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Ci chiediamo se lo Stato territoriale ha vincoli che discendono dal diritto internazionale per quanto

riguarda l’ammissione o l’espulsione degli stranieri. Il discorso può essere scisso in due piani,

quello consuetudinario e quello pattizio. In questa materia esistono sempre più numerosi accordi, ad

esempio la Convenzione di Ginevra sui Rifugiati (1951), sul piano generale, invece, salvo limitate

eccezioni, lo Stato è libero di ammettere ed espellere lo straniero dal territorio. Alcune delle norme

pattizie hanno assunto valenza generale, come ad esempio l’obbligo di non refoulement contenuto

nella Convenzione di Ginevra il quale prevede che lo straniero non può mai essere espulso in altri

paesi in cui la sua libertà e la sua vita sarebbero a rischio.

Che cosa succede se uno Stato viene meno a uno degli obblighi citati?

Innanzitutto, lo Stato compie un illecito internazionale nei confronti dello Stato a cui appartiene lo

straniero. A questo punto entra in gioco la protezione diplomatica : istituto per cui lo Stato a cui

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appartiene lo straniero i cui diritti sono stati violati, agisce sul piano internazionale con gli strumenti

tipici di questo quadro (proteste, contromisure, iniziative giudiziarie, ecc…) al fine di ottenere una

riparazione dell’illecito. Tale riparazione non verrà versato all’individuo, ma allo Stato cui

appartiene, con il presupposto che sia quest’ultimo a girarlo alla persona in questione, proprio

perché ci muoviamo nel piano dei rapporti tra Stati e non tra Stato e individuo. Ciò implica che:

Lo Stato a cui appartiene lo straniero ha la facoltà, ma non l’obbligo, di agire in protezione

- diplomatica

Lo Stato a cui lo straniero appartiene ha facoltà di protezione diplomatica solo dopo che

- l’individuo ha finito le modalità di ricorso interno.

Esempio: lo Stato ha espropriato i beni dello straniero senza versare un indennizzo adeguato. In

questo caso lo straniero deve cercare di far valere i suoi diritti innanzitutto in sede giudiziaria (se

non vi è diniego di giustizia) presso le istituzioni dello Stato stesso. Se esso finisce queste vie

interne, può ricorrere alle autorità del suo Stato di provenienza, ma esso può decidere se esercitare

la sua facoltà di protezione diplomatica o meno. Esso può decidere se sacrificare gli interessi del

suo cittadino per motivi di politica estera, dando priorità agli interessi dello Stato. nella dottrina sta

avanzando l’idea per cui almeno nei casi in cui ci sono state gravi violazioni dei diritti umani lo

Stato dello straniero abbia l’obbligo di esercitare questa sua facoltà, ma questa linea non ha ancora

visto una prassi effettiva in merito.

La seconda di queste regole (dover aver prima finito i ricorsi interni) è dovuta al fatto che finchè ci

sono delle possibilità che le autorità interne pongano rimedio all’illecito, esso non ha una vera e

propria rilevanza internazionale, si dà quindi innanzitutto la possibilità allo Stato territoriale di

rimediare.

La protezione diplomatica può venire in rilievo sia come forma di tutela dello straniero in quanto

persona fisica, sia in quanto persona giuridica; in quest’ultimo caso il problema che si pone è quello

che si è ad esempio posto nel caso “Barcelona traction”, la quale era una società commerciale

(persona giuridica) costituita in Canada e lì avente la sua sede principale, ma i cui azionisti erano

belgi. La società era stata dichiarata fallita in Spagna, ma si pensava che fosse una mossa del

governo spagnolo per impossessarsi della compagnia. La Spagna, però, non fu parte della

controversia che giudicò la CIG, in cui furono coinvolti Belgio e Canada, i quali chiesero alla Corte

chi dovesse esercitare il diritto di protezione giuridica. La nazionalità di una società viene

1 Ricordare: non riguarda la protezione relativa agli agenti diplomatici

accompagnata da un criterio formale, ovvero viene data “cittadinanza” alla società in base a dove è

stata costituita o ha sede principale (in questo caso il Canada). Ma talvolta conviene fare riferimento

ad un criterio informale, per il quale la cittadinanza è la stessa della maggioranza dei soci (Belgio).

La CIG decise di far prevalere il criterio formale, affermando che quindi tocchi al Canada esercitare

la protezione diplomatica, una possibile ratio di questa scelta è quella per cui se gli azionisti

decidono di costituire la società sotto le leggi di uno Stato di favore debbono però anche sapere nel

momento in cui fanno questa scelta a scapito del loro Stato che nel momento in cui dovranno aver

bisogno di protezione diplomatica non sarà uno Stato forte ad essere in grado di esercitare questa

facoltà, ma lo Stato (solitamente con minor peso internazionale) in cui la società si è costituita per

ottenere, ad esempio, trattamenti fiscali di favore.

Un altro esempio è il caso Elsi (Elettronica Sicula), una società costituita in Italia da una casa madre

statunitense. Essa era una società italiana con azionista americano e questi ultimi accusano lo Stato

italiano di aver violato una delle norme di un accordo internazionale, in questo caso non vi sono

Stati terzi in gioco: lo Stato violatore è lo stesso in cui la società è stata costituita, gli azionisti,

invece, sono di un altro Stato. Può, in questo caso il criterio informale prevalere su quello formale?

