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Processo di modifica dei trattati dell'Unione Europea

Il processo di modifica dei trattati dell'Unione Europea prevede diversi passaggi. Inizialmente, un'iniziativa di modifica può provenire dal Parlamento Europeo o dalla Commissione, che la presenterà al Consiglio. Successivamente, il Consiglio europeo si pronuncerà sulla modifica, se ritenuta importante dal punto di vista giuridico, a maggioranza semplice. Dopo aver sentito il Parlamento e la Commissione, il Consiglio convoca una convenzione intergovernativa composta dai rappresentanti dei parlamentari nazionali, dei capi di stato o di governo, del Parlamento europeo e della Commissione. Tale convenzione si pronuncerà all'unanimità. Le modifiche entreranno in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli stati membri.

Fonti Derivate

Le fonti derivate sono composte dagli atti giuridici utilizzati dalle istituzioni europee per esercitare le loro competenze, come previsto nel Titolo I della parte sesta del TFUE. L'articolo 288 prevede che gli atti giuridici possano essere:

  • Regolamenti: vere e proprie "leggi" che hanno portata generale e sono direttamente applicabili a tutti gli stati membri senza necessità di ulteriori adozioni nazionali.
  • Direttive: obbligano gli stati membri a raggiungere un determinato risultato, ma lasciano loro la scelta dei mezzi per farlo.
  • Decisioni: sono vincolanti per i destinatari specifici, come singoli stati membri o aziende.
  • Raccomandazioni e pareri: non sono vincolanti, ma forniscono orientamenti o consigli agli stati membri.

Ratificate: Direttive: anch'esse hanno portata generale ma richiedono la ratificazione degli stati membri, infatti "gli stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il... (data)". Con esse lo stato si assume l'obbligo di adempiere;

Decisioni: destinate sia a persone fisiche sia a stati membri, possono anche non avere portata generale ma ad esse sono applicabili le stesse condizioni delle direttive;

Raccomandazioni o pareri: non vincolanti, hanno valenza di indirizzo politico.

La natura degli atti giuridici sopra riportati si divide in:

  • Atti legislativi: adottati mediante procedura legislativa;
  • Atti delegati: di portata generale, delegati alla Commissione attraverso un atto legislativo per integrare o modificare gli aspetti non essenziali;
  • Atti di esecuzione: previsti da un atto legislativo che consiglia alla Commissione di adottare tutte le
misure necessarie per l'esecuzione degli atti, non affidandole agli Stati. Sono presenti anche delle fonti non scritte, i Principi Generali del Diritto dell'Unione (diritti Cedu e tradizioni costituzionali). In più, l'Unione può concludere degli accordi internazionali con paesi terzi: tali accordi vincolano l'Unione e tutti i suoi membri. Procedure Legislative dell'UE Gli atti legislativi, come detto precedentemente, vengono formulati attraverso una procedura legislativa, che può essere ordinaria o speciale. La procedura legislativa ordinaria, descritta nell'art. 294 TFUE, si basa sulla competenza paritaria di Parlamento e Consiglio. L'iter legislativo ha luogo con una proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio. Segue la prima lettura da parte del Parlamento, che trasmette poi il testo al Consiglio. Quest'ultimo, dopo aver effettuato la prima Lettura, può approvare il testo trasmesso dal Parlamento. In questo caso,l'atto verrà adottato. Se invece il Consiglio approva degli emendamenti (modifiche) all'atto, esso dovrà successivamente trasmetterlo al Parlamento. In questo caso, la Commissione deve esprimere al Parlamento la sua posizione in merito. Il Parlamento ha tempo tre mesi per svolgere la seconda lettura. Se il Parlamento approva il testo modificato o non si pronuncia allo scadere dei tre mesi, l'atto è approvato. Se il Parlamento approva degli emendamenti supplementari, il testo modificato dell'atto tornerà al Consiglio. Anche qui, la Commissione dovrà esprimersi, dichiarando la sua posizione. Anche il Consiglio ha tre mesi di tempo per svolgere la seconda lettura. Se lo approva, a maggioranza qualificata (o all'unanimità se la Commissione si esprime contro), il testo è adottato. Se non lo approva, viene nominato un comitato di conciliazione. Il Comitato è composto in egual modo (comitato paritetico) da membri del Parlamento e del Consiglio. Il Comitato ha sei settimane per raggiungere un accordo su un testo comune. Se il Comitato raggiunge un accordo, il testo comune viene trasmesso al Parlamento e al Consiglio per l'approvazione finale. Se il Comitato non raggiunge un accordo, l'atto non viene adottato.Parlamento e del Consiglio. Anche la Commissione parteciperà ai lavori del Comitato, con il compito di mediazione. Il Comitato ha tempo 6 settimane per raggiungere un accordo comune. Se non riesce, il testo non è approvato. Se riesce a formulare un testo di comune accordo, esso sarà trasmesso al Parlamento e al Consiglio, i quali avranno altre sei settimane per approvarlo senza modifiche. Le procedure legislative speciali vedono il Consiglio in una posizione prevalente rispetto al Parlamento. Quest'ultimo dovrà comunque consultare o approvare il testo prima che esso venga affidato esclusivamente al Consiglio. Il Consiglio può anche disporre, per i trattati che prevedono l'unanimità (es. trattati sul bilancio finanziario dell'Unione), che la decisione venga presa su maggioranza qualificata (tranne nel settore della difesa). Oppure può modificare la procedura da speciale ad ordinaria, a patto che nessun parlamento nazionale notifichi la. Gli atti legislativi approvati verranno firmati dal presidente del Parlamento europeo e del Consiglio e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Le Fonti del Diritto

Per fonti del diritto si intendono tutti quei atti o fatti che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Tali norme devono essere generali, applicabili ad una massa indefinita di individui, e astratte, ripetibili nel tempo a prescindere dal contesto, secondo lo schema "se A allora B".

