vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI
Alcune regole consuetudinarie applicabili:
- Art. 3 comune alle Conv. Ginevra 1949
- Protezione dei civili e, in generale, di coloro i quali non prendono parte alle ostilità
- Mezzi e metodi di combattimento
- Responsabilità penale individuale per le violazioni gravi del diritto dei conflitti armati
I MOVIMENTI DI LIBERAZIONE INTERNAZIONALE (MLN)
Gruppi organizzati che rappresentano popoli in lotta per realizzare il proprio diritto all'autodeterminazione esterna
- Lotta di liberazione legittimata dal diritto internazionale
IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI
Capovolge l'ottica tradizionale basata sulla sovranità degli Stati → Da la possibilità anche i popoli di poter prendere una decisione
Autodeterminazione interna
→ Libertà di scegliere liberamente i propri governanti- Autodeterminazione esterna → libertà da ogni oppressione esterna (consolidata in tre casi: 1) dominio coloniale, 2) regime razzista, 3) occupazione straniera)
- Nuovo parametro per valutare la legittimità del potere
Presenta tre aspetti normativi:
- Si tratta di un postulato anticoloniale → di fronte a dominazione coloniale Il principio di autodeterminazione prevede l'indipendenza → l'autodeterminazione esterna
- Prevede il divieto di installazione e mantenimento di regimi di dominazione straniera → prevista l'autodeterminazione esterna
- Prevede la liberazione da regimi che praticano la segregazione razziale
Il principio non si applica alle minoranze nazionali, religiose, culturali a meno che non siano gravemente oppresse → Il diritto internazionale consuetudinario sembra non ricomprendere anche questa categoria → non riconoscere come principio il principio
della Secessione rimedioIl principio NON IMPLICA di per sé sempre l'autodeterminazione esterna (indipendenza, associazione con altro Stato, ecc.)
DIRITTI E OBBLIGHI DISCENDENTI DAL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE
Per i MLN
- Diritto di liberarsi dal dominio dello Stato oppressore
- Diritto che gli Stati terzi non aiutino lo Stato oppressore
Per lo Stato oppressore
- Divieto di impedire l'esercizio del diritto di autodeterminazione
Per gli Stati terzi
- Divieto di assistenza allo Stato oppressore
- Obbligo assistenza MLN (non militare)
SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE DEI MLN (o personalità giuridica internazionale)
Requisiti:
- Legittimazione politica della lotta
- Apparato istituzionale che possa gestire le relazioni internazionali
Non necessari:
- Controllo effettivo del territorio
- Riconoscimento da parte di Stati terzi
NORME APPLICABILI AI MLN
- Diritto all'autodeterminazione dei popoli
- Diritto dei conflitti armati internazionali (QUINDI →
diritto internazionale umanitario)3. Diritto dei trattati4. Norme sulle immunità e sulla protezione dei rappresentanti del MLN da parte di Stati esteriRicorda → sia gli insorti che i movimenti di Liberazione Nazionale hanno una personalità transitoria● Entrambi mirano al raggiungimento della statualità e sono destinati a diventare qualcos'altro (ofallire e sparire dalla circolazione) ENTI SUI GENERISSi tratta di:1. SANTA SEDE● Autorità di governo della Chiesa Cattolica → di una confessione religiosa● È il trono sul quale siede il Papa● È considerata una personalità giuridica a livello internazionale → alla luce del ruolo non solo religioso che il Papa e la Chiesa Cattolica hanno svolto nella storia delle relazioni internazionaliHa rivendicato una supremazia (in passato) nei confronti di imperatori ma poi anche nei confronti degli Stati● L'ambasciatore della Santa sede è il Nunzio Apostolico
→ ciò indica che le relazioni che la Santasede mantiene con gli Stati hanno una natura leggermente diversa rispetto agli stati tradizionali→ Può concludere accordi con gli StatiAccanto agli accordi tradizionali conclude anche una particolare categoria di accordi chiamati“Concordati” → accordi che regolano questioni particolari legate al culto e alla fedela Santa sede esercita la sovranità → sullo stato più piccolo al mondo → Città del vaticano
La Santa sede → Membro di alcune organizzazioni internazionali→ Diritto di inviare e ricevere agenti diplomatici→ Immunità Della Santa Sede e dei suoi organi dalla giurisdizione straniera
2. ORDINE DI MALTA ( → Sovrano militare ordine di Malta )
Ente che in passato ha esercitato la sovranità territoriale → per più di 500 anni su isola di maltama anche sull’isola di Rodi e sulla città di Gerusalemme
● Ordine di
Malta era un ordine cavalleresco impiegato nel medioevo in azioni militari per la salvaguardia della Terra Santa.
Oggi ha sede a Roma.
Ordine ospedaliero → Svolge attività ospedaliera e caritativa → Ha perso la sovranità su Malta nel '700 quando è entrata a far parte dell'Impero Britannico → Gode di extraterritorialità.
L'Italia riconosce l'immunità delle persone che appartengono all'ordine.
