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E) proventi e oneri straordinari: sono considerati straordinari componenti
positivi o negativi di reddito la cui fonte è estranea all’attività ordinaria, di
esercizi precedenti, o scaturiti per effetto di variazioni nei criteri di
valutazione. 20) proventi finanziari 21)oneri finanziari e imposte relative a
esercizi precedenti
risultato prima delle imposte
22. Imposte sul reddito correnti differite e anticipate
23. Utile (perdita) d’esercizio
30. 30.
Leasing Il leasing è un contratto mediante il quale un’azienda prende il locazioni beni
mobili e immobili dietro pagamento di un compenso periodico (canone di
leasing). Esistono due tipologie di leasing: il leasing finanziario che prevede
il trasferimento di tutti i rischi oneri e benefici connessi alla proprietà sul
conduttore che al termine del contratto potrà esercitare il diritto di riscatto; e
il leasing operativo che è considerato la forma residuale: qualsiasi contratto di
locazione diverso dal leasing finanziario. Il leasing finanziario ammette due
metodi di contabilizzazione alternativi: il primo detto patrimoniale prevede
che il conduttore rilevi il costo alla voce B8 (costo per godimento di beni di
terzi) il secondo metodo detto finanziario, prevede invece che in osservanza
del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il conduttore
contabilizzi l’acquisto del bene come un finanziamento passivo a garanzia del
quale è posto il bene stesso, iscrivendo cosi il bene in utilizzo tra le
immobilizzazioni (da porre in ammortamento) e i relativi oneri al conto
economico.
31. 31.
Compravendita con È un’operazione di vendita con concomitante operazione di leasing
retro locazione finanziario per il riacquisto del bene originariamente in proprietà (leas-back):
le plusvalenze derivanti dall’operazione sono ripartite in funzione della durata
del contratto di locazione le minus invece sono imputate a conto economico
se la negoziazione si è svolta a prezzi di mercato e comunque fino a
concorrenza tra valore contabili e valore di mercato, l’eccedenza va suddivisa
in funzione del periodo di durata del leasing
32. 32.
Imposte dirette: Le imposte dirette colpiscono direttamente la ricchezza del soggetto: possono
definizione, IRES, colpire il reddito (IRES), il valore della produzione (IRAP) o il patrimonio o
IRAP. specifici elementi di esso. Il bilancio è la base per redigere la dichiarazione
dei redditi, documento dal quale scaturiranno le imposte.
IRES: l’imposta sul reddito delle persone società è un’imposta diretta avente
come oggetto il reddito (in denaro o natura) percepito dalla società di capitali,
cooperative residenti nel territorio italiano, gli enti pubblici e privati diversi
dalle società anche quando non hanno come oggetto esclusivo l’attività
commerciale e le società e enti non residenti in Italia ma che in Italia produco
reddito.
La base imponibile IRES è calcolata sulla base del risultato ante imposte cosi
come risulta dal conto economico corretto in aumento o in diminuzione
secondo la normativa fiscale.
Attualmente l’aliquota Ires è del 27,5% (33% fino al 2007)
IRAP: imposta regionale sulle attività produttive, è un’imposta diretta locale
con aliquota adesso del 3,9%. Il presupposto è l’esercizio abituale di
un’attività autonomamente organizzata alla produzione di beni e servizi svolta
da società ed enti.
L’Irap colpisce le persone fisiche titolari di reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, le società di persone, le associazioni professionali, i produttori
agricoli oltre a tutti i soggetti Ires (società di capitali, cooperative, enti
pubblici e privati).
La base imponibile Irap è calcolata a partire dalla differenza tra valore e costo
della produzione, risultante dal conto economico, con l’esclusione dei costi
per il personale, al netto delle svalutazioni, degli accantonamenti e di alcuni
costi che per espressa previsione di legge sono sempre deducibili o non
deducibili
33. 33.
Pagamento volontario Il contribuenti, dichiarando autonomamente i loro redditi, versano le imposte
delle imposte: mediante: ritenute alla fonte, autotassazione o combinazione dei due
modalità di pagamento metodi. Il metodo delle ritenute alla fonte è un meccanismo che si coinvolge
un sostituto e un sostituito. Il primo una volta prelevata una somma a titolo
Ires Irpef (debito v/erario) e versata tale somma all’erario per conto del
sostituito, eroga a questo il reddito al netto delle ritenute. Le ritenute possono
essere a titolo di acconto o a titolo d’imposta a seconda che costituiscano
una mera anticipazione del tributo per il sostituito che attraverso la
dichiarazione dei redditi definirà la sua posizione nei confronti dell’erario ed
eventualmente verserà la differenza o che estinguano del tutto l’obbligazione
tributaria.
Il meccanismo dell’autotassazione prevede di determinare l’imposta dovuta
anteriormente al verificarsi del presupposto impositivo (acconto) e procedere,
quando si genera il reddito, al conguaglio (saldo) tra l’importo già versato e
quello dovuto.
34. 34.
