceduti con spedizione all’estero non

–> A differenza delle esportazioni indirette, nell’ipotesi di esportazioni congiunte la norma

stabilisce un termine entro il quale i beni devono essere esportati

Esportazioni triangolari (crocetta)

Sono da annoverare nell’ambito delle esportazioni dirette.

La cessione all’esportazione dei beni non viene effettuata direttamente dal soggetto nazionale

nei confronti del cliente extracomunitario, ma il soggetto nazionale cede i beni ad un altro

della triangolazione, distributore, intermediario)

soggetto nazionale (promotore il quale a sua

volta li cede ad un cliente estero, con trasporto o spedizione dei beni all’estero.

primo cedente promotore della triangolazione

Sotto il profilo soggettivo, il e il devono essere

soggetti passivi cliente finale

d’imposta identificati in Italia. Il può essere sia un soggetto

stabilito fuori dall’UE sia un soggetto passivo d’imposta nazionale.

Art. 8, c.1, lett. a) DPR 633/72 non sia soggetta ad Iva,

Sotto il profilo oggettivo, perché la triangolazione è necessario che il

a cura ed in nome del

trasporto o la spedizione dei beni oltre il territorio comunitario avventa

primo cedente. il

–> Condizione per la non imponibilità della cessione da primo cedente a promotore è che

trasporto sia effettuato “a cura o a nome dei (primi) cedenti … anche per incarico

proprio del cessionario”. 46

Inizialmente l’Agenzia aveva interpretato la disposizione in maniera restrittiva, stabilendo che

nell’ipotesi in cui i beni erano inviati all’estero per il tramite di un vettore, la fattura di trasporto

avrebbe dovuto essere intestata al primo cedente, il quale avrebbe dovuto pagarla.

non imponibilità,

–> ai fini della i beni avrebbero dovuto essere inviati all’estero o con mezzi

propri del primo cedente o con l’intervento di un trasportatore su mandato del primo cedente

–> questa prassi bloccava le

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A.A. 2021-2022
57 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giulio_Domenichini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Ortoleva Maria Grazia.