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Lezione costituzionale 06/11

FORMA DI GOVERNO

SEMIPRESIDENZIALE

Nata nel sistema francese della V repubblica (costituzione approvata nel 1958), dove si ha il

prototipo, il modello principale di questa f.d.g.

E’ una forma di governo più giovane rispetto alle altre due.

‘cosiddetta’ presidenziale

Vi è un dibattito anche riguardo alla sua denominazione.

Semipresidenziale farebbe pensare, si dice in dottrina, ad una forma di governo in cui sì, ci

sarebbero tratti tipici del presidenzialismo (quindi in particolare modo a quella forma dualistica per

cui il presidente della repubblica gode di una propria legittimazione democratica, elettorale,

separata dal parlamento, ma avrebbe dei poteri minori).

Quindi una forma di governo che in qualche modo ‘guarda’ alla forma di governo presidenziale

poteri inferiori

ma con dei in capo al presidente.

Il semipresidenzialismo potrebbe far pensare anzitutto a questo.

Ora, nonostante la denominazione si sia imposta, per cui normalmente parliamo di forma di

governo ‘semipresidenziale’, bisogna capire se la definizione che si è data sopra sia giusta.

Sarebbe infatti errato pensare che in questa forma di governo il presidente della repubblica

avrebbe dei poteri ‘limitati’ rispetto al presidente della repubblica nelle forme di governo

presidenziali. Non è infatti questa l’ottica corretta nella quale comprendere questa forma di

governo.

infatti, se è vero che in questa forma di governo noi abbiamo un elemento essenziale della forma

di governo presidenziale, ovvero l’elemento dualistico cui si è precedentemente accennato (il

presidente della repubblica è eletto direttamente dal corpo elettorale e resta in carica senza aver

bisogno di ottenere una ‘fiducia’ da parte del parlamento - così come il parlamento ha un proprio

canale di legittimazione, essendo eletto con elezioni proprie).

Se è vero che questo elemento, tipico della forma di governo presidenziale, connota anche la

forma di governo semipresidenziale, è vero che però la forma di governo semipresidenziale ha in

sé della caratteristiche molto importanti che - per così dire - ‘prende’ dalla forma di governo

parlamentare.

In particolare, in questa forma di governo (penso semi???) noi troviamo un governo, quale organo

distinto dal presidente (questa è una differenza molto rilevante rispetto al sistema presidenziale),

con un proprio capo del governo (in Francia si chiama primo ministro) che deve avere la fiducia

delle camere.

Non a caso in dottrina si preferiscono altre formule per definire questa forma di governo. Si parla,

ad esempio di:

- ‘forma dualistica parlamentare’ —-> guarda più alla caratteristica di funzionamento di questa

forma di governo come una fdg parlamentare, essendoci la fiducia tra capo del governo e

parlamento; ma riconosce l’elemento della forma di governo presidenziale che è appunto il

dualismo di cui sopra.

- componenti presidenziali e a componenti parlamentari’.

Forma di governo ‘a Questa è la

formula che viene più ampiamente usata, quella che ‘si è imposta’. In effetti, questa è la più

precisa, proprio perché non risolve del tutto - soprattutto non in astratto - la prevlaenza, in

questa forma di governo, di componenti presidenziali o parlamentari, ma prende atto che sono

compresenti nei tratti essenziali di questo modello.

Caratteristiche essenziali

presidente

• presenza di un eletto, e quindi dotato di una propria legittimazione popolare;

parlamento

• Presenza di un . In Francia il parlamento è bicamerale, ma soltanto una delle

camere ha un rapporto di fiducia con il governo (camera ‘bassa’, l’assemblea nazionale, che è

territoriale,

quella eletta dall’intero corpo elettorale; la seconda è di rappresentanza il senato,

ed è composta anch’essa elettivamente, ma gli elettori dei senatori sono gli amministratori locali

- sindaci, presidenti di regioni - consiglieri dipartimentali e così via - secondo un sistema che fa

sì che in questo modo sia rappresentato un quadro piuttosto omogeneo di autonomie locali,

perché andiamo dai comuni più piccoli fino alle regioni. Non dà la fiducia al governo);

Il governo: è un organo distinto dal presidente. È nominato dal presidente, il quale nomina il

• primo ministro e su proposta di quest’ultimo nomina i ministri.

