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Altre categorie che fruiscono dello status di prigioniero di guerra
La lettera B dell’articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 1949 estende le garanzie dei
prigionieri di guerra ad altre categorie di persone. Al punto 1 indica che saranno considerati come
prigionieri di guerra coloro che appartengono o siano appartenuti alle forze armate di un paese che
poi è stato occupato da una Potenza che considera necessario internarle dopo averle liberate,
soprattutto se queste hanno cercato invano la fuga per ricongiungersi al proprio esercito, oppure non
abbiano ottemperato all’ordine con cui è stato disposto il loro internamento.
Inoltre lo status di prigionieri di guerra viene riconosciuto alle persone indicate dall’articolo 4
che siano state accolte da una Potenza neutrale o non belligerante, la quale abbia il diritto di
internarle ai sensi del diritto internazionale. In ogni caso, possono essere stabiliti trattamenti più
favorevoli o sussistere relazioni diplomatiche, tra le Parti belligeranti e la Potenza neutrale o non
belligerante interessata, che abilitino le Potenze detentrici a svolgere i compiti assegnati dalla
Convenzione di Ginevra alle Potenze protettrici.
4.6.6. Il personale sanitario e religioso
La disposizione della lettera C dell’articolo 4 va letta in combinato disposto con l’articolo 33
della III Convenzione di Ginevra, il quale tratta dello statuto del personale sanitario e religioso.
Infatti la prima norma rinvia esplicitamente alla seconda.
I membri del personale sanitario e religioso, trattenuti dalla Potenza detentrice per assistere i
prigionieri, non sono prigionieri di guerra, ma godono delle garanzie offerte dalla III Convenzione
di Ginevra del 1949. Infatti, essi beneficiano di facilitazioni nello svolgere la propria attività di cura
dei prigionieri. In più, generalmente i membri del personale medico e religioso dipendono dalla
stessa Potenza da cui dipendono i prigionieri, in modo da garantire la medesima nazionalità e la
semplicità di comunicazione tra gli stessi.
In accordo con la I Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento delle condizioni
dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, tali soggetti, come i civili che accompagnano
gli eserciti, non hanno i privilegi dei combattenti, perché non partecipano alle ostilità (anche se
possono usare la forza per difendere se stessi o i propri pazienti da eventuali attacchi), ma devono
essere rispettati e protetti . Il personale medico e religioso, inoltre, gode di uno statuto analogo o,
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comunque, non meno favorevole a quello dei prigionieri di guerra, anche se ad essi si applicano le
G. S. CORN et al., op. cit., p. 141.
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