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UE.
Operazioni di esportazione
• Distinte in tre gruppi:
vere e proprie esportazioni
- (cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori della comunità
economica europea, e le esportazioni effettuate nei confronti dei cd. esportatori abituali)
–> Art. 8 del d.Iva
assimilate alle esportazioni
- operazioni (attività che si svolgono tipicamente sul mercato
es. connesse all’industria delle costruzioni navali ed aeronautiche)
internazionale,
–> Art. 8bis del d.Iva
servizi internazionali trasporti, servizi portuali, …)
- o connessi agli scambi internazionali (es.
–> Art. 9 del d.Iva 43
Cessioni all’esportazione
• Costituiscono la categoria più rilevante e usuale delle operazioni non imponibili.
Tre fattispecie: dirette trasporto o spedizione
- cessioni all’esportazione con dei beni fuori dal territorio della
“a cura o a nome del cedente”.
Comunità economica europea
–> un operatore (soggetto passivo d’imposta identificato che agisce come esportatore in Italia)
provvedendo a trasportarli o spedirli
cede ad un cliente dei beni, fuori dal territorio
comunitario occupandosi del trasporto di tali beni.
Es. russo che compra marmo da un produttore italiano e se lo fa spedire in Russia
indirette trasporto o spedizione
- cessioni all’esportazione con dei beni fuori dal territorio della
“a cura o a nome del cessionario non residente o per suo
Comunità economica europea
conto”, entro 90 giorni dalla consegna.
da effettuarsi
–> lo status di esportatore è rivestito dal cessionario, il quale deve necessariamente essere
soggetto passivo d’imposta nel suo Paese
improprie
- cessioni all’esportazione
–> presentano come requisito di “non imponibilità” la realizzazione di un’operazione di
cessione di beni
–> il soggetto passivo deve quindi porre in essere un negozio, a titolo oneroso, traslativo
del diritto di proprietà o costitutivo/traslativo di un diritto reale di godimento del bene
In ambito Iva si trova una definizione autonoma di esportazione rispetto alla nozione di
esportazione doganale.
Non costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili:
esportazioni temporanee
- le e le esportazioni con assenza del trasferimento di proprietà
(perfezionamento passivo –> invio dei beni per essere lavorati) con reintroduzione dei prodotti
finiti
–> tali operazioni sono irrilevanti ai fini Iva maggior valore assunto
–> al rientro sarà dovuta solo l’iva applicata sul dai beni in virtù
dei trattamenti ricevuti all’estero (–> sul prezzo della lavorazione estera comprensiva di
materiali aggiuntivi)
esportazioni in via definitiva senza trasferimento della proprietà dei beni
- le che devono
essere lavorati all’estero al fine di importare i prodotti risultanti dalla trasformazione.
–> non essendoci trasferimento della proprietà l’esportazione ha solo fini doganali e non fini Iva
–> al momento dell’importazione si configurerà un’ipotesi di immissione in libera pratica e
sui beni importati sarà dovuta l’Iva commisurata al loro valore doganale (valore delle
merci più il valore dell’operazione di trasformazione)
–> l’Iva sulla lavorazione è corrisposta dal committente al momento della prestazione
emissione di autofattura integrazione della fattura
tramite o del fornitore estero
esportati in via definitiva e con passaggio di
Se i beni da sottoporre a lavorazione sono
proprietà, cessione non imponibile.
l’esportazione configura una
–> al momento dell’importazione dei beni lavorati l’Iva dovrà essere assolta sull’intero valore
doganale degli stessi 44
Esportazioni dirette ex. art. 8, c. 1, lett. a), DPR 633/72
• cessioni all'esportazione non imponibili:
“Costituiscono
a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni
fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei
commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a
lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione
deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un
esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a
norma dell' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se
questa non e' prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo.
Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti
con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni”
Sono non imponibili in Italia le cessioni eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori
a cura o a nome dei cedenti o dei
dal territorio della Comunità economica europea,
commissionari di questi.