09/11

La costituzione italiana est scire per causas”.

Diceva Ganbattista Vico: “scire

Cause = le antecedenti causali dei fenomeni. Per conoscere la nostra costituzione

noi dobbiamo mettere il nostro ragionamento in una prospettiva storica.

Partire dalla storia costituzionale: cosa c’era prima della costituzione.

STORIA COSTITUZIONALE

Prima della costituzione italiana ci sono stati almeno 4 momenti.

1° momento: lo Statuto Albertino.

Con tutte le sue caratteristiche, c’è stato ed ha retto per circa un secolo, dunque

bisogna tenerne conto, anche alla luce del fatto che gli stessi costituenti ne

rovesciarono diverse formule. Infatti: lo statuto era flessibile —> optarono per una

costituzione rigida; era breve —> costituzione lunga (come contrario di breve e non

di corta - con un oggetto più ampio, che comprenda -tra gli altri- i diritti sociali, ad

esempio).

2° momento: il periodo fascista.

Periodo che, a causa della non opposizione di Vittorio Emanuele III (che avrebbe

avuto tutti gli strumenti per contrastare l’ascesa del fascismo), porta ad una

configurazione di stato autoritario e per certi versi anche totalitario.

Come considerare il momento del fascismo? Come qualcosa che c’è stato, con cui i

fondatori di quella che sarà la repubblica dovranno ‘fare i conti’. (vedi grande

dibattito in assemblea costituente sulla costituzione ‘afascista’).

Lo statuto resta in vigore formalmente, ma viene in realtà ampiamente modificato.

3° momento: il periodo transitorio.

Periodo che va dalla notte dei lunghi coltelli - caduta di Mussolini ai grandi tumulti

successivi fino al consolidamento - sebbene formale- della reggenza di Vittorio

Emanuele, secondo un sistema di luogotenenza del re molto rafforzato.

In questo periodo individuiamo 2 grandi momenti.

La prima costituzione provvisoria

1) - decreto legge luogotenenziale n. 151 del

1944.

E’ ancora II guerra mondiale, ma si avverte che presto arriverà la svolta, per cui si

iniziano a costruire le mura della nuova istituzione.

La seconda costituzione provvisoria

2) - decreto legge luogotenenziale n. 98 del

1946. Integra quello del 1944 e lo modifica in modo significativo.

Nel frattempo il popolo doveva decidere sulla forma istituzionale dello stato mediante

referendum (tra le forze politiche questa era l’idea prevalente). Anche la monarchia

spingeva per questa scelta, pensando che ci fosse una base elettorale ancora a suo

favore (e così si vide col risultato del 2 giugno). Anche se alcune forze politiche

avevano al loro interno componenti monarchiche, infatti, la monarchia pensava che

la decisione mediante assemblea costituente le sarebbe stata sfavorevole (era

questa la modalità prevista dal decreto del 44).

- Tra la prima e la seconda costituzione provvisoria che cosa succede oltre alla fine

della guerra, la liberazione e i primi governi che si sono susseguiti?

Decreto

Va conosciuta una cosa, un passaggio cruciale importante —>

luogotenenziale del luglio 1945 (appena dopo la liberazione)così titolato ‘Istituzione

Ministero

e attribuzioni del per la Costituente’.

Si crea all’interno del governo un ministero per creare la preparazione dell’assemblea

costituente (siamo sotto la prima costituzione che diceva che l’assemblea avrebbe

poi scelto la forma istituzionale).

Un articolo di questo decreto diceva che il ministero ha per compito di

predisporre gli elementi per lo studio della nuova costituzione che dovrà

determinare l’assetto politico dello stato e le linee direttive dalla sua attività

economica e sociale.

Assetto politico: non era una novità che una costituzione se ne dovesse

occupare (anche nello statuto era così).

Ma “le linee direttive della sua azione economica e sociale”: passaggio

lunga

importante —> non più ‘breve’ - si preannuncia (non come numero di

articoli ma come oggetti /non come contrario di corta ma di breve) è un salto

di prospettiva, una svolta.

Che cosa dice la seconda costituzione provvisoria: - Articolo 1:

Il popolo sarà chiamato a decidere con referendum sulla forma istituzionale

dello stato.

- Articolo 2 (interessante):

Che cosa succede a seconda che vinca la monarchia o la repubblica.