Le fonti si distingueranno in:

  • Fonti di produzione, quei fatti (eventi naturali/non volontari) o atti (comportamenti volontari e consapevoli) ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di produrre norme giuridiche;
  • Fonti sulla produzione, norme che disciplinano i modi di produzione normativa, individuando i soggetti titolari di tale potere.

Sono fonti di produzione gli atti normativi che agiscono nel rispetto delle fonti sulla produzione.

Dell'ordinamento italiano. Ultima distinzione prevede le fonti fatto (quando il potere normativo è attribuito ad un corpo sociale indefinito che formula norme senza procedure particolari e senza un interesse comune) e fonti atto (quando il potere normativo è attribuito ad un soggetto istituzionale avente una specifica volontà, nella persecuzione di interessi comuni e generali).

Sono inoltre fonti di cognizione tutte quelle norme che disciplinano le procedure secondo le quali i soggetti, destinatari di una determinata norma, vengono a conoscenza di quest'ultima.

Le fonti normative, per essere tali, devono prevedere:

  • Una pubblicazione in forma ufficiale;
  • La conoscenza della legge da parte del giudice (iura novit curia);
  • La non tolleranza verso chi, come scusa, invoca la propria ignoranza verso la legge (ignorantia legis non excusat);

Il ricorso in Cassazione per violazione di legge contro sentenze civili e interpretazione delle leggi ex art. 12.

Delle preleggi. L'attuale stato liberal-democratico ha determinato una rivoluzione nel panorama delle fonti, introducendo il concetto di gerarchia (prima suddiviso solo in fonti primarie e secondarie), il monopolio della Costituzione nei processi di produzione del diritto e la moltiplicazione dei soggetti titolari di poteri normativi. Tali soggetti sono distribuiti in maniera verticale (quindi ordine gerarchico fra Costituzione, leggi costituzionali, leggi ordinarie, regolamenti) e orizzontale, individuando processi di produzione normativa a competenza riservata, quindi riservata a specifici soggetti. Quest'ultimo passaggio si verifica:

Nell'ottica del pluralismo istituzionale, attribuendo dei poteri normativi ad enti territoriali autonomi (regioni/enti locali);

Nell'ottica del pluralismo sociale, nella disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa;

Nell'ottica dell'apertura internazionale (art. 10 e 11 Cost.), consentendo l'ingresso di

Norme internazionali o sovranazionali. È bene precisare che la Costituzione non determina direttamente tutti i processi ma "solo" i più importanti. Questi sono:

  • Processi per la formulazione di norme di rango costituzionale (leggi costituzionali e di revisione costituzionale);
  • Processi per la produzione di norme di rango primario (leggi ordinarie, decreti legislativi/legge, regolamenti parlamentari, leggi regionali).

È bene considerare il sistema delle fonti come un sistema chiuso (soprattutto per quanto riguarda le fonti primarie e costituzionali), perché non sono configurabili atti fonte primari che vadano oltre quelli previsti dalla Costituzione. Oltre a questo, nessun atto normativo può disporre di una forza maggiore di quella che la Costituzione ad esso attribuisce. A tutti gli atti fonte primari va riconosciuta forza di legge (art. 77) e spetta alla Corte Costituzionale il giudizio di costituzionalità di una legge o atti.

rispetto dei limiti stabiliti dalla Costituzione. Questi soggetti possono essere il Parlamento, il Governo o altre autorità competenti. La forza di legge attribuita agli atti primari implica che essi abbiano un valore superiore rispetto agli atti secondari. Gli atti primari possono abrogare o modificare gli atti fonte di pari livello o inferiori, ma devono sempre rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione. D'altro canto, gli atti secondari non hanno la stessa forza di legge degli atti primari e quindi non possono abrogarli o modificarli. Tuttavia, possono essere abrogati o modificati da atti fonte che abbiano una forza di legge superiore. In conclusione, il sistema delle fonti del diritto prevede una gerarchia tra gli atti primari e gli atti secondari. Gli atti primari hanno la forza di legge e possono abrogare o modificare gli atti fonte di pari livello o inferiori, mentre gli atti secondari devono rispettare i limiti stabiliti dalla Costituzione e possono essere abrogati o modificati solo da atti fonte che abbiano una forza di legge superiore.

rispetto della Costituzione. Tutto ciò ha reso il sistema delle fonti molto più complesso e intricato rispetto al periodo pre-costituzionale. Perciò è necessario assicurare all'intero ordinamento unità, coerenza e completezza.

Unità perché tutte le norme devono risalire alla Costituzione;

Coerenza perché non sono tollerate contraddizioni tra norme;

Completezza significa assenza di lacune o vuoti normativi.

Per quanto riguarda la coerenza normativa, è inevitabile che la continua produzione normativa generi, prima o poi, delle antinomie (contraddizioni/conflitti normativi).

Per risolvere tali conflitti (risoluzioni pratiche, perché applicate in fase di interpretazione e quindi di applicazione del diritto) è

Dettagli
A.A. 2020-2021
163 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher manuele.grossi98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle istituzioni pubbliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof De Angelis Monica.