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La degenerazione dei partiti
Poi poco per volta i partiti hanno finito - specie alcuni - per diventare dei momenti molto oligarchici, molto 'comunità dei capi', molto chiusi. La degenerazione dei partiti è qualcosa che è stata in qualche misura - almeno relativamente ad alcuni partiti, ma poi si è capito che erano dei problemi che riguardavano tutti - è stata sancita nel momento in cui la magistratura ha 'scoperchiato il calderone', cioè nel momento in cui la magistratura ha iniziato a occuparsi anche dei profili che erano stati 'guardati con benevolenza' nei decenni precedenti. E quindi, quando si è scoperchiato tutto il problema degli appalti, delle tangenti, si è capito che la politica viveva in qualche misura in un modo illecito, non legale. La politica, che doveva essere lo strumento attraverso cui la legalità costituzionale diventava indirizzo politico a favore di tutti, era.invecequalcosa che aveva strutturalmente un tarlo: c'era proprio un sistema di potere fondato sullatangente, sul ritaglio di risorse a favore di questo o di quel movimento politico. Era quindicomunque una corruzione che di se stessa diceva 'serve per far funzionare la politica, perché lapolitica costa'.
- Il principio democratico dell'art 49 può essere collegato al principio pluralista?
Il principio pluralista attiene all'esistenza proprio di questa graduazione, di questa unità intermedia, i corpi intermedi ecc
Di per sè, quindi, il 'metodo democratico' di cui al 49 (si badi, l'articolo in questione fa riferimento al 'metodo' e non al 'principio') è qualcosa che si differenzia: pluralismo ad esempio significal'esistenza dei partiti come cosa importante per far funzionare l'ordinamento; e i partiti sono un momento di pluralismo, una di quelle comunità intermedie
(familiare - scolastica - sindacale ecc). Il metodo democratico è qualcosa che si riferisce all'organizzazione interna, al funzionamento dei partiti. Sono quindi due diversi principi, ma che - come tutti i principi costituzionali - si fondono.
• Qual è il limite della democrazia illiberale? Non c'è un limite fisso, ma di sicuro stampa libera e magistratura indipendente sono irrinunciabili.
27/11 La costituzione come norma giuridica Anche soltanto un certo numero di decenni fa una lezione sulla costituzione come norma giuridica sarebbe stata almeno fonte di curiosità, perché la costituzione è diventata davvero norma giuridica - nell'ordinamento italiano ma anche in altri ordinamenti europei - con le costituzioni del secondo dopoguerra. Prima, infatti, il concetto di costituzione era molto condonato dalla idea che fosse un documento prevalentemente di carattere politico-programmatico, che la vera fonte del diritto fosse la legge.
centrale nel sistema delle fonti; la costituzione aveva sicuramente a che fare con il sistema delle fonti ma in una posizione di minor rilievo. Idea che la costituzione sia una fonte del diritto, contenga norme giuridiche come tutte le altre, è qualcosa che abbiamo acquisito nel corso dell’esperienza repubblicana.
Quando nel ’48 Carlo Esposito comincia il commento all’art. 1 della costituzione con le parole “27 dicembre del ’47 il capo provvisorio dello stato ha promulgato, e il 1 gennaio del ’48 è una legge intitolata ‘costituzione della repubblica italiana entrata in vigore”, Esposito era consapevole di mandare via - con quelle 10 parole - decenni di elaborazione culturale, che mai e poi mai avrebbero chiamato la costituzione ‘una legge’.
