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DA QUANDO DECORRONO I TERMINI PER IMPUGNARE?
Prima ipotesi: il bando non è stato pubblicato
In questo caso il problema è come l’operatore possa contestare l’aggiudicazione ad un’altra impresa, visto
che non c’è il bando.
Art. 120, co. 2 “il ricorso non può comunque essere più proposto [sarebbe irricevibile] decorsi trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione [definitiva], a
condizione che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante ha deciso di
affidare il contratto senza previa pubblicazione del bando [nell’atto ultimo dev’essere reso noto dall’ente
pubblico come mai non è stato pubblicato un bando]. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni [quelle che
servono a dare contezza dell’aggiudicazione+di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi
alle prescrizioni ivi contenute, il ricorso non può comunque essere proposto decorsi sei mesi dal giorno
successivo alla data di stipulazione del contratto *l’ente non solo non ha pubblicato il bando, ma non ha
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nemmeno dato gli avvisi sull’aggiudicazione, si hanno 6 mesi che decorrono dalla stipulazione del contratto,
non dall’aggiudicazione. I contratti stipulati devono essere pubblicati sul sito della p.a.].”
Seconda ipotesi: un’impresa viene esclusa dalla procedura di affidamento
Co. 2-bis “Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad
essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va
impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente[sito
dell’ente pubblico+ della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti
pubblici adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la
facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con
ricorso incidentale. E' altresì inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e
degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesività”. non si può nemmeno impugnare gli altri
atti endoprocedimentali, antecedenti rispetto all’aggiudicazione: è preclusa ogni tutela avverso ogni atto di
quell’appalto se non si impugna l’esclusione entro il termine di 30 gg dalla pubblicazione sul sito.
ipotesi di impugnazione dell’atto di aggiudicazione definitiva
L’aggiudicazione di cui si tratta è quella DEFINITIVA, c’è anche un’aggiudicazione provvisoria ma non è
impugnabile perché non è considerata lesiva.
Co. 4 Se la stazione appaltante contro cui si ricorre è patrocinata dall’avvocatura dello stato, mentre
solitamente si è considerati liberati con la notificazione del ricorso all’avvocatura, in questo caso, nel rito
appalto, bisogna notificare anche all’amministrazione nella sua sede reale in data non anteriore alla notifica
presso l’avvocatura. Cioè bisogna notificare quantomeno contestualmente, altrimenti dopo, al solo fine al
solo fine dell'operatività della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto (=
termine di 35 che deve decorrere per legge dalla comunicazione dell’aggiudicazione alla stipulazione del
contratto. c.d. “stand still”; questo perché il termine per far ricorso avverso l’aggiudicazione è di 30 gg. In
questo modo si evita che si contesti un affidamento di un appalto quando ormai il contratto è già stato
stipulato e quindi l’impresa aggiudicataria potrebbe vantare diritti di credito e posizione giuridica
qualificata vs la p.a.). I termini sono: a) dilatorio per la stipulazione del contratto e
b) sospensione cautelare ex lege: da quando si notifica il ricorso i materia di appalti, la p.a. non può
stipulare il contratto perché deve aspettare la definizione della controversia. (art. 32, co. 11 d-lgs. 50/2016
– codice appalti “Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il
contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione
appaltante e per i successivi venti giorni”).
I termini di 30 gg per il ricorso principale o per i motivi aggiunti decadenziali decorrono da quando la p.a. ha
fatto le comunicazioni alle imprese. Quali comunicazioni? Art. 76 codice appalti, co. 5 e 6 “Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni:
a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius:
a tutti gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare
impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni
non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
b) l'esclusione agli offerenti esclusi;
c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i
candidati; 49
d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del
presente comma.
6. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento
analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di
scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto”.
Solo se ci sono clausole immediatamente lesive del bando il termine dei 30 gg decorrerà dalla pubblicazione
oppure in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Siccome si tratta di rito semplificato, viene sempre deciso con sentenza in forma semplificato: con
riferimento al punto di diritto. Il termine della discussione è di 45 gg che decorre dalla costituzione delle
parti intimate (p.a. e controinteressati).
Ci sono state norme aggiunte nel 2016 che riguardano la celebrazione della camera di consiglio (=sede nella
quale si decide la controversia), co. 6-bis “Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio è definito in una
camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso è definito, negli stessi termini, in udienza pubblica”.
Ci sono termini brevi sia per l’acquisizione documentale, sia per l’istruttoria. In questo caso ci si riferisce
all’impugnazione dell’esclusione inizio appalto, non atto finale es. perché per una delle imprese
manchino dei requisiti. Il rito è celere perché si deve stabilire chi parteciperà alla gara d’appalto. “In tutti
questi casi il giudice decide “interinalmente” [= in maniera provvisoria] sulla domanda cautelare anche se
ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti
processuali” co. 8.
Se nonostante lo stand still, il contratto è già in esecuzione mentre pende il giudizio? Due norme introdotte
per dare esecuzione a una direttiva europea:
Caso di gravi violazioni nella procedura di gara – art. 121 cpa
L’effetto delle gravi violazioni è che il contratto non è efficace, non produrrà i suoi effetti. Il giudice farà la
c.d. “declaratoria d’inefficacia” del contratto. I casi di grave violazione sono p.e. quelli in cui c’è
aggiudicazione senza che sia stato pubblicato il bando.
Abbiamo una deroga: Co. 2 art. 121 “Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al
comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale
imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle
imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali
possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi in
considerazione come esigenze imperative solo in circostanze eccezionali”.
Caso di violazioni meno gravi – art. 122 cpa
Il giudice che accoglie il ricorso dell’impresa (quindi l’aggiudicazione era viziata) stabilisce se dichiarare il
contratto inefficace o meno. Mentre nel caso precedente la dichiarazione d’inefficacia c’era in ogni caso.
“Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma 1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla
l'aggiudicazione [definitiva] stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza,
tenendo conto, in particolare, [A] degli interessi delle parti [gli interessi sono asimmetrici: una parte ha
interesse a mantenere il contratto illegittimo, l’altra a che quel contratto illegittimo venga dichiarato
inefficace], [B]dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi
riscontrati *aldilà dei vizi si guarda se l’impresa ricorrente si sarebbe potuta aggiudicare+, [C]dello stato di
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esecuzione del contratto *quanto l’impresa che si è aggiudicata l’appalto ha già compiuto per la p.a., ma la
regola sullo stand still dovrebbe limitare che questi casi si presentino] e della possibilità di subentrare nel
contratto, nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la domanda
di subentrare sia stata proposta.”
Le sanzioni alternative, art. 123
Sono state inventate dall’Ue. Sono sanzioni che si danno quando il contratto viene eseguito lo stesso
nonostante ci siano state violazioni gravi (es. nel caso della deroga). Le sanzioni sono rimesse alla
discrezionalità enorme del giudice. Le sanzioni infatti possono essere applicate alternativamente (rispetto
al ripristino dell’illegalità violata, il risarcimento in forma specifica) o cumulativamente.
La prima è una sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante: l’ente pubblico che ha
illegittimamente aggiudicato. E l’importo varia dallo 0.5 al 5% del valore del contratto.
La seconda sanzione riguarda la riduzione della durata del contratto da parte del giudice. Quindi una
riduzione ex lege, con la stessa forza della legge perché la sentenza ha titolo esecutivo. La riduzione può
avvenire da un minimo del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata residua alla
data di pubblicazione del