La risposta è affermativa, la protezione diplomatica può essere esercitata dagli Usa (nonostante una

sentenza su un caso successivo affermi il contrario).

Trattamento degli organi degli Stati stranieri:

La disciplina è subordinata dal diritto consuetudinario e ruota attorno alle immunità diplomatiche, le

quali vengono riconosciute a tutti gli agenti diplomatici accreditati presso un territorio.

L’accreditamento si basa sul gradimento, ovvero l’atto con il quale lo Stato accetta l’ingresso sul

suo territorio di un agente diplomatico altrui e può anche essere ritirato.

Le immunità possono essere di quattro tipi:

Inviolabilità personale: obblighi sia positivi, ovvero lo Stato deve adottare le misure idonee a

reprimere e prevenire le offese al diplomatico, che negativi, ovvero lo Stato non può adottare

misure coercitive nei confronti della persona del diplomatico. Tali misure coercitive potrebbero

concretizzarsi nel fermo, nell’arresto ecc…

Inviolabilità domiciliare: la nozione di domicilio qui ha un duplice significato, in quanto va riferita

sia alla sede della missione (locali dell’ambasciata), sia all’abitazione privata dell’agente

diplomatico. Anche in questo caso si hanno obblighi sia positivi (garantire l’inviolabilità dei locali)

che negativi (lo Stato non deve entrare nel domicilio e non può adottare misure coercitive). Istituto

importante in merito a questa immunità è quello dell’asilo diplomatico, con il quale uno Stato

concede asilo sul suo territorio ad un cittadino straniero nella propria ambasciata all’estero,

nonostante la dottrina afferma che questa consuetudine è ravvisabile solo come consuetudine

regionale formatasi tra gli Stati dell’America Latina .

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Immunità dalla giurisdizione civile e penale: in questo caso bisogna distinguere fra

Immunità funzionale (o immunità ratione materiae): copre gli atti che l’agente diplomatico

a. compie nell’esercizio delle sue funzioni.

Immunità personale ( o immunità ratione personae): copre gli atti che l’agente diplomatico

b. compie in veste privata

Le differenze fra i due regimi giuridici è comprensibile a partire dalla ratio che è alla base della

concessione delle due immunità. Nel primo caso gli atti non sono imputabile all’agente diplomatico,

ma allo Stato e quindi l’azione giudiziaria può essere intrapresa solo contro lo Stato che

rappresenta; questa immunità vale anche dopo la cessazione della carica e vale nei confronti di

qualunque Stato e non solo quello presso cui è accreditato. Nel secondo caso, invece, la ratio è

quella del “ne impediatur negatio”, ovvero della possibilità per il diplomatico di svolgere la sua

funzione in modo indisturbato e, quindi, cessa con il cessare della sua funzione e riguarda anche gli

atti compiuti prima di assumere la carica, inoltre l’immunità potrà estendersi fino al tempo

2 Caso Assange, asilo diplomatico

necessario al diplomatico per sistemare i suoi affari e lasciare il territorio. Questa immunità è

assoluta nel caso della giurisdizione penale, ma non tutti i casi civili (ad esempio l’immunità non si

estende ad eventuali casi relativi a sue attività commerciali private). L’immunità personalità può

essere fatta valere solo nei confronti dello Stato presso cui l’agente diplomatico è accreditato.

Possono anche esserci casi più ambigui in cui i diplomatici compiono atti che nell’esercizio della

sua funzione compie atti che non rientrano nella sua funzione, in tal caso l’immunità può anche non

essere applicata.

Immunità fiscale: esenzione da imposte dirette e personali.

Gli agenti diplomatici nell’ambito in questione va riferita a tutto il personale dell’ambasciata e ai

familiari conviventi . Inoltre la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatica estende tale

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dizione anche a tali figure, anche se ciò secondo la dottrina non corrisponde al diritto

consuetudinario. Tale estensione riguarderebbe il personale tecnico e di servizio all’ambasciata

(purchè non siano cittadini dello Stato territoriale su cui è presente l’ambasciata), questa norma non

è accompagnata dall’opinio juris, ma è una semplice norma di cortesia.

Le immunità diplomatiche possono anche riguardare i consoli (il personale diplomatico svolge una

funzione di tipo politico, quello consolare una di tipo amministrativo), la materia è disciplinata da

un accordo di codificazione del 1963 (Convenzione di Vienna). Secondo il diritto consuetudinario si

ritiene che essi godano unicamente dall’immunità funzionale dalla giurisdizione e non anche quelli

compiuti in veste privata; allo stesso modo l’inviolabilità si estenderebbe ai soli archivi consolari e

non agli interi edifici.

Per quanto riguarda altri organi dello Stato (Capi di Stato, di Governo e Ministri degli Esteri) essi

godono come gli agenti diplomatici dell’immunità sia funzionale che personale dalla giurisdizione

civile e penale.

Tale immunità vale nel caso in cui questi agenti abbiano compiuto crimini internazionali? La

risposta può variare in base ai contesti e

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A.A. 2014-2015
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Vi. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Santini Andrea.