Che cosa rimane di quella idea? distinzione tra è rimasta, all’inizio dell’esperienza repubblicana, tutta una discussione sulla programmazione
precettivenorme costituzionali e norme costituzionali. Una discussione che ha una storia interessante, come spesso accade a queste discussioni chenascono in un senso. Quella distinzione all'inizio voleva impedire che si potesse usare la costituzionale e le sue garanzie'epurazionecome un argomento per sfuggire dalla logica delle leggi riguardanti l. Cioè, l'Italia del secondo dopoguerra aveva il problema di fare i conti con chi si era pesantementecompromesso con la dittatura fascista, aveva compiuto atti pregiudizievoli nei confronti degli altri, della collettività, reati - qualche volta reati infamanti - (si pensi alle leggi razziali). C'era dunque unproblema, bisognava 'ripulire' la PA, le cariche pubbliche di chi si era compromesso con ladittatura fascista, di chi aveva utilizzato la dittatura fascista per emergere personalmente. Queste leggi di epurazione furono per molti anni terreno di lotta politica. Esempio: l'uomo qualunque,
che ebbe 30 deputati (e altri che si aggiunsero) in AC, trovava la propria base in tutti quegli ex gerarchi, o comunque che avevano avuto posizione di potere, che avevano paura di essere epurati. Trovò lì una grande base elettorale. Studiando il radicamento del voto dell'Uomo Qualunque nelle elezioni dell'AC si scoprì che era proprio radicato in questo fortestrato sociale di persone che avevano paura delle conseguenze delle leggi sull'epurazione. Per difendersi, gli epurandi, utilizzavano all'inizio del '48 le garanzie costituzionali, in tema di diritto di difesa, di libertà, di procedimenti legali. - per la cassazione introdusse in quegli anni questa distinzione (di cui sopra) Allo scopo di depotenziare la capacità di difendersi rispetto alle conseguenze del loro operato. Poi questa distinzione naturalmente, una volta che cominciò a circolare nell'OG venne utilizzata anche per scopi rovesciati esattamente, cioè perbloccare la forza delle norme costituzionali per andare contro a situazioni di legislazione antiquata: venne usata nei confronti anche delle norme più antiche, molto condizionate dal periodo storico in cui fossero state approvate. Pero la distinzione restò, anzi se ne trovò addirittura una formulazione 'più raffinata': posto che• quelle soltanto programmatiche sarebbero state pochissime - vedi l'art. 9, tutela a del paesaggio- invece c'erano numerose delle disposizioni costituzionali di cui la dottrina disse 'sono un po' precettive, ma ad applicazione differita perché richiedono l'intervento del legislatore, senza il quale queste norme non sono capaci di svolgere la loro funzione normativa'. È chiaro che in questo modo veniva paralizzata l'efficacia di norme costituzionali particolarmente innovative. (distinzione quindi più subdola, oltre che più sottile). Anche questa distinzionevenne meno, non nel senso che non si comprenda che esiste una• differenza di struttura tra norma e norma costituzionale, ma nel senso che si è capito che tutte le norme costituzionali hanno una portata percettiva.
Sarà differenziata, più o meno specificata, ma hanno tutte una portata percettiva almeno in due sensi:
- che orienta l’interpretazione di tute le altre norme - essendo la costituzione in cima allagerarchia delle fonti;
- essendo la nostra una costituzione rigida, garantita da un sistema di legittimità costituzionale, la incompatibilità tra una legge ordinaria e una norma costituzionale, è sempre possibile farla valere.
E dunque la norma costituzionale, anche - per fare un esempio - l’art. 52 comma terzo, può porsi non solo come norma che aiuta ad interpretare tutte le altre norme, ma che può essere utilizzata come parametro in un giudizio di legittimità costituzionale.
Ogni norma costituzionale ha
questa precettività, questa forza obbligante proprioperché è contenuta in una legge intitolata costituzione della repubblica italiana. Quali sono i caratteri dellacostituzione italiana:- rigida: è una costituzione che conosce un procedimento differenziato per la propria modifica, rispetto alle leggi ordinarie;
- scritta: è una costituzione che è stata redatta per iscritto;
- garantita da un sistema di legittimità costituzionale;
- votata: è stata votata da un'assemblea costituente.
La costituzione italiana è anche lunga (ingresso dei diritti sociali, differenziati per la loro struttura rispetto ai facciano diritti di libertà classici: i primi hanno una pretesa che i pubblici poteri facciano qualcosa, i secondi pretendono invece un'astensione). Non bisogna considerarle troppo nettamente come due categorie senza nessi reciproci, perché anche in undiritto sociale ci può essere un profilo di libertà (si pensi alla salute, che è certamente diritto sociale ma ha anche un profilo di libertà, perché nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario se non previa consenso - se la legge non lo preveda espressamente ecc). Ma anche i diritti di libertà hanno un profilo 'di pretesa', se no non avrebbero senso: il diritto di proprietà (classico esempio di diritto di libertà), o il diritto alla sicurezza pubblica, che possibilità avrebbero di essere effettivi senza una organizzazione di forza pubblica capace di fare rispettare questi diritti? Nel momento in cui fanno il loro ingresso in una costituzione, i diritti sociali ne modificano profondamente il peso. Le costituzioni che contengono i diritti sociali sono chiamate convenzionalmente costituzioni 'lunghe', a differenza di quelle dell'800 che
erano “brevi”. È un problema di struttura e di contenuto e non solo di numero di parole.
RIGIDITA’
La costituzione italiana è una costituzione rigida nel senso che conosce un procedimento differenziato per la propria modifica.
• Qual è questo procedimento differenziato?
Art 138 cost.“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.”
L’art 138 mette insieme in un’unica categoria, ancorché differenziata, le leggi di revisioni della costituzione e le altre leggi costituzionali (leggi che per la loro forma - il modo ciò in cui sono state adottate - rappresentano qualcosa di diverso dalle leggi ordinarie).
A differenza del procedimento ordinario, dove c’è bisogno di una