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Limitazione della sovranità territoriale

Forza internazionale e forza interna

Forza internazionale: forza rivolta verso gli altri Stati, violenza di tipo bellico. Si sostanzia nello jus ad bellum e nello jus in bellum.

Forza interna: potere di governo. Il diritto internazionale pone dei limiti alla sovranità territoriale dello Stato (limiti alla jurisdiction), essa comporta il diritto per ogni Stato di esercitare in modo esclusivo il potere di governo sulla sua comunità territoriale, ovvero sulle persone che si trovano all'interno del territorio dello Stato e i loro beni. Chiunque si trovi all'interno dello Stato si trova assoggettato al potere dello Stato stesso.

A ciò corrisponde l'obbligo per lo Stato di non esercitare il proprio potere di governo sul territorio altrui (ad esempio nel caso Heichmann, la cattura di un individuo sul territorio di un altro Stato è una violazione della sovranità territoriale argentina), in linea di principio è illecito anche un'operazione di polizia di inseguimento di un criminale oltre la frontiera dello Stato.

Libertà e limiti dell'esercizio del potere di governo

Lo Stato territoriale è anche libero di scegliere le forme e i contenuti dell'esercizio del potere di governo, cioè esso è libero di comportarsi come preferisce all'interno del suo territorio, fatti salvi alcuni limiti posti dal diritto internazionale. Esso si pone come un insieme crescente di regole che pone dei limiti alla libertà di comportamento dello Stato. Fino alla seconda guerra mondiale questi limiti riguardavano il trattamento degli stranieri, le cui regole erano contenute nel diritto internazionale classico. Dopo la seconda guerra mondiale il diritto internazionale è andato ben oltre il solo trattamento degli stranieri, ad esempio i diritti umani e il diritto penale internazionale, con ulteriori limiti che riguardano le persone fisiche in genere o, nel caso del diritto internazionale dell'ambiente, tali limiti riguardano valori, giustizia e cooperazione.

Trattamento degli stranieri

In merito al trattamento degli stranieri abbiamo tre profili:

  • Trattamento degli stranieri in quanto persone fisiche e giuridiche e dei loro beni: Le regole consuetudinarie in questa materia sono sostanzialmente due:
    • Regola dell'attacco sociale: lo Stato territoriale può imporre allo straniero solamente quelle prestazioni che trovino giustificazione in un sufficiente collegamento dello straniero con la comunità territoriale.
      • Esempio: uno Stato può imporre ad uno straniero obblighi di carattere fiscale, può farlo solo se c'è un collegamento con la comunità territoriale, nel caso in cui ad esempio abbia beni o abbia un lavoro nello Stato in questione.
      • Esempio: l'obbligo del servizio militare non può essere imposto allo straniero perché questo è un obbligo di tipo politico, i quali possono essere imposti solo se c'è il massimo vincolo di collegamento, ovvero la cittadinanza.
      • Esempio: lo straniero può essere sottoposto alla giurisdizione penale solo se il crimine è stato commesso sul territorio dello Stato in questione.
    • Obbligo di protezione: ciascuno Stato ha l'obbligo di adottare le misure idonee a prevenire e reprimere le offese nei confronti della persona e dei beni dello straniero. Come ad esempio l'esistenza di un organo di polizia funzionante nel caso di misure di preventive e un normale apparato giudiziario nel caso di repressione delle offese. Se lo straniero non può rivolgersi ad un organo di giustizia si parla di diniego di giustizia, il quale costituisce un illecito internazionale.

Trattamento degli investimenti degli stranieri

Se ci riferiamo ai beni dello straniero, un aspetto peculiare è quello del trattamento degli investimenti degli stranieri: uno Stato può espropriare (un singolo bene) o nazionalizzare (intere categorie di imprese) beni di stranieri sul proprio territorio, il problema si è posto in merito all'indennizzo da versare. Gli Stati occidentali sostenevano che l'indennizzo fosse integralmente dovuto, i Paesi in via di sviluppo (i quali soprattutto hanno compiuto espropriazioni) sostenevano viceversa che l'indennizzo dovesse essere parziale. Tale divergenza di opinioni ha ostacolato il formarsi di una norma consuetudinaria, complicando la situazione per diversi anni e oggi il problema è stato risolto sia per l'attenuazione del conflitto ideologico fra le due categorie di Paesi, e anche perché sul piano giuridico oggi esiste una molteplicità di BIT (trattati bilaterali sugli investimenti) i quali legano coppie di Paesi, uno occidentale e uno in via di sviluppo, sul trattamento degli investimenti con tendenzialmente indennizzo totale, e nel caso di controversie fra le parti promuove l'arbitrato.

Ammissione o espulsione degli stranieri

Ci chiediamo se lo Stato territoriale ha vincoli che discendono dal diritto internazionale per quanto riguarda l'ammissione o l'espulsione degli stranieri. Il discorso può essere scisso in due piani, quello consuetudinario e quello pattizio. In questa materia esistono sempre più numerosi accordi, ad esempio la Convenzione di Ginevra sui Rifugiati (1951), sul piano generale, invece, salvo limitate eccezioni, lo Stato è libero di ammettere ed espellere lo straniero dal territorio. Alcune delle norme pattizie hanno assunto valenza generale, come ad esempio l'obbligo di non refoulement contenuto nella Convenzione di Ginevra il quale prevede che lo straniero non può mai essere espulso in altri paesi in cui la sua libertà e la sua vita sarebbero a rischio.

Conseguenze della violazione degli obblighi

Che cosa succede se uno Stato viene meno a uno degli obblighi citati? Innanzitutto, lo Stato compie un illecito internazionale nei confronti dello Stato a cui appartiene lo straniero. A questo punto entra in gioco la protezione diplomatica: istituto per cui lo Stato a cui appartiene lo straniero i cui diritti sono stati violati, agisce sul piano internazionale con gli strumenti tipici di questo quadro (proteste, contromisure, iniziative giudiziarie, ecc.) al fine di ottenere una riparazione dell'illecito. Tale riparazione non verrà versato all'individuo, ma allo Stato cui appartiene, con il presupposto che sia quest'ultimo a girarlo.

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

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