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Altre categorie che fruiscono dello status di prigioniero di guerra e il personale sanitario e religioso Pag. 1
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Altre categorie che fruiscono dello status di prigioniero di guerra

La lettera B dell’articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 1949 estende le garanzie dei

prigionieri di guerra ad altre categorie di persone. Al punto 1 indica che saranno considerati come

prigionieri di guerra coloro che appartengono o siano appartenuti alle forze armate di un paese che

poi è stato occupato da una Potenza che considera necessario internarle dopo averle liberate,

soprattutto se queste hanno cercato invano la fuga per ricongiungersi al proprio esercito, oppure non

abbiano ottemperato all’ordine con cui è stato disposto il loro internamento.

Inoltre lo status di prigionieri di guerra viene riconosciuto alle persone indicate dall’articolo 4

che siano state accolte da una Potenza neutrale o non belligerante, la quale abbia il diritto di

internarle ai sensi del diritto internazionale. In ogni caso, possono essere stabiliti trattamenti più

favorevoli o sussistere relazioni diplomatiche, tra le Parti belligeranti e la Potenza neutrale o non

belligerante interessata, che abilitino le Potenze detentrici a svolgere i compiti assegnati dalla

Convenzione di Ginevra alle Potenze protettrici.

4.6.6. Il personale sanitario e religioso

La disposizione della lettera C dell’articolo 4 va letta in combinato disposto con l’articolo 33

della III Convenzione di Ginevra, il quale tratta dello statuto del personale sanitario e religioso.

Infatti la prima norma rinvia esplicitamente alla seconda.

I membri del personale sanitario e religioso, trattenuti dalla Potenza detentrice per assistere i

prigionieri, non sono prigionieri di guerra, ma godono delle garanzie offerte dalla III Convenzione

di Ginevra del 1949. Infatti, essi beneficiano di facilitazioni nello svolgere la propria attività di cura

dei prigionieri. In più, generalmente i membri del personale medico e religioso dipendono dalla

stessa Potenza da cui dipendono i prigionieri, in modo da garantire la medesima nazionalità e la

semplicità di comunicazione tra gli stessi.

In accordo con la I Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento delle condizioni

dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, tali soggetti, come i civili che accompagnano

gli eserciti, non hanno i privilegi dei combattenti, perché non partecipano alle ostilità (anche se

possono usare la forza per difendere se stessi o i propri pazienti da eventuali attacchi), ma devono

essere rispettati e protetti . Il personale medico e religioso, inoltre, gode di uno statuto analogo o,

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comunque, non meno favorevole a quello dei prigionieri di guerra, anche se ad essi si applicano le

G. S. CORN et al., op. cit., p. 141.

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Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Paolo Valli di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Internazionale dei Conflitti Armati e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Giurisprudenza Prof..