Nel caso in cui vinca la repubblica: necessaria la maggioranza per eleggere il

capo provvisorio, sistema di maggioranza qualificata che troviamo oggi nell’art

84 ma che c’era già nel 46 (significativo).

Altro passaggio: una volta eletto il capo provvisorio dello stato qualcuno darà

le dimissioni e il capo darà l’incarico per la formazione del nuovo governo:

queste procedure sono proprie della forma di governo parlamentare.

Regola anche se vincerà la monarchia.

Da una parte sancisce la permanenza del regime luogotenenziale (Vittorio

Emanuele III si era impegnato, con il patto di Salerno, a non abdicare). Anche

se poi abdicherà, ciò che importa nel 1946 è e che il re si è impegnato a non

abdicare, a permanere. L’accordo - il già citato patto di Salerno, era un patto

stretto tra monarchia e partiti politici sulla premessa che non si toccasse

l’assetto governativo. I partiti non mandarono via il re a patto che questo

restasse formalmente e a patto che le sue attribuzioni fossero esercitate dal

luogotenente, essendo che Vittorio Emanuele III era troppo coinvolto con il

fascismo. In realtà poi questo patto non venne rispettato dal re, che abdicò a

favore del figlio Umberto forse allo scopo di salvaguardare la monarchia in

vista del referendum o comunque di una futura decisione, dato che Umberto

aveva effettivamente molte più possibilità di farcela rispetto a lui. Umberto divenne

così il cd ‘re di maggio’.

- Articolo 3:

E’ il più interessante di questa costituzione: qual è la forma di governo durante la

costituente.

III comma —> Il potere legislativo è delegato al governo, tranne che per le leggi

elettorali e per le leggi di approvazione dei trattati internazionali. Continua quindi ad

esercitare il potere legislativo in forza di una delega contenuta in questa costituzione,

però il governo è responsabile esso stesso verso l’assemblea —> vi è un rapporto di

fiducia —> la forma di governo è parlamentare. (III comma)

IV comma —> è ancora più significativo: introduzioni di cautele - norme che

razionalizzino la forma di governo parlamentare provvisoria, per dare stabilità al

governo stesso. Non ogni votazione contraria comporta le dimissioni ma soltanto

una determinata procedura, che eviti il cd ‘assalto alla dirigenza’. - approfondisci

razionalizzazione del parlamentismo

È la formula della inventata negli anni 30 da

Boris Mirkine- Guetzevitch.

È presente in tutte le esperienze costituzionali del 900 (già la costituzione di Weimar,

ma più ancora quella cecoslovacca del 1920).

razionalizzazione del parlamentarismo:

Cosa vuol dire scrivere quelle cautele che

nel modello della forma di governo parlamentare - quello britannico - funzionano per

via di prassi, consuetudini, convenzioni: ciò che lì funziona in forza di una certa

convention

coesione sociale, struttura della società, tendenza a sedimentare più le

che forme scritte; sul continente - dove manca questa omogeneità di base e questa

propensione a sedimentare le prassi, i riti c’è necessità di scriverle nelle costituizoni.

È dunque il tentativo di scrivere nella costituzione ciò che nel modello britannico

sembra funzionare per via di prassi e consuetudini e che ha lo scopo di limitare il

potere del potere legislativo.

Al capo dello stato, anche se provvisorio, sono conferite delle attribuzioni

significative: non è meramente un organo formale - già nella seconda costituzione

provvisoria il capo dello stato (ancora nelle norme sul capo provvisorio) ha delle

attribuzioni non meramente formali —> idea di un sentire che sarà ripreso in sede di

assemblea costituente.

2 GIUGNO 1946 - il popolo italiano sceglie la repubblica

come forma istituzionale dello stato.

contestazione,

Ci fu una che poi rientrò, che fu resa possibile almeno per qualche

giorno da una imprecisione contenuta nella 2 costituzione provvisoria: quando si

parla del referendum il termine di riferimento è la maggioranza degli elettori votanti,

ma su questi sono anche da considerare le schede bianche o le nulle?

Su questa incertezza fecero leva i legali pro monarchia (poi non trovò spazio sia per

esigenza di equilibrio ma anche perchè quale che fosse l’interpretazione della forma

‘votanti’ il risultato a favore della repubblica non sarebbe cambiato). ——> Ciò fa

capire l’importanza dei dettagli e del modo in cui sono scritte le regole, senza

lasciare spazio alle ambiguità (come invece c’erano in quella norma).

