L’Imposta sul Valore Aggiunto sulle operazioni transnazionali
Maria Grazia Ortoleva
CAPITOLO 1 – IL SISTEMA IVA: PRESUPPOSTI, RIVALSA E DETRAZIONE
generale origine comunitaria, tutte le
L’IVA è un’imposta sui consumi, di che si applica a
attività beni servizi
che comportano la produzione e la distribuzione di e la prestazione di
all’interno della Comunità Europea.
Fonti:
- ordinamento comunitario
- Trattato di Roma
- direttive, regolamenti e decisioni in materia di Iva
- sentenze della Corte di Giustizia: interpretazioni autorevoli e qualificate del diritto comunitario
primario e derivato (la direttiva emana delle norme che devono essere interpretate);
se emanate in via pregiudiziale (a seguito di ricorsi per inadempimento di un paese membro)
hanno efficacia diretta e immediata negli ordinamenti interni degli Stati membri.
prevalgono
–> i principi di diritto stabiliti dalla Corte di Giustizia con le sue pronunce sulla
norma interna, sia essa anteriore o posteriore. integrare
La Corte di Giustizia non solo può interpretare, ma può anche le direttive.
Il sistema comune Iva è stato istituito con le Direttive del Consiglio, 11 Aprile 1967 n. 67/227/CEE
armonizzazione
e n. 67/228/CEE, con le quali è iniziato un processo di delle legislazioni degli
Stati membri dell’UE.
I Direttiva
Principi fondamentali dell’Iva:
proporzionalità:
⁃ l’imposta applicata è esattamente proporzionale al prezzo dei beni e dei servizi,
qualunque sia il numero delle transazioni intervenute nel processo di produzione. L’Iva è quindi
pagata solo dal consumatore finale.
II Direttiva
Aveva riconosciuto un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri che aveva dato luogo a
svariati di natura applicativa anche in punto di determinazione della base imponibile.
VI Direttiva, 17 maggio 1977, n.77/388/CE
Ha riformulato il sistema Iva con l’introduzione di regole stringenti, senza però modificare i principi
fondamentali sui quali si fondava.
Gli Stati membri godono comunque di un margine di discrezionalità.
Direttiva del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE - cd. “refusa”
Il legislatore ha provveduto riordino di tutta la disciplina comunitaria IVA susseguitasi negli anni,
disponendo contestualmente l’abrogazione delle Direttive I, II e VI, in previsione di nuove
modifiche al sistema IVA.
Questa Direttiva è sostanzialmente uguale alla VI, riformata per presentare tutte le disposizioni
applicabili in modo chiaro e razionale.
Regolamento 15 marzo 2011, n. 282/2011
Reca disposizione della Direttiva 2006/112/CE al fine di garantire l’uniforme applicazione
dell’attuale sistema dell’IVA. 1
Nell’ordinamento nazionale, il legislatore ha previsto l’istituzione dell’IVA nella legge delega per la
riforma tributaria, la quale ha contemporaneamente abolito altri tributi tra cui l’IGE (Imposta
Generale sulle Entrate).
–> passaggio per l’armonizzazione
Caratteristiche generali dell’IVA
- generale: si applica a tutte le operazioni aventi ad oggetto beni o servizi
- proporzionale: è proporzionale al prezzo del bene o servizio percepito dal soggetto passivo
- non cumulativa: viene pagata solo dal consumatore finale
- trasparente: viene riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione,
a prescindere dal numero di operazioni effettuate in precedenza
- neutrale per gli operatori economici: detrazione,
attraverso l’istituto delle per gli operatori
economici l’Iva non è né un costo né un ricavo. Essi detraggono infatti dall’imposta dovuta gli
consumatore
importi pagati nelle fasi precedenti del processo. L’imposta grava quindi solo sul
finale.
La Direttiva n. 2006/112/CE individua all’art. 2 l’ambito di applicazione dell’imposta, elencando le
operazioni soggette a Iva:
cessioni di beni
a) le effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto
passivo
acquisti intracomunitari
b) gli di beni effettuati a titolo oneroso nel territorio di uno Stato
membro da un soggetto passivo
prestazioni di servizi
c) le effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un
soggetto passivo
All’interno del sistema dell’imposta sono catalogate tre tipologie di operazioni:
imponibili
⁃ non imponibili
⁃ esenti
⁃ escluse
⁃ Imponibili
• imponibili
Le operazioni sono individuate nell’art. 1, DPR 633/72
“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle
importazioni da chiunque effettuate”
Presupposti per l’applicazione dell’Iva
oggettivo:
⁃ deve trattarsi di una cessione di beni o prestazione di servizi
soggettivo:
⁃ l’operazione (cessione di beni/prestazione di servizi) deve essere effettuata
dell’impresa arti o professioni
nell’esercizio o di
territoriale:
⁃ l’operazione deve essere realizzata nel territorio dello Stato sulla base dei criteri
previsti nella direttiva Iva 2
Non imponibili
• non imponibili
Le operazioni (o ad aliquota 0) non sono soggette all’Iva in applicazione del
principio della tassazione nel Paese di destinazione. L’Iva quindi non viene applicata perché il
bene non viene consumato sul territorio di applicazione dell’Iva.
