Bilancio di esercizio
Il bilancio di esercizio è un documento che, a norma del 2423, è costituito da Stato Patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, e deve essere redatto dalle società di capitali che per scelta o per legge non applichino i principi contabili internazionali. Sempre l’articolo 2423 suggerisce quali siano i principi fondamentali per la sua redazione: al secondo comma infatti prevede che “il bilancio venga redatto con chiarezza e debba rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, patrimoniale e il risultato economico della società”. La chiarezza attiene alla comprensibilità, al rispetto delle forme stabilite dal 2424 e 2425, nonché alla completezza del bilancio; i concetti di “verità” e “correttezza”, che potrebbero sembrare sinonimi, attengono invece a tipologie di valori differenti: i primi oggettivi che possono essere dichiarati veri o falsi come i costi, i prezzi, le entrate/uscite ecc. I secondi invece sono valori frutto di una stima soggettiva o di congetture che non possono essere dichiarate vere o false ma corrette o scorrette in virtù proprio della soggettività intrinseca nella valutazione.
L’articolo 2423 continua asserendo che devono essere fornite informazioni complementari necessarie nel caso in cui le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge siano insufficienti a fornire una rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione societaria. Inoltre prevede casi eccezionali (come gli incrementi di valore che derivano da mutamento di destinazione o natura economica di un bene, o il tempo di ammortamento per alcune immobilizzazioni immateriali) nei quali se l’applicazione di una o più delle disposizioni successive al 2423 siano incompatibili con la rappresentazione chiara veritiera e corretta della situazione di NON applicare tali disposizioni, ovvero obbliga gli amministratori a derogare disposizione del codice civile in contrasto con il principio di chiarezza e quello di verità e correttezza.
Principio di prudenza
Al primo comma del 2423.bis intitolato “principi di redazione del bilancio”, il legislatore prescrive che la valutazione delle voci debba essere fatta secondo il principio di prudenza, richiamato implicitamente anche nel secondo e quarto comma dello stesso articolo 2423bis. La finalità è quella di salvaguardare il patrimonio sociale ed evitare la distribuzione di utili che l’impresa non ha effettivamente conseguito. La sua applicazione comporta l’imputazione al periodo dei costi e delle perdite presunti e l’obbligo di non considerare i ricavi e gli utili non ancora realizzati. Il principio della prudenza è rafforzato dai principi dell’iscrizione dei soli utili realmente conseguiti e della considerazione dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio.
Principio del going concern
Il principio della prospettiva della continuità aziendale (cd. Going concern) significa che nella valutazione delle diverse voci si deve tener conto del fatto che esse non sono destinate alla liquidazione ma all’impiego duraturo nello svolgimento dell’attività d’impresa. Gli amministratori presumono che un’impresa sia in condizioni di continuità quando può far fronte tempestivamente alle proprie obbligazioni e agli impegni assunti nella normale attività: in caso contrario il disequilibrio reddituale e/o monetario deve essere attentamente valutato ai fini di identificare anomalie economico-finanziarie, gestionali o di altra natura che possano rendere difficile l’autonoma sopravvivenza nel tempo della società.
Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
L’articolo 2423bis, afferma che oltre al principio di prudenza e di continuità della vita aziendale bisogna tener conto nelle valutazioni “della funzione economica dell’elemento attivo e passivo considerato”. Bisogna infatti rilevare i fatti e le operazioni accadute durante l’esercizio sulla base della loro sostanza economica al di là degli aspetti formali legati spesso a un’interpretazione troppo restrittiva delle implicazioni giuridiche e fiscali. Nei casi di operazioni di leasing e di compravendita con obbligo di retrocessione a termine la coincidenza tra forma giuridica ed essenza economica non si verifica. Per rappresentare fedelmente la situazione societaria dunque il legislatore prevede che si consideri primariamente la sostanza economica dell’operazione.