• Elezione assemblea costituente - viene eletta con la proporzionale (seggi

attribuiti in proporzione ai voti).

Per la stragrande maggioranza dei costituenti questa era l’unica soluzione

possibile: la legge proporzionale era così interiorizzata dal mondo politico,

scientifico, nell’opinione pubblica, che la scelta fatta per l’assemblea costituente

ben difficilmente avrebbe potuto essere modificata.

I costituenti non costituzionalizzarono questa formula elettorale.

Perché?

1. perchè erano convinti che fosse l’unica, non se ne occuparono molto

2. perchè il precedente era la repubblica di Weimar

Non avevano ragione di insistere e scrivere nella costituzione quale dovesse essere.

—-> Risposta alla domanda sulla mancata costituzionalizzazione della formula elettorale in

costituzione:

Questo è sicuramente il combinato da una parte di una saggezza costituzionale e dall’altra anche

communis opinio

di una sorta di all’interno dell’assemblea costituente circa l’opportunità di un

sistema, di una formula elettorale proporzionale.

communis opinio

Ma appunto, proprio perchè il futuro poteva poi anche essere diverso, e in ogni

caso perchè irrigidire in costituzione una scelta che normalmente non si trovava nelle costituzioni

sino ad allora vigenti (salvo che nella costituzione Weimariana, che però, essendo considerata

l’anticamera della follia nazista, non godeva di buona stampa).

Furono censite 81 liste che presentarono candidati (solo 15 ottennero seggi e solo 3

in modo significativo: democrazia cristiana circa il 35%, partito socialista circa il

20%, partito comunista circa il 10 (?) %).

Ci furono comunque 15 partiti politici rappresentati all’assemblea costituente: l’uomo

qualunque ebbe 35 deputati in assemblea.

L’uomo qualunque era l’espressione di un certo scontento che veniva proprio

dall’educazione degli anni del fascismo.

Dentro l’assemblea c’erano anche voci dissonanti, e questo è un dato anche positivo: in

ogni caso l’assemblea fu luogo di confronto largo, aperto.

Vincoli e fattori condivisi dai costituenti:

Unico vincolo —> ci deve essere UNA repubblica (l’unità della repubblica è un lascito dello

stesso 2 giugno)

Gli antecedenti della seconda costituzione provvisoria non sono veri e propri vincoli, sono

antecedenti.

appunto

I costituenti dovevano realizzare una costituzione con i seguenti ‘fattori condivisi’

lunga (d.lgsl relativo al ministero per la costituente -del 45) , ovvero che deve contenere le

linee di settore dell’azione economica e sociale dello stato;

sociale, che si occupi della società (ingresso della vita di tutti i giorni nella nostra

costituzione: scuola, famiglia, salute, lavoro)

La forma di governo parlamentare non era un vincolo assoluto ma stava nella cultura dei

costituenti, oltre ad essere già scritta nella seconda costituzione provvisoria. Come anche la

razionalizzazione del parlamentarismo era già scritta nella seconda costituzione provvisoria.

Rapporto della costituzione rispetto al passato:

Vi sono invece opinioni differenti su quale sia il modo di questa costituzione di porsi rispetto

al passato, opinioni già visibili nel 1946 in sottocomissione (le sottocomissioni erano gruppi

di lavoro che contribuivano in maniera indiretta, costituiti da coloro che non rientravano nel

gruppo dei 75 costituenti).

Dibattito costituzione afascista - antifascista:

c’è chi pensa che si debba dire che il fascismo c’è stato, ma che bisogna non parlarne più -

—> sono coloro che ritengono che la costituzione deve essere afascista per non alimentare

le tensioni. Individuano nel fascismo una parentesi storica che come si è aperta si è anche

richiusa e che dunque non vale più la pena tirare in ballo nella stesura della costituzione.

Alcune voci avevano interesse a rompere con le cd sinistre perchè c’era già stata la rottura

del patto tripartito, della collaborazione tra centro destra e sinistra in seno al governo, c’era

già stata la configurazione degli schieramenti che si sarebbero poi opposti nell’anno

successivo. Poteva essere interessante per la democrazia cristiana appoggiare la

costituzione afascista. <—- ap

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher areastudio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Balduzzi Renato.
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