Condizioni per la non imponibilità di dette cessioni:
oneroso, proprietà
- trasferimento, a titolo della o di un altro diritto reale di godimento
fuoriuscita fisica
- del bene dal territorio comunitario
- trasporto o spedizione effettuato “a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari di questi"
condizioni di consegna
–> in assenza di apposite clausole contrattuali, diventano rilevanti le
La prova del trasporto è fondamentale.
profilo soggettivo
Sotto il il cedente può essere:
- un soggetto passivo residente o stabilito in Italia
- un soggetto identificativo ai fini Iva in Italia
prova disposizioni
Al solo fine della delle cessioni all’esportazione il decreto Iva richiama le
doganali. vidimazione
–> l’avvenuta esportazione deve risultare dalla apposta dalla Dogana sulla
dichiarazione doganale di esportazione o su un esemplare della fattura di vendita o sul
documento di trasporto (nell’ipotesi di fatturazione differita)
esportazioni dirette,
–> Nel caso delle con il nuovo sistema di rilevazione elettronica, la
in uscita”
prova dell’esportazione diretta è costituita dal messaggio “risultati che l’ufficio
doganale di uscita invia all’ufficio doganale di esportazione
–> per le esportazioni dirette non rientranti nel sistema ECS, continua a valere il
precedente sistema, cioè la prova dell’esportazione è costituita dal “visto
uscire” (timbro recante il nome dell’ufficio e la data) apposto dall’ufficio doganale
I Giudici di legittimità hanno reiteratamente affermato che l’esportazione può essere provata
solo con la documentazione espressamente prevista dall’art. 8, non essendo ammessi
documenti equipollenti, salvo cause di forza maggiore.
45
Esportazioni tramite commissionario commissionario,
Se il cedente e/o il cessionario si avvalgono di un il regime della non
imponibilità previsto per le cessioni all’esportazione si applica anche ai rapporti fra committente
e commissionario che agisce in nome proprio.
–> nell’ipotesi di commissione alla vendita, il trasferimento dei beni dal cedente al
non imponibile
commissionario è in ragione della destinazione finale dei beni stessi
all’esportazione
Esportazioni congiunte
I beni destinati ad essere esportati - prima dell’invio all’estero - possono essere sottoposti per
conto del cessionario a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad
altri beni ad opera del cedente stesso o di terzi.
lavorazione
–> il terzo è un soggetto che interviene nella
“Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili” le
lavorazioni e in genere i trattamenti di perfezionamento (previsti dall’art. 176 DPR 43/73) eseguiti
su “beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
predatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato”, nonché “su
beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati”.
Per effetto combinato degli artt. 8, co.1 e 9 DPR 633/72
–> È non imponibile l’intero corrispettivo dovuto dai cessionari esteri, anche la parte relativa alla
trasformazione accessorietà,
–> secondo la Corte di Cassazione, per il principio di sarebbero non imponibili
anche le prestazioni di imballaggio dei beni ceduti con spedizione all’estero non
–> A differenza delle esportazioni indirette, nell’ipotesi di esportazioni congiunte la norma
stabilisce un termine entro il quale i beni devono essere esportati
Esportazioni triangolari (crocetta)
Sono da annoverare nell’ambito delle esportazioni dirette.
La cessione all’esportazione dei beni non viene effettuata direttamente dal soggetto nazionale
nei confronti del cliente extracomunitario, ma il soggetto nazionale cede i beni ad un altro
della triangolazione, distributore, intermediario)
soggetto nazionale (promotore il quale a sua
volta li cede ad un cliente estero, con trasporto o spedizione dei beni all’estero.
primo cedente promotore della triangolazione
Sotto il profilo soggettivo, il e il devono essere
soggetti passivi cliente finale
d’imposta identificati in Italia. Il può essere sia un soggetto
stabilito fuori dall’UE sia un soggetto passivo d’imposta nazionale.
Art. 8, c.1, lett. a) DPR 633/72 non sia soggetta ad Iva,
Sotto il profilo oggettivo, perché la triangolazione è necessario che il
a cura ed in nome del
trasporto o la spedizione dei beni oltre il territorio comunitario avventa
primo cedente. il
–> Condizione per la non imponibilità della cessione da primo cedente a promotore è che
trasporto sia effettuato “a cura o a nome dei (primi) cedenti … anche per incarico
proprio del cessionario”. 46
Inizialmente l’Agenzia aveva interpretato la disposizione in maniera restrittiva, stabilendo che
nell’ipotesi in cui i beni erano inviati all’estero per il tramite di un vettore, la fattura di trasporto
avrebbe dovuto essere intestata al primo cedente, il quale avrebbe dovuto pagarla.
non imponibilità,
–> ai fini della i beni avrebbero dovuto essere inviati all’estero o con mezzi
propri del primo cedente o con l’intervento di un trasportatore su mandato del primo cedente
–> questa prassi bloccava le