Principio di competenza
Il principio di competenza, richiamato al comma 3 dell’articolo 2423bis, afferma che si devono imputare all’esercizio i costi e i ricavi che trovano nel principio di competenza la giustificazione economica indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria. Un ricavo è di competenza dell’esercizio in cui è avvenuta la consegna del bene o nel quale si è conclusa la prestazione del servizio. Un costo è di competenza dell’esercizio in cui trova il correlativo ricavo o ragionevolmente non potrà più trovarlo. Al principio di competenza, che evita perdita di significatività contabile quando le prestazioni si realizzano in esercizi differenti, sono sottese le operazioni di rettifica.
Per tener conto infatti di ricavi di competenza dell’esercizio ma di futura manifestazione finanziaria si fa riferimento ai ratei attivi. Per tener conto di ricavi di manifestazione finanziaria odierna ma di competenza futura si fa riferimento ai risconti passivi. Per tener conto di costi di competenza odierna ma di futura manifestazione finanziaria si fa riferimento ai ratei passivi. Per tener conto di costi di odierna manifestazione finanziaria ma competenza futura si fa riferimento a risconti attivi.
Principio della separata valutazione
Il comma 5 del 2423bis, (“gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere separatamente valutati”) suggerisce che dal punto di vista quantitativo non è possibile effettuare compensi di partite.
Principio di continuità dei criteri di valutazione
Il comma 6 del 2423bis afferma che per ragioni di confrontabilità e comparabilità di bilanci di esercizi diversi, i criteri di valutazione non possono essere cambiati da un esercizio all’altro. Deroghe a tale principio sono consentite in casi eccezionali con motivazione in nota integrativa, ad esempio in caso di armonizzazione di criteri di valutazione richiesta da acquisizione dell’impresa da un’altra, o cambiamento di norme o principi contabili, o modifica del trattamento dei beni fungibili ecc.
Contenuto dello stato patrimoniale
L’articolo 2424 prevede che le voci relative alle attività e alle passività patrimoniali vengano esposte nell’ordine come segue:
- Nell’attivo all’interno delle macroclassi:
- Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti
- Immobilizzazioni
- Attivo circolante
- Ratei e risconti attivi
- Nel passivo all’interno delle macroclassi:
- Patrimonio netto
- Fondi per rischi ed oneri
- Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
- Debiti
- Ratei e risconti passivi
Contenuto del conto economico
L’articolo 2425 prevede che le voci siano esposte in un prospetto scalare in base alla natura dei costi, con una gerarchia su tre livelli, per conferire maggiore rilevanza ai risultati intermedi utili a fini diversi (fiscali ad esempio) nell’ordine che segue:
- Valore della produzione
- Costi della produzione
- Differenza tra A e B
- Proventi e oneri finanziari
- Rettifiche di valore di attività finanziarie
- Proventi e oneri straordinari
- Risultato prima delle imposte
- Imposte sul reddito di esercizio
- Utile (perdita) di esercizio
Contenuto della nota integrativa
La nota integrativa è uno dei tre documenti indicati dal comma 1 del 2423, che costituiscono il bilancio. Espleta principalmente funzioni descrittive dei valori numerari espressi in CE e SP, informative di aspetti rilevanti della gestione che non trovano adeguata esposizione in CE e SP, e esplicativa dei principi utilizzati nonché dei criteri di valutazione adottati per stime e congetture. Aspetti salienti che devono essere indicati in NI possono essere a titolo esemplificativo:
- Criteri applicati nella valutazione delle poste di bilancio
- Composizione delle voci “costi di impianto e ampliamento-ricerca e sviluppo e pubblicità”
- Elenco analitico delle partecipazioni
- Numero dei dipendenti
- Ammontare e descrizione degli oneri finanziari imputabili all’esercizio
- Compensi di amministratori e sindaci
- Debiti e crediti con durata maggiore di 5 anni
- Finanziamenti effettuati dai soci
- Valore nominale e numero di ciascuna categoria di azioni
- Azioni di godimento, obbligazioni convertibili, titoli emessi
Relazione sulla gestione
La relazione sulla gestione è uno di quei documenti che fungono da corredo al bilancio regolato dall’articolo 2428 del codice civile. È un documento informativo sull’andamento della gestione e sulla situazione della società. La relazione deve indicare i settori in cui ha operato la società, con riferimento ai costi, ai ricavi e agli investimenti. Deve contenere: le attività di ricerca e sviluppo, i rapporti con le imprese del gruppo, il numero delle azioni, i fatti di rilievo, l’evoluzione della gestione, gli obiettivi, i rischi e le sedi secondarie della società.