Sono soggette a fatturazione e a tutti gli obblighi formali ma non comportano limiti al diritto di
detrazione dell’imposta.
Es. esportazioni, operazioni con l’estero
Esenti
• esenti
Le operazioni sono espressamente individuate all’art. 10 e generalmente sono le
finalità di carattere sociale.
operazioni che hanno una Sono tassative e a loro non si applica
l’Iva. non hanno diritto di
Sono soggette a obbligo di fatturazione e adempimenti formali, ma
detrazione dell’Iva.
Es. prestazioni sanitarie, istruzione
Operazioni escluse
• assenza requisiti
Sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva per di uno dei o per espressa
disposizione di legge.
Non sono soggette né agli obblighi formali né agli obblighi sostanziali previsti dal decreto dell’Iva;
non danno diritto alla detrazione.
Es. operazioni che non sono operate da un operatore economico
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2.Presupposto oggettivo
Per l’applicazione dell’Iva bisogna verificare se l’operazione può essere classificata come
cessione di beni prestazione di servizi,
o come previsto dagli artt. 14 e 24 della Direttiva n.
2006/112/CE, questa classificazione non soddisfa un’esigenza solamente formale, ma ha la
assicurare la corretta applicazione delle disposizioni Iva.
funzione di
Questa distinzione quindi rileva sotto due profili:
⁃ al fine dell’accertamento della sussistenza del requisito oggettivo, consentendo di delimitare
l’ambito dell’applicazione dell’imposta e distinguere le operazioni imponibili da quelle escluse
individuare
⁃ al fine di le regole ad esse applicabili carattere
Occorre ricordare che le nozioni di cessione di beni e prestazione di servizi hanno
obiettivo, indipendentemente dagli scopi e dai risultati
cioè si applicano delle operazioni.
–> le finalità e le intenzioni dei contraenti, anche se illegali, non pregiudicano la configurazione
economica del presupposto
Cessione di beni
Art. 14 Dir. 2006/112/CE
cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come
“Costituisce
proprietario”
Art. 15 Dir. 2006/112/CE
Sono assimilati a beni materiali l'energia elettrica, il gas, il calore, il freddo e simili.
“1.
2. Gli Stati membri possono considerare beni materiali:
a) determinati diritti sui beni immobili;
• b) i diritti reali che conferiscono al loro titolare un potere d'uso sui beni immobili;
• c) le quote d'interessi e le azioni il cui possesso assicura, di diritto o di f a tto, l'attribuzione in
•
proprietà o in godimento di un bene immobile o di una sua parte.“
bene materiale
La nozione comunitaria di cessione si fonda sul concetto di e non distingue tra
proprietà e diritti reali o personali di godimento. Questa distinzione emerge solo in alcune norme
facoltative, le quali non concorrono a definire aspetti essenziali del modello di imposta e del suo
presupposto, ma si limitano ad amplificare la nozione di “bene materiale”.
del potere di disporre come proprietario”,
Per quanto riguarda la locuzione “trasferimento la Corte
nozione di cessione di un bene non si riferisce al trasferimento di
di giustizia ha precisato che “la
proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale vigente, bensì comprende qualsiasi operazione
di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre
come se ne fosse il proprietario”.
di fatto di tale bene
La nozione comunitaria di “cessione” è svincolata rispetto al diritto civile nazionale che il concetto
funzione
di trasferimento di proprietà potrebbe evocare ed è identificata attraverso la sua
economica, de
in modo da qualificare e tassare allo stesso modo tutte quelle operazioni che
facto consentono all’acquirente di disporre del bene come proprietario.
La disposizione dell’art. 14 è stata recepita (con alcune differenze) nell’art. 2 del d.Iva.
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Art. 2 DPR 633/72
cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà
“Costituiscono
ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere.
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
1) le vendite con riserva di proprietà;
2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti;
3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni
venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione;
4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non
rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di
quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione
dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;
5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i
quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio
dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di
quei beni per i quali non e' stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui
all'articolo 19; si considera destinato a finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della
professione l'impiego di beni per l'effettuazione di operazioni diverse da quelle imponibili ovvero
non imponibili ai sensi degli articoli 8, 8-bis e 9, di operazioni escluse dal campo di applicazione
dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 74, commi primo, quinto e sesto, nonché delle
operazioni di cui al terzo comma del presente articolo e all'articolo 3, quarto comma;
6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le
assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le
associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica.