Determinazione delle Apportando al risultato prima delle imposte, risultante dal conto economico,
imposte di esercizio le variazioni in aumento, date da maggiori ricavi tassabili o minori costi
deducibili, e in diminuzione, date da maggiori costi deducibili o minor ricavi
tassabili, si definisce la base imponibile al quale verrà applicata l’aliquota. Il
reddito imponibile è dunque diverso dal reddito di esercizio perché diverse
sono le modalità di formazione e le finalità.
Tra il valore del reddito civilistico e quello imponibile esistono delle
differenze in aumento o in diminuzione che si possono considerare
permanenti quando sono causate costi mai deducibili o ricavi mai tassabili o
temporanee se si tradurranno in variazioni di segno opposto nell’esercizio o
negli esercizi successivi.
Componenti positivi tassabili in esercizi successivi a quello in cui sono iscritti
in conto economico e componenti negativi deducibili in esercizi precedenti
generano differenze temporanee dette tassabili, producendo un maggior
carico fiscale in futuro e dando vita alle imposte differite.
componenti positivi tassabili in esercizi precedenti e componenti negativi
deducibili in futuro sono dette differenze temporanee deducibili e comportano
un minor carico fiscale futuro e dunque la necessità di anticipare le imposte.
Le imposte differite non devono essere contabilizzate se esistono scarse
probabilità che il debito insorga mentre le imposte anticipate non devono
essere contabilizzate se non sussiste la ragionevole certezza del futuro
conseguimento di utili imponibili sufficienti a consentire il riassorbimento.
per effetto delle imposte differite il reddito civilistico è maggiore del reddito
imponibile e il carico fiscale effettivo è minore di quello di competenza:
occorre rilevare alla voce 22 del conto economico le imposte correnti e
differite, iscrivendo nel passivo di stato patrimoniale il debito v/erario e la
creazione del fondo per imposte differite B)2.
viceversa per effetto delle imposte anticipate, il reddito civilistico sarà minore
rispetto al reddito imponile con effetto di un maggior carico fiscale effettivo
rispetto a quello di competenza. Occorre sempre rilevare le imposte alla voce
22 del conto economico e il credito v/erario alla voce C.4bis dell’attivo di
stato patrimoniale.
35. 35.
IVA: definizione, L’imposta sul Valore Aggiunto, ad ogni fase del processo produttivo e
presupposti distributivo il valore aggiunto, cioè il margine realizzato in ogni margine della
commercializzazione. Grava sui consumi e si applica alle cessioni di beni e
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato in modo
professionale, nonché alle importazioni da chiunque effettuate. In via
generale il costo dell’imposta incide sui consumatori finali.
per aversi l’applicazione della disciplina IVA devono sussistere i presupposti
oggettivi, soggettivi e territoriali così definiti:
presupposto oggettivo: l’IVA si applica nell’ipotesi di cessione di beni e
prestazioni di servizi fatte nell’esercizio dell’impresa, delle arti e delle
professioni nonché alle importazioni da chiunque effettuate.
presupposto soggettivo: consiste nel fatto che le cessioni di beni e/o le
prestazioni di servizi vengano effettuate da parte di imprenditori, artisti o
professionisti nello svolgimento della propria attività. Pertanto se
un’operazione pur essendo oggettivamente soggetta ad IVA è priva del
requisito soggettivo (ad svolta da soggetto privato) è esclusa dal campo di
applicazione IVA, unica eccezione è l’operazione di importazione che è
soggetta ad iva anche nell’ipotesi in cui l’importatore sia un privato
consumatore.
presupposto territoriale: in via generale sono soggette alla disciplina IVA
esclusivamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si
considerano effettuate in Italia. Sotto l’aspetto territoriale le operazioni si
distinguono in: Interne (effettuate in Italia), internazionali che a loro volta si
distinguono in Importazioni (imponibile) , Esportazioni (non imponibili in
Italia ma sottoposte a formalità previste) e Operazioni Intracomunitarie (vale
la regola della tassazione nel paese di destinazione)
36. 36.
Classificazione delle Ai fini IVA le operazioni si classificano in operazioni soggette ad iva e
operazioni ai fini IVA escluse dal campo iva a seconda che sia o meno previsto l’adempimento agli
obblighi IVA di imposta e burocrazia.
Tra le operazioni soggette IVA vi sono : le operazioni Imponibili, Non
Imponibili e le operazioni Esenti.
Operazioni Imponibili, sono operazioni che soggiacciono all’IVA sussistendo
contemporaneamente i requisiti soggettivo, oggettivo e della territorialità. A
tali operazioni si applicano le aliquote (4%, 10%, 22%) secondo le modalità
previste dal Titolo II del TUIR.
Per le operazioni non imponibili, pur sussistendo tutti i requisiti, sono non
tassabili per espressa previsione di legge. Per tali operazioni sono comunque
previsti gli stessi obblighi e le stesse formalità disposti per le operazioni
imponibili, sono considerate Non Imponibili le esportazioni e cessioni
intracomunitarie.
Le operazioni esenti sono operazioni particolari aventi rilievo economico-
sociale su cui non si calcola il tributo e solo per alcune di queste sussiste
l’obbligo di fatturazione. Anche per le operazioni esenti dunque, pur in
presenza dei requisiti per l’applicazione dell’imposta, la legge ne prevede
l’intassabi