Diritto dell'Unione Europea
Lezione del giorno 17/01/05
Adattamento
Valutare in quale modo l’ordinamento giuridico creato con i trattati istitutivi degli anni '50 entra negli ordinamenti interni degli Stati membri e li condiziona.
Gli effetti degli adattamenti
Gli Stati si sono obbligati a recepire le norme di quell’ordinamento nel proprio ordinamento interno. I risultati sono l’adattamento di quell’ordinamento comunitario in quello degli Stati membri. L’adattamento è la modalità attraverso la quale il nostro ordinamento giuridico si è adattato all’ordinamento della Comunità.
Si creano due piani:
- L’ottica dell’ordinamento al quale ci si adatta (quello comunitario)
- L’ottica dell’ordinamento giuridico italiano
Le concezioni circa il rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento giuridico nazionale sono diversi a seconda se si fa riferimento alla Corte di Giustizia comunitaria e quella dello Stato (interno).
La Corte di Giustizia delle comunità europee
Tra le competenze c’è quella della cooperazione con i giudici nazionali. La Corte di Giustizia ha avuto modo di affermare la sua concezione in tema di rapporto tra l’ordinamento giuridico comunitario e quello degli Stati interni.
Parlare dei rapporti tra ordinamenti significa parlare del rapporto tra le norme che scaturiscono da quelli ordinamenti (a volte le norme sono in contrasto, problemi di rapporto tra norme).
Il primo caso storicamente rilevante nel quale la Corte di Giustizia delle comunità si è trovata a giudicare un contrasto tra norme è stato nel 1964 (nella prima fase dell’integrazione comunitaria), caso Costa contro Enel.
Un cittadino italiano (avvocato) non voleva pagare una bolletta elettrica perché la legge che nazionalizzava la fornitura di energia elettrica era in contrasto con il Trattato istitutivo della Comunità (creato nel 1957). Quindi Costa riteneva che la prestazione patrimoniale che l’Enel richiedeva fosse in contrasto con le norme del Trattato.
Il giudice italiano chiese soccorso alla Corte di Giustizia (art 234) sollecitando la sua competenza e chiedendo di interpretare la portata di quella norma del Trattato istitutivo.
Rinuncia di sovranità
Una volta che gli Stati hanno creato i trattati istitutivi, hanno limitato in maniera irreversibile la propria sovranità, rinunciando a decidere su determinate materie. Questa rinuncia di sovranità è una rinuncia che va considerata irreversibile. Gli Stati a quell’epoca erano 6.
La Corte di Giustizia si pronunciò nel '64: a partire dall’istituzione della Comunità, in verità si è creato un unico ordinamento giuridico.
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