Immobilizzazioni immateriali: schema civilistico e analisi
Comprendono i costi sostenuti dall’impresa, che pur non traducendosi in beni materiali, sono comunque idonei a produrre utilità pluriennale. Trovano collocazione nella Macroclasse B.I (Immobilizzazioni. Immateriali) i costi per impianto e ampliamento (ovvero costi sostenuti dall’impresa prima dell’inizio dell’attività o prima che l’attività abbia generato ricavi significativi, e i costi sostenuti durante la vita dell’impresa per incrementare o diversificare la capacità produttiva o il mercato), i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità: costi che si riferiscono alla ricerca di base, applicata e allo sviluppo delle conoscenze scientifiche maturate in ambiti di interesse per la società nonché oneri relativi a pubblicità che potrebbe garantire utilità nel futuro.
I costi di diritti di brevetto industriale e utilizzazioni di opere dell’ingegno (ovvero diritti esclusivi di attuare o disporre di un’invenzione o diritti d’autore), i costi relativi a concessioni, licenze, marchi e diritti simili, le spese per l’avviamento (se acquisito a titolo oneroso è ammortizzabile in quanto costo anticipato per utili futuri, in funzione della durata di vita utile), costi per immobilizzazioni in corso e acconti e altri costi come quelli per migliorie di beni di terzi, diritti di superficie o costi di software applicativo prodotto per uso interno non tutelato. Le voci del conto economico riguardanti le immobilizzazioni sono:
- Valore della produzione > Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
- Costi della produzione > Ammortamenti e svalutazioni
Immobilizzazioni materiali: schema civilistico e analisi
Sono beni tangibili, di uso durevole impiegati normalmente nell’attività caratteristica dell’impresa come strumenti di produzione del reddito non destinati alla vendita né alla trasformazione. Si collocano nella Macroclasse B.II (Immobilizzazioni. Materiali) i terreni e fabbricati (pertinenze degli stabilimenti, moli, ormeggi, banchine ecc. e fabbricati industriali, civili e costruzioni leggere), impianti e macchinari (generici o specifici e macchinari a controllo numerico e altro), attrezzature industriali e commerciali (a veloce ciclo di usura rispetto ai macchinari), altri beni (classe residuale che comprende mobili e arredi d’ufficio, macchine informatiche, automezzi, imballaggi a rendere ecc.)
Immobilizzazioni in corso e acconti. (spese sostenute per la realizzazione o l’acquisto di immobilizzazioni in corso di realizzazione o anticipi a fornitori per acquisizione di immobilizzazioni materiali)
Criteri di valutazione delle immobilizzazioni, determinazione del costo di acquisto/produzione, costi successivi all’acquisizione
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano oltre al prezzo pagato anche gli oneri accessori a meno che non siano fatturati separatamente mentre il costo di produzione è costituito dai costi direttamente imputabili al prodotto e le quote di costi indiretti ragionevolmente imputabili al prodotto. Il costo dell’immobilizzazione così calcolato deve essere sistematicamente ammortizzato in funzione della residua possibilità di utilizzo. Nel caso in cui alla data di chiusura dell’esercizio il valore dell’immobilizzazione risulti durevolmente inferiore al costo essa deve essere svalutata e iscritta a tale minor valore che non potrà essere mantenuto negli esercizi futuri qualora siano venute meno le ragioni della svalutazione effettuata (obbligo di ripristino). Le rivalutazioni al di sopra del costo non sono consentite se non in presenza di leggi speciali per immobilizzazioni che hanno mutato.
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