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Diritto dell'Unione Europea

Lezione del giorno 17/01/05

ADATTAMENTO

Valutare in quale modo l'ordinamento giuridico creato con i trattati istitutivi degli anni 50 entra negli ordinamenti interni degli Stati membri e li condiziona.

Gli effetti degli adattamenti: Gli Stati si sono obbligati a recepire le norme di quell'ordinamento nel proprio ordinamento interno.

I risultati sono l'adattamento di quell'ordinamento comunitario in quello degli Stati membri.

L'adattamento è la modalità attraverso la quale il nostro ordinamento giuridico si è adattato all'ordinamento della Comunità.

Si creano due piani: - l'ottica dell'ordinamento al quale ci si adatta (quello comunitario) - l'ottica dell'ordinamento giuridico italiano

Le concezioni circa il rapporto tra ordinamento Comunitario e ordinamento giuridico nazionale sono diversi a seconda se si fa riferimento alla Corte di Giustizia comunitaria e quella dello

Stato(interno).La Corte di Giustizia delle comunità europee: tra le competenze c'è quella della cooperazione con i giudici nazionali. La Corte di Giustizia ha avuto modo di affermare la sua concezione in tema di rapporto tra l'ordinamento giuridico comunitario e quello degli Stati interni. Parlare dei rapporti tra ordinamenti significa parlare del rapporto tra le norme che scaturiscono da quegli ordinamenti (a volte le norme sono in contrasto, problemi di rapporto tra norme). Il primo caso storicamente rilevante nel quale la Corte di Giustizia delle comunità si è trovato a giudicare un contrasto tra norme è stato nel 1964 (nella prima fase dell'integrazione comunitaria) Caso Costa contro Enel. Un cittadino italiano (avvocato) non voleva pagare una bolletta elettrica perché la legge che nazionalizzava la fornitura di energia elettrica era in contrasto con il Trattato istitutivo della Comunità (creato nel 1957). Quindi Costa

riteneva che la prestazione patrimoniale che l'Enel richiedeva erano in contrasto con le norme del Trattato.

Il giudice italiano chiese soccorso alla Corte di Giustizia (art 234) sollecitando la sua competenza e chiedendo di interpretare la portata di quella norma del Trattato istitutivo.

Una volta che gli Stati hanno creato i trattati istitutivi hanno limitato in maniera irreversibile la propria sovranità, hanno rinunciato a decidere su determinate materie.

Questa rinuncia di sovranità è una rinuncia che va considerata irreversibile. Gli Stati a quell'epoca erano 6.

La Corte di Giustizia si pronunciò nel 64: a partire dall'istituzione della Comunità, in verità si è creato un UNICO ordinamento giuridico unitario che comprende TUTTI gli ordinamenti degli Stati membri. Questo significa che non è possibile concettualmente (è un non - senso giuridico) la possibilità che una legge interna dello Stato possa essere

In contrasto con quella della Comunità perché con la nascita delle Comunità il diritto comunitario PREVALE su tutte le norme prodotte dagli ordinamenti interni di tutti gli Stati membri; è preminente rispetto all'ordinamento interno degli Stati membri. Questo porta a dire che non è possibile giuridicamente che una norma interna possa essere in contrasto con una norma comunitaria (questo da un punto di vista teorico). Ogni volta che in pratica dovesse crearsi un contrasto tra la norma comunitaria e quella interna, vince sempre quella comunitaria. Una norma interna in contrasto con una norma comunitaria è un non-senso, ma laddove questo si verifichi la norma comunitaria con la quale questa legge entra in contrasto prevale. Questa prevalenza non ha distinzione con la natura della materia della norma.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
3 pagine
SSD Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cecilialll di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Scienze della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Converti Fabio.