Limitata soggettività internazionale, per ragioni storiche e in virtù del suo ruolo umanitario.
Intrattiene relazioni diplomatiche con alcuni Stati (circa 109).
Relazioni multilaterali con Unione europea, Nazioni unite e altre organizzazioni. int, come organizzazione mondiale sanità.
Presso queste OI ha ruolo di osservatore permanente.
L'obiettivo delle sue relazioni è la protezione dei diritti umani → in particolare dei diritti in materia sanitaria e sicurezza.
alimentare● Uno degli argomenti per il non riconoscimento della personalità giuridica internazionale dell'Ordine è che esso dipende dalla Santa Sede → quindi non è un ente pienamente sovrano● Nonostante ciò → svolge persistenti relazioni internazionali → ha la capacità di concludere accordi con gli Stati
3. IL COMITATO INTERNAZIONALE DELLA CROCE ROSSA (CICR)
Dal punto di vista del suo status giuridico è un ONG → Organizzazione Non Governativa → perché non è un'organizzazione creata alla stregua del diritto internazionale● si tratta giuridicamente di un'associazione di diritto svizzero (in particolare del diritto del cantone di Ginevra)● non ha mai esercitato un'attività sovrana di amministrazione di territorio● ente privato creato nel 1863● ente dedicato allo svolgimento di attività di natura assistenziale e di soccorso nel caso dei conflitti armati
Il Codice
civile svizzero in base al quale l'associazione è creata → attribuisce a questo comitato la personalità giuridica di diritto interno → Promuove stipulazione e rispetto Convenzioni in materia di diritto conflitti armati (diritto internazionale umanitario) → esso fa parte di un movimento più ampio, c.d della Croce Rossa ● complesso di enti che opera sia sul piano interno che su quello internazionale ● si occupano di assistenza, soccorso (vittime di guerra, civili, feriti, malati) ma anche in caso di catastrofi naturali ● fanno parte anche le Società nazionali della Croce Rossa, Mezzaluna Rossa (nei paesi islamici) ● concluso nel 2005 un terzo protocollo addizionale delle convenzioni di Ginevra che si occupa del simbolo → ha preso la decisione di usare la croce rossa, la mezzaluna rossa e per gli stati che non intendono usare questi il cristallo rosso → altri simboli NON POSSONO essere riconosciuti la questione sullapersonalità giuridica int. si pone solo nei confronti del CICR● perché esso ha una natura particolare● non è mai stata ente di governo● non ha connotazioni religiose● ha però esercitato ruolo nell'elaborazione e nello sviluppo del diritto internazionale umanitario
Altre caratteristiche:
- Inviolabilità della sede
- Diritto di stipulare accordi internazionali
- Privilegi e immunità paragonabili a quelli normalmente accordati alle organizzazioni intergovernative
- Personalità riconosciuta dagli Stati e da tribunali internazionali→ Deve poter svolgere le proprie attività in piena indipendenza e autonomia e, per poterlo fare, deve essergli riconosciuta la possibilità di non testimoniare in tribunale (Caso Simić)
ALTRI SOGGETTI: L'INDIVIDUO E GLI ALTRI ENTI NON STATALI.
INDIVIDUO
La posizione dell'individuo nel diritto internazionale tradizionale● Diritto volto a disciplinare le relazioni tra
Stati● Anche quando aveva per effetto la protezione degli individuiL'unico settore nel quale era possibile parlare di uno specifico status internazionale degli individui era quello della pirateria● i crimini legati alla pirateria legittimavano gli Stati alla cattura dei pirati e a punire le persone che si fossero dedicate a questa attività → secondo il principio della giurisdizione universale → per salvaguardare le rotte e la sicurezza della navigazioneMomento di SVOLTA → fine 2° GM → Creazione di 2 tribunali internazionali: 1) Tribunale militare internazionale di Norimberga ; 2) Tribunale militare internazionale di Tokyo → per la punizione dei criminali di guerra● per crimini → "di guerra" ma anche crimini contro popolazioni, minoranze o contro oppositori politici → crimini chiamati "contro l'umanità" ma anche crimini di genocidio● l'ART. 6 dello Statuto del Tribunale di Norimberga →
prevedeva la punizione per crimini commessi contro qualsiasi popolazione, anche la propria o quella di Stati alleati (uccisione, sterminio, deportazione, riduzione in schiavitù, persecuzioni politiche, razziali, religiose). Per la prima volta viene riconosciuta la responsabilità penale internazionale degli individui.
GLI SVILUPPI NORMATIVI
Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (9 dicembre 1948)
- Testo che conferma l'esistenza di condotte individuali gravissime che sono punibili dal diritto internazionale
- Non viene però creato un tribunale ad hoc per la punizione di questi crimini → punizioni lasciate agli stati
Dichiarazione universale dei diritti umani (10 dicembre 1948)
Nel 1949 → 4 Convenzioni di Ginevra → step importante nello sviluppo della responsabilità degli individui per gravi infrazioni
Queste convenzioni prevedono delle infrazioni gravi qualificate come