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PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO:
Attuatore (pubblico o privato) definisce gli obiettivi e conferisce l'incarico al progettista che svolgono le stesse operazioni del comune/progettista. Il consiglio comunale adotta il piano che viene depositato per 30 giorni... e nei 30 giorni successivi i portatori di legittimo interesse possono presentare OSSERVAZIONI/OPPOSIZIONI AL PIANO ADOTTATO. ...SLIDE
Il piano particolareggiato definisce le forme dell'insediamento definendo l'assetto morfologico e la disposizione degli edifici. Previsioni generali e scelte concrete (?). Il piano dura in vigore 10 anni = hanno 10 anni perché si realizzi il piano previsto.
Art. 17 → Validità dei piani particolareggiati:
- Decorso il termine stabilito per l'esecuzione del piano particolareggiato questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo soltanto fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare, nella
Art. 23 → Comparti edificatori:
- (...)
- il Comune può procedere in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni.
- Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a dichiarare entro un termine fissato nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, all'edificazione dell'area e alle trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni.
- A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti,
4. Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica il Comune procederà all’espropriazione del comparto.
Art. 34 → Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore:
1. I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento edilizio il programma di fabbricazione, con l’indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione.
IL DIBATTITO URBANISTICO
Dall’VIII Congresso dell’Inu parte, nel dicembre 1960 una prima proposta di riforma densa di fattori
Di innovazione: per pubblicizzare, sia pure parzialmente, gli incrementi di valore delle aree urbane, e per stabilire, entro certi limiti, una perequazione di trattamento tra i diversi proprietari, viene proposto il meccanismo del comparto, oppure l'obbligo ai proprietari di cedere gratuitamente al comune, nelle zone di espansione, una quota del 30 percento dell'area totale da destinare ad attrezzature pubbliche e di sostenere le spese di urbanizzazione primaria. Per incidere sulla rendita fondiaria è previsto anche un più deciso ricorso agli strumenti fiscali. La proposta viene ripresa in larga misura dalla commissione Zaccagnini, costituita nell'ambito del governo Fanfani insediatosi nell'autunno di quello stesso anno, che pur rimanendo nel solco tracciato dalla legge urbanistica del 1942, propone perfezionamenti tecnici e procedurali dettati dall'esperienza maturata nell'ultimo decennio.
Legge 18 aprile 1962, n. 167
Art. 3 →
L'estensione delle zone da includere nei piani [PEEP] è determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40% e superiore al 70% di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato.
Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.
Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.
Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi,
si può procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore. Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (...).IL DIBATTITO URBANISTICO
Sarà tuttavia opera del ministro Fiorentino Sullo, nel giugno 1962, il progetto riformatore più innovativo, teso ad incidere sul meccanismo di espropriazione delle aree e sulla separazione del diritto di superficie dal regime proprietario delle stesse.
Lo schema Sullo modifica profondamente il regime proprietario delle aree: di proprietà resta soltanto una parte delle aree edificate, le altre aree - edificate o edificabili - passano gradualmente in proprietà dei comuni, che cedono ai privati il
diritto di superficie per le utilizzazioni previste dai piani. Mentre anche questa proposta cadeva vittima delle asprezze della campagna elettorale dell'aprile 1963, prendeva corpo il progetto per una "legge per i centri storici" formulato dall'ANCSA nel corso del Convegno di Venezia del 26 e 27 ottobre 1962 e perfezionato nel convegno di Genova del giugno 1964 sul tema "La posizione dei comuni circa il risanamento conservativo dei centri storici in relazione alla nuova legge urbanistica". Il tema della gestione della città torna drammaticamente di attualità il 16 luglio 1966: "una frana di inconsuete dimensioni, improvvisa, miracolosamente incruenta, ma terribile nello stritolare o incrinare irrimediabilmente spavalde gabbie di cemento, ed impietosa, al tempo stesso, nello sgretolare vecchie abitazioni di tufo, in pochi istanti, ha buttato fuori casa migliaia di abitanti ponendo Agrigento sotto nuova luce e nuova dimensione."
frana che ebbe luogo a ridosso della Valle dei Templi mise in luce il massacro edilizio della città e scosse il Paese, offrendo uno spaccato allucinante delle conseguenze della speculazione edilizia e dando la visione immediata di un fenomeno generale che riguardava l'intero territorio nazionale.
"Gli uomini di Agrigento hanno errato, fortemente e pervicacemente, sotto il profilo della condotta amministrativa e delle prestazioni tecniche, nella veste di responsabili della cosa pubblica e come privati operatori. Il danno di questa condotta, intessuta di colpe coscientemente volute, di atti di prevaricazione compiuti e subiti, di arrogante esercizio del potere discrezionale, di spregio della condotta democratica, è incalcolabile per la città di Agrigento. Enorme nella sua stessa consistenza fisica e ben difficilmente valutabile in termini economici, diventa incommensurabile sotto l'aspetto sociale, civile ed umano (...). E' ormai chiaro che la"
La soluzione del problema della tutela del territorio e dell'organizzazione delle città non può che passare attraverso una nuova legge urbanistica; tuttavia, in attesa che essa venga emanata "e che i dispositivi da essa previsti producano i loro effetti positivi e rinnovatori, appare indispensabile ed urgente l'emanazione di norme intese a porre un freno all'attuale situazione di disordine urbanistico-edilizio". Così iniziava la relazione al disegno di legge proposto dal Ministro dei Lavori Pubblici, on. Giacomo Mancini, ed approvato dal Parlamento il 6 agosto 1967.
- legge 6 agosto 1967, n. 765
Art. 8 → Lottizzazione di aree Prima dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione (...) è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio (...) L'autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
La cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, (...) nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria (...). 2. l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relativa alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi (...). 3. i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo. 4. congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione dette opere di.Urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi (…) Il termine per l’esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.
IL DIBATTITO URBANISTICO
Quella che venne subito definita “legge ponte” (legge 6 agosto 1967, n. 765), pur costituendo un significativo passo in avanti rispetto alle disposizioni urbanistiche del 1942, introdusse soltanto rimedi sintomatici, senza riuscire ad incidere a fondo sulle cause strutturali dell’ormai dilagante caos urbanistico che investiva il Paese.
Essa cercò di incentivare la formazione di piani regolatori, limitando fortemente le possibilità di edificazione nei comuni che ne fossero sprovvisti; introdusse nuovi parametri urbanistici da osservare nella edificazione, così da stabilire corretti rapporti fra manufatti ed aree di pertinenza; assieme
ai decreti attuativi n. 1404 del 1° aprile 1968 e n. 1444 del 2 aprile 1968, la "legge ponte" diede vita ad un sistema organico di regolamentazione del suolo, senza peraltro m