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Altre categorie che fruiscono dello status di prigioniero di guerra

La lettera B dell’articolo 4 della Convenzione di Ginevra del 1949 estende le garanzie dei prigionieri di guerra ad altre categorie di persone. Al punto 1, indica che saranno considerati come prigionieri di guerra coloro che appartengono o siano appartenuti alle forze armate di un paese che poi è stato occupato da una Potenza che considera necessario internarle dopo averle liberate, soprattutto se queste hanno cercato invano la fuga per ricongiungersi al proprio esercito, oppure non abbiano ottemperato all’ordine con cui è stato disposto il loro internamento.

Inoltre, lo status di prigionieri di guerra viene riconosciuto alle persone indicate dall’articolo 4 che siano state accolte da una Potenza neutrale o non belligerante, la quale abbia il diritto di internarle ai sensi del diritto internazionale. In ogni caso, possono essere stabiliti trattamenti più favorevoli o sussistere relazioni diplomatiche tra le Parti belligeranti e la Potenza neutrale o non belligerante interessata, che abilitino le Potenze detentrici a svolgere i compiti assegnati dalla Convenzione di Ginevra alle Potenze protettrici.

Il personale sanitario e religioso

La disposizione della lettera C dell’articolo 4 va letta in combinato disposto con l’articolo 33 della III Convenzione di Ginevra, il quale tratta dello statuto del personale sanitario e religioso. Infatti, la prima norma rinvia esplicitamente alla seconda.

I membri del personale sanitario e religioso, trattenuti dalla Potenza detentrice per assistere i prigionieri, non sono prigionieri di guerra, ma godono delle garanzie offerte dalla III Convenzione di Ginevra del 1949. Infatti, essi beneficiano di facilitazioni nello svolgere la propria attività di cura dei prigionieri. In più, generalmente i membri del personale medico e religioso dipendono dalla stessa Potenza da cui dipendono i prigionieri, in modo da garantire la medesima nazionalità e la semplicità di comunicazione tra gli stessi.

In accordo con la I Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna, tali soggetti, come i civili che accompagnano gli eserciti, non hanno i privilegi dei combattenti, perché non partecipano alle ostilità (anche se possono usare la forza per difendere se stessi o i propri pazienti da eventuali attacchi), ma devono essere rispettati e protetti. Il personale medico e religioso, inoltre, gode di uno statuto analogo o, comunque, non meno favorevole a quello dei prigionieri di guerra, anche se ad essi si applicano le disposizioni specifiche delineate nelle convenzioni.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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