Non sono considerate cessioni di beni:
a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro;
b) le cessioni e i conferimenti in societa' o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o
altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda;
c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a
norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle
opere indicate nell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati;
e);
f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societa' e di
analoghe operazioni poste in essere da altri enti;
[…]” regola generale
Il primo comma individua la per identificare un’operazione di cessione di beni ai
fini dell’Iva:
onerosità a titolo oneroso”)
⁃ (“atti diritto di proprietà diritto reale di godimento
⁃ acquisizione del o di un
–> c’è bisogno di un atto che produca effetti giuridici traslativi o costitutivi e che abbia carattere
oneroso
Non sono considerate cessione:
⁃ acquisto a titolo originario
⁃ attribuzione di un diritto reale di garanzia
⁃ attribuzione di un diritto personale di godimento
–> non c’è trasferimento dei suddetti diritti reali, quindi potrà al eventualmente essere tassata
prestazione di servizi
come (es. locazioni, noleggi, leasing, …)
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Requisito dell’onerosità
Espressamente previsto dall’art. 2 della Direttiva, necessario anche per la configurazione di una
nesso sinallagmatico,
prestazione di servizi, è il e cioè un’operazione può dirsi sussistente solo
controprestazione economicamente valutabile
se esiste una (l’operazione deve cioè essere
inserita all’interno di un rapporto giuridico-economico che prevede la reciprocità di prestazioni).
Qualora il pagamento del corrispettivo non sia necessariamente collegato ad una prestazione
specifica, il requisito dell’onerosità non può dirsi soddisfatto.
Cessioni assimilate: prive del requisito dell’onerosità prive dell’effetto traslativo,
operazioni o
che sono elencate nel comma 2, punti 4-6 dell’art. 2 DPR 633/72.
Prive dell’effetto transitivo:
⁃ vendite con riserve di proprietà
⁃ locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti (locazione
riscatto del bene
alla fine della quale avviene obbligatoriamente il passaggio di proprietà,
obbligatorio ≠ leasing): il trasferimento avviene in un secondo momento; il legislatore fa una
fictio iuris,
finzione, facendo finta che il trasferimento della proprietà avvenga subito: in questo
modo l’Iva viene pagata subito per ottenere immediatamente il gettito (finzione finalizzata al
pagamento anticipato dell’imposta)
⁃ passaggi dal committente al commissionario o viceversa in esecuzione di contratti di
commissione (il contratto è un mandato senza rappresentanza; con rappresentanza, si agisce in
nome e per conto del mandante; se il mandante vuole rimanere anonimo si ricorre al mandato
senza rappresentanza -> si agisce per conto del mandante ma con nome proprio).
L’intermediario offre un servizio di intermediazione nei confronti del mandante. Ai fini fiscali, se
non ci fosse questa regola, l’intermediario dovrebbe emettere fattura verso il mandante del
proprio compenso di intermediazione; ma tale regola non garantirebbe la tutela dell’anonimato del
mandante.
Così si finge ai soli fini fiscali che il mandante venda il bene all’intermediario e poi questi lo venda
all’acquirente finale, in modo che la fattura per la gestione del bene non venga emessa
all’acquirente dal mandante, ma emessa dall’intermediario.
–> doppio passaggio di proprietà del bene
La fattura per l’intermediario dal mandante è al prezzo di vendita del bene al netto della
provvigione.
L’intermediario invece emette fattura al prezzo di vendita del bene.
La differenza tra le fatture è la provvigione dell’intermediario.
Non c’è una doppia Iva: il momento della tassazione avviene quando lo scontrino viene
consegnato all’acquirente finale
Prive del requisito di onerosità:
⁃ cessioni gratuite aventi ad oggetto beni non rientranti tra quelli alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività d’impresa, se di costo unitario <50€ e quelli per i quali non sia stata
detratta l’Iva.
Es. Sig. Rossi che ha un negozio di abbigliamento, regala un abito alla moglie.
Deve pagare Iva (emettere scontrino a se stesso)?
Si, perché ha acquistato come consumatore finale e non come soggetto passivo.
L’Iva è dovuta anche sulle cessioni titolo gratuito se all’atto dell’acquisto è stata esercitata la
detrazione: è un bene destinato al consumo e non alla vendita, quindi non è detraibile.
Iva è sempre sul costo di
L’Iva viene applicata sulla base imponibile pari al costo d’acquisto –>
acquisto 6
addebito facoltativo,
Chi paga l’Iva? Si tratta di un cioè può pagarla il Sig. Rossi o la moglie –>
Rivalsa sull’Iva facoltativa
⁃ destinazioni di beni ad uso o consumo personale
⁃ assegnazioni a soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo nonché assegnazioni o
analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici evitare
La ragione dell’assimilazione di tali fattispecie alla cessione di beni risiede nell’esigenza di
che un bene possa essere destinato al consumo senza essere stato gravato dall’imposta
per mancanza di corrispettivo. l’imposta dovuta deve essere
L’art. 13 del d.iva, al secondo comma lettera c) dispone che
calcolata sul prezzo di acquisto o di costo, e non sul valore normale al momento dell’uscita del
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